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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/09/2025, n. 7037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7037 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE VII CIVILE
nella persona del Giudice unico dott. Mauro Pacifico, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 19525/2022, avente ad oggetto: appalto di servizi
TRA
Parte_1
( ), in giudizio a mezzo del suo procuratore avv. Lorenzo P.IVA_1
Gaspare Luigi Casari, e ( ), in Controparte_1 P.IVA_2 giudizio a mezzo dei suoi procuratori dott.ri ed CP_2 Pt_2 rappr.te e difese dall'avv. Maria Cristina Alemanno del Foro di Milano
[...]
ATTRICI
E
( ), in giudizio a mezzo della sua Controparte_3 P.IVA_3 procuratrice dott.ssa , rappr.ta e difesa dagli avv.ti Daniele CP_4
Edoardo Ginella e Dante Fiore del Foro di Torino CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate dalle parti in sostituzione, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, le attrici indicate in epigrafe, in sintesi, deducevano: a) che tra le ore 13:00 di sabato 20.10.2028 e le ore 6:00 di lunedì 22.10.2018, presso l'unità operativa della Controparte_5 sita in Settimo Torinese alla via Paganini n. 3 si era verificato un furto;
[...] b) che, in particolare, nell'occorso, ignoti ladri, introducendosi da un lucernario posto sul tetto del magazzino dei capi finiti, avevano sottratto 2.216 capi finiti appartenenti alla collezione primavera/estate 2019 nonché 181 capi finiti appartenenti a precedenti collezioni;
c) che, all'epoca dei fatti, la G.A. aveva appaltato alla i servizi di vigilanza del Controparte_5 Controparte_6
1 predetto sito di Settimo Torinese, avendo stipulando un contratto a mezzo del quale la si era, in particolare, obbligata, ad eseguire i servizi di CP_6
“Televigilanza mediante periferica bidirezionale”, “Pronto intervento in caso di segnalazioni di allarme” e “Videosorveglianza”; d) che, tuttavia, nonostante, nell'intervallo temporale tra il 20 ed il 22.10.2018, il sistema antifurto del sito avesse generato ed inviato all'impresa di vigilanza diversi allarmi, quest'ultima non aveva proceduto ad alcuna verifica (neppure tramite il sistema di videosorveglianza) né ad alcun intervento;
e) che, in ragione di tanto, risultava evidente la sussistenza, in relazione al predetto furto, della responsabilità risarcitoria della , stante l'inadempimento della stessa CP_6
e la sussistenza del nesso causale tra tale inadempimento ed il perpetrarsi del furto stesso;
f) che, all'epoca dei fatti, la era assicurata contro CP_7 il rischio furto con entrambe esse attrici in regime di coassicurazione;
g) che esse attrici avevano, pertanto, provveduto ad indennizzare la , CP_7 in relazione al danno da essa subito, versando alla stessa il complessivo importo di € 460.000,00 (€ 276.000,00 versati dalla ed € Parte_1
184.000,00 dalla , così surrogandosi nei diritti Controparte_1 dell'assicurata; h) che l'indennizzo corrisposto all'assicurata era pienamente corrispondente, dal punto di vista quantitativo, al netto della franchigia contrattuale, ai danni effettivamente patiti dall'assicurata, i quali erano stati rigorosamente quantificati sulla scorta del listino dei prezzi praticati dalla considerando, quanto ai capi dell'ultima collezione, uno sconto CP_5 medio del 27,22% oltre che un'ulteriore riduzione del 10% per oneri e costi non sostenuti e, quanto ai capi delle collezioni precedenti, una percentuale di sconto del 33%.
Le attrici instavano, pertanto, per la condanna della al pagamento in CP_6 loro favore della complessiva somma di € 460.000,00 “come sopra ripartita”, oltre “rivalutazione monetaria” ed “interessi compensativi”.
La costituitasi, a sua volta, sempre in sintesi, deduceva: a) Controparte_6 che, secondo gli accordi intercorsi con la e le disposizioni Parte_3 impartite da quest'ultima nel febbraio 2012, i servizi di vigilanza che essa convenuta si era effettivamente impegnata a svolgere dovevano consistere, oltre che nel mantenimento del collegamento con l'impianto d'allarme, nell'invio di una pattuglia in loco in caso di attivazione dell'allarme dei locali interni del sito ed in una semplice attività di videosorveglianza da remoto dell'area esterna del sito in caso di attivazione dell'allarme perimetrale, con obbligo, in tale ultimo caso, di invio sul posto di una pattuglia e di avviso del referente della solo nell'ipotesi di effettivo riscontro di CP_7 anomalie a seguito della videosorveglianza stessa;
b) che tali disposizioni erano state, peraltro, impartire dalla in ragione del fatto che CP_7 l'impianto antifurto del sito di Settimo Torinese si caratterizzava per l'invio di un numero enorme di falsi allarmi perimetrali generati dal passaggio di animali o da eventi atmosferici;
c) che, nella specie, era avvenuto che il giorno
20.10.2028 essa convenuta aveva ricevuto alle ore 18:49 ed alle ore 18:58 due allarmi perimetrali ed a seguito di essi, in entrambi i casi, aveva effettuato un'accurata videoispezione dell'area esterna del sito senza riscontrare alcuna anomalia per cui, conformemente alle istruzioni ricevute, non aveva inviato alcuna pattuglia né aveva avvertito alcun referente della;
d) CP_7 che essa convenuta, sempre in data 20.10.2028, aveva, poi, ricevuto un
2 ulteriore allarme perimetrale alle ore 19:11 ed aveva effettuato, quindi, una nuova videoispezione sempre senza riscontrare alcuna anomalia;
e) che in tale occasione, pur non essendovi tenuta, per scrupolo e ad abundantiam, essa convenuta aveva peraltro anche inviato sul posto una propria guardia giurata, la quale, ispezionata l'area esterna del sito (unica ispezione possibile non essendo essa convenuta in possesso delle chiavi dell'edificio), parimenti non aveva rilevato alcuna anomalia;
f) che il giorno 21.10.2018 essa convenuta aveva, poi, ricevuto altri due allarmi perimetrali alle ore 11:33 ed alle ore
11:38 nonché altri quattro allarmi perimetrali tra le 14:47 e le 15:05; g) che in occasione di ciascuno di tali allarmi essa convenuta aveva sempre effettuato un'accurata videoispezione senza rilevare alcuna anomalia;
h) che, in occasione dell'allarme scattato alle 15:05 del 21.10.2018, essa convenuta aveva, inoltre, avvertito telefonicamente il referente della Controparte_5
, sig. degli allarmi scattati e dell'esito delle
[...] Persona_1 videoispezioni e questi aveva riferito che si sarebbe recato sul posto per verificare;
i) che, alla luce di tutto quanto rappresentato, alcuna condotta di inadempimento di essa convenuta poteva ritenersi sussistente;
l) che, in ogni caso, nella specie, mancava la stessa prova del furto, delle modalità della sua consumazione e delle relative conseguenze dannose;
m) che, ancora, nessun nesso causale poteva ritenersi sussistente tra la condotta di essa convenuta ed il consumarsi del furto;
n) che, inoltre, rilevava, ai sensi dell'art. 1227 c.c., la condotta colposa della stessa per aver Controparte_5 imprudentemente custodito beni di elevato valore in un locale non allarmato ed accessibile da un lucernario non allarmato;
o) che l'invocato danno non poteva, in ogni caso, ritenersi prevedibile;
p) l'erroneità e la mancanza di prova del quantum risarcitorio richiesto.
La convenuta instava, pertanto, per il rigetto della domanda attorea.
Tutto ciò premesso, la complessiva domanda attorea deve ritenersi fondata e va, pertanto, accolta.
La decisione deve prendere le mosse dalla ricostruzione dell'esatto perimetro delle obbligazioni assunte dalla in relazione all'attività di vigilanza CP_6 ad essa commissionata.
Al riguardo, non può che rilevare il contenuto del contratto scritto intercorso tra la e la in data 10.7.2018, nel quale Controparte_5 CP_6 chiaramente si legge che quest'ultima si era impegnata a rendere tre distinti servizi ed in particolare, oltre al servizio di “Televigilanza e pronto intervento mediante nostra periferica bidirezionale” ed al servizio di
“Videosorveglianza”, un servizio di “Pronto intervento” in relazione al quale era previsto, in sintesi, l'obbligo per gli operatori della “In caso di CP_6 ricezione di segnalazione di allarmi”… di attivare un'apposita procedura consistente nell' “invio immediato di una pattuglia di pronto intervento” sul posto ai fini delle opportune verifiche, al quale doveva, poi, far seguito la chiusura dell'evento mediante il rilascio di apposito modulo “in caso di falso allarme” ovvero, “nell'ipotesi di tentativo di furto”, il “presidio del sito”, la
“richiesta di intervento forze dell'ordine” e la “comunicazione ai numeri reperibili” della . Controparte_5
3 Orbene, a fronte di tale chiara previsione contrattuale, la quale – si badi – quanto al servizio di “Pronto intervento”, non contiene alcun distinguo tra allarmi provenienti dall'antifurto perimetrale ed allarmi provenienti dall'antifurto interno al sito della , la , Controparte_5 CP_6 richiamando il contenuto di una comunicazione email promanante dalla committente, ha dedotto che, tuttavia, quest'ultima, in ragione del numero elevato di falsi allarmi provenienti dal proprio antifurto perimetrale, “a decorrere dal febbraio 2012”, le avrebbe impartito delle diverse istruzioni, disponendo, in particolare, che, in ipotesi di ricezione di allarmi provenienti dallo stesso antifurto perimetrale, essa convenuta si sarebbe dovuta limitare alla sola videoispezione da remoto del perimetro esterno del sito con obbligo di invio di una pattuglia sul posto solo in caso di riscontrate anomalie.
Tale assunto fattuale non può, tuttavia, in alcun modo ritenersi dimostrato.
Quanto, infatti, alla richiamata comunicazione email del 23.2.2012 promanante da tale della - fermo Parte_4 Controparte_5 restando che dal contenuto intrinseco della stessa non può affatto evincersi, con sufficiente grado di certezza, l'espressione di una volontà della committente di rinunciare al servizio di “Pronto Intervento” in relazione al manifestarsi di allarmi perimetrali - risulta assorbente rilevare, per un verso, che la nulla ha dedotto circa l'esistenza della capacità CP_6 rappresentativa della in capo al predetto e, Controparte_5 Pt_4 per altro verso, e soprattutto, che trattasi di comunicazione di molti anni anteriore alla stipula del contratto del 10.7.2018 e che deve, dunque, in ogni caso, ritenersi superata dal contenuto pattizio di quest'ultimo negozio.
E ciò dovendosi rilevare che se gli accordi effettivi tra le parti fossero stati, già “a decorrere dal febbraio 2012”, nel senso indicato dalla convenuta risulterebbe del tutto illogico che le stesse parti non abbiano inteso formalizzare tali accordi proprio in occasione della stipula più volte richiamato contratto scritto del 10.7.2018, ivi prevedendo, appunto, espressamente due distinte “procedure operative” a seconda della ricezione dell'allarme perimetrale o dell'allarme interno.
Né, si badi, la , entro i termini decadenziali di rito, ha minimamente CP_6 allegato quando, con quali modalità ed a mezzo di quali persone fisiche, al di fuori della richiamata email del 23.2.2012, la le Controparte_5 avrebbe impartito istruzioni diverse rispetto al contenuto del contratto scritto posto a sostegno della domanda attorea.
In tale contesto, poi, alcun valore probatorio può attribuirsi alla circostanza che, in occasione della denuncia del furto per il quale è lite, CP_8
ossia la persona delegata dalla a
[...] Controparte_5 presentare la denuncia stessa, abbia reso la seguente dichiarazione: “Siamo convenzionati con la vigilanza privata ma loro, quando scatta CP_3 l'allarme perimetrale, eseguono solo una verifica delle telecamere esterne collegandosi da remoto”.
Premesso, infatti, che a tale dichiarazione non potrebbe, comunque, attribuirsi alcun valore confessorio, neppure ai sensi dell'art. 2735, primo comma,
4 secondo periodo, c.c., non promanando da persona che risulta poter disporre dei relativi diritti della , deve, infatti, rilevarsi, per Controparte_5 un verso, che la medesima dichiarazione fa, in realtà, riferimento esclusivamente a quale fosse la condotta abituale della “quando CP_6 scatta l'allarme perimetrale” e non a quali fossero gli obblighi di quest'ultima al riguardo e, per altro verso, che, in ogni caso, come già sopra cennato, al di là del richiamo alla email del 23.2.2012 (della cui inefficacia probatoria si è, tuttavia, già detto), nella specie, manca la stessa compiuta allegazione da parte della convenuta di rilevanti fatti diversi, dei quali - in tesi
- la dichiarazione in commento dovrebbe offrire la prova.
Deve, pertanto, in definitiva, ritenersi che la , conformemente al CP_6 chiaro contenuto del contratto scritto inter partes, in caso di ricezione di allarmi, anche se provenienti dall'antifurto perimetrale del sito vigilato, non avrebbe dovuto limitarsi alla videoispezione del perimetro del sito da remoto, ma avrebbe dovuto altresì provvedere all'immediato invio di una pattuglia sul posto al fine di verificare la natura, “falsa” o “reale”, dell'allarme stesso.
Ciò posto, risulta, allora agevole rilevare che la ha essa stessa fatto CP_6 riferimento all'avvenuta ricezione tra le 18:49 del 20.10.2018 e le 15:05 del 21.10.2018 di ben nove allarmi provenienti dall'antifurto perimetrale del sito di cui si tratta ed ha essa stessa dedotto di aver inviato sul posto una propria guardia giurata, a fini ispettivi, soltanto in occasione dell'allarme ricevuto alle 19:11 del 20.10.2018, risultando, dunque, evidente la sussistenza di una condotta non esattamente adempiente dell'odierna convenuta.
Deve, inoltre, osservarsi che, secondo un parametro di diligenza pretendibile da un operatore professionale del settore della sicurezza, la , proprio CP_6 in ragione della pluralità degli allarmi ricevuti (di cui tre nella sola serata del
20.10.2018), non solo (come detto) sarebbe dovuta intervenire con una propria pattuglia in occasione di ciascuno di essi, ma avrebbe dovuto altresì prolungare la propria attività ispettiva quantomeno fino al concreto ed effettivo accertamento della probabile causa della “falsità” degli allarmi ricevuti mentre, nella specie, ciò non risulta in alcun modo avvenuto e neppure in occasione dell'unica attività ispettiva effettivamente posta in essere dalla convenuta, la quale, peraltro, va pure rilevato, non può che aver avuto, all'evidenza, una consistenza assai limitata, atteso che la stessa convenuta ha dedotto di aver disinserito l'allarme perimetrale del sito per consentire l'ispezione del proprio operatore alle ore 19:38 del 20.10.2018 per poi reinserirlo alle 19:42 e, dunque, appena quattro minuti dopo.
In relazione alle concrete modalità del furto di cui si tratta, caratterizzato da un'azione delittuosa che – per quanto detto - si è dipanata dalle 18:49 del 20.10.2018 alle 15:05 del 21.10.2018 e dall'impossessamento di oltre duemila capi d'abbigliamento (sulla prova dell'effettiva consistenza dei beni rubati si tornerà in appresso) con conseguente evidente necessità per i malfattori di operare numerosi “viaggi” verso il mezzo (o i mezzi) destinato(i) a trasportare il maltolto, deve, poi, ritenersi, sia pure necessariamente in via probabilistica, ma con elevatissimo grado di probabilità, che ove la avesse CP_6 effettivamente posto in essere tutte le doverose condotte di cui si è detto, si sarebbe potuta (e dovuta) accorgere dell'azione delittuosa in atto ed avrebbe
5 potuto (e dovuto) provvedere alla richiesta di intervento delle forze di polizia
– intervento che, a sua volta, sempre avuto riguardo alle modalità del furto ed alla natura ed alla quantità dei beni sottratti, verosimilmente avrebbe potuto, poi, sventare il furto stesso ovvero (quantomeno) ridurne considerevolmente le conseguenze dannose.
Deve, dunque, ritenersi sussistente il nesso eziologico tra la cennata condotta di inadempimento della ed il prodursi in capo alla CP_6 Controparte_5
- nei cui diritti le attrici si sono surrogate - dei danni di cui meglio
[...] si dirà in appresso.
Né, osserva ancora questo Giudicante, può, nella specie, ritenersi sussistente una condotta colposa della stessa rilevante ai sensi Controparte_5 dell'art. 1227 c.c..
Quanto, infatti, all'adombrata insufficienza dei mezzi di tutela del proprio sito
“messi in campo” dalla , considerata la genericità Controparte_5 delle deduzioni fattuali avanzate al riguardo dalla convenuta, deve ritenersi che, a fronte dell'avvenuta installazione di telecamere di sicurezza esterne ed interne al sito, dell'avvenuta installazione di un sistema d'allarme perimetrale e di un sistema d'allarme volumetrico interno all'edificio (sia pure – per quanto risulta – non “coprente” l'intero volume dell'edificio stesso) nonché della stessa attivazione proprio del servizio di vigilanza oggetto di lite, alcun addebito di colpa possa essere mosso, in proposito, nei confronti della
[...]
Controparte_5
Parimenti, poi, alcun addebito di colpa rilevante ai fini eziologici può essere mosso alla per il fatto che il proprio referente, sig. Controparte_5
pur essendo stato avvertito telefonicamente dal personale Persona_1 della alle ore 15:19 del 21.10.2018 dei vari allarmi che erano stati CP_6 registrati, non si sia egli stesso recato presso il sito e ciò sia perché (in assenza di qualsivoglia concreto elemento di segno diverso1) deve ritenersi che, allorquando la convenuta ha dato notizia degli allarmi ricevuti (e cioè solo a seguito della ricezione dell'ultimo allarme delle ore 15:05 del 21.10.2018), il furto si era ormai consumato del tutto sia (e soprattutto) perché l'esercizio di un'attività ispettiva in sito rientrava, per quanto detto, proprio nell'oggetto delle obbligazioni assunte dalla convenuta, che conseguentemente non può dolersi del fatto che un'analoga attività non sia stata posta in essere da personale della sua committente.
Passando, pertanto, all'esame delle conseguenze dannose derivanti dal furto di cui si discute, deve, poi, osservarsi che, sulla scorta della copiosa documentazione versata in atti dagli attrici e del contenuto delle prove testimoniali raccolte (si veda, in particolare, il deposto dei testi e Tes_1
i quali hanno confermato il contenuto della perizia di parte prodotta in Tes_2 atti dalle attrici nonché l'esecuzione ed i risultati delle sottese attività di accertamento peritali, oltre alle deposizioni dei testi ed , può CP_8 Tes_3 dirsi effettivamente dimostrato che, in occasione del furto, sono stati sottratti alla 2.261 capi appartenenti alla collezione Controparte_5 primavera/estate 2019 (e, dunque, alla collezione in quel momento – ottobre
2018 - in vendita) e 181 capi appartenenti a precedenti collezioni.
La domanda risarcitoria attorea merita, poi, di essere accolta anche in punto di quantum debeatur, atteso che la quantificazione in € 495.000,00 del danno complessivamente patito dalla operata dalle attrici Controparte_5
(a fronte del quale le attrici hanno, poi, pacificamente versato all'assicurata, al netto della franchigia prevista in polizza, un indennizzo per complessivi € 460.000,00) risulta congruamente e correttamente operata mediante l'applicazione ai prezzi di listino praticati dalla nei confronti dei CP_5 propri rivenditori, quanto ai capi appartenenti alla collezione primavera/estate
2019, di una ragionevole decurtazione del 27,22% (pari alla media degli sconti effettivamente praticati dalla oltre che di un'ulteriore CP_5 riduzione del 10% in relazione agli oneri e costi verosimilmente non sostenuti dall'assicurata a seguito della perdita dei capi e, quanto ai capi appartenenti a collezioni precedenti, di una altrettanto ragionevole decurtazione del 33% in relazione alla probabile commerciabilità di tali capi unicamente in canali di vendita alternativi ed a prezzo scontato.
Né, deve pure osservarsi, può ritenersi che il danno in parola fosse imprevedibile da parte della al momento della stipula del contratto CP_6 e, pertanto, irrisarcibile ai sensi dell'art. 1225 c.c..
In disparte, infatti, l'agevole rilievo per cui oggetto del contratto è l'attività di vigilanza di un magazzino di una delle più importanti case di moda a livello mondiale, va, infatti, ulteriormente considerato che la , nel contratto CP_6 del 10.7.2018, si è espressamente impegnata a rispondere dei danni eventualmente derivanti dall'esecuzione dei servizi ad essa appaltati entro il limite della propria polizza assicurativa per la r.c.t. di massimale, comunque, non inferiore ad € 2.000.000,00, con ciò risultando del tutto evidente la prevedibilità di danni aventi la natura e l'entità di quelli di cui si ora discute.
Pertanto, in definitiva, il danno risarcibile prodottosi in capo alle attrici in relazione all'avvenuto pagamento dell'indennizzo assicurativo in favore della loro assicurata, deve effettivamente determinarsi, al momento del suo prodursi, in € 276.000,00 quanto alla posizione della Parte_1 ed in € 184.000,00 quanto alla posizione della . Controparte_1
Considerato, poi, che “Il credito vantato dall'assicuratore contro i danni che si sia surrogato al proprio assicurato nei diritti di quest'ultimo verso il terzo responsabile ha natura di obbligazione di valore, costituendo la surrogazione una successione a titolo particolare nel diritto del danneggiato verso il responsabile, che non ne muta la natura.” e che “Da ciò consegue che all'assicuratore il quale agisca in surrogazione spetta la rivalutazione monetaria del credito maturata tra il pagamento dell'indennizzo e la sentenza.” (cfr. Cass. n. 1336/2009), le predette poste di danno, avuto riguardo alla svalutazione monetaria secondo indice ISTAT FOI determinatasi dal momento del pagamento dell'indennizzo (maggio 2020), vanno liquidate,
7 all'attualità, in € 328.716,00 in favore della ed in € Parte_1
219.144,00 in favore della . Controparte_1
Sulle predette somme non devono, invece, riconoscersi i pur invocati interessi compensativi.
In proposito deve, infatti, osservarsi che se è vero che “Nella obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo” tuttavia “è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo.” (cfr. Cass., ord., n. 18564/2018).
Nella specie, invece, le attrici si sono limitate ad invocare gli “interessi compensativi” sulle somme che sarebbero state liquidate in accoglimento della loro complessiva domanda senza nulla allegare, nei termini di rito, circa l'effettiva esistenza di un'ulteriore componente di danno (da lucro cessante) correlabile al ritardo nel conseguire le somme (attualizzate) corrispondenti al danno emergente.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunziando sulle domande proposte, contrariis reiectis, così provvede:
1. in accoglimento delle domande attoree, condanna la al Controparte_6 pagamento, in favore della Parte_1
, della somma di € 328.716,00 ed, in favore della
[...]
della somma di € 219.144,00; Controparte_1
2. condanna la al rimborso, in favore della Controparte_6 [...]
e della Parte_1 Controparte_1
in solido tra loro, delle spese di lite, liquidate in € 1.241,00 per
[...] esborsi ed € 22.000,00, oltre accessori per legge dovuti, per compenso professionale di avvocato.
Così deciso in Milano addì 22.9.2025
Il Giudice
(dott. Mauro Pacifico)
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Non rileva in tal senso la seguente dichiarazione resa dal teste “Se non ricordo male, vi erano elementi che Tes_3 inducevano a ritenere che l'attività criminale fosse proseguita anche nelle prime ore del lunedì”, trattandosi, all'evidenza, di un ricordo del tutto generico e neppure soggettivamente certo.
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