Decreto cautelare 26 marzo 2026
Sentenza breve 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza breve 30/04/2026, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00789/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00390/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 390 del 2026, proposto da
RI HA, rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Pitaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Ufficio della Motorizzazione Civile di Catanzaro, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'accertamento,
previa adozione di ogni misura cautelare ritenuta più idonea:
- del silenzio-rigetto serbato dall’Ufficio della Motorizzazione Civile di Catanzaro e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in merito all’istanza di conversione della patente di guida 9920399/2026;
- del silenzio-inadempimento serbato dall’Ufficio della Motorizzazione Civile di Catanzaro e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in ordine all’istanza stragiudiziale di diffida e messa in mora del 19.2.2026;
nonché per l’accertamento della nullità/annullamento della nota del 23.1.2026 avente ad oggetto il rigetto della suindicata istanza con conseguente accertamento dell’obbligo di concludere il procedimento di conversione della patente ed eventuale nomina di un Commissario ad acta ex art. 117 c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 35, co. 1, lett. c), c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 il dott. IA De GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e DI
Premesso che,
la ricorrente, sul presupposto di essere residente in Italia dal 2023 e di essere in possesso di patente di guida B israeliana n. 9920399, ha impugnato la nota dell’Amministrazione recante il rigetto della istanza di conversione del titolo di abilitazione alla guida per difetto del requisito della residenza denunciando che il provvedimento impugnato era affetto da nullità/annullabilità e che, conseguentemente, si era formato un silenzio-inadempimento anche in ordine alla successiva diffida formulata all’Amministrazione quanto alla richiesta conversione;
Considerato che,
con memoria del 16 aprile 2026 la parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la sopravvenuta carenza di interesse avendo l’Amministrazione, successivamente alla proposizione del ricorso, rilasciato il titolo di conversione, fatta salva la liquidazione delle spese di lite;
Ritenuto pertanto che,
vada dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c) c.p.a.;
le spese di lite, a fronte dei peculiari della vicenda anche in ordine al requisito della residenza, e vista la pronunzia in rito, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo ST, Presidente
Arturo Levato, Consigliere
IA De GI, Referendario, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| IA De GI | Gerardo ST |
IL SEGRETARIO