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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 05/12/2025, n. 1513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1513 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
RR ES, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1402 / 2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, promossa da
nata a [...] il [...] CF rapp.ta e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. Francesco Guastella
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano ed UG NE
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione
CP_ citava in giudizio per vedere riconosciuto il proprio diritto ad Parte_1
accedere al fondo di garanzia per il pagamento del TFR e delle ultime 3 mensilità di
Pagina 1 retribuzione, quale dipendente della ditta individuale Di.Va. Impresa di pulizie di
AN EN, risultata incapiente alle procedute esecutive.
CP_ si costituiva in giudizio eccependo la mancata produzione da parte dell'istante del provvedimento del Tribunale che dichiara la non fallibilità del datore di lavoro.
Il ricorso è fondato.
Nell'ipotesi di datore di lavoro non soggetto alle procedure concorsuali (come nel caso di specie) i requisiti dell'intervento del Fondo di garanzia sono: a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
b) inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali per mancanza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 1 L.F.; c) insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata;
d) l'esistenza del credito per TFR rimasto insoluto.
Ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 29 maggio 1982, n. 297, la prova dell'insolvenza del datore di lavoro deve essere fornita attraverso la dimostrazione che,
a seguito dell'esecuzione forzata sul patrimonio dello stesso, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti a soddisfare il credito del lavoratore. Al
riguardo la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto sufficiente che il lavoratore esperisca, o meglio tenti di esperire, in modo serio ed adeguato,
quell'esecuzione forzata che, in relazione al genere ed alla consistenza dei beni pignorati e dell'eventuale concorso di altri creditori maggiormente garantiti, appaia possibile ed utile allo scopo.
La dimostrazione dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro è
soddisfatta allorché si verifichi l'esibizione da parte del lavoratore di un verbale di pignoramento negativo
Nel caso in oggetto parte ricorrente ha dimostrato di possedere tutti i requisiti necessari per accedere al fondo di garanzia;
ha infatti depositato il titolo esecutivo;
ha effettuato un pignoramento mobiliare con esito negativo.
Pagina 2 CP_ L'eccezione di in ordine alla mancata esibizione dell'istanza di fallimento è
infondata atteso che per come sancito dalla Corte di Cassazione (sent n. 8259/2020; n.
19591/2024)) la verifica del Tribunale fallimentare non è più un presupposto dell'intervento del Fondo, bensì diviene solo un mezzo di prova dell'inassoggettabilità
in concreto al fallimento del datore di lavoro.
Tale orientamento muove dalla considerazione della natura esplicitamente previdenziale, e non retributiva, dell'intervento del fondo. Rispetto a tale prestazione,
unico presupposto, nel caso di non assoggettabilità a fallimento del datore, è la previa esecuzione forzata infruttuosa che dimostri l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro. In tale contesto, la non fallibilità in concreto del datore diviene una questione pregiudiziale in senso logico, che non deve necessariamente essere accertata con efficacia di giudicato e può essere accertata dal giudice adito in via incidentale.
Nel caso di specie dalla visura camerale prodotta, risulta che la ditta datrice di lavoro è
iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese quale piccolo imprenditore (solo ai fini della pubblicità notizie e dei certificati); esso pertanto ai sensi dell'art 1 LF non è
soggetto a fallimento.
Per le considerazioni sopra esposte il ricorso va pertanto accolto.
Le spese seguono la soccombenza
P. T. M.
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott.
RR ES:
1) Accoglie il ricorso e conseguentemente dichiara il diritto di di Parte_1
CP_ accedere al Fondo di Garanzia per il pagamento delle somme dovute a titolo di
TFR maturato ed ultime 3 mensilità di retribuzione
CP_ 2) Condanna al pagamento in favore di della somma complessiva Parte_1
di € 2128,28 a titolo di TFR ed ultime tre mensilità, oltre accessori di legge
Pagina 3 CP_ 3) Condanna al rimborso delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in € 1500,00, oltre spese generali, iva e cpa, se dovute
Così deciso in Ragusa il 5.12.2025
Il Giudice Gop
Dott. RR ES
Pagina 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
RR ES, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1402 / 2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, promossa da
nata a [...] il [...] CF rapp.ta e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. Francesco Guastella
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano ed UG NE
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione
CP_ citava in giudizio per vedere riconosciuto il proprio diritto ad Parte_1
accedere al fondo di garanzia per il pagamento del TFR e delle ultime 3 mensilità di
Pagina 1 retribuzione, quale dipendente della ditta individuale Di.Va. Impresa di pulizie di
AN EN, risultata incapiente alle procedute esecutive.
CP_ si costituiva in giudizio eccependo la mancata produzione da parte dell'istante del provvedimento del Tribunale che dichiara la non fallibilità del datore di lavoro.
Il ricorso è fondato.
Nell'ipotesi di datore di lavoro non soggetto alle procedure concorsuali (come nel caso di specie) i requisiti dell'intervento del Fondo di garanzia sono: a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
b) inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali per mancanza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 1 L.F.; c) insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata;
d) l'esistenza del credito per TFR rimasto insoluto.
Ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 29 maggio 1982, n. 297, la prova dell'insolvenza del datore di lavoro deve essere fornita attraverso la dimostrazione che,
a seguito dell'esecuzione forzata sul patrimonio dello stesso, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti a soddisfare il credito del lavoratore. Al
riguardo la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto sufficiente che il lavoratore esperisca, o meglio tenti di esperire, in modo serio ed adeguato,
quell'esecuzione forzata che, in relazione al genere ed alla consistenza dei beni pignorati e dell'eventuale concorso di altri creditori maggiormente garantiti, appaia possibile ed utile allo scopo.
La dimostrazione dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro è
soddisfatta allorché si verifichi l'esibizione da parte del lavoratore di un verbale di pignoramento negativo
Nel caso in oggetto parte ricorrente ha dimostrato di possedere tutti i requisiti necessari per accedere al fondo di garanzia;
ha infatti depositato il titolo esecutivo;
ha effettuato un pignoramento mobiliare con esito negativo.
Pagina 2 CP_ L'eccezione di in ordine alla mancata esibizione dell'istanza di fallimento è
infondata atteso che per come sancito dalla Corte di Cassazione (sent n. 8259/2020; n.
19591/2024)) la verifica del Tribunale fallimentare non è più un presupposto dell'intervento del Fondo, bensì diviene solo un mezzo di prova dell'inassoggettabilità
in concreto al fallimento del datore di lavoro.
Tale orientamento muove dalla considerazione della natura esplicitamente previdenziale, e non retributiva, dell'intervento del fondo. Rispetto a tale prestazione,
unico presupposto, nel caso di non assoggettabilità a fallimento del datore, è la previa esecuzione forzata infruttuosa che dimostri l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro. In tale contesto, la non fallibilità in concreto del datore diviene una questione pregiudiziale in senso logico, che non deve necessariamente essere accertata con efficacia di giudicato e può essere accertata dal giudice adito in via incidentale.
Nel caso di specie dalla visura camerale prodotta, risulta che la ditta datrice di lavoro è
iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese quale piccolo imprenditore (solo ai fini della pubblicità notizie e dei certificati); esso pertanto ai sensi dell'art 1 LF non è
soggetto a fallimento.
Per le considerazioni sopra esposte il ricorso va pertanto accolto.
Le spese seguono la soccombenza
P. T. M.
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott.
RR ES:
1) Accoglie il ricorso e conseguentemente dichiara il diritto di di Parte_1
CP_ accedere al Fondo di Garanzia per il pagamento delle somme dovute a titolo di
TFR maturato ed ultime 3 mensilità di retribuzione
CP_ 2) Condanna al pagamento in favore di della somma complessiva Parte_1
di € 2128,28 a titolo di TFR ed ultime tre mensilità, oltre accessori di legge
Pagina 3 CP_ 3) Condanna al rimborso delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in € 1500,00, oltre spese generali, iva e cpa, se dovute
Così deciso in Ragusa il 5.12.2025
Il Giudice Gop
Dott. RR ES
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