Art. 41. Sospensione dall'esercizio professionale
La sospensione dall'esercizio professionale puo' essere inflitta nei casi di lesione della dignita' e del decoro professionale: essa e' disposta con deliberazione del consiglio, sentito il professionista interessato.
Oltre i casi di sospensione previsti nel codice penale , importano di diritto la sospensione dall'esercizio professionale:
a) l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;
b) il ricovero in un manicomio giudiziario fuori dei casi previsti nell'articolo seguente; il ricovero in una casa di cura e di custodia; l'applicazione di una misura di sicurezza non detentiva prevista dall' articolo 215, comma terzo, numeri 1 , 2 , 3 del codice penale ;
c) l'applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza ordinata dal giudice a norma degli articoli 140 e 206 del codice penale .
Nei casi di cui al precedente comma la sospensione e' immediatamente esecutiva, nonostante ricorso, e non e' soggetta al limite di durata stabilita dall'articolo 38.
Durante il periodo di sospensione dall'esercizio professionale restano sospesi tutti i diritti elettorali attivi e passivi previsti dalla presente legge.
La sospensione dall'esercizio professionale puo' essere inflitta nei casi di lesione della dignita' e del decoro professionale: essa e' disposta con deliberazione del consiglio, sentito il professionista interessato.
Oltre i casi di sospensione previsti nel codice penale , importano di diritto la sospensione dall'esercizio professionale:
a) l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;
b) il ricovero in un manicomio giudiziario fuori dei casi previsti nell'articolo seguente; il ricovero in una casa di cura e di custodia; l'applicazione di una misura di sicurezza non detentiva prevista dall' articolo 215, comma terzo, numeri 1 , 2 , 3 del codice penale ;
c) l'applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza ordinata dal giudice a norma degli articoli 140 e 206 del codice penale .
Nei casi di cui al precedente comma la sospensione e' immediatamente esecutiva, nonostante ricorso, e non e' soggetta al limite di durata stabilita dall'articolo 38.
Durante il periodo di sospensione dall'esercizio professionale restano sospesi tutti i diritti elettorali attivi e passivi previsti dalla presente legge.