TRIB
Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 15/10/2025, n. 1409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1409 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5186/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
III SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ivana Morandin ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), con l'avv. DI GIACOMO ENRICO Parte_1 C.F._1
Contro
(C.F. ), con l'avv. LANZA CALOGERO e Controparte_1 P.IVA_1
l'avv. GIARRATANA MATTEO
OGGETTO: Mutuo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 14.10.2025
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 4.11.2024, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1676/2024, con il quale il Tribunale di Treviso gli aveva ingiunto il pagamento della somma di euro 13.947,98, a titolo di rate scadute e non pagate
1 in relazione al contratto di finanziamento finalizzato al prestito personale n. 19789207, da egli stipulato in qualità di consumatore in data 16.10.2018 con Controparte_1
A sostegno della domanda di revoca del decreto ingiuntivo opposto, l'opponente ha eccepito la nullità del predetto contratto per la presenza di clausole vessatorie, nonché la mancata considerazione ad opera della controparte dell'ulteriore versamento della somma di euro 915,00.
Nel costituirsi in giudizio con comparsa depositata in data 5.03.2025, l'opposta ha insistito invece per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, contestando sia la sussistenza di clausole vessatorie nel contratto stipulato dalle parti, sia l'intervenuto versamento della somma di euro 915,00 ad opera della controparte.
La causa, ritenuta di natura documentale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del
14.10.2025.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo dunque sul creditore opposto l'onere di fornire piena prova del credito azionato, pena l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, infatti, ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste ex lege per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma è tenuto altresì ad accertare il fondamento della pretesa creditoria fatta valere con l'originario ricorso, indipendentemente dalla circostanza della
2 regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori concretamente posti a base del decreto ingiuntivo.
La pronuncia di siffatto provvedimento, infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio, senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, in particolare senza invertire l'onere della prova gravante sull'opposto ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore.
Nella presente fase, dunque, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore,
per aver richiesto l'emissione del decreto) ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
Va, inoltre, in questa sede richiamato il principio inaugurato dalla celebre pronuncia a
Sezioni Unite n. 13533 del 30.10.2001, in base alla quale “in tema di prova
dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione
contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto
provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza,
limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte,
mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui
pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
D'altra parte, tale arresto appare coerente tanto con il principio di presunzione della persistenza del diritto, in virtù del quale - una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine - grava, poi, sul debitore
3 l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento,
quanto con il principio di riferibilità o vicinanza della prova.
Tanto premesso, venendo all'esame del merito della questione per cui pende il presente giudizio, ritiene questo Tribunale che - sulla scorta della documentazione versata in atti –
l'odierna opposizione risulti infondata e vada, pertanto, integralmente rigettata per le ragioni di seguito illustrate.
Dal compendio probatorio risultante all'esito del presente giudizio si evince, infatti, che la società creditrice ha fornito prova puntuale dell'esistenza e dell'ammontare della propria pretesa creditoria con documentazione analitica ed incontestata, dimostrando per tabulas
che in data 16.10.2018 ebbe a stipulare con il contratto Parte_1 Controparte_1
di prestito finalizzato n. 19789207, dell'importo complessivo di euro 19.000,00, da restituire in n. 84 rate mensili di euro 349,80 ciascuna.
Premesso che parte opponente non ha mai inteso contestare l'esistenza del predetto rapporto negoziale e l'avvenuta effettiva erogazione della somma finanziata, va evidenziato come costituisca circostanza del pari non contestata che il si sia reso inadempiente rispetto Pt_1
al pagamento delle rate di rimborso indicate da parte creditrice nell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB, tant'è che con lettera datata 31.03.2022 ne veniva dichiarata la decadenza dal beneficio del termine.
Quanto, poi, alla censura afferente alla dedotta vessatorietà delle clausole contenute nel contratto oggetto di causa, la stessa appare destituita di fondamento giacché
manifestamente generica, non avendo parte opponente in alcun modo indicato le clausole
4 contrattuali asseritamente vessatorie e tali da determinare la nullità (parziale) del contratto stesso.
Giova, infatti, precisare come la natura vessatoria o non vessatoria delle clausole debba essere vagliata con riferimento a quelle clausole che, sulla base della narrazione dei fatti di causa, abbiano avuto effettivamente rilevanza ai fini della determinazione dell'an o del
quantum del credito, così come, del resto, anche il giudice del monitorio ha l'onere di individuare “con chiarezza, la clausola del contratto (o le clausole) che abbia(no)
incidenza sull'accoglimento, integrale o parziale, della domanda del creditore e che se ne
escluda, quindi, il carattere vessatorio” (cfr. Cass. Sez. Un. 6.4.23, n. 9479).
Solo in questo caso, infatti, l'eventuale giudizio di nullità delle clausole può riverberare i propri effetti ai fini dell'accoglimento della domanda del consumatore.
Solo in questo caso, quindi, la parte ha un interesse concreto ed attuale all'accertamento della vessatorietà delle clausole stesse (cfr. art. 100 cod. proc. civ.).
Nel caso di specie, l'esposizione dei fatti contenuta nell'atto introduttivo, così come nelle successive memorie, non consente in alcun modo di apprezzare se vi sia un interesse concreto ed attuale all'esame officioso della presenza di eventuali clausole vessatorie.
Nondimeno, spetta alla parte che invochi la tutela giurisdizionale quantomeno rappresentare quei fatti rilevanti rispetto allo svolgimento della relazione contrattuale che consentano al giudice di verificare se sussista l'effettivo interesse alla somministrazione della tutela giuridica, valutando se le condotte eventualmente descritte dalla parte siano state la diretta conseguenza dell'applicazione concreta di clausole contrattuali rientranti nel catalogo di cui all'art. 33 Cod. Cons.
5 Laddove, invece – come nel caso di specie – la parte interessata ometta completamente di dedurre specificamente le conseguenze sul rapporto contrattuale dell'eventuale applicazione di clausole inefficaci e potenzialmente incidenti sull'esistenza e l'ammontare del credito, il controllo rispetto all'esistenza o meno di clausole vessatorie finisce per essere del tutto scollegato dal bene della vita oggetto della tutela giurisdizionale.
Neppure è pensabile che nel giudizio civile – fondato sulla terzietà del Giudice e sul principio dispositivo – sia il giudice ad andare alla ricerca di quei fatti che possano portare a ritenere che l'istituto di credito abbia applicato clausole contrattuali affette dalla presunzione di vessatorietà di cui all'art. 33 Cod. Cons.: il controllo ufficioso sulla nullità
delle clausole contrattuali e sulla loro rilevanza in giudizio ai fini dell'accoglimento della domanda di accertamento negativo del credito o della verifica dell'interesse ad agire deve,
infatti, essere fatto sulla base del quadro assertivo che la parte ha introdotto nel processo.
Ed, invero, è lo stesso giudice europeo ad affermare che “dalla giurisprudenza costante
della Corte risulta che il giudice nazionale è tenuto a esaminare d'ufficio il carattere
abusivo di una clausola contrattuale che ricade nell'ambito di applicazione della direttiva
93/13 e, in tal modo, a ovviare allo squilibrio che esiste tra il consumatore e il
professionista, laddove disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine
Per_ (sentenze del 14 marzo 2013, C-415/11, EU:C:2013:164, punto 46 e giurisprudenza
ivi citata;
del 21 dicembre 2016, EZ NA e a., C-154/15, C-307/15 e C-308/15,
EU:C:2016:980, punto 58, e del 26 gennaio 2017, Banco Primus, C-421/14,
EU:C:2017:60, punto 43).” (cfr. CGUE Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17
6 Con maggio 2022. e contro e Controparte_2 CP_3 Controparte_5
Con Co
e a. contro e ).
[...]
Come anticipato in premessa, a sostegno della domanda di revoca del decreto ingiuntivo, il aveva altresì dedotto l'avvenuto pagamento della somma di euro 915,00, Pt_1
espressamente riservandosi di fornire la relativa prova in corso di causa.
La circostanza, in questione, tuttavia è rimasta di fatto indimostrata.
Al rigetto dell'opposizione conseguono la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'esigua attività processuale posta in essere dalle parti in fase istruttoria e decisionale.
PQM
Il Tribunale di Treviso in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni diversa domanda o eccezione disattesa:
rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1676/2024, dichiarandolo esecutivo;
condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, Parte_1 Controparte_1
che liquida in euro 3387,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Treviso, in data 14 ottobre 2025
IL GIUDICE Dott. Ivana Morandin
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
III SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ivana Morandin ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), con l'avv. DI GIACOMO ENRICO Parte_1 C.F._1
Contro
(C.F. ), con l'avv. LANZA CALOGERO e Controparte_1 P.IVA_1
l'avv. GIARRATANA MATTEO
OGGETTO: Mutuo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 14.10.2025
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 4.11.2024, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1676/2024, con il quale il Tribunale di Treviso gli aveva ingiunto il pagamento della somma di euro 13.947,98, a titolo di rate scadute e non pagate
1 in relazione al contratto di finanziamento finalizzato al prestito personale n. 19789207, da egli stipulato in qualità di consumatore in data 16.10.2018 con Controparte_1
A sostegno della domanda di revoca del decreto ingiuntivo opposto, l'opponente ha eccepito la nullità del predetto contratto per la presenza di clausole vessatorie, nonché la mancata considerazione ad opera della controparte dell'ulteriore versamento della somma di euro 915,00.
Nel costituirsi in giudizio con comparsa depositata in data 5.03.2025, l'opposta ha insistito invece per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, contestando sia la sussistenza di clausole vessatorie nel contratto stipulato dalle parti, sia l'intervenuto versamento della somma di euro 915,00 ad opera della controparte.
La causa, ritenuta di natura documentale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del
14.10.2025.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo dunque sul creditore opposto l'onere di fornire piena prova del credito azionato, pena l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, infatti, ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste ex lege per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma è tenuto altresì ad accertare il fondamento della pretesa creditoria fatta valere con l'originario ricorso, indipendentemente dalla circostanza della
2 regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori concretamente posti a base del decreto ingiuntivo.
La pronuncia di siffatto provvedimento, infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio, senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, in particolare senza invertire l'onere della prova gravante sull'opposto ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore.
Nella presente fase, dunque, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore,
per aver richiesto l'emissione del decreto) ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
Va, inoltre, in questa sede richiamato il principio inaugurato dalla celebre pronuncia a
Sezioni Unite n. 13533 del 30.10.2001, in base alla quale “in tema di prova
dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione
contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto
provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza,
limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte,
mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui
pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
D'altra parte, tale arresto appare coerente tanto con il principio di presunzione della persistenza del diritto, in virtù del quale - una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine - grava, poi, sul debitore
3 l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento,
quanto con il principio di riferibilità o vicinanza della prova.
Tanto premesso, venendo all'esame del merito della questione per cui pende il presente giudizio, ritiene questo Tribunale che - sulla scorta della documentazione versata in atti –
l'odierna opposizione risulti infondata e vada, pertanto, integralmente rigettata per le ragioni di seguito illustrate.
Dal compendio probatorio risultante all'esito del presente giudizio si evince, infatti, che la società creditrice ha fornito prova puntuale dell'esistenza e dell'ammontare della propria pretesa creditoria con documentazione analitica ed incontestata, dimostrando per tabulas
che in data 16.10.2018 ebbe a stipulare con il contratto Parte_1 Controparte_1
di prestito finalizzato n. 19789207, dell'importo complessivo di euro 19.000,00, da restituire in n. 84 rate mensili di euro 349,80 ciascuna.
Premesso che parte opponente non ha mai inteso contestare l'esistenza del predetto rapporto negoziale e l'avvenuta effettiva erogazione della somma finanziata, va evidenziato come costituisca circostanza del pari non contestata che il si sia reso inadempiente rispetto Pt_1
al pagamento delle rate di rimborso indicate da parte creditrice nell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB, tant'è che con lettera datata 31.03.2022 ne veniva dichiarata la decadenza dal beneficio del termine.
Quanto, poi, alla censura afferente alla dedotta vessatorietà delle clausole contenute nel contratto oggetto di causa, la stessa appare destituita di fondamento giacché
manifestamente generica, non avendo parte opponente in alcun modo indicato le clausole
4 contrattuali asseritamente vessatorie e tali da determinare la nullità (parziale) del contratto stesso.
Giova, infatti, precisare come la natura vessatoria o non vessatoria delle clausole debba essere vagliata con riferimento a quelle clausole che, sulla base della narrazione dei fatti di causa, abbiano avuto effettivamente rilevanza ai fini della determinazione dell'an o del
quantum del credito, così come, del resto, anche il giudice del monitorio ha l'onere di individuare “con chiarezza, la clausola del contratto (o le clausole) che abbia(no)
incidenza sull'accoglimento, integrale o parziale, della domanda del creditore e che se ne
escluda, quindi, il carattere vessatorio” (cfr. Cass. Sez. Un. 6.4.23, n. 9479).
Solo in questo caso, infatti, l'eventuale giudizio di nullità delle clausole può riverberare i propri effetti ai fini dell'accoglimento della domanda del consumatore.
Solo in questo caso, quindi, la parte ha un interesse concreto ed attuale all'accertamento della vessatorietà delle clausole stesse (cfr. art. 100 cod. proc. civ.).
Nel caso di specie, l'esposizione dei fatti contenuta nell'atto introduttivo, così come nelle successive memorie, non consente in alcun modo di apprezzare se vi sia un interesse concreto ed attuale all'esame officioso della presenza di eventuali clausole vessatorie.
Nondimeno, spetta alla parte che invochi la tutela giurisdizionale quantomeno rappresentare quei fatti rilevanti rispetto allo svolgimento della relazione contrattuale che consentano al giudice di verificare se sussista l'effettivo interesse alla somministrazione della tutela giuridica, valutando se le condotte eventualmente descritte dalla parte siano state la diretta conseguenza dell'applicazione concreta di clausole contrattuali rientranti nel catalogo di cui all'art. 33 Cod. Cons.
5 Laddove, invece – come nel caso di specie – la parte interessata ometta completamente di dedurre specificamente le conseguenze sul rapporto contrattuale dell'eventuale applicazione di clausole inefficaci e potenzialmente incidenti sull'esistenza e l'ammontare del credito, il controllo rispetto all'esistenza o meno di clausole vessatorie finisce per essere del tutto scollegato dal bene della vita oggetto della tutela giurisdizionale.
Neppure è pensabile che nel giudizio civile – fondato sulla terzietà del Giudice e sul principio dispositivo – sia il giudice ad andare alla ricerca di quei fatti che possano portare a ritenere che l'istituto di credito abbia applicato clausole contrattuali affette dalla presunzione di vessatorietà di cui all'art. 33 Cod. Cons.: il controllo ufficioso sulla nullità
delle clausole contrattuali e sulla loro rilevanza in giudizio ai fini dell'accoglimento della domanda di accertamento negativo del credito o della verifica dell'interesse ad agire deve,
infatti, essere fatto sulla base del quadro assertivo che la parte ha introdotto nel processo.
Ed, invero, è lo stesso giudice europeo ad affermare che “dalla giurisprudenza costante
della Corte risulta che il giudice nazionale è tenuto a esaminare d'ufficio il carattere
abusivo di una clausola contrattuale che ricade nell'ambito di applicazione della direttiva
93/13 e, in tal modo, a ovviare allo squilibrio che esiste tra il consumatore e il
professionista, laddove disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine
Per_ (sentenze del 14 marzo 2013, C-415/11, EU:C:2013:164, punto 46 e giurisprudenza
ivi citata;
del 21 dicembre 2016, EZ NA e a., C-154/15, C-307/15 e C-308/15,
EU:C:2016:980, punto 58, e del 26 gennaio 2017, Banco Primus, C-421/14,
EU:C:2017:60, punto 43).” (cfr. CGUE Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17
6 Con maggio 2022. e contro e Controparte_2 CP_3 Controparte_5
Con Co
e a. contro e ).
[...]
Come anticipato in premessa, a sostegno della domanda di revoca del decreto ingiuntivo, il aveva altresì dedotto l'avvenuto pagamento della somma di euro 915,00, Pt_1
espressamente riservandosi di fornire la relativa prova in corso di causa.
La circostanza, in questione, tuttavia è rimasta di fatto indimostrata.
Al rigetto dell'opposizione conseguono la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'esigua attività processuale posta in essere dalle parti in fase istruttoria e decisionale.
PQM
Il Tribunale di Treviso in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni diversa domanda o eccezione disattesa:
rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1676/2024, dichiarandolo esecutivo;
condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, Parte_1 Controparte_1
che liquida in euro 3387,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Treviso, in data 14 ottobre 2025
IL GIUDICE Dott. Ivana Morandin
7