CGT2
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IX, sentenza 23/02/2026, n. 1556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1556 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1556/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 9, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUIGI, Presidente e Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6494/2020 depositato il 23/11/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Turchia, 2/4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 CF_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Resistente_2 - CF_Resistente_2
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Resistente_3 CF_1 - CF_Resistente_3
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2
Resistente_4 CF_1 - CF_Resistente_4
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_3
Resistente_5 - CF_Resistente_5 elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Resistente_6 S.n.c. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 305/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 28/01/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7021R00495/2018 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7021R00495/2018 IRAP 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011R00497/2018 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011R00497/2018 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011R00497/2018 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011R00498/2018 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011R00498/2018 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011R00498/2018 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011R00499/2018 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011R00499/2018 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011R00499/2018 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011R00500/2018 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011R00500/2018 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011R00500/2018 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza meglio indicata in epigrafe la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa accoglieva il ricorso proposto dalla Resistente_6 SNC e dai soci Resistente_2, Resistente_5 classe 1975, nonché dagli eredi di Nominativo_1 Resistente_1, Resistente_4 classe 1964, Resistente_3 avverso l'avviso di accertamento relativo all'IRPEF, IRAP, IVA dell'anno 2013 limitatamente alla ripresa a tassazione di costi per carburante non adeguatamente documentati, compensando fra le parti le spese del giudizio.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate, insistendo per la correttezza della ripresa a tassazione dal momento che la società non aveva compilato le schede carburante e l'acquisto di gasolio per uso agricolo non risultava giustificato, visto che la società svolgeva attività agricolo in modo secondario e, nell'anno in questione, non aveva dichiarato alcun reddito agrario.
Non si costituivano tutti i contribuenti, tutti regolarmente intimati presso il difensore domiciliatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, tempestivamente proposto avuto riguardo alla sospensione dei termini processuali per l'emergenza sanitaria, è fondato.
In punto di fatto va detto che le schede carburanti non sono state compilate e, come ha bene evidenziato l'Ufficio finanziario, non è un'indicazione meramente formale, ma risulta assolutamente centrale per effettuare eventuali controlli sull'effettiva destinazione del carburante al rifornimento dei mezzi della società contribuente e, quindi, per suffragare l'inerenza dei costi portati in deduzione ai fini IRES e la detrazione ai fini IVA.
In punto di diritto si richiama la costante giurisprudenza di nomofilachia che, al fine della deduzione dell'IRES e della detrazione dell'IVA, richiede la puntuale compilazione di tutta la documentazione prevista dalla normativa di settore in modo che sia provata l'inerenza del costo relativamente allo specifico mezzo e, a maggior ragione, dei chilometri percorsi (cfr. fra le tante Cass. n. 5696/22 e le numerose altre citate dall'Ufficio finanziario nelle controdeduzioni).
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico degli appellati in solido fra loro, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione alla società nei rapporti interni.
Condanna, quindi, Resistente_2, Resistente_5 classe 1975, e gli eredi di Nominativo_1 Resistente_1, Resistente_4 classe 1964, Resistente_3 al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate della somma indicata in dispositivo che tiene conto del valore minimo previsto dal d.m. 55/2014 per gli avvocati per le fasi di studio, introduzione e decisione in relazione allo scaglione di riferimento del valore della causa, ridotta del 20%, come disposto dall'art. 15, co. 2 bis, d.lgs. n.
546/1992.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza indicata in epigrafe, conferma atto impugnato meglio indicato in epigrafe.
Condanna Resistente_2, Resistente_5 classe 1975, e gli eredi di Nominativo_1 Resistente_1, Resistente_4 classe 1964, Resistente_3 in solido tra loro al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro
1.200,00 per il primo grado ed euro 1.300,00 per il secondo grado, oltre spese forfetarie come per legge.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio indicata in epigrafe
IL PRESIDENTE
GI CC
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 9, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUIGI, Presidente e Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6494/2020 depositato il 23/11/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Turchia, 2/4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 CF_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Resistente_2 - CF_Resistente_2
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Resistente_3 CF_1 - CF_Resistente_3
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2
Resistente_4 CF_1 - CF_Resistente_4
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_3
Resistente_5 - CF_Resistente_5 elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Resistente_6 S.n.c. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 305/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 28/01/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7021R00495/2018 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7021R00495/2018 IRAP 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011R00497/2018 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011R00497/2018 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011R00497/2018 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011R00498/2018 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011R00498/2018 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011R00498/2018 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011R00499/2018 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011R00499/2018 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011R00499/2018 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011R00500/2018 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011R00500/2018 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011R00500/2018 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza meglio indicata in epigrafe la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa accoglieva il ricorso proposto dalla Resistente_6 SNC e dai soci Resistente_2, Resistente_5 classe 1975, nonché dagli eredi di Nominativo_1 Resistente_1, Resistente_4 classe 1964, Resistente_3 avverso l'avviso di accertamento relativo all'IRPEF, IRAP, IVA dell'anno 2013 limitatamente alla ripresa a tassazione di costi per carburante non adeguatamente documentati, compensando fra le parti le spese del giudizio.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate, insistendo per la correttezza della ripresa a tassazione dal momento che la società non aveva compilato le schede carburante e l'acquisto di gasolio per uso agricolo non risultava giustificato, visto che la società svolgeva attività agricolo in modo secondario e, nell'anno in questione, non aveva dichiarato alcun reddito agrario.
Non si costituivano tutti i contribuenti, tutti regolarmente intimati presso il difensore domiciliatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, tempestivamente proposto avuto riguardo alla sospensione dei termini processuali per l'emergenza sanitaria, è fondato.
In punto di fatto va detto che le schede carburanti non sono state compilate e, come ha bene evidenziato l'Ufficio finanziario, non è un'indicazione meramente formale, ma risulta assolutamente centrale per effettuare eventuali controlli sull'effettiva destinazione del carburante al rifornimento dei mezzi della società contribuente e, quindi, per suffragare l'inerenza dei costi portati in deduzione ai fini IRES e la detrazione ai fini IVA.
In punto di diritto si richiama la costante giurisprudenza di nomofilachia che, al fine della deduzione dell'IRES e della detrazione dell'IVA, richiede la puntuale compilazione di tutta la documentazione prevista dalla normativa di settore in modo che sia provata l'inerenza del costo relativamente allo specifico mezzo e, a maggior ragione, dei chilometri percorsi (cfr. fra le tante Cass. n. 5696/22 e le numerose altre citate dall'Ufficio finanziario nelle controdeduzioni).
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico degli appellati in solido fra loro, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione alla società nei rapporti interni.
Condanna, quindi, Resistente_2, Resistente_5 classe 1975, e gli eredi di Nominativo_1 Resistente_1, Resistente_4 classe 1964, Resistente_3 al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate della somma indicata in dispositivo che tiene conto del valore minimo previsto dal d.m. 55/2014 per gli avvocati per le fasi di studio, introduzione e decisione in relazione allo scaglione di riferimento del valore della causa, ridotta del 20%, come disposto dall'art. 15, co. 2 bis, d.lgs. n.
546/1992.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza indicata in epigrafe, conferma atto impugnato meglio indicato in epigrafe.
Condanna Resistente_2, Resistente_5 classe 1975, e gli eredi di Nominativo_1 Resistente_1, Resistente_4 classe 1964, Resistente_3 in solido tra loro al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro
1.200,00 per il primo grado ed euro 1.300,00 per il secondo grado, oltre spese forfetarie come per legge.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio indicata in epigrafe
IL PRESIDENTE
GI CC