Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 106
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Sentenza 14 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Invalidità dell'atto impugnato per difetto di notifica

    La notifica dell'intimazione di pagamento è avvenuta a mani del destinatario e, in ogni caso, la proposizione del ricorso da parte del contribuente dimostra che l'atto ha raggiunto il suo scopo, non potendo sussistere la nullità della notifica ex art. 156 c.p.c.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    L'obbligo della motivazione è soddisfatto quando il contribuente è messo in grado di conoscere la pretesa fiscale in tutti i suoi elementi essenziali, consentendogli di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale. Nell'atto impugnato sono riportati i numeri delle sottese cartelle di pagamento e la loro data di notifica, elementi idonei al collegamento con le cartelle di pagamento.

  • Rigettato
    Nullità dell'intimazione di pagamento per violazione di legge e omessa indicazione dell'organo e delle modalità di impugnazione

    L'eccezione di omessa indicazione dell'organo e delle modalità di impugnazione è infondata poiché, diversamente dalla cartella di pagamento, per l'intimazione di pagamento non è espressamente prevista l'indicazione della modalità di eventuale impugnazione né dell'organo, che tuttavia vengono indicate nelle autorità e con le stesse modalità di opposizione alla sottesa cartella di pagamento.

  • Accolto
    Insussistenza pretesa creditoria

    La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di nullità della notifica della cartella di pagamento n. 291 2017 0010541327 000, relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2013, per mancata prova della notifica della comunicazione di avvenuto deposito (CAN).

  • Rigettato
    Avvenuta prescrizione

    La cartella di pagamento n. 291 2017 0000472154 000 e n. 291 2017 0010541327 000 sono state portate a conoscenza del contribuente con l'intimazione di pagamento n. 291 2023 9001239688 000, impugnata con ricorso RG 567/2024, atto interruttivo dei termini di prescrizione.

  • Accolto
    Invalidità insanabile della notificazione degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di nullità della notifica della cartella di pagamento n. 291 2017 0010541327 000, relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2013, per mancata prova della notifica della comunicazione di avvenuto deposito (CAN).

  • Accolto
    Nullità dell'intimazione di pagamento per mancata notifica degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di nullità della notifica della cartella di pagamento n. 291 2017 0010541327 000, relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2013, per mancata prova della notifica della comunicazione di avvenuto deposito (CAN).

  • Rigettato
    Litispendenza con altra controversia

    L'eccezione di sospensione del giudizio non può trovare accoglimento giacché trattasi di due intimazioni di pagamento del tutto autonome.

  • Rigettato
    Difetto di notifica, difetto di motivazione e avvenuta prescrizione

    Le eccezioni relative al difetto di notifica, difetto di motivazione e prescrizione sono state esaminate nel merito e rigettate o accolte parzialmente dalla Corte.

  • Rigettato
    Pretermesso l'ente impositore

    La Corte ha rigettato questa eccezione, implicitamente ritenendo che la corretta costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione fosse sufficiente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 106
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento
    Numero : 106
    Data del deposito : 14 gennaio 2026

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