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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/10/2025, n. 3952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3952 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 1978/2025
TRIBUNALE di SALERNO I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 511/2025 R.G. avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio vertente
TRA
(CF. ), rapp.to e difeso come in Parte_1 C.F._1 atti dall'Avv. Anastasia Pantalone, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di mandato in atti
RICORRENTE
E
(CF. ), rapp.ta e difesa come in Controparte_1 C.F._2 atti dall'Avv. Marco Oliviero, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di procura in atti
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 30.9.2025
1 Proc. R.G. n. 1978/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex 473-bis.29 c.p.c. depositato in data 14.3.2025 il sig. Parte_1 ha richiesto la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n.
[...]
499/2021 emessa in data 11.2.2021 dal Tribunale di Salerno.
In particolare, il ricorrente chiedeva la revoca o, in via subordinata, la riduzione dell'assegno divorzile in favore della resistente (pari a 1.300,00 euro). si costituiva con comparsa del 30.7.2025 instando per il rigetto Controparte_1 del ricorso e chiedendo in via riconvenzionale: 1) accertare e dichiarare l'inadempimento del ricorrente degli obblighi derivanti dalla sentenza di divorzio n. 499/2021; 2) per l'effetto condannare il ricorrente al pagamento in favore della sig.ra dell'importo complessivo di euro 93.109,81, oltre interessi e spese, CP_1 somma necessaria per il pagamento delle cartelle esattoriali;
3) Per l'effetto condannare il ricorrente al risarcimento dei danni quantificabili in euro
15.000,00, o nella diversa somma da quantificarsi anche in via equitativa il tutto oltre interessi e rivalutazione.
Nella memoria ex art. 473-bis.17, comma 1, c.p.c. il ricorrente formulava le seguenti ulteriori domande: “- accertare e dichiarare l'obbligo della sig.r CP_1
a contribuire al pagamento delle rate del muto e delle quote di spese di condominio (ordinarie e straordinarie) gravanti sulla casa familiare in ragione della sua quota di proprietà pari al 50%;…
- accertare e dichiarare l'obbligo di scomputare dagli importi delle cartelle del , quanto dovuto dalla sig.r a titolo di redditi Controparte_2 CP_1 da assegno di mantenimento;
…
- condannare la resistente al pagamento delle rate del muto e delle quote di spese di condominio (ordinarie straordinarie) gravanti sulla casa familiare, in ragione della sua quota di proprietà pari al 50%, a far data dal cambio di residenza del sig. ovvero in subordine, che tali somme siano considerate provviste Pt_1 alimentari, assistenziali e/o perequative in favore della resistente”.
Alla udienza del 30.9.2025 il G.D. sentiva le parti comparse personalmente ed invitava i difensori alla discussione orale ex art. 473-bis.22 c.p.c.
2 Proc. R.G. n. 1978/2025
Il difensore di parte resistente rinunciava alle domande riconvenzionali
(riservandosene la proposizione in separata sede) e quello di parte ricorrente alle ulteriori domande proposte con la memoria ex art. 473-bis.17, comma 1, c.p.c.
(riservandosene la riproposizione in separata sede).
Il G.D., preso atto, assegnava la causa al Collegio per la decisione.
Com'è noto, in sede di modifica delle condizioni di divorzio, il giudice non può procedere a una nuova e autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se e in che misura le circostanze sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimonial- reddituale accertata (cfr. Cass. civ., sez. I, 14/04/2023, n. 10011; Cass. civ., sez. I, 26/04/2022,
n. 13067; Cass. civ., sez. I, 14/04/2022, n. 12318; Cass. civ., sez. VI, 23/11/2021, n.
36171).
Nel caso di specie il ricorrente ha dedotto a sostegno della domanda di revoca (o in subordine di riduzione) dell'assegno divorzile un peggioramento della propria situazione patrimoniale ed un miglioramento della situazione economica della resistente.
Per quanto attiene a questo secondo aspetto il Tribunale evidenzia che la difesa del ha allegato che “convivendo con la sorella sig.ra , la Pt_1 Parte_2 quale risulta che svolga attività di assistente agli anziani in qualità di badante
(sebbene sia un'attività celata al fisco), può far conto sulla condivisione delle spese correnti.” (cfr. pag. 3 del ricorso).
Ebbene, non solo tale circostanza pare smentita dai certificati di residenza anagrafica prodotti dalla resistente, ma si palesa del tutto irrilevante ai fini della valutazione del raggiungimento di un idoneo livello di autosufficienza economica da parte della (presupposto necessario ai fini dell'accoglimento della CP_1 domanda di revoca dell'assegno divorzile).
3 Proc. R.G. n. 1978/2025
Per quanto, invece, attiene al dedotto peggioramento della condizione economica del ricorrente va rilevato che dalla documentazione in atti emerge che:
1) il ricorrente, di anni 60, svolge lavoro dipendente operaio specializzato in assistenza agli strumenti di analisi cliniche;
2) dalle buste paga dell'anno 2024 emerge una retribuzione mensile media di
1.100,00 euro, mentre da gennaio 2025 – con il nuovo contratto – il ha Pt_1 riferito di percepire uno stipendio netto di base di 1.700,00 euro cui si aggiungono i rimborsi per delle spese relative alla vettura e agli spostamenti necessari per lo svolgimento del lavoro;
3) il ha dichiarato per l'anno di imposta 2023 un reddito complessivo di Pt_1
23.397,00 euro ed uno imponibile di 14.453,00 euro, per l'anno di imposta 2022 un reddito complessivo di 37.974,00 euro ed uno imponibile di 10.075,00 euro e per l'anno di imposta 2021 un reddito complessivo di 59.552,00 euro ed uno imponibile di 30.507,00 euro;
paga una rata di mutuo di circa 506,00 per la ex casa familiare in comproprietà tra le parti e fa fronte da solo alle spese straordinarie relative alla manutenzione della stessa;
4) il ricorrente ha riferito di aver lasciato la propria abitazione di proprietà in uso al figlio e di essersi trasferito presso l'abitazione della compagna contribuendo alle spese di gestione (circostanza questa neutra atteso che anche se fosse rimasto a vivere nella abitazione di proprietà avrebbe dovuto in ogni caso affrontare spese per le utenze ed il mutuo già gravante su tale abitazione, e che la scelta di acquistare mobili per la casa della compagna non assume rilevanza in questa sede trattandosi di scelta volontariamente assunta dal ricorrente);
5) l'attuale compagna del lavora ed è proprietaria dell'immobile in cui i Pt_1 due vivono;
6) il al 31.12.2024 aveva un saldo attivo di circa 108,00 euro sul proprio Pt_1
c/c presso Intesa San Paolo e di circa 550,00 euro sulla propria Postepay evolution.
Va, altresì, considerato che:
1) il matrimonio (celebrato nel 1989) è durato 32 prima della sentenza di divorzio
(intervenuta nell'anno 2021);
4 Proc. R.G. n. 1978/2025
2) la all'epoca del divorzio aveva 58 ed ora ne ha 62 e, dunque, affronta CP_1 delle ovvie difficoltà ad inserirsi proficuamente nel mondo del lavoro in ragione della propria età;
3) la resistente risulta affetta da diabete mellito ed ipertensione arteriosa nonché da problematiche di tipo neurologico (cfr. doc. medica in atti);
4) la resistente vive in un immobile condotto in locazione per il quale paga un canone di 550,00 euro;
5) la ha dei debiti con l'Erario derivanti dalla attività della società CP_1
Microtech Service S.A.S. (debiti che avrebbero dovuto essere pagati dal Pt_1 in forza degli accordi raggiunti in sede di separazione).
In ultimo non può non evidenziarsi che le dichiarazioni dei redditi dell'obbligato hanno una funzione tipicamente fiscale, sicché nelle controversie relative a rapporti estranei al sistema tributario (come quelle concernenti l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno di mantenimento nelle controversie familiari) non hanno valore vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, può fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie (cfr.
Cass. civ., sez. I, 05/03/2019, n. 6386; Cass. civ., sez. VI, 16/09/2015, n. 18196).
Nel caso di specie deve necessariamente ritenersi che il ricorrente goda di redditi maggiori di quelli emergenti dalle dichiarazioni dei redditi atteso che nell'anno
2023 ha versato l'assegno divorzile (1.300,00 x 12 = 15.600,00) ed ha pagato la rata di mutuo della casa di Atessa (circa 500,00 euro al mese x 12 = 6.000,00 euro annui) a fronte di un reddito complessivo dichiarato di 23.397,00 euro ed uno imponibile di 14.453,00 euro.
Alla luce di quanto sin qui esposto non possono, pertanto, ritenersi sussistenti i presupposti per accogliere la domanda di revoca dell'assegno divorzile.
Tuttavia, atteso che in ogni caso è emerso un obiettivo peggioramento della situazione patrimoniale del ricorrente successivamente alla pronuncia di divorzio, il Collegio ritiene di dover accogliere la domanda subordinata di riduzione dell'assegno divorzile rideterminandolo a decorrere dalla domanda in euro mille con decorrenza dalla domanda.
L'esito del giudizio consente l'integrale compensazione delle spese di lite.
5 Proc. R.G. n. 1978/2025
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe ed a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza 499/2021 emessa in data 11.2.2021 dal Tribunale di Salerno, così provvede:
- rigetta la domanda di revoca dell'assegno divorzile;
- accoglie la domanda subordinata e, per l'effetto, ridetermina dalla domanda in euro 1.000,00 l'assegno divorzile a carico del sig.
[...] ed in favore della sig.ra ; Parte_1 Controparte_1
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 6.10.2025
Il Giudice est. dott.ssa Caterina Costabile Il Presidente
dott.ssa Ilaria Bianchi
6
TRIBUNALE di SALERNO I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 511/2025 R.G. avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio vertente
TRA
(CF. ), rapp.to e difeso come in Parte_1 C.F._1 atti dall'Avv. Anastasia Pantalone, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di mandato in atti
RICORRENTE
E
(CF. ), rapp.ta e difesa come in Controparte_1 C.F._2 atti dall'Avv. Marco Oliviero, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di procura in atti
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 30.9.2025
1 Proc. R.G. n. 1978/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex 473-bis.29 c.p.c. depositato in data 14.3.2025 il sig. Parte_1 ha richiesto la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n.
[...]
499/2021 emessa in data 11.2.2021 dal Tribunale di Salerno.
In particolare, il ricorrente chiedeva la revoca o, in via subordinata, la riduzione dell'assegno divorzile in favore della resistente (pari a 1.300,00 euro). si costituiva con comparsa del 30.7.2025 instando per il rigetto Controparte_1 del ricorso e chiedendo in via riconvenzionale: 1) accertare e dichiarare l'inadempimento del ricorrente degli obblighi derivanti dalla sentenza di divorzio n. 499/2021; 2) per l'effetto condannare il ricorrente al pagamento in favore della sig.ra dell'importo complessivo di euro 93.109,81, oltre interessi e spese, CP_1 somma necessaria per il pagamento delle cartelle esattoriali;
3) Per l'effetto condannare il ricorrente al risarcimento dei danni quantificabili in euro
15.000,00, o nella diversa somma da quantificarsi anche in via equitativa il tutto oltre interessi e rivalutazione.
Nella memoria ex art. 473-bis.17, comma 1, c.p.c. il ricorrente formulava le seguenti ulteriori domande: “- accertare e dichiarare l'obbligo della sig.r CP_1
a contribuire al pagamento delle rate del muto e delle quote di spese di condominio (ordinarie e straordinarie) gravanti sulla casa familiare in ragione della sua quota di proprietà pari al 50%;…
- accertare e dichiarare l'obbligo di scomputare dagli importi delle cartelle del , quanto dovuto dalla sig.r a titolo di redditi Controparte_2 CP_1 da assegno di mantenimento;
…
- condannare la resistente al pagamento delle rate del muto e delle quote di spese di condominio (ordinarie straordinarie) gravanti sulla casa familiare, in ragione della sua quota di proprietà pari al 50%, a far data dal cambio di residenza del sig. ovvero in subordine, che tali somme siano considerate provviste Pt_1 alimentari, assistenziali e/o perequative in favore della resistente”.
Alla udienza del 30.9.2025 il G.D. sentiva le parti comparse personalmente ed invitava i difensori alla discussione orale ex art. 473-bis.22 c.p.c.
2 Proc. R.G. n. 1978/2025
Il difensore di parte resistente rinunciava alle domande riconvenzionali
(riservandosene la proposizione in separata sede) e quello di parte ricorrente alle ulteriori domande proposte con la memoria ex art. 473-bis.17, comma 1, c.p.c.
(riservandosene la riproposizione in separata sede).
Il G.D., preso atto, assegnava la causa al Collegio per la decisione.
Com'è noto, in sede di modifica delle condizioni di divorzio, il giudice non può procedere a una nuova e autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se e in che misura le circostanze sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimonial- reddituale accertata (cfr. Cass. civ., sez. I, 14/04/2023, n. 10011; Cass. civ., sez. I, 26/04/2022,
n. 13067; Cass. civ., sez. I, 14/04/2022, n. 12318; Cass. civ., sez. VI, 23/11/2021, n.
36171).
Nel caso di specie il ricorrente ha dedotto a sostegno della domanda di revoca (o in subordine di riduzione) dell'assegno divorzile un peggioramento della propria situazione patrimoniale ed un miglioramento della situazione economica della resistente.
Per quanto attiene a questo secondo aspetto il Tribunale evidenzia che la difesa del ha allegato che “convivendo con la sorella sig.ra , la Pt_1 Parte_2 quale risulta che svolga attività di assistente agli anziani in qualità di badante
(sebbene sia un'attività celata al fisco), può far conto sulla condivisione delle spese correnti.” (cfr. pag. 3 del ricorso).
Ebbene, non solo tale circostanza pare smentita dai certificati di residenza anagrafica prodotti dalla resistente, ma si palesa del tutto irrilevante ai fini della valutazione del raggiungimento di un idoneo livello di autosufficienza economica da parte della (presupposto necessario ai fini dell'accoglimento della CP_1 domanda di revoca dell'assegno divorzile).
3 Proc. R.G. n. 1978/2025
Per quanto, invece, attiene al dedotto peggioramento della condizione economica del ricorrente va rilevato che dalla documentazione in atti emerge che:
1) il ricorrente, di anni 60, svolge lavoro dipendente operaio specializzato in assistenza agli strumenti di analisi cliniche;
2) dalle buste paga dell'anno 2024 emerge una retribuzione mensile media di
1.100,00 euro, mentre da gennaio 2025 – con il nuovo contratto – il ha Pt_1 riferito di percepire uno stipendio netto di base di 1.700,00 euro cui si aggiungono i rimborsi per delle spese relative alla vettura e agli spostamenti necessari per lo svolgimento del lavoro;
3) il ha dichiarato per l'anno di imposta 2023 un reddito complessivo di Pt_1
23.397,00 euro ed uno imponibile di 14.453,00 euro, per l'anno di imposta 2022 un reddito complessivo di 37.974,00 euro ed uno imponibile di 10.075,00 euro e per l'anno di imposta 2021 un reddito complessivo di 59.552,00 euro ed uno imponibile di 30.507,00 euro;
paga una rata di mutuo di circa 506,00 per la ex casa familiare in comproprietà tra le parti e fa fronte da solo alle spese straordinarie relative alla manutenzione della stessa;
4) il ricorrente ha riferito di aver lasciato la propria abitazione di proprietà in uso al figlio e di essersi trasferito presso l'abitazione della compagna contribuendo alle spese di gestione (circostanza questa neutra atteso che anche se fosse rimasto a vivere nella abitazione di proprietà avrebbe dovuto in ogni caso affrontare spese per le utenze ed il mutuo già gravante su tale abitazione, e che la scelta di acquistare mobili per la casa della compagna non assume rilevanza in questa sede trattandosi di scelta volontariamente assunta dal ricorrente);
5) l'attuale compagna del lavora ed è proprietaria dell'immobile in cui i Pt_1 due vivono;
6) il al 31.12.2024 aveva un saldo attivo di circa 108,00 euro sul proprio Pt_1
c/c presso Intesa San Paolo e di circa 550,00 euro sulla propria Postepay evolution.
Va, altresì, considerato che:
1) il matrimonio (celebrato nel 1989) è durato 32 prima della sentenza di divorzio
(intervenuta nell'anno 2021);
4 Proc. R.G. n. 1978/2025
2) la all'epoca del divorzio aveva 58 ed ora ne ha 62 e, dunque, affronta CP_1 delle ovvie difficoltà ad inserirsi proficuamente nel mondo del lavoro in ragione della propria età;
3) la resistente risulta affetta da diabete mellito ed ipertensione arteriosa nonché da problematiche di tipo neurologico (cfr. doc. medica in atti);
4) la resistente vive in un immobile condotto in locazione per il quale paga un canone di 550,00 euro;
5) la ha dei debiti con l'Erario derivanti dalla attività della società CP_1
Microtech Service S.A.S. (debiti che avrebbero dovuto essere pagati dal Pt_1 in forza degli accordi raggiunti in sede di separazione).
In ultimo non può non evidenziarsi che le dichiarazioni dei redditi dell'obbligato hanno una funzione tipicamente fiscale, sicché nelle controversie relative a rapporti estranei al sistema tributario (come quelle concernenti l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno di mantenimento nelle controversie familiari) non hanno valore vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, può fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie (cfr.
Cass. civ., sez. I, 05/03/2019, n. 6386; Cass. civ., sez. VI, 16/09/2015, n. 18196).
Nel caso di specie deve necessariamente ritenersi che il ricorrente goda di redditi maggiori di quelli emergenti dalle dichiarazioni dei redditi atteso che nell'anno
2023 ha versato l'assegno divorzile (1.300,00 x 12 = 15.600,00) ed ha pagato la rata di mutuo della casa di Atessa (circa 500,00 euro al mese x 12 = 6.000,00 euro annui) a fronte di un reddito complessivo dichiarato di 23.397,00 euro ed uno imponibile di 14.453,00 euro.
Alla luce di quanto sin qui esposto non possono, pertanto, ritenersi sussistenti i presupposti per accogliere la domanda di revoca dell'assegno divorzile.
Tuttavia, atteso che in ogni caso è emerso un obiettivo peggioramento della situazione patrimoniale del ricorrente successivamente alla pronuncia di divorzio, il Collegio ritiene di dover accogliere la domanda subordinata di riduzione dell'assegno divorzile rideterminandolo a decorrere dalla domanda in euro mille con decorrenza dalla domanda.
L'esito del giudizio consente l'integrale compensazione delle spese di lite.
5 Proc. R.G. n. 1978/2025
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe ed a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza 499/2021 emessa in data 11.2.2021 dal Tribunale di Salerno, così provvede:
- rigetta la domanda di revoca dell'assegno divorzile;
- accoglie la domanda subordinata e, per l'effetto, ridetermina dalla domanda in euro 1.000,00 l'assegno divorzile a carico del sig.
[...] ed in favore della sig.ra ; Parte_1 Controparte_1
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 6.10.2025
Il Giudice est. dott.ssa Caterina Costabile Il Presidente
dott.ssa Ilaria Bianchi
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