Art. 5. Voti di preferenza per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia). 1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"L'elettore puo' manifestare, in ogni circoscrizione, non piu' di tre preferenze";
b) le tabelle B e C sono sostituite dalle tabelle B e C allegate alla presente legge.
Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 14 della citata legge 24 gennaio 1979, n. 18 , come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 14. - L'elettore puo' manifestare, in ogni circoscrizione non piu' di tre preferenze.
Una sola preferenza puo' essere espressa per candidati della lista di minoranza linguistica che si collega ai sensi dell'art. 12.».
a) all'articolo 14, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"L'elettore puo' manifestare, in ogni circoscrizione, non piu' di tre preferenze";
b) le tabelle B e C sono sostituite dalle tabelle B e C allegate alla presente legge.
Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 14 della citata legge 24 gennaio 1979, n. 18 , come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 14. - L'elettore puo' manifestare, in ogni circoscrizione non piu' di tre preferenze.
Una sola preferenza puo' essere espressa per candidati della lista di minoranza linguistica che si collega ai sensi dell'art. 12.».