Sentenza 17 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/01/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14187/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA N. 14187/2023 R.G.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati
dott. Silvia Barison Presidente
dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est.
dott. Matteo Del Vesco Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 14187/2023 R.G. promossa con ricorso congiunto da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(Avv. Chiara Vianello)
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(Avv. Marco Tiffi) con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Con ricorso congiuntamente proposto le parti come in epigrafe indicate,
premesso
- di avere contratto matrimonio concordatario in Venezia (VE) in data 20.05.2006 trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune anno 2006, parte II^, Serie A, n. 10, Uff. 14;
- che dalla predetta unione è nato in data [...] il figlio;
Persona_1
pagina 1 di 5
- di avere chiesto la rimessione della causa sul ruolo al fine di ottenere pronunzia di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- di essersi avvalse a tale riguardo della facoltà ex art. 473-bis. 51, secondo comma,
c.p.c. di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e di avere dichiarato di non volersi riconciliare, chiedendo la ratifica delle condizioni di seguito riportate;
CONDIZIONI
1) i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la casa coniugale viene assegnata alla moglie con i beni e gli arredi Parte_1 ivi contenuti, affinché la abiti con il figlio unitamente al magazzino/garage collocato al piano terra dell'edificio;
3) il marito già allontanatosi dalla casa familiare e trasferitosi temporaneamente presso l'abitazione della madre, provvederà, entro 15 giorni dal deposito, presso la cancelleria del Tribunale di Venezia, del presente ricorso
-a ritirare ogni suo bene personale dalla casa coniugale e da tale momento non potrà più farvi ritorno senza autorizzazione della moglie;
-a presentare la richiesta ai competenti Uffici Comunali, al fine di ottenere il cambio di residenza;
4) il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori in modo condiviso, che Persona_1 eserciteranno la potestà genitoriale in maniera congiunta, con abitazione e residenza principale presso la madre;
5) i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé;
6) la frequentazione del padre con il figlio, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse dello stesso, viene fissata con calendario così stabilito:
per il primo periodo, fino a quando il padre continuerà a vivere con la propria madre e non avrà una propria abitazione idonea ad ospitare il minore il figlio continuerà ad essere riaccompagnato nella casa della madre per il pernotto ed il padre potrà tenere con sé
[...]
: Per_1
-un fine settimana ogni due, alternati, dal sabato alle 12.30 -quando lo andrà a prendere a casa della madre- fino alle ore 21.30 della domenica sera (nei mesi estivi, quando non c'è pagina 2 di 5 scuola fino alle 22), riportando il figlio a casa della madre per il pernotto del sabato alle ore 22;
-nella settimana in cui non trascorre con lui il fine settimana, un pomeriggio/sera infrasettimanale, dall'orario di fine lavoro del padre fino alle 21.30, quando verrà riaccompagnato a casa della madre, dopo cena (nei mesi estivi, quando non c'è scuola fino alle 22);
successivamente, quando il padre avrà trovato la propria abitazione e questa sarà idonea ad ospitare il minore, il figlio trascorrerà anche la notte nella casa del padre che potrà tenerlo con sé:
-un fine settimana ogni due, alternati, dal sabato alle 12.30 -quando lo andrà a prendere a casa della madre- alle ore 21.30 della domenica sera (nei mesi estivi, quando non c'è scuola fino alle 22);
-nella settimana in cui non trascorrerà con lui il fine settimana, un pomeriggio/sera infrasettimanale, con pernotto, dall'orario di fine lavoro del padre fino alla mattina Per_ quando verrà accompagnato (o si recherà se sarà autonomo) a scuola;
•il padre terrà con sé il figlio per quindici giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
•il padre terrà con sé il figlio per sette giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
•il padre terrà con sé il figlio per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di lunedì dell'Angelo;
•per le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
•per il giorno del compleanno del minore verrà data ad entrambi i genitori la possibilità di stare con il figlio;
7) i genitori potranno in ogni momento accordarsi per la modifica degli orari e dei giorni di frequentazione, tenendo conto degli impegni assunti dal minore e prediligendo, nel caso di impegni personali, la frequentazione del figlio con l'altro genitore rispetto alla frequentazione di altri familiari o soggetti terzi;
8) entrambi i genitori s'impegnano, compatibilmente con i loro impegni lavorativi, a garantire il rispetto degli impegni ludico-sportivi del figlio;
9) verserà a l'importo di € 400,00 (quattrocento) Parte_2 Parte_1 mensili a titolo di contributo per il mantenimento in favore di , entro il giorno Persona_1
10 di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a
[...] già noto alle parti a partire dal mese di settembre 2023; Parte_1
pagina 3 di 5 10) l'importo dell'assegno di mantenimento sarà soggetto a rivalutazione annuale ISTAT al 100% se positiva, con decorrenza dalla data del deposito del presente ricorso;
11) l'assegno unico verrà versato in favore esclusivo della madre al Parte_3
100%, con decorrenza dal mese di settembre 2023;
12) il 50% di detto assegno unico verrà corrisposto dalla madre al padre eventualmente con compensazione di quanto dal padre dovuto a titolo di mantenimento per il minore;
13) le spese straordinarie per il mantenimento del figlio, scolastiche, medico – sanitarie e di natura ludica o parascolastica, nonché le altre spese straordinarie verranno sostenute in ugual misura tra i genitori al 50%, previa esibizione degli originali dei giustificativi di spesa e consegna di copia degli stessi ogni due mesi, da corrispondersi entro 30 giorni dalla richiesta;
14) per la individuazione delle spese straordinarie e per la identificazione di quali spese straordinarie richiedano l'accordo tra le parti si applicherà il protocollo di intesa per la trattazione dei giudizi in materia di famiglia e delle persone, sottoscritto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dal Presidente del Tribunale di Venezia il 20 settembre 2019;
15) le spese straordinarie relative alla casa coniugale in comproprietà ed il mutuo acceso per l'acquisto della stessa resteranno in capo a ciascuno dei coniugi al 50%;
16) i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti;
17) i coniugi si autorizzano sin d'ora ad avanzare la richiesta per il rilascio dei documenti e permessi per l'espatrio per il figlio minore;
Persona_1
18) le parti danno atto di aver così disciplinato ogni aspetto economico tra loro pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.”
Il Pubblico Ministero è intervenuto nel processo con nota del 26.03.2024
La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione il 12.12.2024 in seguito al deposito di note in sostituzione di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e come modificato dall'art. 27, co. 1, lett. a) del D. L. vo n. 149 del 2022, essendo incontestato che la separazione perdura ininterrottamente per il tempo previsto dalla norma di legge sopra indicata.
pagina 4 di 5 Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Il Collegio ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate stante il conforme interesse della prole, di cui si ritiene manifestamente superfluo l'ascolto.
PER QUESTI MOTIVI
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario da e in data 20.05.2006 a Venezia Parte_1 Parte_2
(VE), trascritto nel registro degli atti di matrimonio alla parte II^, Serie A, n. 10, anno 2006,
Uff. 14 del Comune di Venezia (VE).
- ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annottare la presente pronuncia a margine dell'atto;
- ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate;
- spese compensate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 18.12.2024
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Federica Benvenuti dott.ssa Silvia Barison
pagina 5 di 5