TRIB
Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/11/2025, n. 2466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2466 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa TE IA Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6716/2025 RG, introdotta da
(CIVITELLA DEL TR (TE), 04/04/1952), con Parte_1
il patrocinio dell'avv. NERVI GIOVANNI;
(LUBRIANO (VT), 24/12/1957), con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. NERVI GIOVANNI;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
e premesso di Parte_1 Controparte_1
essersi separati nell'anno 2007 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale
di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio
concordatario contratto in Roma, il 21 giugno 1981, tra i signori Parte_1
e alle condizioni di cui al ricorso, disponendo
[...] Controparte_1
l'annotazione della emananda sentenza negli Atti dello Stato Civile del
Comune di Roma, anno 1981 atto 00852, parte 2, serie A03”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 21/06/1981, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6716/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Roma in data 21/06/1981 tra (CIVITELLA DEL Parte_1
TR (TE), 04/04/1952) e (LUBRIANO Controparte_1
(VT), 24/12/1957) trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Roma al n. 00852, Parte 2, Serie A03, Anno 1981;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 28/10/2025 Il Giudice estensore
Dott.ssa TE IA
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa TE IA Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6716/2025 RG, introdotta da
(CIVITELLA DEL TR (TE), 04/04/1952), con Parte_1
il patrocinio dell'avv. NERVI GIOVANNI;
(LUBRIANO (VT), 24/12/1957), con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. NERVI GIOVANNI;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
e premesso di Parte_1 Controparte_1
essersi separati nell'anno 2007 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale
di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio
concordatario contratto in Roma, il 21 giugno 1981, tra i signori Parte_1
e alle condizioni di cui al ricorso, disponendo
[...] Controparte_1
l'annotazione della emananda sentenza negli Atti dello Stato Civile del
Comune di Roma, anno 1981 atto 00852, parte 2, serie A03”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 21/06/1981, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6716/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Roma in data 21/06/1981 tra (CIVITELLA DEL Parte_1
TR (TE), 04/04/1952) e (LUBRIANO Controparte_1
(VT), 24/12/1957) trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Roma al n. 00852, Parte 2, Serie A03, Anno 1981;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 28/10/2025 Il Giudice estensore
Dott.ssa TE IA
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi