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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 27/06/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1467/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1467/2022 R.G., rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 23.04.2025, vertente
TRA
(cod. fisc. ), rappresentata e difesa dall'avv. Sabrina Parte_1 C.F._1
Santarelli, in virtù di delega allegata al ricorso introduttivo;
E
(cod. fisc. ), rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Controparte_1 C.F._2
Teglia, in virtù di delega allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
Nonché
(c.f. ), nella sua qualità di tutrice nominata dal Tribunale Controparte_2 C.F._3 di Spoleto della minore (c.f. ; Persona_1 C.F._4
RESISTENTE
Oggetto: separazione giudiziale, conclusioni congiunte
CONCLUSIONI CONGIUNTE pagina 1 di 5 Le parti, all'udienza del 23.04.2025, hanno chiesto concordemente l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte:
“La prima settimana è con il padre dal mercoledi dall'uscita di scuola fino al giovedi mattina Per_2 quando la riporta a scuola , il venerdi dall'uscita di scuola fino al lunedi mattina quando la riporta a scuola;
in questi giorni dormono a casa dei nonni materni in quanto il lavoro di notte;
la CP_1 seconda settimana è con il padre dal mercoledi dall'uscita di scuola fino al giovedi mattina quando la riporta a scuola;
dal venerdi dall'uscita di scuola fino al sabato alle ore 10.00 quando la riporta a casa della madre;
dal momento che la notte tra il venerdi e il sabato dormono dai nonni materni di
, questa può essere lasciata dai nonni materni . Ogni tre settimane è con il padre dal Per_2 Per_2 martedi dall'uscita di scuola fino al giovedi mattina quando la riporta a scuola;
ciò in quanto ogni tre settimane il ha il riposo martedi e mercoledi e così dormono a casa del . Nel periodo CP_1 CP_1 estivo anziché prenderla all'uscita di scuola la prende a casa della madre alle ore 9.00 e la riporta a casa della madre alle ore 9.00 trascorrerà le festività principali ad anni alterni con l'uno o Per_2
l'altro dei genitori. Durante le vacanze estive trascorrerà 15 giorni , anche non consecutivi, con Per_2
l'uno o l'altro genitore , periodo che verrà reciprocamente comunicato entro il 31 maggio. Ciascun genitore provvederà al mantenimento della minore in via diretta stante il collocamento paritario , oltre il 50% delle spese straordinarie;
viene sospeso il versamento della somma di euro 150,00 mensile del contributo al mantenimento per dal mese di maggio;
l'assegno unico andrà diviso al 50% tra Per_2 ciascun genitore;
spese compensate”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso congiunto depositato il 25.07.2022, i ricorrenti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio concordatario il 27.08.2016 in Foligno;
- che dalla loro unione è nata la figlia in data 27.05.2016, minorenne;
Per_1
- che la convivenza matrimoniale è divenuta ormai intollerabile stante la protratta ed insanabile incompatibilità tra i coniugi che avevano reso anche necessario l'intervento del Tribunale per i
Minorenni, il quale aveva disposto la sospensione della responsabilità genitoriale dei coniugi e affidato la minore ai Servizi Sociali del Comune di Foligno, con collocamento presso i nonni materni;
i ricorrenti hanno chiesto che, previo espletamento degli adempimenti di rito, venisse dichiarata la separazione personale tra di loro alle seguenti condizioni: pagina 2 di 5 “1) I coniugi vivranno separati, fermo l'obbligo del reciproco rispetto. La moglie risiederà presso l'ex abitazione familiare, di sua proprietà, sita in Foligno (PG), alla Via del Buon Pastore n. 10.
2) La figlia minore per ora, rimane affidata ai Servizi Sociali del Comune di Persona_1
Foligno con collocamento presso i nonni materni signori e Persona_3 Controparte_3
Nel momento in cui verrà revocato l'affidamento ai servizi sociali, la minore verrà affidata a entrambi
i genitori con collocamento presso la madre.
3) La figlia minore continuerà per ora a incontrare il padre sulla base degli Persona_1 incontri protetti fissati sai Servizi Sociali del Comune di Foligno, in conformità ai richiamati decreti del Tribunale per i Minorenni di Perugia.
Cessata la modalità di incontri protetti, i genitori concorderanno la gestione dei rapporti con la figlia minore.
4) Il padre, a titolo di concorso nel mantenimento della figlia minore, verserà alla madre una somma mensile di € 150,00, con bonifico da effettuarsi entro il 15 di ogni mese. Tale somma, da rivalutarsi annualmente ex ISTAT, è stata concordata con riferimento all'attuale reddito del signor pari a CP_1
€ 700,00 circa.
Nel momento in cui il signor disporrà di un maggior reddito, l'assegno di mantenimento verrà CP_1 aggiornato in misura proporzionale.
Qualora il signor diverrà percettore dell'assegno unico, dovrà versare il 50% alla signora CP_1 con le stesse modalità e termini previsti per l'assegno di mantenimento della figlia minore. Per_1
Entrambi i genitori contribuiranno, in ragione del 50%, alle spese straordinarie (fra cui, a titolo esemplificativo, quelle scolastiche, ludiche, sportive e mediche) sostenute nell'interesse della figlia, preventivamente fra i medesimi concordate e successivamente documentate.
Ciascun genitore dovrà rimborsare all'altro le spese anticipate entro cinque giorni dalla consegna delle relative ricevute.
5) I coniugi dichiarano di reciprocamente rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento, in quanto entrambi percepiscono “adeguati redditi propri” come da art. 156, co. 1
c.c.”.
Fissata l'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale la trattazione della causa è stata rinviata più volte su richiesta delle parti;
nelle more si è costituito il tutore della minore con comparsa del 19/12/2022 e il Tribunale per i Minorenni, dichiaratosi incompetente, ha trasmesso il fascicolo d'ufficio.
Il Presidente, con ordinanza fuori udienza, ha dichiarato la non omologabilità della separazione fissando poi l'udienza del 02/05/2023 (tenutasi poi il 04/05/2023) per la comparizione delle parti e per pagina 3 di 5 la trattazione della causa innanzi allo scrivente. Alla prima udienza è stato ritenuto opportuno ottenere un quadro aggiornato in merito alla situazione del nucleo familiare, sia dai Servizi Sociali competenti che si occupano delle visite protette, sia dai Servizi Specialistici che si occupano del supporto della minore.
Alla successiva udienza, il giudice istruttore, su richiesta delle parti, ha fatto poi precisare le conclusioni al fine di emettere sentenza parziale sul solo status dei coniugi, con riserva delle altre questioni, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 709bis c.p.c..
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione parziale e al p.m. per le conclusioni.
Con sentenza n. 798/2023 dell'11.10.2023 il Collegio pronunciava la separazione personale dei coniugi, rimettendo la causa sul ruolo del Giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio.
Con ordinanza riservata del 29.03.2024, viste le relazioni trasmesse dai Servizi Sociali e dai Servizi
Specialistici delegati, ritenutane l'opportunità, il Giudice istruttore ha disposto nuovamente il collocamento della minore presso la madre, delegando ai Servizi Sociali una attività di monitoraggio del nucleo.
Nelle more della prosecuzione degli interventi dei Servizi Sociali e dei Servizi Specialistici incaricati, con ordinanza riservata del 24.01.2025, è stata revocata la sospensione della responsabilità genitoriale nei confronti di e , disponendosi altresì incontri liberi padre-figlia; la Parte_1 Controparte_1 causa è stata quindi rinviata all'udienza del 23.04.2025 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza, svoltasi davanti al Presidente, le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati nuovamente trasmessi al PM per le conclusioni.
Considerato in diritto
Preliminarmente, quanto all'an della separazione personale delle Parti, si evidenzia che sul punto già è intervenuta sentenza non definitiva di questo Tribunale, n. 798/2023. Pertanto, non è possibile analizzare la medesima domanda avendo questo Collegio esaurito il suo potere decisionale in merito.
Quanto alle ulteriori domande, si evidenzia altresì che all'udienza del 23.04.2025 le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte chiedendone l'integrale accoglimento.
Tanto detto, deve disporsi l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori rilevandosi, per Per_1 il resto, come le condizioni concordate dalle parti in udienza appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole, compiutamente salvaguardato da un collocamento paritario e dai tempi di permanenza presso ciascun genitore. pagina 4 di 5 Ne segue, pertanto, che il Tribunale debba provvedere in conformità, prendendo atto di quanto consensualmente regolamentato dai coniugi.
Spese compensate in ragione dell'intervenuto accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza così provvede:
- Dispone sulle condizioni di separazione, per come indicato in parte motiva alle condizioni concordate che qui si intendono richiamate e trascritte;
- Compensa interamente le spese legali tra le parti.
Spoleto, 24.06.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1467/2022 R.G., rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 23.04.2025, vertente
TRA
(cod. fisc. ), rappresentata e difesa dall'avv. Sabrina Parte_1 C.F._1
Santarelli, in virtù di delega allegata al ricorso introduttivo;
E
(cod. fisc. ), rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Controparte_1 C.F._2
Teglia, in virtù di delega allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
Nonché
(c.f. ), nella sua qualità di tutrice nominata dal Tribunale Controparte_2 C.F._3 di Spoleto della minore (c.f. ; Persona_1 C.F._4
RESISTENTE
Oggetto: separazione giudiziale, conclusioni congiunte
CONCLUSIONI CONGIUNTE pagina 1 di 5 Le parti, all'udienza del 23.04.2025, hanno chiesto concordemente l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte:
“La prima settimana è con il padre dal mercoledi dall'uscita di scuola fino al giovedi mattina Per_2 quando la riporta a scuola , il venerdi dall'uscita di scuola fino al lunedi mattina quando la riporta a scuola;
in questi giorni dormono a casa dei nonni materni in quanto il lavoro di notte;
la CP_1 seconda settimana è con il padre dal mercoledi dall'uscita di scuola fino al giovedi mattina quando la riporta a scuola;
dal venerdi dall'uscita di scuola fino al sabato alle ore 10.00 quando la riporta a casa della madre;
dal momento che la notte tra il venerdi e il sabato dormono dai nonni materni di
, questa può essere lasciata dai nonni materni . Ogni tre settimane è con il padre dal Per_2 Per_2 martedi dall'uscita di scuola fino al giovedi mattina quando la riporta a scuola;
ciò in quanto ogni tre settimane il ha il riposo martedi e mercoledi e così dormono a casa del . Nel periodo CP_1 CP_1 estivo anziché prenderla all'uscita di scuola la prende a casa della madre alle ore 9.00 e la riporta a casa della madre alle ore 9.00 trascorrerà le festività principali ad anni alterni con l'uno o Per_2
l'altro dei genitori. Durante le vacanze estive trascorrerà 15 giorni , anche non consecutivi, con Per_2
l'uno o l'altro genitore , periodo che verrà reciprocamente comunicato entro il 31 maggio. Ciascun genitore provvederà al mantenimento della minore in via diretta stante il collocamento paritario , oltre il 50% delle spese straordinarie;
viene sospeso il versamento della somma di euro 150,00 mensile del contributo al mantenimento per dal mese di maggio;
l'assegno unico andrà diviso al 50% tra Per_2 ciascun genitore;
spese compensate”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso congiunto depositato il 25.07.2022, i ricorrenti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio concordatario il 27.08.2016 in Foligno;
- che dalla loro unione è nata la figlia in data 27.05.2016, minorenne;
Per_1
- che la convivenza matrimoniale è divenuta ormai intollerabile stante la protratta ed insanabile incompatibilità tra i coniugi che avevano reso anche necessario l'intervento del Tribunale per i
Minorenni, il quale aveva disposto la sospensione della responsabilità genitoriale dei coniugi e affidato la minore ai Servizi Sociali del Comune di Foligno, con collocamento presso i nonni materni;
i ricorrenti hanno chiesto che, previo espletamento degli adempimenti di rito, venisse dichiarata la separazione personale tra di loro alle seguenti condizioni: pagina 2 di 5 “1) I coniugi vivranno separati, fermo l'obbligo del reciproco rispetto. La moglie risiederà presso l'ex abitazione familiare, di sua proprietà, sita in Foligno (PG), alla Via del Buon Pastore n. 10.
2) La figlia minore per ora, rimane affidata ai Servizi Sociali del Comune di Persona_1
Foligno con collocamento presso i nonni materni signori e Persona_3 Controparte_3
Nel momento in cui verrà revocato l'affidamento ai servizi sociali, la minore verrà affidata a entrambi
i genitori con collocamento presso la madre.
3) La figlia minore continuerà per ora a incontrare il padre sulla base degli Persona_1 incontri protetti fissati sai Servizi Sociali del Comune di Foligno, in conformità ai richiamati decreti del Tribunale per i Minorenni di Perugia.
Cessata la modalità di incontri protetti, i genitori concorderanno la gestione dei rapporti con la figlia minore.
4) Il padre, a titolo di concorso nel mantenimento della figlia minore, verserà alla madre una somma mensile di € 150,00, con bonifico da effettuarsi entro il 15 di ogni mese. Tale somma, da rivalutarsi annualmente ex ISTAT, è stata concordata con riferimento all'attuale reddito del signor pari a CP_1
€ 700,00 circa.
Nel momento in cui il signor disporrà di un maggior reddito, l'assegno di mantenimento verrà CP_1 aggiornato in misura proporzionale.
Qualora il signor diverrà percettore dell'assegno unico, dovrà versare il 50% alla signora CP_1 con le stesse modalità e termini previsti per l'assegno di mantenimento della figlia minore. Per_1
Entrambi i genitori contribuiranno, in ragione del 50%, alle spese straordinarie (fra cui, a titolo esemplificativo, quelle scolastiche, ludiche, sportive e mediche) sostenute nell'interesse della figlia, preventivamente fra i medesimi concordate e successivamente documentate.
Ciascun genitore dovrà rimborsare all'altro le spese anticipate entro cinque giorni dalla consegna delle relative ricevute.
5) I coniugi dichiarano di reciprocamente rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento, in quanto entrambi percepiscono “adeguati redditi propri” come da art. 156, co. 1
c.c.”.
Fissata l'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale la trattazione della causa è stata rinviata più volte su richiesta delle parti;
nelle more si è costituito il tutore della minore con comparsa del 19/12/2022 e il Tribunale per i Minorenni, dichiaratosi incompetente, ha trasmesso il fascicolo d'ufficio.
Il Presidente, con ordinanza fuori udienza, ha dichiarato la non omologabilità della separazione fissando poi l'udienza del 02/05/2023 (tenutasi poi il 04/05/2023) per la comparizione delle parti e per pagina 3 di 5 la trattazione della causa innanzi allo scrivente. Alla prima udienza è stato ritenuto opportuno ottenere un quadro aggiornato in merito alla situazione del nucleo familiare, sia dai Servizi Sociali competenti che si occupano delle visite protette, sia dai Servizi Specialistici che si occupano del supporto della minore.
Alla successiva udienza, il giudice istruttore, su richiesta delle parti, ha fatto poi precisare le conclusioni al fine di emettere sentenza parziale sul solo status dei coniugi, con riserva delle altre questioni, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 709bis c.p.c..
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione parziale e al p.m. per le conclusioni.
Con sentenza n. 798/2023 dell'11.10.2023 il Collegio pronunciava la separazione personale dei coniugi, rimettendo la causa sul ruolo del Giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio.
Con ordinanza riservata del 29.03.2024, viste le relazioni trasmesse dai Servizi Sociali e dai Servizi
Specialistici delegati, ritenutane l'opportunità, il Giudice istruttore ha disposto nuovamente il collocamento della minore presso la madre, delegando ai Servizi Sociali una attività di monitoraggio del nucleo.
Nelle more della prosecuzione degli interventi dei Servizi Sociali e dei Servizi Specialistici incaricati, con ordinanza riservata del 24.01.2025, è stata revocata la sospensione della responsabilità genitoriale nei confronti di e , disponendosi altresì incontri liberi padre-figlia; la Parte_1 Controparte_1 causa è stata quindi rinviata all'udienza del 23.04.2025 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza, svoltasi davanti al Presidente, le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati nuovamente trasmessi al PM per le conclusioni.
Considerato in diritto
Preliminarmente, quanto all'an della separazione personale delle Parti, si evidenzia che sul punto già è intervenuta sentenza non definitiva di questo Tribunale, n. 798/2023. Pertanto, non è possibile analizzare la medesima domanda avendo questo Collegio esaurito il suo potere decisionale in merito.
Quanto alle ulteriori domande, si evidenzia altresì che all'udienza del 23.04.2025 le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte chiedendone l'integrale accoglimento.
Tanto detto, deve disporsi l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori rilevandosi, per Per_1 il resto, come le condizioni concordate dalle parti in udienza appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole, compiutamente salvaguardato da un collocamento paritario e dai tempi di permanenza presso ciascun genitore. pagina 4 di 5 Ne segue, pertanto, che il Tribunale debba provvedere in conformità, prendendo atto di quanto consensualmente regolamentato dai coniugi.
Spese compensate in ragione dell'intervenuto accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza così provvede:
- Dispone sulle condizioni di separazione, per come indicato in parte motiva alle condizioni concordate che qui si intendono richiamate e trascritte;
- Compensa interamente le spese legali tra le parti.
Spoleto, 24.06.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
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