Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 14/03/2025, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 10463 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a Parte_1 C.F._1
GENOVA (GE), il 16/05/1978, residente in [...]61 16014
CAMPOMORONE ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv.
SCOTTO ANGELO (C.F. ), che la rappresenta e la difende, come da C.F._2
procura in atti
RICORRENTE
Nei confronti di
, C.F. , nato a [...], il Controparte_1 C.F._3
09/02/1965, residente in [...]61 16014 CAMPOMORONE
ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. TUO CLARA (C.F.
), che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti C.F._4
CONVENUTO
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 21.02.2025
Visto il ricorso proposto dalla signora al fine di ottenere la Parte_1
pronuncia di separazione personale dal marito;
Vista la comparsa di costituzione depositata dal signor Controparte_1
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno dichiarato dia ver raggiunto un accorso rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 16/12/2001 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_2
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e dei coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti: I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. La figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1
presso la madre;
3. La casa già coniugale, sita in Campomorone (GE), via Martiri della Libertà 61 di proprietà di entrambi i coniugi, viene assegnata alla moglie sig.ra che Parte_1
la continuerà ad abitare insieme alle figlie minori
4. I coniugi concordano che provvederanno ciascuno direttamente per il periodo che le figlie saranno con loro al mantenimento delle stesse. Il padre, anche a titolo di concorso nel mantenimento delle figlie e rinuncia al 50% a lui spettante dell'Assegno Unico Per_2 Per_1
Universale erogato dall'INPS che pertanto verrà percepito integralmente dalla sig.ra . Pt_1
5. Inoltre il sig. provvederà a corrispondere alla sig.ra Controparte_1 [...]
, per le figlie e nella misura del 100%, tutte le spese Parte_1 Per_2 Per_1
scolastiche, sportive e mediche non coperte dal S.S.N. che dovranno essere preventivamente concordate e documentate fino a quando la sig.ra non troverà occupazione e/o percepirà Pt_1 un'indennità o altro di sostegno e comunque non oltre il 31/12/2025. Al verificarsi di detta condizione le suddette spese saranno suddivise al 50% tra i coniugi. Le parti comunque rimandano, per quanto non specificato, al protocollo ex art. 47 O.G. sulle spese straordinarie adottato dalla Sezione in data 15 settembre 2016.
6. Il padre potrà vedere la figlia quando vuole, previo avviso alla madre, Per_1
compatibilmente con gli impegni dei minori;
7. Il padre terrà inoltre con sé la figlia un giorno nel week end e un giorno Per_1
infrasettimanale con pernotto, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e con quelli delle minori, e li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre;
8. Il padre terrà con sé la figlia durante le vacanze natalizie, per cinque giorni Per_1
consecutivi;
9. Durante le vacanze pasquali il padre terrà con sé la figlia per tre giorni consecutivi;
Per_1
10. La festività di compleanno della minore sarà trascorsa dagli stessi con il padre ad anni alterni;
11. Le festività nazionali e religiose previste nel calendario saranno trascorse dalla figlia con ciascuno dei genitori con il criterio dell'alternanza; Per_1
12. Durante le vacanze estive il padre terrà con sé con sé la figlia per quindici giorni Per_1
anche non consecutivi, previo congruo avviso alla madre sulla scelta del periodo, durante il quale il padre provvederà, a sue totali cure e spese;
13. I coniugi potranno, compatibilmente con i propri impegni, anche lavorativi, e le esigenze e gli impegni dei minori, modificare di comune accordo la regolamentazione delle visite di cui sopra.
14. Il sig. e la sig.ra stabiliscono che il Controparte_1 Parte_1
mutuo con verrà pagato in quote paritarie del 50%. CP_3
15. I coniugi si danno reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto sul quale potranno inserire il nominativo della minore Per_1
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno
2001, Numero 850, Parte 1 , Serie , Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, il 07/03/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Maria Antonia Di Lazzaro Dott. Giovanni Maddaleni