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Sentenza 14 giugno 2024
Sentenza 14 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 14/06/2024, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2024 |
Testo completo
n. 577/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Il Tribunale di Locri, riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati: dott. Andrea Amadei Presidente relatore dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 577 dell'anno 2024 R.G., riservata in decisione all'udienza del giorno 13/06/2024, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C., vertente tra
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Pablo De Luca (indirizzo PEC:
; Email_1
e
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'Avv. Paolo Speziale (indirizzo PEC:
; Email_2
FATTO e DIRITTO
- vista l'istanza congiunta depositata il giorno 06.05.2024, con la quale i coniugi in epigrafe generalizzati hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Pazzano (RC) il 22/08/2009;
- considerato che i ricorrenti hanno sottoscritto personalmente il ricorso, dimostrando la loro piena conoscenza delle condizioni ivi indicate;
- preso atto del parere favorevole emesso dal P.M. in data 09.05.2024;
- esaminata la documentazione prodotta;
- rilevato, in particolare, che: a) con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Pazzano, anno 2009, n. 5, parte II, serie A, i ricorrenti il 22/08/2009 hanno contratto matrimonio concordatario;
b) dal matrimonio è nato il figlio il 07.11.2011, ancora minorenne;
c) i Per_1
1 medesimi coniugi sono addivenuti ad una separazione consensuale in data 25.01.2018, a seguito di convenzione negoziale assistita ai sensi dell'art. 6 L. 10.11.2014 n. 162/2014, giusta omologa della
Procura della Repubblica del Tribunale di Roma in data 01.02.2018;
- constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data della convenzione negoziale assistita e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
- precisato che le condizioni di ricorso regolano, poi, compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi ed il figlio minorenne, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole;
- considerata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3, comma primo n. 2, lett.
b, L. 1 dicembre 1970, n. 898, in relazione all'art. 4, comma 16, della stessa legge e successive modifiche;
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, udite le parti e preso atto del parere favorevole del rappresentante del
Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando sull'istanza congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositata il 06.05.2024, così dispone:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Pazzano (RC) il 22/08/2009 tra nato a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nata a [...] il [...], il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di
[...]
matrimonio del Comune di Pazzano, anno 2009, n. 5, parte II, serie A, alle condizioni indicate in parte motiva;
- dispone la trasmissione, a cura della cancelleria, della presente sentenza, in copia autentica, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pazzano, per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2024
Il Presidente estensore dott. Andrea Amadei
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Il Tribunale di Locri, riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati: dott. Andrea Amadei Presidente relatore dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 577 dell'anno 2024 R.G., riservata in decisione all'udienza del giorno 13/06/2024, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C., vertente tra
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Pablo De Luca (indirizzo PEC:
; Email_1
e
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'Avv. Paolo Speziale (indirizzo PEC:
; Email_2
FATTO e DIRITTO
- vista l'istanza congiunta depositata il giorno 06.05.2024, con la quale i coniugi in epigrafe generalizzati hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Pazzano (RC) il 22/08/2009;
- considerato che i ricorrenti hanno sottoscritto personalmente il ricorso, dimostrando la loro piena conoscenza delle condizioni ivi indicate;
- preso atto del parere favorevole emesso dal P.M. in data 09.05.2024;
- esaminata la documentazione prodotta;
- rilevato, in particolare, che: a) con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Pazzano, anno 2009, n. 5, parte II, serie A, i ricorrenti il 22/08/2009 hanno contratto matrimonio concordatario;
b) dal matrimonio è nato il figlio il 07.11.2011, ancora minorenne;
c) i Per_1
1 medesimi coniugi sono addivenuti ad una separazione consensuale in data 25.01.2018, a seguito di convenzione negoziale assistita ai sensi dell'art. 6 L. 10.11.2014 n. 162/2014, giusta omologa della
Procura della Repubblica del Tribunale di Roma in data 01.02.2018;
- constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data della convenzione negoziale assistita e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
- precisato che le condizioni di ricorso regolano, poi, compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi ed il figlio minorenne, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole;
- considerata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3, comma primo n. 2, lett.
b, L. 1 dicembre 1970, n. 898, in relazione all'art. 4, comma 16, della stessa legge e successive modifiche;
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, udite le parti e preso atto del parere favorevole del rappresentante del
Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando sull'istanza congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositata il 06.05.2024, così dispone:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Pazzano (RC) il 22/08/2009 tra nato a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nata a [...] il [...], il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di
[...]
matrimonio del Comune di Pazzano, anno 2009, n. 5, parte II, serie A, alle condizioni indicate in parte motiva;
- dispone la trasmissione, a cura della cancelleria, della presente sentenza, in copia autentica, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pazzano, per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2024
Il Presidente estensore dott. Andrea Amadei
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