Art. 1. VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
Le Casse marittime per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e delle malattie, di cui all'art. 48, n. 1, del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, sono autorizzate ad esercitare anche l'assicurazione delle malattie degli addetti agli uffici delle Societa' di navigazione e dei loro familiari.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 gennaio 1941-XIX
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - RICCI - GRANDI - DI REVEL - HOST VENTURI
Visto, il Guardasigilli: GRANDI
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
Le Casse marittime per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e delle malattie, di cui all'art. 48, n. 1, del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, sono autorizzate ad esercitare anche l'assicurazione delle malattie degli addetti agli uffici delle Societa' di navigazione e dei loro familiari.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 gennaio 1941-XIX
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - RICCI - GRANDI - DI REVEL - HOST VENTURI
Visto, il Guardasigilli: GRANDI