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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 02/10/2025, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4611/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4611 /2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE GIORGI Parte_1 C.F._1
EN ZA ed Email_1 elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore, via Tosco Romagnola n. 122,
Pontedera
e da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TELLINI Parte_2 C.F._2
IA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto Email_2 difensore, via Chiassatello – Corte Sanac n. 71, Pisa con intervento del PM in sede con ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso congiuntamente all'udienza del 25 settembre 2025, il cui verbale è da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto, con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il PM nulla ha opposto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso che reca in calce la data del 17 dicembre 2020, ha allegato di avere Parte_3 contratto il 6 agosto 1995 in Bientina (PI) matrimonio concordatario con , Parte_2 dall'unione col quale era nata la figlia, l'11 ottobre 2003. Ha, quindi, dedotto il venir meno Per_1 dell'unione materiale e spirituale tra loro coniugi e l'impossibilità della prosecuzione della vita coniugale, in ragione dei comportamenti tenuti dal che, in costanza di matrimonio, aveva Pt_2 intrattenuto una relazione extra coniugale che, peraltro, era stata anche resa nota sui social per il tramite di pubblicazioni effettuate dalla persona con la quale lo stesso aveva intrattenuto la relazione.
Proseguendo, in punto di rappresentazione delle condizioni economiche di loro parti, la ricorrente ha indicato in euro 1.800,00 lo stipendio mensile percepito dal coniuge, deducendo, nondimeno, in proposito che lo stesso fosse solito arrotondare eseguendo taluni lavoretti extra, rappresentando, per contro, la difficoltà economica propria, di lei - che ha chiarito - svolge attività di parrucchiera.
Sulla base di tali presupposti, ha concluso domandando pronunciarsi la separazione personale dal coniuge con addebito allo stesso, con a seguire la previsione dell'affido condiviso della figlia e collocamento prevalente della stessa presso di sé nella casa coniugale della quale ha chiesto l'assegnazione, la regolamentazione delle frequentazioni padre/figlia e la previsione dell'onere per lo stesso padre di contribuire al mantenimento ordinario della ragazza corrispondendo la somma di €
600,00 mensili, più Istat, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie.
Ha, quindi, domandato accertarsi e dichiararsi la violazione dei doveri coniugali e la lesione della propria dignità e salute, e, conseguentemente, chiesto la condanna del marito al risarcimento in proprio favore dei danni conseguiti alle violazioni anzidette, nella misura ritenuta di giustizia.
Sin dalla fase presidenziale, si è costituito in giudizio , nulla opponendo alla Parte_2 pronuncia di separazione personale, contestando, nondimeno, fondamento e legittimità alla richiesta di addebito, rilevando come la relazione extraconiugale allegata dalla coniuge a fondamento della domanda di addebito non potesse in alcun modo valere al fine proposto e, quindi, a motivo dell'insorgere della crisi coniugale, perché, per vero, tollerata dalla moglie stessa per ben cinque anni.
Ha, poi, precisato di lavorare come operaio con una retribuzione mensile di circa € 1.600,00, negando fermamente di svolgere attività ulteriori (id est, fuori orario di lavoro ed “extra”), rilevando, da ultimo,
l'inammissibilità della richiesta di risarcimento del danno endo-familiare, della quale contestava, in ogni caso, la fondatezza. Concludendo, ha, allora, domandato pronunciarsi la separazione personale, con rigetto della richiesta di addebito e, in punto di condizioni accessorie, disporsi l'affido condiviso della minore, il suo collocamento prevalente presso la madre, nella casa coniugale da assegnare alla stessa madre, una disciplina del suo diritto di visita alla figlia, prevedendo, altresì, l'onere proprio di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia stessa, la somma mensile di € 250,00, più Istat, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie, opponendosi all'accoglimento della domanda di risarcimento del danno endo-familiare.
Esaurita la fase presidenziale, in sede sono di provvedimenti provvisori veniva disposto l'affido condiviso della minore, il suo collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale, l'assegnazione dell'ora detta casa coniugale alla coniuge, regolamentate le frequentazioni del padre con la figlia e determinato in € 350,00 più ISTAT l'importo da corrispondere mensilmente da parte del padre a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La causa, a questo punto, è trasmigrata innanzi al giudice istruttore e istruita per il tramite delle prove documentali versate in atti da ciascuna parte costituita oltre che assumendo le prove orali ammesse.
All'esito, dopo taluni rinvii ascrivibili anche al carico del ruolo, le parti sono state invitate a scambiarsi proposte e controproposte conciliative e, all'udienza del 25 settembre 2025, hanno dato di aver raggiunto un accordo, rassegnando conclusioni congiunte.
Il giudice istruttore ha, allora, rimesso la causa al collegio per la decisione, previa rinuncia delle parti all'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
-.-.-.-.-
La domanda di separazione è fondata e merita d'essere accolta considerato che dal comportamento di entrambe le parti e dalle allegazioni in atti sono emersi argomenti di prova ed indizi, gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Non può, allora, dubitarsi del venir meno di qualsivoglia rapporto di affezione tra i coniugi, e dell'ormai avvenuta disgregazione del rapporto di coniugio,
l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostruire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda. Ricorrono senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della richiesta concorde delle parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale alle condizioni da loro prospettate.
Movendo dal rilievo che considerato il passaggio alla fase contenziosa del procedimento, la definizione dello stesso va assunta in ogni caso con sentenza, per quanto riguarda i provvedimenti accessori, il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti in udienza, reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né in contrasto con l'interesse dei figli;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Con riferimento alla figlia se anche statuizione alcuna può essere adottata con riguardo Per_1 all'affidamento della ragazza, ormai maggiorenne, non avendo il Tribunale il potere di statuire in ordine ad affidamento, collocazione e regolamentazione del diritto di visita della figlia maggiorenne con il genitore non convivente (provvedimenti che in base al disposto normativo possono essere assunti solo nei confronti di prole minore di età) ben può ora, invece, essere trasfuso in sentenza l'accordo delle parti relativamente alla misura con cui ciascuno di loro parti-genitore deve contribuire al mantenimento ordinario della figlia, nonché concorrere alle spese straordinarie della stessa. Il Tribunale reputa rispondenti agli interessi morali e materiali della figlia, , nonché congrue Per_1 alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario della figlia concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla figlia condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
In punto di regolamentazione delle spese di lite, considerato l'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte dalle parti, sussistono i presupposti per disporne la compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
PRONUNCIA la separazione tra i coniugi . Parte_3 Parte_2
In punto di statuizioni accessorie,
PONE a carico di l'onere di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento Parte_2 ordinario della figlia, nelle more del giudizio diventata maggiorenne, la somma mensile di Per_1
€ 450,00, da versarsi ad entro e non oltre il giorno 3 di ogni mese, mediante bonifico Parte_3 bancario, oltre al 50% delle spese straordinarie concordate e documentate secondo le modalità di seguito specificate.
DISPONE che le spese straordinarie (sanitarie non coperte da Servizio Sanitario Nazionale;
scolastiche, che comprendono tasse, libri, trasporti, mensa e corredo di inizio anno;
sportive, etc.) dovranno essere preventivamente concordate e documentate - salvo se urgenti e indifferibili - se superiori a 150 euro;
il genitore che ritiene necessaria una spesa straordinaria deve comunicarlo all'altro, a mezzo posta elettronica, indicando se possibile la spesa presunta;
l'altro genitore deve rispondere con lo stesso mezzo entro 10 giorni esprimendo il proprio consenso od una proposta alternativa o il proprio dissenso;
in caso di mancata risposta nel termine si riterrà formato il silenzio assenso. A tali fini i genitori dichiarano di utilizzare i seguenti indirizzi di posta elettronica:
Email_3
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che verserà a Parte_2 Parte_3 la somma di euro 1.644,5 a titolo di arretrati Istat entro la data del 3.10.2025 unitamente al versamento dell'assegno relativo al mese di ottobre.
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese del presente procedimento.
ORDINA all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Bientina (PI) di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato a Bientina (PI), il 6 agosto 1995, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune di Bientina (PI) al n. 16, parte II, serie A, anno 1995. Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 29.09.2025
Il Presidente Relatore
dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4611 /2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE GIORGI Parte_1 C.F._1
EN ZA ed Email_1 elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore, via Tosco Romagnola n. 122,
Pontedera
e da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TELLINI Parte_2 C.F._2
IA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto Email_2 difensore, via Chiassatello – Corte Sanac n. 71, Pisa con intervento del PM in sede con ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso congiuntamente all'udienza del 25 settembre 2025, il cui verbale è da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto, con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il PM nulla ha opposto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso che reca in calce la data del 17 dicembre 2020, ha allegato di avere Parte_3 contratto il 6 agosto 1995 in Bientina (PI) matrimonio concordatario con , Parte_2 dall'unione col quale era nata la figlia, l'11 ottobre 2003. Ha, quindi, dedotto il venir meno Per_1 dell'unione materiale e spirituale tra loro coniugi e l'impossibilità della prosecuzione della vita coniugale, in ragione dei comportamenti tenuti dal che, in costanza di matrimonio, aveva Pt_2 intrattenuto una relazione extra coniugale che, peraltro, era stata anche resa nota sui social per il tramite di pubblicazioni effettuate dalla persona con la quale lo stesso aveva intrattenuto la relazione.
Proseguendo, in punto di rappresentazione delle condizioni economiche di loro parti, la ricorrente ha indicato in euro 1.800,00 lo stipendio mensile percepito dal coniuge, deducendo, nondimeno, in proposito che lo stesso fosse solito arrotondare eseguendo taluni lavoretti extra, rappresentando, per contro, la difficoltà economica propria, di lei - che ha chiarito - svolge attività di parrucchiera.
Sulla base di tali presupposti, ha concluso domandando pronunciarsi la separazione personale dal coniuge con addebito allo stesso, con a seguire la previsione dell'affido condiviso della figlia e collocamento prevalente della stessa presso di sé nella casa coniugale della quale ha chiesto l'assegnazione, la regolamentazione delle frequentazioni padre/figlia e la previsione dell'onere per lo stesso padre di contribuire al mantenimento ordinario della ragazza corrispondendo la somma di €
600,00 mensili, più Istat, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie.
Ha, quindi, domandato accertarsi e dichiararsi la violazione dei doveri coniugali e la lesione della propria dignità e salute, e, conseguentemente, chiesto la condanna del marito al risarcimento in proprio favore dei danni conseguiti alle violazioni anzidette, nella misura ritenuta di giustizia.
Sin dalla fase presidenziale, si è costituito in giudizio , nulla opponendo alla Parte_2 pronuncia di separazione personale, contestando, nondimeno, fondamento e legittimità alla richiesta di addebito, rilevando come la relazione extraconiugale allegata dalla coniuge a fondamento della domanda di addebito non potesse in alcun modo valere al fine proposto e, quindi, a motivo dell'insorgere della crisi coniugale, perché, per vero, tollerata dalla moglie stessa per ben cinque anni.
Ha, poi, precisato di lavorare come operaio con una retribuzione mensile di circa € 1.600,00, negando fermamente di svolgere attività ulteriori (id est, fuori orario di lavoro ed “extra”), rilevando, da ultimo,
l'inammissibilità della richiesta di risarcimento del danno endo-familiare, della quale contestava, in ogni caso, la fondatezza. Concludendo, ha, allora, domandato pronunciarsi la separazione personale, con rigetto della richiesta di addebito e, in punto di condizioni accessorie, disporsi l'affido condiviso della minore, il suo collocamento prevalente presso la madre, nella casa coniugale da assegnare alla stessa madre, una disciplina del suo diritto di visita alla figlia, prevedendo, altresì, l'onere proprio di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia stessa, la somma mensile di € 250,00, più Istat, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie, opponendosi all'accoglimento della domanda di risarcimento del danno endo-familiare.
Esaurita la fase presidenziale, in sede sono di provvedimenti provvisori veniva disposto l'affido condiviso della minore, il suo collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale, l'assegnazione dell'ora detta casa coniugale alla coniuge, regolamentate le frequentazioni del padre con la figlia e determinato in € 350,00 più ISTAT l'importo da corrispondere mensilmente da parte del padre a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La causa, a questo punto, è trasmigrata innanzi al giudice istruttore e istruita per il tramite delle prove documentali versate in atti da ciascuna parte costituita oltre che assumendo le prove orali ammesse.
All'esito, dopo taluni rinvii ascrivibili anche al carico del ruolo, le parti sono state invitate a scambiarsi proposte e controproposte conciliative e, all'udienza del 25 settembre 2025, hanno dato di aver raggiunto un accordo, rassegnando conclusioni congiunte.
Il giudice istruttore ha, allora, rimesso la causa al collegio per la decisione, previa rinuncia delle parti all'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
-.-.-.-.-
La domanda di separazione è fondata e merita d'essere accolta considerato che dal comportamento di entrambe le parti e dalle allegazioni in atti sono emersi argomenti di prova ed indizi, gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Non può, allora, dubitarsi del venir meno di qualsivoglia rapporto di affezione tra i coniugi, e dell'ormai avvenuta disgregazione del rapporto di coniugio,
l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostruire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda. Ricorrono senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della richiesta concorde delle parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale alle condizioni da loro prospettate.
Movendo dal rilievo che considerato il passaggio alla fase contenziosa del procedimento, la definizione dello stesso va assunta in ogni caso con sentenza, per quanto riguarda i provvedimenti accessori, il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti in udienza, reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né in contrasto con l'interesse dei figli;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Con riferimento alla figlia se anche statuizione alcuna può essere adottata con riguardo Per_1 all'affidamento della ragazza, ormai maggiorenne, non avendo il Tribunale il potere di statuire in ordine ad affidamento, collocazione e regolamentazione del diritto di visita della figlia maggiorenne con il genitore non convivente (provvedimenti che in base al disposto normativo possono essere assunti solo nei confronti di prole minore di età) ben può ora, invece, essere trasfuso in sentenza l'accordo delle parti relativamente alla misura con cui ciascuno di loro parti-genitore deve contribuire al mantenimento ordinario della figlia, nonché concorrere alle spese straordinarie della stessa. Il Tribunale reputa rispondenti agli interessi morali e materiali della figlia, , nonché congrue Per_1 alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario della figlia concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla figlia condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
In punto di regolamentazione delle spese di lite, considerato l'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte dalle parti, sussistono i presupposti per disporne la compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
PRONUNCIA la separazione tra i coniugi . Parte_3 Parte_2
In punto di statuizioni accessorie,
PONE a carico di l'onere di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento Parte_2 ordinario della figlia, nelle more del giudizio diventata maggiorenne, la somma mensile di Per_1
€ 450,00, da versarsi ad entro e non oltre il giorno 3 di ogni mese, mediante bonifico Parte_3 bancario, oltre al 50% delle spese straordinarie concordate e documentate secondo le modalità di seguito specificate.
DISPONE che le spese straordinarie (sanitarie non coperte da Servizio Sanitario Nazionale;
scolastiche, che comprendono tasse, libri, trasporti, mensa e corredo di inizio anno;
sportive, etc.) dovranno essere preventivamente concordate e documentate - salvo se urgenti e indifferibili - se superiori a 150 euro;
il genitore che ritiene necessaria una spesa straordinaria deve comunicarlo all'altro, a mezzo posta elettronica, indicando se possibile la spesa presunta;
l'altro genitore deve rispondere con lo stesso mezzo entro 10 giorni esprimendo il proprio consenso od una proposta alternativa o il proprio dissenso;
in caso di mancata risposta nel termine si riterrà formato il silenzio assenso. A tali fini i genitori dichiarano di utilizzare i seguenti indirizzi di posta elettronica:
Email_3
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che verserà a Parte_2 Parte_3 la somma di euro 1.644,5 a titolo di arretrati Istat entro la data del 3.10.2025 unitamente al versamento dell'assegno relativo al mese di ottobre.
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese del presente procedimento.
ORDINA all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Bientina (PI) di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato a Bientina (PI), il 6 agosto 1995, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune di Bientina (PI) al n. 16, parte II, serie A, anno 1995. Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 29.09.2025
Il Presidente Relatore
dott.ssa Santa Spina