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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/07/2025, n. 2592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2592 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
RG 4608/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del dott. Giuseppe Di Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4608 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2021, avente ad oggetto: risarcimento danni – arricchimento senza causa, promossa da:
, elettivamente domiciliata in Napoli alla via Monteoliveto n. Parte_1
79, presso lo studio dell'Avv. Ritassunta Catalano che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
attore contro
, elettivamente domiciliato in Aversa alla via Cilea n. 14, presso Controparte_1 lo studio dell'Avv. Maria Pia Grossi che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
convenuto
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Condannare il convenuto Controparte_1 al pagamento a titolo di risarcimento in favore dell'istante della somma di € 18.219,27 corrisposta dalla per l'acquisto di forniture d'arredo ed elettrodomestici, ivi compresa Pt_1 la svalutazione monetaria e gli interessi legali, oltre al risarcimento dei danni subiti, il tutto nel limite massimo di € 26.000,00, con rinuncia all'eventuale residuo;
2) In subordine, condannare il convenuto, sig. , a norma dell'articolo 2041 c.c. ad Controparte_1 indennizzare la sig.ra della somma complessiva di € 18.219,27, spesa dovuta per Pt_1
l'acquisto di arredamento ed elettrodomestici, oltre rivalutazione ed interessi, il tutto nel limite
Pag. 1 di 4 massimo di € 26.000,00, con rinuncia all'eventuale residuo;
3) Condannare il convenuto alla restituzione dell'abito da sposa in favore della sig.ra o, in subordine, alla Pt_1 corresponsione dell'equivalente in danaro dell'importo di € 3.000,00, pari al costo dell'abito;
4) Condannare il convenuto, come sopra citata, al pagamento in favore dell'istante, delle spese, diritti e onorario del giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge, nonché il rimborso forfettario del 15% delle spese generali, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.”.
A sostegno delle proprie domande, l'attrice ha allegato: - di aver sposato il convenuto;
- di aver introdotto giudizio di separazione giudiziale dal coniuge;
- di aver acquistato, in vista del matrimonio, tutti i beni costituenti l'arredo della casa coniugale, ivi compresi lavatrice, TV e pozzetto, per un valore complessivo pari a euro 18.219,27; - che il convenuto si è rifiutato di restituire l'abito da sposa presente presso la ex casa coniugale e ha impedito di consentire il ritiro dell'arredamento; - di avere diritto al rimborso di quanto speso per l'arredamento, per la perdita patrimoniale subita, avendo lasciato la casa coniugale, o all'indennizzo di cui all'art. 2041 c.c. pari alla somma spesa per l'acquisto dei beni rimasti nella disponibilità del convenuto.
Si è costituito in giudizio il convenuto, il quale ha contestato gli assunti di controparte e ha così concluso: “1)- in via preliminare dichiarare il ricorso improcedibile, in quanto l'oggetto del presente giudizio è soggetto al procedimento di negoziazione assistita obbligatoria, ai sensi dell'art. 3 del d.l. 132 del 2014, e il ricorrente non ha previamente attivato tale meccanismo di risoluzione alternativa della controversia;
2)- dichiarare inammissibile e di conseguenza rigettare la domanda attrice per assenza assoluta dei presupposti di imputazione di responsabilità relativamente alla condotta del convenuto, che non ha mai avuto alcuna richiesta stragiudiziale di restituzione dei mobili;
3)- in via subordinata, disporre, accertata la proprietà dei beni mobili in capo a ciascuna parte, la restituzione degli stessi ai legittimi proprietari, nonché la divisione pro quota della somma di € 11.600,00 e dei regali nuziali che, in difetto di espressa previsione normativa, dovranno essere divisi in pari misura tra i coniugi medesimi;
4)- in accoglimento della domanda riconvenzionale, accertare e riconoscere il diritto di credito in capo al convenuto, per l'importo di € 9.000,00 e/o di quella maggiore o minore somma che il Giudice adito riterrà provata, nei confronti dell'istante
[...]
, per i motivi esposti;
5)- Vinte le spese di lite.” Parte_1
Disposto un rinvio per consentire alle parti di esperire la procedura di negoziazione assistita, concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'escussione di due testimoni per parte.
Pag. 2 di 4 Con provvedimento del 22.4.2025, sulle conclusioni delle parti a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione alle parti di termini ridotti di all'art. 190 c.p.c.
2. Le domande avanzate dalle parti sono infondate e vanno, pertanto, rigettate, la prova raccolta risultando lacunosa e contraddittoria.
Parte attrice non ha provato di aver acquistato con denaro di sua esclusiva appartenenza i beni che costituirebbero l'arredo della ex casa coniugale, né quali sarebbero esattamente i beni in questione, così come non può dirsi sufficientemente provato che il convenuto abbia opposto un netto rifiuto all'asportazione di qualsivoglia bene dall'ex casa coniugale.
Del pari, parte convenuta non ha provato né a quanto ammonterebbe la somma raccolta dagli ex coniugi come regalo di nozze, né che il denaro in questione sarebbe stato trattenuto dall'attrice, così come non è dato sapere da dove originerebbe il credito che pone ad oggetto della domanda riconvenzionale, in mancanza peraltro di chiara allegazione sul punto. Ancora, parte convenuta non ha provato l'esatta consistenza dei regali nuziali in vista di un'eventuale divisione, in mancanza di dettaglio sulla loro individuazione e sul loro esatto valore. A ben vedere, sulle circostanze di fatto indicate, il convenuto non ha articolato alcuna richiesta di prova, essendosi limitato a difendersi dalle domande di controparte.
Quanto alla documentazione versata in atti dall'attrice (cfr. allegati alla memoria di cui all'art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.), la stessa non risulta idonea a dare conto della somma indicata in citazione
(euro 18.219,27) né può essere riferita con certezza ai beni presenti nella ex casa coniugale, trattandosi di alcune ricevute di pagamento e fatture (come in parte riscontrate anche da un estratto conto) per una cifra complessiva significativamente inferiore e in parte nemmeno chiaramente riferibili all'attrice (cfr. in particolare la fattura relativa alla TV intestata a CP_2
). Alcun valore dirimente può assumere al riguardo la conversazione wathsapp
[...] depositata dall'attrice, stante la genericità delle affermazioni ivi contenute.
Quanto poi alla prova testimoniale raccolta, la stessa non appare idonea a dare sostegno alle domande avanzate dalle parti, atteso che i testimoni escussi hanno reso, in gran parte, dichiarazioni de relato actoris dal valore probatorio nullo (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4530 del 20/02/2025), in altra parte dichiarazioni contraddittorie relativamente ai temi oggetto della prova.
In particolare, i testi rispettivamente indicati dalle parti hanno reso dichiarazioni insanabilmente contraddittorie rispetto alla possibilità o meno dell'attrice di accedere liberamente alla ex casa coniugale, atteso che se da un lato hanno riferito della sostituzione della serratura della porta di ingresso e del diniego opposto dal convenuto (testi e Testimone_1 Testimone_2
Pag. 3 di 4 escussi alle udienze del 16.1.2024 e 19.11.2024), dall'altro hanno riferito che più volte l'attrice sarebbe entrata in casa, anche ritirando un consistente numero di scatoloni (testi Testimone_3
e escussi alle udienze del 16.1.2024 e 19.11.2024). Tali
[...] Testimone_4 contraddizioni non consentono di ritenere provato l'esatto andamento dei fatti, in particolare sotto il profilo di una eventuale responsabilità del convenuto a titolo risarcitorio (domanda avanzata in via principale dall'attrice), che viene da un lato descritto dall'attrice come sollecito a richiederle il ritiro dei mobili (cfr. le dichiarazioni testimoniali rese sia da Testimone_1 che da , dall'altro come opponente un rifiuto al riguardo. Testimone_2
Allo stesso modo, anche la circostanza dell'asserita asportazione di un servizio di piatti da 12 da parte dell'attrice non può dirsi provata, atteso che la dichiarazione del teste Tes_4 appare sul punto contraddittoria, avendo dapprima sostenuto di non sapere cosa
[...] facesse l'attrice nell'ex casa coniugale nelle occasioni in cui vi sarebbe rientrata, per poi sostenere che il servizio di piatti in questione sarebbe stato asportato dall'attrice perché non più presente nel mobile nel quale sarebbe stato riposto in precedenza (capi e) e o) della prova testimoniale di parte convenuta); il teste , invece, non ha reso Testimone_3 dichiarazioni utili sul punto, avendo riferito di aver appreso la circostanza delle asportazioni dallo stesso convenuto (capi e), n) e o) della prova testimoniale di parte convenuta).
3. Stante la soccombenza reciproca, le spese del giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta le domande avanzate dalle parti;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Aversa, il 3.7.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del dott. Giuseppe Di Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4608 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2021, avente ad oggetto: risarcimento danni – arricchimento senza causa, promossa da:
, elettivamente domiciliata in Napoli alla via Monteoliveto n. Parte_1
79, presso lo studio dell'Avv. Ritassunta Catalano che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
attore contro
, elettivamente domiciliato in Aversa alla via Cilea n. 14, presso Controparte_1 lo studio dell'Avv. Maria Pia Grossi che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
convenuto
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Condannare il convenuto Controparte_1 al pagamento a titolo di risarcimento in favore dell'istante della somma di € 18.219,27 corrisposta dalla per l'acquisto di forniture d'arredo ed elettrodomestici, ivi compresa Pt_1 la svalutazione monetaria e gli interessi legali, oltre al risarcimento dei danni subiti, il tutto nel limite massimo di € 26.000,00, con rinuncia all'eventuale residuo;
2) In subordine, condannare il convenuto, sig. , a norma dell'articolo 2041 c.c. ad Controparte_1 indennizzare la sig.ra della somma complessiva di € 18.219,27, spesa dovuta per Pt_1
l'acquisto di arredamento ed elettrodomestici, oltre rivalutazione ed interessi, il tutto nel limite
Pag. 1 di 4 massimo di € 26.000,00, con rinuncia all'eventuale residuo;
3) Condannare il convenuto alla restituzione dell'abito da sposa in favore della sig.ra o, in subordine, alla Pt_1 corresponsione dell'equivalente in danaro dell'importo di € 3.000,00, pari al costo dell'abito;
4) Condannare il convenuto, come sopra citata, al pagamento in favore dell'istante, delle spese, diritti e onorario del giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge, nonché il rimborso forfettario del 15% delle spese generali, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.”.
A sostegno delle proprie domande, l'attrice ha allegato: - di aver sposato il convenuto;
- di aver introdotto giudizio di separazione giudiziale dal coniuge;
- di aver acquistato, in vista del matrimonio, tutti i beni costituenti l'arredo della casa coniugale, ivi compresi lavatrice, TV e pozzetto, per un valore complessivo pari a euro 18.219,27; - che il convenuto si è rifiutato di restituire l'abito da sposa presente presso la ex casa coniugale e ha impedito di consentire il ritiro dell'arredamento; - di avere diritto al rimborso di quanto speso per l'arredamento, per la perdita patrimoniale subita, avendo lasciato la casa coniugale, o all'indennizzo di cui all'art. 2041 c.c. pari alla somma spesa per l'acquisto dei beni rimasti nella disponibilità del convenuto.
Si è costituito in giudizio il convenuto, il quale ha contestato gli assunti di controparte e ha così concluso: “1)- in via preliminare dichiarare il ricorso improcedibile, in quanto l'oggetto del presente giudizio è soggetto al procedimento di negoziazione assistita obbligatoria, ai sensi dell'art. 3 del d.l. 132 del 2014, e il ricorrente non ha previamente attivato tale meccanismo di risoluzione alternativa della controversia;
2)- dichiarare inammissibile e di conseguenza rigettare la domanda attrice per assenza assoluta dei presupposti di imputazione di responsabilità relativamente alla condotta del convenuto, che non ha mai avuto alcuna richiesta stragiudiziale di restituzione dei mobili;
3)- in via subordinata, disporre, accertata la proprietà dei beni mobili in capo a ciascuna parte, la restituzione degli stessi ai legittimi proprietari, nonché la divisione pro quota della somma di € 11.600,00 e dei regali nuziali che, in difetto di espressa previsione normativa, dovranno essere divisi in pari misura tra i coniugi medesimi;
4)- in accoglimento della domanda riconvenzionale, accertare e riconoscere il diritto di credito in capo al convenuto, per l'importo di € 9.000,00 e/o di quella maggiore o minore somma che il Giudice adito riterrà provata, nei confronti dell'istante
[...]
, per i motivi esposti;
5)- Vinte le spese di lite.” Parte_1
Disposto un rinvio per consentire alle parti di esperire la procedura di negoziazione assistita, concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'escussione di due testimoni per parte.
Pag. 2 di 4 Con provvedimento del 22.4.2025, sulle conclusioni delle parti a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione alle parti di termini ridotti di all'art. 190 c.p.c.
2. Le domande avanzate dalle parti sono infondate e vanno, pertanto, rigettate, la prova raccolta risultando lacunosa e contraddittoria.
Parte attrice non ha provato di aver acquistato con denaro di sua esclusiva appartenenza i beni che costituirebbero l'arredo della ex casa coniugale, né quali sarebbero esattamente i beni in questione, così come non può dirsi sufficientemente provato che il convenuto abbia opposto un netto rifiuto all'asportazione di qualsivoglia bene dall'ex casa coniugale.
Del pari, parte convenuta non ha provato né a quanto ammonterebbe la somma raccolta dagli ex coniugi come regalo di nozze, né che il denaro in questione sarebbe stato trattenuto dall'attrice, così come non è dato sapere da dove originerebbe il credito che pone ad oggetto della domanda riconvenzionale, in mancanza peraltro di chiara allegazione sul punto. Ancora, parte convenuta non ha provato l'esatta consistenza dei regali nuziali in vista di un'eventuale divisione, in mancanza di dettaglio sulla loro individuazione e sul loro esatto valore. A ben vedere, sulle circostanze di fatto indicate, il convenuto non ha articolato alcuna richiesta di prova, essendosi limitato a difendersi dalle domande di controparte.
Quanto alla documentazione versata in atti dall'attrice (cfr. allegati alla memoria di cui all'art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.), la stessa non risulta idonea a dare conto della somma indicata in citazione
(euro 18.219,27) né può essere riferita con certezza ai beni presenti nella ex casa coniugale, trattandosi di alcune ricevute di pagamento e fatture (come in parte riscontrate anche da un estratto conto) per una cifra complessiva significativamente inferiore e in parte nemmeno chiaramente riferibili all'attrice (cfr. in particolare la fattura relativa alla TV intestata a CP_2
). Alcun valore dirimente può assumere al riguardo la conversazione wathsapp
[...] depositata dall'attrice, stante la genericità delle affermazioni ivi contenute.
Quanto poi alla prova testimoniale raccolta, la stessa non appare idonea a dare sostegno alle domande avanzate dalle parti, atteso che i testimoni escussi hanno reso, in gran parte, dichiarazioni de relato actoris dal valore probatorio nullo (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4530 del 20/02/2025), in altra parte dichiarazioni contraddittorie relativamente ai temi oggetto della prova.
In particolare, i testi rispettivamente indicati dalle parti hanno reso dichiarazioni insanabilmente contraddittorie rispetto alla possibilità o meno dell'attrice di accedere liberamente alla ex casa coniugale, atteso che se da un lato hanno riferito della sostituzione della serratura della porta di ingresso e del diniego opposto dal convenuto (testi e Testimone_1 Testimone_2
Pag. 3 di 4 escussi alle udienze del 16.1.2024 e 19.11.2024), dall'altro hanno riferito che più volte l'attrice sarebbe entrata in casa, anche ritirando un consistente numero di scatoloni (testi Testimone_3
e escussi alle udienze del 16.1.2024 e 19.11.2024). Tali
[...] Testimone_4 contraddizioni non consentono di ritenere provato l'esatto andamento dei fatti, in particolare sotto il profilo di una eventuale responsabilità del convenuto a titolo risarcitorio (domanda avanzata in via principale dall'attrice), che viene da un lato descritto dall'attrice come sollecito a richiederle il ritiro dei mobili (cfr. le dichiarazioni testimoniali rese sia da Testimone_1 che da , dall'altro come opponente un rifiuto al riguardo. Testimone_2
Allo stesso modo, anche la circostanza dell'asserita asportazione di un servizio di piatti da 12 da parte dell'attrice non può dirsi provata, atteso che la dichiarazione del teste Tes_4 appare sul punto contraddittoria, avendo dapprima sostenuto di non sapere cosa
[...] facesse l'attrice nell'ex casa coniugale nelle occasioni in cui vi sarebbe rientrata, per poi sostenere che il servizio di piatti in questione sarebbe stato asportato dall'attrice perché non più presente nel mobile nel quale sarebbe stato riposto in precedenza (capi e) e o) della prova testimoniale di parte convenuta); il teste , invece, non ha reso Testimone_3 dichiarazioni utili sul punto, avendo riferito di aver appreso la circostanza delle asportazioni dallo stesso convenuto (capi e), n) e o) della prova testimoniale di parte convenuta).
3. Stante la soccombenza reciproca, le spese del giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta le domande avanzate dalle parti;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Aversa, il 3.7.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
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