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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 13/10/2025, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 663/2020 RGAC
CORTE D'APPELLO
DI IO RI
Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente dott.ssa VIVIANA CUSOLITO Consigliera dott.ssa IVANA ACACIA Consigliera rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 663/2020 vertente
TRA
NATA A IO RI IL 01.01.1958 (C.F. Parte_1
) E NATO A IO RI IL 20.08.1951 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Grazia Marra (c.f. C.F._2
) - pec: C.F._3 Email_1
-appellanti-
CONTRO
(C.F. ), in persona dell'amministratore p.t. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentati e difesi dall'avv. Caterina Zeffiro (c.f. - pec: C.F._4
Email_2
-appellato- OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 c.c.; appello avverso la sentenza n. 406/2020 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria il 30.03.2020 e pubblicata il 31.03.2020 nell'ambito del procedimento recante N.R.G. 3631/2014.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione in primo grado regolarmente notificato, e Parte_1
convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, il Parte_2 deducendo la responsabilità dello stesso per i danni subìti a Controparte_1 causa di infiltrazioni idriche provenienti da condotte condominiali che avevano provocato ripetuti allagamenti nel seminterrato dell'immobile di proprietà di utilizzato dal sig. nell'esercizio della propria attività Parte_1 Pt_2 commerciale denominata “Sport In”.
Gli eventi dannosi venivano individuati nelle date del 10 settembre 2010 e 21 gennaio
2013.
A tal fine gli attori chiedevano, pertanto, che, a mezzo CTU, venisse accertata la causa delle infiltrazioni lamentate e conseguentemente condannato il CP_1 all'esecuzione dei lavori necessari per eliminare il pregiudizio subìto ed impedire il ripetersi del danno. Chiedevano, inoltre, la condanna al risarcimento dei danni strutturali subiti da quantificati in € 7.485,00, nonché al risarcimento, in favore di Parte_1
dell'importo di € 17.569,00 per la merce danneggiata a causa delle infiltrazioni, Pt_2 oltre l'ulteriore somma per il danno da disagio e stress da determinarsi anche in via equitativa. Il tutto con interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo, con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta in primo grado del 04.03.2015 si costituiva in giudizio il in persona del suo legale rappresentante p.t., che Controparte_1 contestava nel merito la domanda attorea, chiedendone il rigetto e, in via gradata, la riduzione degli importi richiesti a titolo di risarcimento in caso di accertamento della responsabilità del . CP_1
Deduceva, in particolare, l'inesattezza dei fatti per come illustrati da parte attrice, atteso che il tubo di scarico delle acque meteoriche individuato come causa delle infiltrazioni non era di proprietà esclusiva del CP_1
Evidenziava, altresì, che il aveva sempre risposto alle segnalazioni degli CP_1 attori provvedendo alla sostituzione del tubo posto all'interno dei locali seminterrati che confluivano nell'intercapedine sottostante il marciapiede, escludendo così ogni sorta di responsabilità in relazione ai fatti contestati. Evidenziava che i fatti si erano verificati a causa di eventi atmosferici imprevedibili, tali da integrare il fortuito.
Riteneva, in ogni caso, oneroso l'importo risarcitorio richiesto ed evidenziava l'assenza di prova in merito alla merce presumibilmente danneggiata.
La causa veniva istruita sia a mezzo prova per testi che consulenza tecnica d'ufficio.
Successivamente, all'udienza del 03.07.2019, il Tribunale di Reggio Calabria assegnava la causa a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con la sentenza n. 406/2020 il Tribunale così disponeva:
- rigetta la domanda risarcitoria di parte attrice in relazione all'evento dannoso dell'anno 2010;
- accoglie, in parte ed in relazione all'evento dannoso del 2013, la domanda dell'attrice
; Parte_1
- e, per l'effetto, condanna il convenuto a sostituire la tubazione esistente CP_1 con una a tenuta di maggior diametro in grado di convogliare le acque piovane ed impedire che, nel corso di eventi meteorici particolarmente intensi, la tubazione, sotto dimensionata, entri in pressione e l'acqua fuoriesca dalle ingiunzioni, infiltrandosi nel seminterrato della IG , secondo quanto determinato dal C.T.U., ing. Parte_1
a pag. 33 e ss. del proprio elaborato tecnico;
Persona_1
- e, per l'effetto, condanna il convenuto ad eseguire, presso il seminterrato CP_1 della IG , i lavori indicati pag. 35 della relazione tecnica al fine di Parte_1 eliminare le infiltrazioni subite dalla proprietà della stessa;
- rigetta la domanda risarcitoria spiegata dall'attore in relazione Parte_2 all'evento dannoso dell'anno 2013;
- compensa per intero le spese di lite tra le parti;
- pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in ragione della metà per parte, ed in solido avverso il C.T.U., le spese della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel corso del processo e già liquidate per anticipazione con decreto telematico depositato in data 2 Dicembre 2016.
2.Con atto di citazione in appello notificato il 12.12.2020 ed iscritto a ruolo il 21.12.2020 parte appellante impugnava la sentenza n. 406/2020 resa dal Tribunale di Reggio
Calabria deducendo, con un primo motivo di appello, l'erronea ricostruzione dei fatti di causa alla luce del materiale istruttorio operata dal giudice di prime cure che avrebbe determinato un travisamento degli stessi, lamentando la violazione dell'art. 2051 c.c., e dei principi in tema di riparto dell'onere della prova.
Deduceva che, attentamente valutando il materiale probatorio in atti e la consulenza disposta, il giudice avrebbe dovuto accertare la responsabilità di parte convenuta anche per i fatti denunciati e risalenti al 2010, condannando la controparte al risarcimento dei danni adeguatamente provati anche nel loro quantum, contrariamente a quanto asserito dal giudice di primo grado.
Con un secondo motivo di gravame, l'appellante lamentava la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in quanto con riferimento alla posizione dell'appellante , proprietaria dell'immobile, il giudice di prime cure aveva Parte_1 condannato il ad eseguire i lavori indicati dal CTU a pag. 35 in luogo del CP_1 pagamento di una somma richiesta dalla attrice a titolo di risarcimento per i danni arrecati all'immobile, pur difettando nel caso di specie una domanda di risarcimento del danno in forma specifica, avendo il danneggiato articolato esclusivamente una domanda di risarcimento per equivalente.
Deduceva, altresì, con un terzo motivo di appello l'omessa pronuncia da parte del
Tribunale sulla domanda di risarcimento del danno per il disagio arrecato dall'impossibilità di usufruire del seminterrato secondo il normale uso a partire dal
10.09.2010, che il Ctu aveva accertato allorquando affermava che le infiltrazioni avevano reso il locale insalubre ed in parte inagibile.
L'appellante insisteva, pertanto, per l'accoglimento dell'appello e la conseguente parziale riforma della sentenza impugnata.
Con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata il 21.10.2021 si costituiva tardivamente il il quale, in via preliminare eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.
Chiedeva, nel merito, il rigetto dell'appello con conferma della sentenza di primo grado.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarre a favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Con ordinanza del 04.06.2025, la causa veniva assegnata a sentenza con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
3.Preliminarmente si osserva che la tardiva costituzione dell'appellato non comporta l'inammissibilità della comparsa di risposta, né preclude la possibilità di sollevare eccezioni che siano rilevabili d'ufficio o che non comportino decadenze. Pertanto l'appellato, pur costituitosi oltre i termini di cui all'art. 343 c.p.c., conserva la facoltà di partecipare al contraddittorio e di sollevare eccezioni che siano rilevabili d'ufficio.
Tanto premesso, si rileva che l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. avanzata dall'appellata in sede di costituzione, è infondata.
La fattispecie in esame va inquadrata nella casistica antecedente alla riforma disposta dal D. Lgs. n. 149/2022, con la quale è stato modificato l'art. 342 c.p.c. nella formulazione attualmente in vigore.
Il precedente testo dell'art. 342 c.p.c. (così come modificato dal D.L. n.83 del 2012), applicabile ratione temporis al caso di specie, disponeva che “la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
L'interpretazione del citato articolo ha sollecitato più volte l'intervento della giurisprudenza di legittimità e in particolare delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione che, con sentenza n. 27199 del 16 novembre 2017 (in senso conforme anche
Ord. SS.UU. n. 36481 del 13.12.2022 e Cass. civ. n. 26151/23), hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto
2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.”
Sulla scorta di tale principio, non vi è la necessità di redazione di un progetto alternativo di sentenza, né di alcun “vacuo formalismo” o di una trascrizione integrale o parziale della sentenza impugnata.
Ciò che rileva, piuttosto, è la chiara ed inequivoca indicazioni delle censure mosse alla pronuncia appellata, sia in punto di ricostruzione del fatto che di valutazione giuridica, con precisazione degli argomenti che si intendono contrapporre a quelli indicati dal primo giudice.
Nel caso de quo, dall'esame dell'atto di appello emerge che l'appellante ha manifestato le ragioni poste a sostegno della propria impugnazione, deducendo le critiche alla sentenza di primo grado, che si sostanziano nella errata valutazione delle risultanze istruttorie e nella omessa considerazione delle circostanze fattuali da parte del giudice di prime cure. Alla luce di siffatte considerazioni e valutazioni, la Corte ritiene che l'atto rispetti i requisiti minimi richiesti dall'art. 342 c.p.c. per consentire il vaglio dell'impugnazione nel merito, essendo individuabili le ragioni della contestazione.
Ne consegue, pertanto, il rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Parimenti va disattesa anche l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c. proposta dalle parti appellate. Infatti, il giudizio di ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello che si risolve in un vaglio prognostico di manifesta infondatezza del gravame, tale da non meritare, prima facie, il dispendio di energie processuali (cfr. Corte appello Milano n. 2869/21: Gli artt. 348 bis e ter c.p.c. prevedono che l'appello sia dichiarato inammissibile quando non abbia una ragionevole probabilità di essere accolto. Il concetto di probabilità di accoglimento va interpretato come verosimiglianza delle censure e degli argomenti posti a fondamento dei motivi di gravame e va riconosciuto anche se sussista una sola probabilità di accoglimento.), non si riscontra nel caso di specie.
4.Nel merito, tuttavia, l'appello risulta fondato nei termini appresso indicati.
Preliminarmente si rappresenta che, con il primo motivo di appello spiegato, parte appellante mira ad una diversa ricostruzione dei fatti di causa in ordine alla responsabilità per l'allagamento del 2010 e in ordine all'accertamento dei danni verificatisi.
Se infatti il giudice di primo grado ha accertato la responsabilità del per CP_1
l'evento del 2013 a conclusioni opposte è pervenuto con riferimento alla vicenda del
2010.
In particolare, l'attenzione va posta sulla ricostruzione del nesso di causalità tra l'allagamento del 2010 incontestato tra le parti come peraltro risulta dal verbale dei
Vigili del Fuoco accorsi e lo stato della tubazione condominiale.
Parte appellante sostiene sin dal primo grado che anche tale episodio va ascritto alla insufficienza della tubazione condominiale relativa alle acque piovane e al suo pessimo stato di conservazione e alla sua omessa manutenzione. Di diverso avviso il . CP_1
Il giudice di primo grado, all'esito dell'istruttoria, escludeva la derivazione causale dell'allagamento dallo stato della tubazione condominiale, valorizzando la circostanza che i vari testi sentiti riferivano di acqua che colava dalle pareti del seminterrato
(“l'acqua scendeva dalle pareti”), sulle quali vi erano delle aperture munite di grate, e non dal tubo di scarico delle acque meteoriche condominiali che attraversa(va) il locale della ditta (p.8 sentenza di primo grado) e che nella relazione dei Vigili del Fuoco del
10.09.2010, veniva rappresentato che il locale adibito a deposito si era allagato perché
“era stato invaso dalle forti piogge” e che l'acqua e la fanghiglia trovata all'interno e poi prosciugata era stata “procurata dalla pioggia”, senza riferimento alcuno a tubature condominiali;
ciò unito all'all'assenza di indagini tecniche effettuate in occasione dell'evento del 2010 (si ricordi che la perizia di parte è del 2014 e descrive gli eventi del 2012 e del 2013, sulla scorta, tra l'altro, di quanto riferito dai signori Tes_1
e a quanto, in generale, accertato dal c.t.u., il quale, anche sulla base della
[...] documentazione fotografica in atti, che rappresenta un notevole stillicidio proveniente dalle fessure della soletta, ha puntualizzato che “in passato il seminterrato di proprietà attorea è stato oggetto di infiltrazioni d'acqua provenienti, tra l'altro, da fessure presenti alla base della soletta dell'intercapedine” (p.14 sentenza in atti).
Il giudice di primo grado, invece, reputava che un danneggiamento delle tubazioni si ebbe soltanto a seguito dell'evento alluvionale del settembre del 2010 e, in ragione di ciò, riconoscendo la responsabilità del per gli allagamenti successivi. CP_1
Con il primo motivo di appello, le parti lamentano dunque che il giudice di primo grado avesse motivato in modo errato, insufficiente e contraddittorio il mancato riconoscimento del risarcimento per i danni subiti nell'alluvione del 2010, imputati solo alle condizioni meteorologiche eccezionali sulla scorta di una erronea valutazione delle prove e in violazione dei principi di cui all'art. 2051 c.c.
La censura appare fondata.
Orbene, va preliminarmente precisato che la domanda va correttamente qualificata in termini di domanda risarcitoria ex art. 2051 c.c.
Ai sensi dell'art. 1117, n. 3, c.c., la colonna montante destinata al deflusso delle acque reflue e piovane, si configura quale parte inscindibile dei beni comuni essendo, conseguentemente, soggetta alla responsabilità extracontrattuale del ai CP_1 sensi dell'art. 2051 c.c. laddove si verifichino danni ascrivibili a deficit nella disciplina del deflusso delle acque. Difatti, il in qualità di custode delle parti comuni, CP_1 deve adottare tutte le cautele necessarie per prevenire eventuali pregiudizi a terzi o alle unità immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli condòmini. In assenza della dimostrazione di un evento fortuito, laddove non venga fornita alcuna prova dell'esistenza di un fattore esterno dotato di autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile incidenza causale, tale da interrompere il nesso eziologico tra la cosa e il danno subito, la responsabilità del non può essere esclusa. CP_1
Come chiarito dalla Corte di Cassazione (Cass. civ. n. 27648/2023) tale bilanciamento comporta che il giudice, nell'accertamento della responsabilità, debba valutare se l'evento lesivo sia da ricondurre a una causa esterna ed eccezionale, tale da escludere la riconducibilità del danno alla cosa in custodia, nonché ogni profilo di colpa del custode.
Pertanto, affinché possa configurarsi tale responsabilità, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte dello stesso, il quale, ai fini dell'esonero da responsabilità, ha l'onere di offrire la prova liberatoria del caso fortuito.
Nel caso che ci occupa, il Tribunale riteneva che l'allagamento sofferto nel 2010 fosse stato determinato dall'abbondante acqua piovana corrente dalle fessure presenti alla base dell'intercapedine e sulla parete, lungo il prospetto della strada, per poi confliuire all'interno del seminterrato e non invece da un carente o inadeguato sistema di scarico dalle acque meteoriche, ricostruendo la dinamica in termini di assenza di derivazione causale del danno dall'impianto condominiale.
Tale conclusione non è condivisibile da questa Corte.
Invero, ad avviso dell'odierno collegio giudicante dal quadro probatorio complessivo si evince la derivazione causale dell'allagamento del 2010 dalla tubazione condominiale, cui si aggiunge il difetto della prova da parte del di eventi metereologici CP_1 estremi tali da integrare il fortuito.
E infatti il primo dato da considerare pacificamente è che l'allagamento del 2010 non avvenne in concomitanza di una calamità naturale, ma di una abbondante pioggia. Si parla infatti di eventi metereologici particolarmente intensi ma non vi è prova di una calamità naturale, idonea ad assurgere al rango di fortuito in grado di configurarsi come fattore causale autonomo (Cass. 32643.23: Le precipitazioni atmosferiche integrano
l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c. quando assumono i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi - sulla base delle prove offerte dalla parte onerata (cioè, il custode) - con indagine orientata su dati scientifici di tipo statistico (i cd. dati pluviometrici) di lungo periodo, riferiti al contesto specifico di localizzazione della "res" oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico, non rilevando la diligenza osservata dal custode in ordine alla realizzazione e manutenzione dei sistemi di deflusso delle acque piovane.).
Fatta questa premessa occorre osservare che sin dall'atto di citazione gli attori, si dolgono dell'insufficienza dalla tubazione condominiale relativa alle acque piovane provenienti dal piazzale sovrastante i garage che, attraversando i locali della ditta
, le convoglia nell'intercapedine sotto il marciapiede. A ciò fa riferimento Parte_1 anche parte convenuta nella sua memoria di costituzione in primo grado (p. 3 comparsa di risposta).
Il consulente a p. 30/32 nella descrizione dei luoghi osserva:
– i segni di umidità sono particolarmente evidenti lungo il prospetto lato strada del locale, su parete contro terra non isolata a diretto contatto con la sede stradale nella quale sono presenti, tra l'altro, le caditoie a griglia di deflusso delle acque meteoriche negli impluvi tra carreggiata e marciapiede;
a tal proposito occorre osservare che, nel corso delle operazioni di sopralluogo le suddette caditoie apparivano quasi sempre colme d'acqua (si veda all. 6, foto 84) senza riscontrare però fenomeni infiltrativi nel deposito e che comunque ne è stato verificato lo sversamento nel pozzetto posto sulla carreggiata lato mare percorsa in direzione N- (si veda par.
3.6 ed all. 3d); è stata comunque accertata la presenza di umidità da risalita capillare nell'adiacente seminterrato, in uso alla ditta;
Pt_3
– nell'intercapedine al di sotto della griglia sbocca la tubazione di deflusso delle acque meteoriche del piazzale del condominio “ ” e quelle provenienti dalla falda CP_1 inclinata di copertura del corpo scala di accesso ai garage (si veda all. 6, foto 13, 16 e
17) che successivamente, percorrendo l'intero marciapiede, termina il suo percorso nel pozzetto posto ad angolo con la via Gebbione a Mare (si veda all. 6, foto 62 e 81); è stata inoltre accertata la presenza di ulteriori scarichi di acque reflue sulla tubazione
(si veda all. 6, foto da 56 a 59 e foto 61).
Ancora il consulente nel rispondere al quesito posto dal giudice in ordine alle cause delle infiltrazioni, effettuati gli accertamenti sulla portata delle condotte idriche presenti scriveva a p. 35: Poiché dunque la portata massima che la condotta può convogliare risulta inferiore a quella che mediamente si verifica ogni 2 o 5 anni, la stessa risulta sottodimensionata. Occorre a questo punto osservare che il calcolo della portata effettuato con la (1.8) è stato ottenuto considerando il completo riempimento del tubo, condizione che non dovrebbe mai verificarsi in esercizio per evitare che lo stesso, progettato per corrente a pelo libero, entri in pressione e pertanto la portata ottenuta è stimata in eccesso. Può accadere, dunque, che nel corso di eventi meteorici particolarmente intensi la tubazione, sottodimensionata, entri in pressione e l'acqua fuoriesca dalle giunzioni (in tempi passati i giunti a bicchiere non venivano realizzati a tenuta, ma sigillati con colle che nel tempo tendevano ad usurarsi), infiltrandosi nei seminterrati. La conferma della vetustà delle giunzioni tra i raccordi si è avuta nel corso del sopralluogo del 19/03/2016 nel corso del quale, a seguito di scarico in tubazione di acqua proveniente da autocisterna disposta allo scopo, previa parzializzazione della sezione d'uscita del canale di scarico del pozzetto posto sulla via Gebbione a Mare si è riscontrato, fin dai primi istanti di carico, la presenza di perdite d'acqua nelle giunzioni
a valle della valvola (si veda all. 6, foto 80 ed 82).
L'eliminazione delle cause delle predette infiltrazioni implica necessariamente la sostituzione della tubazione esistente con una a tenuta di maggior diametro.
Proprio le conclusioni del consulente, ad avviso dell'odierno collegio giudicante depongono nel senso dell'attribuzione della responsabilità per l'evento del 2010 al
. CP_1
E infatti ciò che va tenuto in debito conto è proprio l'insufficienza dalla tubazione condominiale relativa alle acque condominiali che attraversa i locali della ditta
Rappocciolo e che convogliata nell'intercapedine sotto il marciapiede, appare incapace di garantire un regolare e sufficiente deflusso delle precipitazioni, in occasione di eventi piovosi di particolare intensità, come evidenziato dal consulente che parla di entrata in pressione della tubazione per effetto di eventi metereologici intensi.
Il ctu dà atto di alcune modifiche dello stato dei luoghi riconosciute dal consulente di parte che hanno attenuato i fenomeni infiltrativi del passato attraverso la sostituzione
(p.12 e 31 ctu in atti) della iniziale tubazione, che scorreva nell'intercapedine destinata
a raccogliere le acque pluviali prima che queste venissero deviate direttamente sulla carreggiata stradale (si veda all. 6, foto 83).
Scrive infatti ancora il ctu a p. 36: E' stato accertato lo spostamento degli sbocchi dei tubi pluviali del fabbricato direttamente sulla sede stradale di Viale Aldo Moro;
a tal proposito, si confrontino le foto dalla 66 alla 72 dell'all. 6 con la sottostante, datata ottobre 2012 e reperita su Google Maps, nella quale si nota come in passato questi scaricassero direttamente sul marciapiede, finendo, deve ritenersi direttamente e in modo copioso nelle griglie sovrastanti l'intercapedine prospicienti il seminterrato oggetto di causa.
Quanto detto evidenzia una situazione di anomalia e pericolosità insita nella cosa in custodia, che il , quale custode ex art. 2051 c.c., aveva l'obbligo di prevenire CP_1 attraverso un'adeguata manutenzione e una corretta gestione dell'impianto idrico.
Di nessun pregio appare il riferimento da parte dell'appellato a quanto riferito dal ctu nella relazione quando afferma “ le suddette caditoie apparivano quasi sempre colme
d'acqua (si veda all. 6, foto 84) senza riscontrare però fenomeni infiltrativi nel deposito
e che comunque ne è stato verificato lo sversamento nel pozzetto posto sulla carreggiata lato mare percorsa in direzione N-”(p. 31 ctu in atti), posto che l'oggetto di accertamento è il corretto funzionamento del sistema di deflusso delle acque in presenza di pioggia intensa che mette sotto pressione la tenuta del sistema di deflusso.
È indubbio infatti che tale inadeguatezza e vetustà denunciate in citazione dell'attore e riscontrata nel 2012 e in sede di operazioni peritali sussistessero già nel 2010.
Ancora il teste escusso all'udienza del 28.10.2018 - dichiarava con riferimento Tes_2 all'evento del 2010 “a fine estate ho effettuato un sopralluogo al seminterrato. I raccordi delle tubature gocciolavano…le tubature erano vecchie di oltre 30 anni e presentavano precedenti riparazioni fatte con nastro isolante e silicone”.
Tale conclusione non è contraddetta dalle testimonianze acquisite nel giudizio di primo grado che riferiscono di uno scorrimento di acque sulle pareti, considerato che proprio il trabocco dell'acqua non adeguatamente smaltita dal sistema di convogliamento delle acque che finiscono nell'intercapedine in corrispondenza del seminterrato (p.30 ctu: nell'intercapedine al di sotto della griglia sbocca la tubazione di deflusso delle acque meteoriche del piazzale del condominio “ ” e quelle provenienti dalla falda CP_1 inclinata di copertura del corpo scala di accesso ai garage (si veda all. 6, foto 13, 16 e
17) che successivamente, percorrendo l'intero marciapiede, termina il suo percorso nel pozzetto posto ad angolo con la via Gebbione a Mare) determinava verosimilmente questo versamento di acque sulle pareti, non incanalandosi le acque correttamente nelle tubazioni destinate allo smaltimento, tenuto conto, peraltro, del fatto che il convogliamento sulla carreggiata stradale è successivo e che l'iniziale tubazione scorreva nell'intercapedine destinata a raccogliere le acque pluviali prima che queste venissero deviate direttamente sulla carreggiata stradale (si veda all. 6, foto 83).
E infatti scrive il ctu a pag. 33: La conferma della vetustà delle giunzioni tra i raccordi si è avuta nel corso del sopralluogo del 19/03/2016 nel corso del quale, a seguito di scarico in tubazione di acqua proveniente da autocisterna disposta allo scopo, previa parzializzazione della sezione d'uscita del canale di scarico del pozzetto posto sulla via
Gebbione a Mare si è riscontrato, fin dai primi istanti di carico, la presenza di perdite
d'acqua nelle giunzioni a valle della valvola.
Una indiretta conferma di quanto detto si ricava ancora dal verbale dell'assemblea condominiale del giorno 20/05/2011 allegato all'atto di citazione in cui si parla di
“continuo allagamento delle cantine in occasione di piogge più o meno abbondanti” e della conseguente necessità di eseguire lavori sulle colonne di scarico delle acque pluvie dei corpi di fabbrica B e C.
Tale ricostruzione non appare incompatibile con quanto verbalizzato dai Vigili del fuoco al momento del sopralluogo il 10 settembre 2010 che riferiscono di acqua e fanghiglia provocata dalla forte pioggia, posto che è indubbio che l'insufficienza della tubazione condominiale fosse destinata ad emergere in concomitanza di eventi metereologici avversi.
Ne consegue che il danno verificatosi non può essere ricondotto al caso fortuito o a fattori naturali eccezionali, o a semplici eventi metereologici, bensì alla carente idoneità dell'impianto e all'omessa adozione delle misure necessarie per prevenire eventi pregiudizievoli, con conseguente responsabilità in capo al per i danni CP_1 cagionati.
In definitiva, in applicazione del principio del “più probabile che non” deve ritenersi raggiunta la prova della sussistenza di una condizione oggettiva di anomalia dell'impianto idrico quale causa degli allagamenti del 2010, tale da integrare gli estremi della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.
5. Ciò posto e in accoglimento del secondo motivo di appello va senz'altro riconosciuto all'appellante il diritto al riconoscimento del danno in relazione agli Parte_1 allagamenti subiti nella misura di € 2.800.00, così come quantificato dal CTU, in luogo della condanna disposta dal giudice di prime cure del ad eseguire i lavori CP_1 indicati dal CTU a pag. 35.
Come evidenziato dall'appellante la sig.ra in sede di comparse Parte_1 conclusionali rinunciava alla domanda di risarcimento del danno in forma specifica, richiedendo il solo risarcimento per equivalente, quantificato dal consulente d'ufficio in euro 2800,00 all'attualità, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Anche in parte qua l'appello deve, pertanto, essere accolto.
6. Quanto alla richiesta risarcitoria dell'appellante oggetto del terzo Parte_2 motivo di impugnazione la Corte di Appello osserva quanto segue.
Ritiene l'odierno collegio giudicante di disattendere le conclusioni del giudice di primo grado, reputando correttamente raggiunta la prova dei danni alle merci subite dalla ditta che aveva in uso il seminterrato per gli eventi del 2010.
Il primo dato da tenere in considerazione è che nel rapporto d'intervento Scheda 6778/1 del 10/09/2010 del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Comando Provinciale di
Reggio Calabria emerge che le infiltrazioni d'acqua piovana da una grata posizionata sul marciapiede dello stabile, provocavano danni alle merci” (si veda all. 4h alla ctu)
Anche i testimoni sentiti nel giudizio di primo grado (testi e Tes_3 Tes_4 riferiscono che nel seminterrato interessato dall'allagamento era stata rinvenuta della merce raccolta in sacchi neri e gettata, senza però saper individuare la tipologia della stessa.
Il consulente nondimeno nel corso delle operazioni peritali visionava la merce indicata da parte attrice odierna appellante nella ctp prodotta in primo grado e che addirittura risultava, per alcuni articoli, in numero superiore rispetto a quella descritta in atti.
(p.38 ctu).
Il ctu evidenziava la corrispondenza tra quanto visibile nelle foto allegate agli atti di causa quale merce danneggiata e quanto presente nei locali ispezionati, reputandola di certo invendibile.
Confrontando gli articoli visionati e corrispondenti alle foto prodotte con le fatture allegate in atti e tutte riportanti una data anteriore al settembre 2010 concludeva reputando congrua la valutazione complessiva del materiale rovinato da infiltrazioni fornita in atti da parte attrice.
Ritiene l'odierno collegio giudicante condivisibili ed esenti da vizi logici le valutazioni espresse dal consulente;
deve pertanto reputarsi provato il quantum del risarcimento da accordare a , pari ad euro € 10.225,08, all'attualità, oltre interessi legali Parte_2 dalla domanda al soddisfo.
Diversamente, nessun risarcimento va riconosciuto al per il lamentato disagio Pt_2 arrecato dall'impossibilità di fare uso del seminterrato sulla scorta di quanto riferito dal consulente ( il ctu afferma che le infiltrazioni avevano reso il locale insalubre ed in parte inagibile) considerato che il semplice disagio quale danno non patrimoniale non appare ristorabile nel nostro ordinamento in difetto della prova positiva di un pregiudizio che integri la lesione ad un bene costituzionalmente garantito (ex multis Cass. 220.23: Il risarcimento del danno non patrimoniale presuppone un'offesa che superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale, non ricorrente quando si lamenti un qualche disagio da sconvolgimento dell'agenda o dei riti della quotidianità
(nella specie, sulla base di detto principio è stata confermata la sentenza di merito che aveva ritenuto non integrasse violazione della libertà religiosa, rilevante ai fini della configurabilità del danno morale, l'impossibilità, a seguito di illegittima interruzione della fornitura di gas naturale, di celebrare nella propria abitazione la festività del capodanno ebraico).
Ancora il non uso quale danno patrimoniale - invero neppure prospettato chiaramente in citazione -avrebbe necessitato di ulteriori elementi di prova ai fini della sua quantificazione quali i costi inutilmente sopportati o affrontati per una collocazione alternativa;
tali profili sono stati del tutto omessi nel giudizio di primo grado.
Pertanto, in accoglimento dell'appello e tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, le spese del primo e del secondo grado vanno poste a carico del CP_1 soccombente.
Le spese vanno liquidate ai sensi dei parametri vigenti in relazione al valore della causa
(ovvero 10.225,08 oltre accessori ex art. 10 c.p.c. come da Cass.n. 18166.23 e complessità bassa) e sono liquidate ai sensi del DM 55/2014 e del DM 147/2022 applicando i valori minimi per il primo grado (Fase di studio della controversia € 460,00; fase introduttiva del giudizio: € 389,00; Fase istruttoria e/o di trattazione: € 840,00. Fase decisionale, € 851,00. Compenso tabellare € 2540,00) aumentati per la presenza di una pluralità di attori ad euro 3048,00, oltre accessori di legge.
Le spese del secondo grado vanno liquidate ai sensi dei parametri vigenti in relazione al valore della causa (ovvero 10.225,08 oltre accessori ex art. 10 c.p.c. come da Cass.n.
18166.23 e complessità bassa) e sono liquidate ai sensi del DM 55/2014 e del DM
147/2022 applicando i valori minimi per il secondo grado (Fase di studio della controversia € 567,00; fase introduttiva del giudizio: € 461,00; Fase istruttoria e/o di trattazione,: € 922,00. Fase decisionale, € 956,00. Compenso tabellare € 2906,00) aumentati per la presenza di una pluralità di appellanti ad euro 3487,20, oltre accessori di legge.
Le spese di ctu vanno poste in via definitiva a carico del soccombente. CP_1
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe proposto avverso la sentenza n. 406/2020 del Tribunale di Reggio Calabria emessa il 30.0.2020 e pubblicata il 31.03.2020, nel procedimento n.663/2020 R.G.A.C. così provvede: Accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma parziale Parte_1 della sentenza di primo grado, accerta la responsabilità del Controparte_1 per l'allagamento del 10.09.2010 e per l'effetto, lo condanna al risarcimento del danno per equivalente in favore di per € 2.800,00 all'attualità, oltre interessi Parte_1 dalla domanda al soddisfo e in favore di per € 10.225,08, all'attualità Parte_2 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- Condanna il al pagamento delle spese di lite del giudizio di CP_1 CP_1 primo grado liquidate in euro 3048,00 oltre accessori di legge;
- pone le spese di ctu in via definitiva a carico del soccombente;
CP_1
- conferma per il resto la sentenza appellata.
- Condanna il appellato al pagamento delle spese di lite del CP_1 CP_1 giudizio di secondo grado liquidate in euro 3487,20 oltre accessori di legge.
Reggio Calabria, così deciso nella Camera di Consiglio del 07.10.25.
La Consigliera relatrice
Dott.ssa Ivana Acacia La Presidente
Dott.ssa IZ RA
CORTE D'APPELLO
DI IO RI
Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente dott.ssa VIVIANA CUSOLITO Consigliera dott.ssa IVANA ACACIA Consigliera rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 663/2020 vertente
TRA
NATA A IO RI IL 01.01.1958 (C.F. Parte_1
) E NATO A IO RI IL 20.08.1951 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Grazia Marra (c.f. C.F._2
) - pec: C.F._3 Email_1
-appellanti-
CONTRO
(C.F. ), in persona dell'amministratore p.t. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentati e difesi dall'avv. Caterina Zeffiro (c.f. - pec: C.F._4
Email_2
-appellato- OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 c.c.; appello avverso la sentenza n. 406/2020 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria il 30.03.2020 e pubblicata il 31.03.2020 nell'ambito del procedimento recante N.R.G. 3631/2014.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione in primo grado regolarmente notificato, e Parte_1
convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, il Parte_2 deducendo la responsabilità dello stesso per i danni subìti a Controparte_1 causa di infiltrazioni idriche provenienti da condotte condominiali che avevano provocato ripetuti allagamenti nel seminterrato dell'immobile di proprietà di utilizzato dal sig. nell'esercizio della propria attività Parte_1 Pt_2 commerciale denominata “Sport In”.
Gli eventi dannosi venivano individuati nelle date del 10 settembre 2010 e 21 gennaio
2013.
A tal fine gli attori chiedevano, pertanto, che, a mezzo CTU, venisse accertata la causa delle infiltrazioni lamentate e conseguentemente condannato il CP_1 all'esecuzione dei lavori necessari per eliminare il pregiudizio subìto ed impedire il ripetersi del danno. Chiedevano, inoltre, la condanna al risarcimento dei danni strutturali subiti da quantificati in € 7.485,00, nonché al risarcimento, in favore di Parte_1
dell'importo di € 17.569,00 per la merce danneggiata a causa delle infiltrazioni, Pt_2 oltre l'ulteriore somma per il danno da disagio e stress da determinarsi anche in via equitativa. Il tutto con interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo, con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta in primo grado del 04.03.2015 si costituiva in giudizio il in persona del suo legale rappresentante p.t., che Controparte_1 contestava nel merito la domanda attorea, chiedendone il rigetto e, in via gradata, la riduzione degli importi richiesti a titolo di risarcimento in caso di accertamento della responsabilità del . CP_1
Deduceva, in particolare, l'inesattezza dei fatti per come illustrati da parte attrice, atteso che il tubo di scarico delle acque meteoriche individuato come causa delle infiltrazioni non era di proprietà esclusiva del CP_1
Evidenziava, altresì, che il aveva sempre risposto alle segnalazioni degli CP_1 attori provvedendo alla sostituzione del tubo posto all'interno dei locali seminterrati che confluivano nell'intercapedine sottostante il marciapiede, escludendo così ogni sorta di responsabilità in relazione ai fatti contestati. Evidenziava che i fatti si erano verificati a causa di eventi atmosferici imprevedibili, tali da integrare il fortuito.
Riteneva, in ogni caso, oneroso l'importo risarcitorio richiesto ed evidenziava l'assenza di prova in merito alla merce presumibilmente danneggiata.
La causa veniva istruita sia a mezzo prova per testi che consulenza tecnica d'ufficio.
Successivamente, all'udienza del 03.07.2019, il Tribunale di Reggio Calabria assegnava la causa a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con la sentenza n. 406/2020 il Tribunale così disponeva:
- rigetta la domanda risarcitoria di parte attrice in relazione all'evento dannoso dell'anno 2010;
- accoglie, in parte ed in relazione all'evento dannoso del 2013, la domanda dell'attrice
; Parte_1
- e, per l'effetto, condanna il convenuto a sostituire la tubazione esistente CP_1 con una a tenuta di maggior diametro in grado di convogliare le acque piovane ed impedire che, nel corso di eventi meteorici particolarmente intensi, la tubazione, sotto dimensionata, entri in pressione e l'acqua fuoriesca dalle ingiunzioni, infiltrandosi nel seminterrato della IG , secondo quanto determinato dal C.T.U., ing. Parte_1
a pag. 33 e ss. del proprio elaborato tecnico;
Persona_1
- e, per l'effetto, condanna il convenuto ad eseguire, presso il seminterrato CP_1 della IG , i lavori indicati pag. 35 della relazione tecnica al fine di Parte_1 eliminare le infiltrazioni subite dalla proprietà della stessa;
- rigetta la domanda risarcitoria spiegata dall'attore in relazione Parte_2 all'evento dannoso dell'anno 2013;
- compensa per intero le spese di lite tra le parti;
- pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in ragione della metà per parte, ed in solido avverso il C.T.U., le spese della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel corso del processo e già liquidate per anticipazione con decreto telematico depositato in data 2 Dicembre 2016.
2.Con atto di citazione in appello notificato il 12.12.2020 ed iscritto a ruolo il 21.12.2020 parte appellante impugnava la sentenza n. 406/2020 resa dal Tribunale di Reggio
Calabria deducendo, con un primo motivo di appello, l'erronea ricostruzione dei fatti di causa alla luce del materiale istruttorio operata dal giudice di prime cure che avrebbe determinato un travisamento degli stessi, lamentando la violazione dell'art. 2051 c.c., e dei principi in tema di riparto dell'onere della prova.
Deduceva che, attentamente valutando il materiale probatorio in atti e la consulenza disposta, il giudice avrebbe dovuto accertare la responsabilità di parte convenuta anche per i fatti denunciati e risalenti al 2010, condannando la controparte al risarcimento dei danni adeguatamente provati anche nel loro quantum, contrariamente a quanto asserito dal giudice di primo grado.
Con un secondo motivo di gravame, l'appellante lamentava la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in quanto con riferimento alla posizione dell'appellante , proprietaria dell'immobile, il giudice di prime cure aveva Parte_1 condannato il ad eseguire i lavori indicati dal CTU a pag. 35 in luogo del CP_1 pagamento di una somma richiesta dalla attrice a titolo di risarcimento per i danni arrecati all'immobile, pur difettando nel caso di specie una domanda di risarcimento del danno in forma specifica, avendo il danneggiato articolato esclusivamente una domanda di risarcimento per equivalente.
Deduceva, altresì, con un terzo motivo di appello l'omessa pronuncia da parte del
Tribunale sulla domanda di risarcimento del danno per il disagio arrecato dall'impossibilità di usufruire del seminterrato secondo il normale uso a partire dal
10.09.2010, che il Ctu aveva accertato allorquando affermava che le infiltrazioni avevano reso il locale insalubre ed in parte inagibile.
L'appellante insisteva, pertanto, per l'accoglimento dell'appello e la conseguente parziale riforma della sentenza impugnata.
Con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata il 21.10.2021 si costituiva tardivamente il il quale, in via preliminare eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.
Chiedeva, nel merito, il rigetto dell'appello con conferma della sentenza di primo grado.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarre a favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Con ordinanza del 04.06.2025, la causa veniva assegnata a sentenza con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
3.Preliminarmente si osserva che la tardiva costituzione dell'appellato non comporta l'inammissibilità della comparsa di risposta, né preclude la possibilità di sollevare eccezioni che siano rilevabili d'ufficio o che non comportino decadenze. Pertanto l'appellato, pur costituitosi oltre i termini di cui all'art. 343 c.p.c., conserva la facoltà di partecipare al contraddittorio e di sollevare eccezioni che siano rilevabili d'ufficio.
Tanto premesso, si rileva che l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. avanzata dall'appellata in sede di costituzione, è infondata.
La fattispecie in esame va inquadrata nella casistica antecedente alla riforma disposta dal D. Lgs. n. 149/2022, con la quale è stato modificato l'art. 342 c.p.c. nella formulazione attualmente in vigore.
Il precedente testo dell'art. 342 c.p.c. (così come modificato dal D.L. n.83 del 2012), applicabile ratione temporis al caso di specie, disponeva che “la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
L'interpretazione del citato articolo ha sollecitato più volte l'intervento della giurisprudenza di legittimità e in particolare delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione che, con sentenza n. 27199 del 16 novembre 2017 (in senso conforme anche
Ord. SS.UU. n. 36481 del 13.12.2022 e Cass. civ. n. 26151/23), hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto
2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.”
Sulla scorta di tale principio, non vi è la necessità di redazione di un progetto alternativo di sentenza, né di alcun “vacuo formalismo” o di una trascrizione integrale o parziale della sentenza impugnata.
Ciò che rileva, piuttosto, è la chiara ed inequivoca indicazioni delle censure mosse alla pronuncia appellata, sia in punto di ricostruzione del fatto che di valutazione giuridica, con precisazione degli argomenti che si intendono contrapporre a quelli indicati dal primo giudice.
Nel caso de quo, dall'esame dell'atto di appello emerge che l'appellante ha manifestato le ragioni poste a sostegno della propria impugnazione, deducendo le critiche alla sentenza di primo grado, che si sostanziano nella errata valutazione delle risultanze istruttorie e nella omessa considerazione delle circostanze fattuali da parte del giudice di prime cure. Alla luce di siffatte considerazioni e valutazioni, la Corte ritiene che l'atto rispetti i requisiti minimi richiesti dall'art. 342 c.p.c. per consentire il vaglio dell'impugnazione nel merito, essendo individuabili le ragioni della contestazione.
Ne consegue, pertanto, il rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Parimenti va disattesa anche l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c. proposta dalle parti appellate. Infatti, il giudizio di ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello che si risolve in un vaglio prognostico di manifesta infondatezza del gravame, tale da non meritare, prima facie, il dispendio di energie processuali (cfr. Corte appello Milano n. 2869/21: Gli artt. 348 bis e ter c.p.c. prevedono che l'appello sia dichiarato inammissibile quando non abbia una ragionevole probabilità di essere accolto. Il concetto di probabilità di accoglimento va interpretato come verosimiglianza delle censure e degli argomenti posti a fondamento dei motivi di gravame e va riconosciuto anche se sussista una sola probabilità di accoglimento.), non si riscontra nel caso di specie.
4.Nel merito, tuttavia, l'appello risulta fondato nei termini appresso indicati.
Preliminarmente si rappresenta che, con il primo motivo di appello spiegato, parte appellante mira ad una diversa ricostruzione dei fatti di causa in ordine alla responsabilità per l'allagamento del 2010 e in ordine all'accertamento dei danni verificatisi.
Se infatti il giudice di primo grado ha accertato la responsabilità del per CP_1
l'evento del 2013 a conclusioni opposte è pervenuto con riferimento alla vicenda del
2010.
In particolare, l'attenzione va posta sulla ricostruzione del nesso di causalità tra l'allagamento del 2010 incontestato tra le parti come peraltro risulta dal verbale dei
Vigili del Fuoco accorsi e lo stato della tubazione condominiale.
Parte appellante sostiene sin dal primo grado che anche tale episodio va ascritto alla insufficienza della tubazione condominiale relativa alle acque piovane e al suo pessimo stato di conservazione e alla sua omessa manutenzione. Di diverso avviso il . CP_1
Il giudice di primo grado, all'esito dell'istruttoria, escludeva la derivazione causale dell'allagamento dallo stato della tubazione condominiale, valorizzando la circostanza che i vari testi sentiti riferivano di acqua che colava dalle pareti del seminterrato
(“l'acqua scendeva dalle pareti”), sulle quali vi erano delle aperture munite di grate, e non dal tubo di scarico delle acque meteoriche condominiali che attraversa(va) il locale della ditta (p.8 sentenza di primo grado) e che nella relazione dei Vigili del Fuoco del
10.09.2010, veniva rappresentato che il locale adibito a deposito si era allagato perché
“era stato invaso dalle forti piogge” e che l'acqua e la fanghiglia trovata all'interno e poi prosciugata era stata “procurata dalla pioggia”, senza riferimento alcuno a tubature condominiali;
ciò unito all'all'assenza di indagini tecniche effettuate in occasione dell'evento del 2010 (si ricordi che la perizia di parte è del 2014 e descrive gli eventi del 2012 e del 2013, sulla scorta, tra l'altro, di quanto riferito dai signori Tes_1
e a quanto, in generale, accertato dal c.t.u., il quale, anche sulla base della
[...] documentazione fotografica in atti, che rappresenta un notevole stillicidio proveniente dalle fessure della soletta, ha puntualizzato che “in passato il seminterrato di proprietà attorea è stato oggetto di infiltrazioni d'acqua provenienti, tra l'altro, da fessure presenti alla base della soletta dell'intercapedine” (p.14 sentenza in atti).
Il giudice di primo grado, invece, reputava che un danneggiamento delle tubazioni si ebbe soltanto a seguito dell'evento alluvionale del settembre del 2010 e, in ragione di ciò, riconoscendo la responsabilità del per gli allagamenti successivi. CP_1
Con il primo motivo di appello, le parti lamentano dunque che il giudice di primo grado avesse motivato in modo errato, insufficiente e contraddittorio il mancato riconoscimento del risarcimento per i danni subiti nell'alluvione del 2010, imputati solo alle condizioni meteorologiche eccezionali sulla scorta di una erronea valutazione delle prove e in violazione dei principi di cui all'art. 2051 c.c.
La censura appare fondata.
Orbene, va preliminarmente precisato che la domanda va correttamente qualificata in termini di domanda risarcitoria ex art. 2051 c.c.
Ai sensi dell'art. 1117, n. 3, c.c., la colonna montante destinata al deflusso delle acque reflue e piovane, si configura quale parte inscindibile dei beni comuni essendo, conseguentemente, soggetta alla responsabilità extracontrattuale del ai CP_1 sensi dell'art. 2051 c.c. laddove si verifichino danni ascrivibili a deficit nella disciplina del deflusso delle acque. Difatti, il in qualità di custode delle parti comuni, CP_1 deve adottare tutte le cautele necessarie per prevenire eventuali pregiudizi a terzi o alle unità immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli condòmini. In assenza della dimostrazione di un evento fortuito, laddove non venga fornita alcuna prova dell'esistenza di un fattore esterno dotato di autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile incidenza causale, tale da interrompere il nesso eziologico tra la cosa e il danno subito, la responsabilità del non può essere esclusa. CP_1
Come chiarito dalla Corte di Cassazione (Cass. civ. n. 27648/2023) tale bilanciamento comporta che il giudice, nell'accertamento della responsabilità, debba valutare se l'evento lesivo sia da ricondurre a una causa esterna ed eccezionale, tale da escludere la riconducibilità del danno alla cosa in custodia, nonché ogni profilo di colpa del custode.
Pertanto, affinché possa configurarsi tale responsabilità, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte dello stesso, il quale, ai fini dell'esonero da responsabilità, ha l'onere di offrire la prova liberatoria del caso fortuito.
Nel caso che ci occupa, il Tribunale riteneva che l'allagamento sofferto nel 2010 fosse stato determinato dall'abbondante acqua piovana corrente dalle fessure presenti alla base dell'intercapedine e sulla parete, lungo il prospetto della strada, per poi confliuire all'interno del seminterrato e non invece da un carente o inadeguato sistema di scarico dalle acque meteoriche, ricostruendo la dinamica in termini di assenza di derivazione causale del danno dall'impianto condominiale.
Tale conclusione non è condivisibile da questa Corte.
Invero, ad avviso dell'odierno collegio giudicante dal quadro probatorio complessivo si evince la derivazione causale dell'allagamento del 2010 dalla tubazione condominiale, cui si aggiunge il difetto della prova da parte del di eventi metereologici CP_1 estremi tali da integrare il fortuito.
E infatti il primo dato da considerare pacificamente è che l'allagamento del 2010 non avvenne in concomitanza di una calamità naturale, ma di una abbondante pioggia. Si parla infatti di eventi metereologici particolarmente intensi ma non vi è prova di una calamità naturale, idonea ad assurgere al rango di fortuito in grado di configurarsi come fattore causale autonomo (Cass. 32643.23: Le precipitazioni atmosferiche integrano
l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c. quando assumono i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi - sulla base delle prove offerte dalla parte onerata (cioè, il custode) - con indagine orientata su dati scientifici di tipo statistico (i cd. dati pluviometrici) di lungo periodo, riferiti al contesto specifico di localizzazione della "res" oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico, non rilevando la diligenza osservata dal custode in ordine alla realizzazione e manutenzione dei sistemi di deflusso delle acque piovane.).
Fatta questa premessa occorre osservare che sin dall'atto di citazione gli attori, si dolgono dell'insufficienza dalla tubazione condominiale relativa alle acque piovane provenienti dal piazzale sovrastante i garage che, attraversando i locali della ditta
, le convoglia nell'intercapedine sotto il marciapiede. A ciò fa riferimento Parte_1 anche parte convenuta nella sua memoria di costituzione in primo grado (p. 3 comparsa di risposta).
Il consulente a p. 30/32 nella descrizione dei luoghi osserva:
– i segni di umidità sono particolarmente evidenti lungo il prospetto lato strada del locale, su parete contro terra non isolata a diretto contatto con la sede stradale nella quale sono presenti, tra l'altro, le caditoie a griglia di deflusso delle acque meteoriche negli impluvi tra carreggiata e marciapiede;
a tal proposito occorre osservare che, nel corso delle operazioni di sopralluogo le suddette caditoie apparivano quasi sempre colme d'acqua (si veda all. 6, foto 84) senza riscontrare però fenomeni infiltrativi nel deposito e che comunque ne è stato verificato lo sversamento nel pozzetto posto sulla carreggiata lato mare percorsa in direzione N- (si veda par.
3.6 ed all. 3d); è stata comunque accertata la presenza di umidità da risalita capillare nell'adiacente seminterrato, in uso alla ditta;
Pt_3
– nell'intercapedine al di sotto della griglia sbocca la tubazione di deflusso delle acque meteoriche del piazzale del condominio “ ” e quelle provenienti dalla falda CP_1 inclinata di copertura del corpo scala di accesso ai garage (si veda all. 6, foto 13, 16 e
17) che successivamente, percorrendo l'intero marciapiede, termina il suo percorso nel pozzetto posto ad angolo con la via Gebbione a Mare (si veda all. 6, foto 62 e 81); è stata inoltre accertata la presenza di ulteriori scarichi di acque reflue sulla tubazione
(si veda all. 6, foto da 56 a 59 e foto 61).
Ancora il consulente nel rispondere al quesito posto dal giudice in ordine alle cause delle infiltrazioni, effettuati gli accertamenti sulla portata delle condotte idriche presenti scriveva a p. 35: Poiché dunque la portata massima che la condotta può convogliare risulta inferiore a quella che mediamente si verifica ogni 2 o 5 anni, la stessa risulta sottodimensionata. Occorre a questo punto osservare che il calcolo della portata effettuato con la (1.8) è stato ottenuto considerando il completo riempimento del tubo, condizione che non dovrebbe mai verificarsi in esercizio per evitare che lo stesso, progettato per corrente a pelo libero, entri in pressione e pertanto la portata ottenuta è stimata in eccesso. Può accadere, dunque, che nel corso di eventi meteorici particolarmente intensi la tubazione, sottodimensionata, entri in pressione e l'acqua fuoriesca dalle giunzioni (in tempi passati i giunti a bicchiere non venivano realizzati a tenuta, ma sigillati con colle che nel tempo tendevano ad usurarsi), infiltrandosi nei seminterrati. La conferma della vetustà delle giunzioni tra i raccordi si è avuta nel corso del sopralluogo del 19/03/2016 nel corso del quale, a seguito di scarico in tubazione di acqua proveniente da autocisterna disposta allo scopo, previa parzializzazione della sezione d'uscita del canale di scarico del pozzetto posto sulla via Gebbione a Mare si è riscontrato, fin dai primi istanti di carico, la presenza di perdite d'acqua nelle giunzioni
a valle della valvola (si veda all. 6, foto 80 ed 82).
L'eliminazione delle cause delle predette infiltrazioni implica necessariamente la sostituzione della tubazione esistente con una a tenuta di maggior diametro.
Proprio le conclusioni del consulente, ad avviso dell'odierno collegio giudicante depongono nel senso dell'attribuzione della responsabilità per l'evento del 2010 al
. CP_1
E infatti ciò che va tenuto in debito conto è proprio l'insufficienza dalla tubazione condominiale relativa alle acque condominiali che attraversa i locali della ditta
Rappocciolo e che convogliata nell'intercapedine sotto il marciapiede, appare incapace di garantire un regolare e sufficiente deflusso delle precipitazioni, in occasione di eventi piovosi di particolare intensità, come evidenziato dal consulente che parla di entrata in pressione della tubazione per effetto di eventi metereologici intensi.
Il ctu dà atto di alcune modifiche dello stato dei luoghi riconosciute dal consulente di parte che hanno attenuato i fenomeni infiltrativi del passato attraverso la sostituzione
(p.12 e 31 ctu in atti) della iniziale tubazione, che scorreva nell'intercapedine destinata
a raccogliere le acque pluviali prima che queste venissero deviate direttamente sulla carreggiata stradale (si veda all. 6, foto 83).
Scrive infatti ancora il ctu a p. 36: E' stato accertato lo spostamento degli sbocchi dei tubi pluviali del fabbricato direttamente sulla sede stradale di Viale Aldo Moro;
a tal proposito, si confrontino le foto dalla 66 alla 72 dell'all. 6 con la sottostante, datata ottobre 2012 e reperita su Google Maps, nella quale si nota come in passato questi scaricassero direttamente sul marciapiede, finendo, deve ritenersi direttamente e in modo copioso nelle griglie sovrastanti l'intercapedine prospicienti il seminterrato oggetto di causa.
Quanto detto evidenzia una situazione di anomalia e pericolosità insita nella cosa in custodia, che il , quale custode ex art. 2051 c.c., aveva l'obbligo di prevenire CP_1 attraverso un'adeguata manutenzione e una corretta gestione dell'impianto idrico.
Di nessun pregio appare il riferimento da parte dell'appellato a quanto riferito dal ctu nella relazione quando afferma “ le suddette caditoie apparivano quasi sempre colme
d'acqua (si veda all. 6, foto 84) senza riscontrare però fenomeni infiltrativi nel deposito
e che comunque ne è stato verificato lo sversamento nel pozzetto posto sulla carreggiata lato mare percorsa in direzione N-”(p. 31 ctu in atti), posto che l'oggetto di accertamento è il corretto funzionamento del sistema di deflusso delle acque in presenza di pioggia intensa che mette sotto pressione la tenuta del sistema di deflusso.
È indubbio infatti che tale inadeguatezza e vetustà denunciate in citazione dell'attore e riscontrata nel 2012 e in sede di operazioni peritali sussistessero già nel 2010.
Ancora il teste escusso all'udienza del 28.10.2018 - dichiarava con riferimento Tes_2 all'evento del 2010 “a fine estate ho effettuato un sopralluogo al seminterrato. I raccordi delle tubature gocciolavano…le tubature erano vecchie di oltre 30 anni e presentavano precedenti riparazioni fatte con nastro isolante e silicone”.
Tale conclusione non è contraddetta dalle testimonianze acquisite nel giudizio di primo grado che riferiscono di uno scorrimento di acque sulle pareti, considerato che proprio il trabocco dell'acqua non adeguatamente smaltita dal sistema di convogliamento delle acque che finiscono nell'intercapedine in corrispondenza del seminterrato (p.30 ctu: nell'intercapedine al di sotto della griglia sbocca la tubazione di deflusso delle acque meteoriche del piazzale del condominio “ ” e quelle provenienti dalla falda CP_1 inclinata di copertura del corpo scala di accesso ai garage (si veda all. 6, foto 13, 16 e
17) che successivamente, percorrendo l'intero marciapiede, termina il suo percorso nel pozzetto posto ad angolo con la via Gebbione a Mare) determinava verosimilmente questo versamento di acque sulle pareti, non incanalandosi le acque correttamente nelle tubazioni destinate allo smaltimento, tenuto conto, peraltro, del fatto che il convogliamento sulla carreggiata stradale è successivo e che l'iniziale tubazione scorreva nell'intercapedine destinata a raccogliere le acque pluviali prima che queste venissero deviate direttamente sulla carreggiata stradale (si veda all. 6, foto 83).
E infatti scrive il ctu a pag. 33: La conferma della vetustà delle giunzioni tra i raccordi si è avuta nel corso del sopralluogo del 19/03/2016 nel corso del quale, a seguito di scarico in tubazione di acqua proveniente da autocisterna disposta allo scopo, previa parzializzazione della sezione d'uscita del canale di scarico del pozzetto posto sulla via
Gebbione a Mare si è riscontrato, fin dai primi istanti di carico, la presenza di perdite
d'acqua nelle giunzioni a valle della valvola.
Una indiretta conferma di quanto detto si ricava ancora dal verbale dell'assemblea condominiale del giorno 20/05/2011 allegato all'atto di citazione in cui si parla di
“continuo allagamento delle cantine in occasione di piogge più o meno abbondanti” e della conseguente necessità di eseguire lavori sulle colonne di scarico delle acque pluvie dei corpi di fabbrica B e C.
Tale ricostruzione non appare incompatibile con quanto verbalizzato dai Vigili del fuoco al momento del sopralluogo il 10 settembre 2010 che riferiscono di acqua e fanghiglia provocata dalla forte pioggia, posto che è indubbio che l'insufficienza della tubazione condominiale fosse destinata ad emergere in concomitanza di eventi metereologici avversi.
Ne consegue che il danno verificatosi non può essere ricondotto al caso fortuito o a fattori naturali eccezionali, o a semplici eventi metereologici, bensì alla carente idoneità dell'impianto e all'omessa adozione delle misure necessarie per prevenire eventi pregiudizievoli, con conseguente responsabilità in capo al per i danni CP_1 cagionati.
In definitiva, in applicazione del principio del “più probabile che non” deve ritenersi raggiunta la prova della sussistenza di una condizione oggettiva di anomalia dell'impianto idrico quale causa degli allagamenti del 2010, tale da integrare gli estremi della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.
5. Ciò posto e in accoglimento del secondo motivo di appello va senz'altro riconosciuto all'appellante il diritto al riconoscimento del danno in relazione agli Parte_1 allagamenti subiti nella misura di € 2.800.00, così come quantificato dal CTU, in luogo della condanna disposta dal giudice di prime cure del ad eseguire i lavori CP_1 indicati dal CTU a pag. 35.
Come evidenziato dall'appellante la sig.ra in sede di comparse Parte_1 conclusionali rinunciava alla domanda di risarcimento del danno in forma specifica, richiedendo il solo risarcimento per equivalente, quantificato dal consulente d'ufficio in euro 2800,00 all'attualità, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Anche in parte qua l'appello deve, pertanto, essere accolto.
6. Quanto alla richiesta risarcitoria dell'appellante oggetto del terzo Parte_2 motivo di impugnazione la Corte di Appello osserva quanto segue.
Ritiene l'odierno collegio giudicante di disattendere le conclusioni del giudice di primo grado, reputando correttamente raggiunta la prova dei danni alle merci subite dalla ditta che aveva in uso il seminterrato per gli eventi del 2010.
Il primo dato da tenere in considerazione è che nel rapporto d'intervento Scheda 6778/1 del 10/09/2010 del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Comando Provinciale di
Reggio Calabria emerge che le infiltrazioni d'acqua piovana da una grata posizionata sul marciapiede dello stabile, provocavano danni alle merci” (si veda all. 4h alla ctu)
Anche i testimoni sentiti nel giudizio di primo grado (testi e Tes_3 Tes_4 riferiscono che nel seminterrato interessato dall'allagamento era stata rinvenuta della merce raccolta in sacchi neri e gettata, senza però saper individuare la tipologia della stessa.
Il consulente nondimeno nel corso delle operazioni peritali visionava la merce indicata da parte attrice odierna appellante nella ctp prodotta in primo grado e che addirittura risultava, per alcuni articoli, in numero superiore rispetto a quella descritta in atti.
(p.38 ctu).
Il ctu evidenziava la corrispondenza tra quanto visibile nelle foto allegate agli atti di causa quale merce danneggiata e quanto presente nei locali ispezionati, reputandola di certo invendibile.
Confrontando gli articoli visionati e corrispondenti alle foto prodotte con le fatture allegate in atti e tutte riportanti una data anteriore al settembre 2010 concludeva reputando congrua la valutazione complessiva del materiale rovinato da infiltrazioni fornita in atti da parte attrice.
Ritiene l'odierno collegio giudicante condivisibili ed esenti da vizi logici le valutazioni espresse dal consulente;
deve pertanto reputarsi provato il quantum del risarcimento da accordare a , pari ad euro € 10.225,08, all'attualità, oltre interessi legali Parte_2 dalla domanda al soddisfo.
Diversamente, nessun risarcimento va riconosciuto al per il lamentato disagio Pt_2 arrecato dall'impossibilità di fare uso del seminterrato sulla scorta di quanto riferito dal consulente ( il ctu afferma che le infiltrazioni avevano reso il locale insalubre ed in parte inagibile) considerato che il semplice disagio quale danno non patrimoniale non appare ristorabile nel nostro ordinamento in difetto della prova positiva di un pregiudizio che integri la lesione ad un bene costituzionalmente garantito (ex multis Cass. 220.23: Il risarcimento del danno non patrimoniale presuppone un'offesa che superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale, non ricorrente quando si lamenti un qualche disagio da sconvolgimento dell'agenda o dei riti della quotidianità
(nella specie, sulla base di detto principio è stata confermata la sentenza di merito che aveva ritenuto non integrasse violazione della libertà religiosa, rilevante ai fini della configurabilità del danno morale, l'impossibilità, a seguito di illegittima interruzione della fornitura di gas naturale, di celebrare nella propria abitazione la festività del capodanno ebraico).
Ancora il non uso quale danno patrimoniale - invero neppure prospettato chiaramente in citazione -avrebbe necessitato di ulteriori elementi di prova ai fini della sua quantificazione quali i costi inutilmente sopportati o affrontati per una collocazione alternativa;
tali profili sono stati del tutto omessi nel giudizio di primo grado.
Pertanto, in accoglimento dell'appello e tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, le spese del primo e del secondo grado vanno poste a carico del CP_1 soccombente.
Le spese vanno liquidate ai sensi dei parametri vigenti in relazione al valore della causa
(ovvero 10.225,08 oltre accessori ex art. 10 c.p.c. come da Cass.n. 18166.23 e complessità bassa) e sono liquidate ai sensi del DM 55/2014 e del DM 147/2022 applicando i valori minimi per il primo grado (Fase di studio della controversia € 460,00; fase introduttiva del giudizio: € 389,00; Fase istruttoria e/o di trattazione: € 840,00. Fase decisionale, € 851,00. Compenso tabellare € 2540,00) aumentati per la presenza di una pluralità di attori ad euro 3048,00, oltre accessori di legge.
Le spese del secondo grado vanno liquidate ai sensi dei parametri vigenti in relazione al valore della causa (ovvero 10.225,08 oltre accessori ex art. 10 c.p.c. come da Cass.n.
18166.23 e complessità bassa) e sono liquidate ai sensi del DM 55/2014 e del DM
147/2022 applicando i valori minimi per il secondo grado (Fase di studio della controversia € 567,00; fase introduttiva del giudizio: € 461,00; Fase istruttoria e/o di trattazione,: € 922,00. Fase decisionale, € 956,00. Compenso tabellare € 2906,00) aumentati per la presenza di una pluralità di appellanti ad euro 3487,20, oltre accessori di legge.
Le spese di ctu vanno poste in via definitiva a carico del soccombente. CP_1
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe proposto avverso la sentenza n. 406/2020 del Tribunale di Reggio Calabria emessa il 30.0.2020 e pubblicata il 31.03.2020, nel procedimento n.663/2020 R.G.A.C. così provvede: Accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma parziale Parte_1 della sentenza di primo grado, accerta la responsabilità del Controparte_1 per l'allagamento del 10.09.2010 e per l'effetto, lo condanna al risarcimento del danno per equivalente in favore di per € 2.800,00 all'attualità, oltre interessi Parte_1 dalla domanda al soddisfo e in favore di per € 10.225,08, all'attualità Parte_2 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- Condanna il al pagamento delle spese di lite del giudizio di CP_1 CP_1 primo grado liquidate in euro 3048,00 oltre accessori di legge;
- pone le spese di ctu in via definitiva a carico del soccombente;
CP_1
- conferma per il resto la sentenza appellata.
- Condanna il appellato al pagamento delle spese di lite del CP_1 CP_1 giudizio di secondo grado liquidate in euro 3487,20 oltre accessori di legge.
Reggio Calabria, così deciso nella Camera di Consiglio del 07.10.25.
La Consigliera relatrice
Dott.ssa Ivana Acacia La Presidente
Dott.ssa IZ RA