Sentenza 13 marzo 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/03/2020, n. 10054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10054 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2020 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MO LO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/06/2019 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;
rr lette/serri:ti:P" le conclusioni del PG A Cu LIZ/ ;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 13 giugno 2019, il Tribunale di sorveglianza di Sassari, in parziale accoglimento del reclamo proposto da IA LO avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza in data 21.3.2019, con il quale era stata rigettata la domanda formulata dal predetto di concessione della liberazione anticipata con riferimento ai periodi intercorrenti tra febbraio 1994 - ottobre 1997, febbraio 2007 - ottobre 2008, febbraio 2009 - marzo 2013, luglio 2014 - luglio 2015, concedeva al suddetto condannato l'invocato beneficio per giorni novanta per i semestri compresi tra il 17.7.2014 e il 16.7.2015. 2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia del condannato, avvocato Marino Maurizio Punturieri, ha proposto ricorso per cassazione per violazione di legge e difetto di motivazione. Ha, in proposito, sostenuto che una corretta lettura delle sentenze di condanna avrebbe permesso di comprendere come i periodi di espiazione più remoti (dal 1993 al 1997) erano distanti dalla ripresa del fenomeno associativo contestato dal 2005 al 2010 e, pertanto, meritavano ,2:Ij un autonomo apprezzamento;
che, inoltre, una attenta lettura della seconda - -2 n sentenza avrebbe permesso di comprendere come la condotta delinquenziale nella stessa contestata si arrestava al 19.2.2009 (datq, dell'arresto) e che da tale epoca in poi (fino al marzo 2013) lo NT non aveva compiuto nessun altro reato;
che, al contrario, il Tribunale di sorveglianza aveva valorizzato esclusivamente il comportamento del detenuto dal 2008 al 2009 (data della prima scarcerazione) e quello dal 2013 al 2014 e aveva, altresì, pretermesso il giudizio sul periodo anteriore ovvero quello dal 1993 al 1997 e dal 2007 al 2008, nonché sul periodo dal 2010 al 2013. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte,d.ssa Assunta Cocomello,ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
4. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi non consentiti nel presente scrutinio di legittimità e, comunque, manifestamente infondati. E, in vero, l'ordinanza impugnata, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, offre una corretta e adeguata motivazione sulle ragioni del rigetto del reclamo in relazione ai periodi antecedenti all'ultima carcerazione. Più specificatamente, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto, per quanto qui rileva, che, per tutto il periodo anteriore all'ultima carcerazione, andava condiviso il giudizio del Magistrato di sorveglianza, atteso che la partecipazione al processo rieducativo, se pure non esige un concreto risultato, richiede, quanto meno, una diversificazione di condotte rispetto a quella delittuosa che è stata la ragione delle condanne;
che, nel caso di specie, dalla lettura delle sentenze in atti emergeva che lo NT aveva mantenuto, durante la detenzione, la leadership dell'organizzazione criminale di riferimento, avendo momentaneamente affidato al fratello i suoi rilevanti incarichi, per riprendere immediatamente le redini dell'associazione sia alla scarcerazione del 2008 che a quella del 2013; aggiungeva che tutta la ricostruzione della lunga carriera criminale deponeva con certezza per la continuità del vincolo associativo e, perciò, per una eventuale adesione al programma rieducativo solo apparente e formale che ostava al riconoscimento del beneficio invocato. A fronte di ciò,le censure difensive afferiscono ad asseriti vizi logici e giuridici che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere inesistenti, essendo lo stesso connotato da lineare e coerente logicità conforme alla disamina dei dati procedimentali (in particolare, di quelli emergenti dalla lettura delle sentenze di condanna), al dato normativo e alla giurisprudenza di legittimità che, pur ammettendo, in astratto, la necessità di una valutazione frazionata per semestri, afferma che il giudizio sulla partecipazione all'opera di rieducazione in presenza di indici fortemente negativi, quali quelli messi in evidenza nel provvedimento impugnato, è unitario per l'intero periodo preso in considerazione.
5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — non escludendosi profili di colpa nella proposizione della impugnazione (cfr. Corte Cost. sent. n. 186 del 2000) - al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma che la Corte determina nella misura congrua ed equa di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 28 gennaio 2020 Il Consigliere estenso