Ordinanza cautelare 8 novembre 2023
Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 30/12/2025, n. 1662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 1662 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01662/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00706/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 706 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Tedeschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
- della comunicazione prot. -OMISSIS- del 28 luglio 2023 del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Emilia Romagna – Guardia di Finanza e dell’allegata Determinazione del Comando Generale della Guardia di Finanza -I Reparto Ufficio Personale I.S.A.F. prot. -OMISSIS- del 26 luglio 2023, notificati il 28 luglio 2023, con le quali è stato comunicato al ricorrente che la domanda di trasferimento per la sede di -OMISSIS- non è stata accolta;
- della comunicazione prot. -OMISSIS- del 29 luglio 2023, del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Guardia di Finanza - Emilia Romagna – Reparto Comando – Sezione Comando-, ed allegata nota prot. -OMISSIS- del 28 luglio 2023 del Comando Regionale Guardia di Finanza - Emilia Romagna - Ufficio Personale e AA.GG. Sezione Pe. I.S.A.F., notificati il 29 luglio 2023, con le quali è stata notificata la graduatoria finale del Piano di Impieghi anno 2023;
- in ogni caso, di ogni altro atto, provvedimento o comportamento amministrativo preliminare, preordinato, connesso, conseguente o attuativo dei precedenti, sebbene non conosciuto e/o non conoscibile allo stato dal ricorrente che, comunque, sia posto in qualsivoglia rapporto di correlazione con quelli di cui sopra.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Comando Generale della Guardia di Finanza;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa AR OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame è censurato il provvedimento con cui il trasferimento a -OMISSIS- del ricorrente è stato negato.
In esito all’incidente cautelare, l’istanza è stata rigettata evidenziando che il diniego del trasferimento del ricorrente risultava motivato dal fatto che esso avrebbe comportato una deficienza organica presso la sede di provenienza (Direzione telematica – Servizio Telecomunicazioni presso il Reparto Tecnico Logistico Emilia Romagna), mentre, per converso, non versava in difficoltà di personale la sede di -OMISSIS- presso cui era stato richiesto il trasferimento.
Non è stata, inoltre, dimostrata la dedotta disparità di trattamento, in quanto l’appuntato trasferito non risulta provenire da una Direzione in paragonabili condizioni di carenza di personale.
In vista dell’udienza pubblica fissata per la trattazione del merito del ricorso, l’Amministrazione ha depositato il decreto del 30 aprile 2025, con il quale è stato disposto il trasferimento del ricorrente con decorrenza 1 luglio 2025, a seguito della procedura concorsuale prevista dal “Piano degli impieghi per bandi. Anno 2025”.
A fronte di tale deposito nulla è stato dedotto da parte ricorrente circa la permanenza dell’interesse alla decisione, che deve essere esclusa anche in un’ottica risarcitoria, dal momento che nessuna richiesta di risarcimento del danno è stata formulata né nel ricorso, né a mezzo di un’apposita memoria che, peraltro, come da giurisprudenza ormai costante, avrebbe dovuto essere depositata entro il termine decadenziale previsto dall’art. 73 del c.p.a. (cfr. la sentenza di questo Tribunale n. 1245/2025, che richiama i principi di cui alla pronuncia dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 2022).
Il ricorso, che sarebbe comunque infondato per le ragioni già sinteticamente esplicitate in sede cautelare e non confutate da parte ricorrente, deve, dunque, essere dichiarato improcedibile per carenza di interesse alla decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OL PE, Presidente
AR OL, Consigliere, Estensore
OL Nasini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR OL | OL PE |
IL SEGRETARIO