CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 106/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
POLITI FILIPPO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 728/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via Grezar, 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249012375718 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249012375718 BOLLO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RGR n. 728/2025, depositato in data 01/04/2025, la Sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina Lo Giudice, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29120249012375718, limitatamente ai crediti di natura tributaria, concernenti tassa automobilistica riferita agli anni 2012, 2013 e
2014, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Chiamato il ricorso all'udienza pubblica del 13 gennaio 2026, si pone la causa in decisione.
La parte ricorrente impugna l'intimazione di pagamento citata in epigrafe, notificata in data 13/01/2025, limitatamente ai crediti di natura tributaria, concernenti tassa automobilistica riferita agli anni 2012, 2013 e
2014.
A sostegno del proprio ricorso, la parte ricorrente, eccepisce:
1) Invalidità dell'atto impugnato per difetto di notifica;
2) Difetto di motivazione;
3) Nullità dell'intimazione di pagamento per violazione degli artt. 3, comma 4, e 21 octies L. 241/90 e art. 7, comma 2, L. 212/2000. Violazione art. 19, comma 2, D.Lgs. 546/92, però omessa indicazione e dell'organo delle modalità di impugnazione;
4) Insussistenza pretesa creditoria;
5) Avvenuta prescrizione;
6) Invalidità insanabile della notificazione degli atti presupposti per essere stata effettuata da soggetto privo di competenza;
7) Nullità dell'intimazione di pagamento per mancata notifica degli atti presupposti;
Conclude per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese di giudizio, chiedendone la distrazione in favore del difensore che si dichiara antistatario.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita in giudizio con controdeduzioni depositate in data16/12/2025. Avanza la richiesta di sospensione del presente giudizio ex art 295 c.p.c. in ragione della litispendenza con altra controversia relativa alla precedente intimazione di pagamento n.
29120239001239688000 ed alle sottese cartelle 291 2017 0000472154 000 e n. 291 2017 0010541327
000, impugnate con ricorso R.G. 567/2024, deciso con sentenza n. 437/2025 di accoglimento del ricorso.
La sentenza risulta appellata R.G.A n. 5959/2025, ed ancora non posta in decisione. Eccepisce
l'inammissibilità delle eccezioni proposte per difetto di notifica, difetto di motivazione e avvenuta prescrizione. Ritiene difettoso il radicamento del contraddittorio, in quanto risulta pretermesso l'ente impositore degli atti presupposti, ossia l'Amministrazione finanziaria dir. Prov.le di Agrigento, che non risulta convenuta.
Conclude per il rigetto del ricorso con vittoria di spese e per la dichiarazione della litispendenza con altro giudizio.
Con memorie illustrative depositate in data 02/01/2026, la parte ricorrente, insiste per l'accoglimento del ricorso.
Il ricorso è stato trattato come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, osserva che il ricorso è parzialmente fondato.
L' eccezione di sospensione del giudizio non può trovare accoglimento giacché trattasi di due intimazioni di pagamento del tutto autonome.
La notifica dell'intimazione di pagamento impugnata è avvenuta in data 13/01/2025, a mezzo raccomandata n. 67495173117-9, con consegna a mani del destinatario giusto referto di notifica prodotti in copia dall'agente della riscossione. La parte ricorrente, peraltro, con la proposizione del ricorso in trattazione fornisce prova che l'impugnata intimazione di pagamento è stata portata a sua conoscenza avendola ricevuta e la cui copia viene allegata al ricorso. Avendo raggiunto lo scopo a cui è destinato non può sussistere la nullità della notifica ex art. 156 c.p.c.
L' eccezione di difetto di motivazione dell'atto impugnato è infondata e va rigettata. L'obbligo della motivazione è soddisfatto allorquando pone il contribuente in grado di conoscere la pretesa fiscale in tutti i suoi elementi essenziali consentendogli di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale
(Cass. Sez. I n. 9058/87, 4740/85, CTC n. 2436/83). Nell'atto impugnato sono riportati i numeri delle sottese cartelle di pagamento, la loro data di notifica, elementi idonei al collegamento con le cartelle di pagamento.
In ordine all'eccezione di omessa indicazione dell'organo e delle modalità di impugnazione, osserva il
Collegio che è infondata poiché, diversamente dalla cartella di pagamento, per l'intimazione di pagamento non è espressamente prevista l'indicazione della modalità di eventuale impugnazione né
l'indicazione dell'organo che, tuttavia vengono indicate nelle autorità e con le stesse modalità di opposizione alla sottesa cartella di pagamento.
L'impugnata intimazione di pagamento è stata emessa sulla base delle cartelle di pagamento indicate, e di impugnata limitatamente alle cartelle di pagamento n. 291 2017 0000472154 000 e n. 291 2017
0010541327 000 e n. 291 2017 0010541327 000.
Le cartelle di pagamento n. 291 2017 0000472154 000 e n. 291 2017 0010541327 000, sono comunque venuto a conoscenza della parte ricorrente con l'intimazione di pagamento n. 291 2023
9001239688 000, per come rilevabile dell'impugnazione dello stesso avviso di intimazione avvenuta con ricorso n. 567/2024 depositato il 16/02/2024. Tale atto costituisce atto interruttivo dei termini di prescrizione.
La cartella di pagamento n. 291 2017 0010541327 000, relativa a tasse automobilistiche anno 2013, è stata notificata in data 03/11/2017 con deposito alla casa Comunale. Agli atti non vi è prova che sia stata notificata la comunicazione di avvenuto deposito (CAN). Sicché il procedimento di notifica non risulta perfezionato. Ne segue il parziale accoglimento del ricorso limitatamente alla sottesa cartella di pagamento n. 291 2017 0010541327 000, per carenza di titolo presupposto.
Il parziale accoglimento del ricorso costituisce giusto motivo per compensare, tra le parti, le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso limitatamente alla sottesa cartella di pagamento n. 291 2017 0010541327 000.
Rigetta nel resto il ricorso. Spese di giudizio compensate tra le parti.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
POLITI FILIPPO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 728/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via Grezar, 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249012375718 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249012375718 BOLLO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RGR n. 728/2025, depositato in data 01/04/2025, la Sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina Lo Giudice, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29120249012375718, limitatamente ai crediti di natura tributaria, concernenti tassa automobilistica riferita agli anni 2012, 2013 e
2014, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Chiamato il ricorso all'udienza pubblica del 13 gennaio 2026, si pone la causa in decisione.
La parte ricorrente impugna l'intimazione di pagamento citata in epigrafe, notificata in data 13/01/2025, limitatamente ai crediti di natura tributaria, concernenti tassa automobilistica riferita agli anni 2012, 2013 e
2014.
A sostegno del proprio ricorso, la parte ricorrente, eccepisce:
1) Invalidità dell'atto impugnato per difetto di notifica;
2) Difetto di motivazione;
3) Nullità dell'intimazione di pagamento per violazione degli artt. 3, comma 4, e 21 octies L. 241/90 e art. 7, comma 2, L. 212/2000. Violazione art. 19, comma 2, D.Lgs. 546/92, però omessa indicazione e dell'organo delle modalità di impugnazione;
4) Insussistenza pretesa creditoria;
5) Avvenuta prescrizione;
6) Invalidità insanabile della notificazione degli atti presupposti per essere stata effettuata da soggetto privo di competenza;
7) Nullità dell'intimazione di pagamento per mancata notifica degli atti presupposti;
Conclude per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese di giudizio, chiedendone la distrazione in favore del difensore che si dichiara antistatario.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita in giudizio con controdeduzioni depositate in data16/12/2025. Avanza la richiesta di sospensione del presente giudizio ex art 295 c.p.c. in ragione della litispendenza con altra controversia relativa alla precedente intimazione di pagamento n.
29120239001239688000 ed alle sottese cartelle 291 2017 0000472154 000 e n. 291 2017 0010541327
000, impugnate con ricorso R.G. 567/2024, deciso con sentenza n. 437/2025 di accoglimento del ricorso.
La sentenza risulta appellata R.G.A n. 5959/2025, ed ancora non posta in decisione. Eccepisce
l'inammissibilità delle eccezioni proposte per difetto di notifica, difetto di motivazione e avvenuta prescrizione. Ritiene difettoso il radicamento del contraddittorio, in quanto risulta pretermesso l'ente impositore degli atti presupposti, ossia l'Amministrazione finanziaria dir. Prov.le di Agrigento, che non risulta convenuta.
Conclude per il rigetto del ricorso con vittoria di spese e per la dichiarazione della litispendenza con altro giudizio.
Con memorie illustrative depositate in data 02/01/2026, la parte ricorrente, insiste per l'accoglimento del ricorso.
Il ricorso è stato trattato come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, osserva che il ricorso è parzialmente fondato.
L' eccezione di sospensione del giudizio non può trovare accoglimento giacché trattasi di due intimazioni di pagamento del tutto autonome.
La notifica dell'intimazione di pagamento impugnata è avvenuta in data 13/01/2025, a mezzo raccomandata n. 67495173117-9, con consegna a mani del destinatario giusto referto di notifica prodotti in copia dall'agente della riscossione. La parte ricorrente, peraltro, con la proposizione del ricorso in trattazione fornisce prova che l'impugnata intimazione di pagamento è stata portata a sua conoscenza avendola ricevuta e la cui copia viene allegata al ricorso. Avendo raggiunto lo scopo a cui è destinato non può sussistere la nullità della notifica ex art. 156 c.p.c.
L' eccezione di difetto di motivazione dell'atto impugnato è infondata e va rigettata. L'obbligo della motivazione è soddisfatto allorquando pone il contribuente in grado di conoscere la pretesa fiscale in tutti i suoi elementi essenziali consentendogli di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale
(Cass. Sez. I n. 9058/87, 4740/85, CTC n. 2436/83). Nell'atto impugnato sono riportati i numeri delle sottese cartelle di pagamento, la loro data di notifica, elementi idonei al collegamento con le cartelle di pagamento.
In ordine all'eccezione di omessa indicazione dell'organo e delle modalità di impugnazione, osserva il
Collegio che è infondata poiché, diversamente dalla cartella di pagamento, per l'intimazione di pagamento non è espressamente prevista l'indicazione della modalità di eventuale impugnazione né
l'indicazione dell'organo che, tuttavia vengono indicate nelle autorità e con le stesse modalità di opposizione alla sottesa cartella di pagamento.
L'impugnata intimazione di pagamento è stata emessa sulla base delle cartelle di pagamento indicate, e di impugnata limitatamente alle cartelle di pagamento n. 291 2017 0000472154 000 e n. 291 2017
0010541327 000 e n. 291 2017 0010541327 000.
Le cartelle di pagamento n. 291 2017 0000472154 000 e n. 291 2017 0010541327 000, sono comunque venuto a conoscenza della parte ricorrente con l'intimazione di pagamento n. 291 2023
9001239688 000, per come rilevabile dell'impugnazione dello stesso avviso di intimazione avvenuta con ricorso n. 567/2024 depositato il 16/02/2024. Tale atto costituisce atto interruttivo dei termini di prescrizione.
La cartella di pagamento n. 291 2017 0010541327 000, relativa a tasse automobilistiche anno 2013, è stata notificata in data 03/11/2017 con deposito alla casa Comunale. Agli atti non vi è prova che sia stata notificata la comunicazione di avvenuto deposito (CAN). Sicché il procedimento di notifica non risulta perfezionato. Ne segue il parziale accoglimento del ricorso limitatamente alla sottesa cartella di pagamento n. 291 2017 0010541327 000, per carenza di titolo presupposto.
Il parziale accoglimento del ricorso costituisce giusto motivo per compensare, tra le parti, le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso limitatamente alla sottesa cartella di pagamento n. 291 2017 0010541327 000.
Rigetta nel resto il ricorso. Spese di giudizio compensate tra le parti.