TRIB
Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/01/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17093/2023
TRIBUNALE DI NAPOLI –
XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
nel procedimento iscritto al n. R.G. 17093/23 promosso con ricorso depositato in data 2/08/2023 da:
, nata in [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
nata in [...] il [...], C.F. , ,
[...] C.F._2 Parte_3
nata in [...] il [...], C.F. , , nato in C.F._3 Parte_4
Brasile il 23/05/1988, C.F. , nata in C.F._4 Parte_5
Brasile il 15/05/1990, C.F. , , nato in C.F._5 Parte_6
Brasile il 21/08/1993, C.F. tutti elettivamente domiciliati in Roma, Via C.F._6
Baldo degli Ubaldi n. 8 presso lo studio legale De Simone, rappresentati e difesi dall'Avv. Riccardo
De Simone ( ) e dall'Avv. Valeria Saitta (cod. fisc. ), C.F._7 C.F._8
in vicendevole sostituzione, giusta procura in atti;
contro
, in persona del Ministro prò tempore, Controparte_1 nonché con
Controparte_2
ex lege
[...]
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del GOP Dott.ssa Ivana Capone, all'esito dell'udienza del 16.12.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 Con ricorso ex art. 281 decies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di nato a [...] il [...], Persona_1 il quale successivamente emigrava in Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadina brasiliana (doc. 3 allegato in atti).
Il nonostante la regolare notifica risulta contumace. Controparte_1
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in
ES RU (CE) da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino ai richiedenti.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Il quadro normativo avente ad oggetto la cittadinanza italiana ha subito notevoli evoluzioni nel corso degli anni.
Il Regno d'Italia è nato nel 1861 dall'unione dei territori degli Stati preunitari (incluso il territorio del Comune di nascita dell'avo dei ricorrenti) e tutti i nati e/o residenti nei territori in questione divennero cittadini italiani.
Alla nascita dello Stato AL (1961) la disciplina sulla cittadinanza era contenuta negli articoli da 4 a 15 del
Codice Civile del Regno d'Italia del 1865; l'art. 4 di quel Codice prevedeva che la cittadinanza italiana si acquisiva per nascita da padre cittadino. Tale modalità di acquisto della cittadinanza italiana è rimasta sostanzialmente invariata anche nella successiva legge n.555 del 13 giugno 1912 dove all'art. 1 è prevista la trasmissione della cittadinanza iure sanguinis solo per via patema. Tuttavia il suindicato articolo 1 della legge
555/12 è stato dichiarato in contrasto con la Carta costituzionale del 1948 per effetto della sentenza n. 30 del
09.02.1983 della Corte Costituzionale. Le norme successive, la legge n. 123 del 21 aprile 1983 e la legge n. 91
2 del 05 febbraio 1992 hanno definitivamente eliminato i profili di discriminazione evidenziati nel corso degli anni.
Nel caso in esame la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata. Risulta che dall'avo nasceva (doc. 4 in Persona_1 Per_2 atti allegato) che nel 1939 contraendo matrimonio con il cittadino straniero per l'effetto Persona_3 dell'art. 10 della legge n. 555/1912 che recitava: «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana», avrebbe perduto la cittadinanza italiana. I predetti coniugi procreavano nel 1944
[...]
alla quale - in virtù dell'art. 1 della legge n. 555/1912, che riconosceva la cittadinanza italiana Persona_4 solo al figlio di padre cittadino (e non anche di madre cittadina) - non era stata riconosciuta la cittadinanza italiana. si sposava con (doc. 7 in atti allegato) e procreavano Per_4 Persona_5 [...]
e . Parte_1 Parte_2 si univa in matrimonio con e dalla loro unione nascevano Pt_1 Controparte_3 Parte_3
e .
[...] Parte_4 si sposava con e dalla loro unione nascevano la Pt_2 Persona_6 Parte_5
e
[...] Parte_6
Orbene per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina per cui ha trasmesso ai figli iure sanguinis la Per_2 cittadinanza italiana ai suoi discendenti. Ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale
n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno
1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violava palesemente anche l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009). Dunque, lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria (e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato), anche al figlio legittimo di madre cittadina nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione, attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità dello
3 status civitatis, in quanto qualità della persona, rispetto alla quale non può applicarsi la categoria delle
'situazioni esaurite', come tali insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità, se non quando essa sia stata oggetto di un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato.
Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
Pertanto, in accoglimento della domanda dei ricorrenti, deve essere dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono giusti motivi, considerato che la decisione deriva dall'applicazione di principi di carattere giurisprudenziale, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamentepronunciando, così decide:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani in quanto discendenti diretti di . Persona_1
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Napoli, in data 16.1.2025
Il GOP
Dott.ssa Ivana Capone
4
TRIBUNALE DI NAPOLI –
XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
nel procedimento iscritto al n. R.G. 17093/23 promosso con ricorso depositato in data 2/08/2023 da:
, nata in [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
nata in [...] il [...], C.F. , ,
[...] C.F._2 Parte_3
nata in [...] il [...], C.F. , , nato in C.F._3 Parte_4
Brasile il 23/05/1988, C.F. , nata in C.F._4 Parte_5
Brasile il 15/05/1990, C.F. , , nato in C.F._5 Parte_6
Brasile il 21/08/1993, C.F. tutti elettivamente domiciliati in Roma, Via C.F._6
Baldo degli Ubaldi n. 8 presso lo studio legale De Simone, rappresentati e difesi dall'Avv. Riccardo
De Simone ( ) e dall'Avv. Valeria Saitta (cod. fisc. ), C.F._7 C.F._8
in vicendevole sostituzione, giusta procura in atti;
contro
, in persona del Ministro prò tempore, Controparte_1 nonché con
Controparte_2
ex lege
[...]
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del GOP Dott.ssa Ivana Capone, all'esito dell'udienza del 16.12.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 Con ricorso ex art. 281 decies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di nato a [...] il [...], Persona_1 il quale successivamente emigrava in Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadina brasiliana (doc. 3 allegato in atti).
Il nonostante la regolare notifica risulta contumace. Controparte_1
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in
ES RU (CE) da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino ai richiedenti.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Il quadro normativo avente ad oggetto la cittadinanza italiana ha subito notevoli evoluzioni nel corso degli anni.
Il Regno d'Italia è nato nel 1861 dall'unione dei territori degli Stati preunitari (incluso il territorio del Comune di nascita dell'avo dei ricorrenti) e tutti i nati e/o residenti nei territori in questione divennero cittadini italiani.
Alla nascita dello Stato AL (1961) la disciplina sulla cittadinanza era contenuta negli articoli da 4 a 15 del
Codice Civile del Regno d'Italia del 1865; l'art. 4 di quel Codice prevedeva che la cittadinanza italiana si acquisiva per nascita da padre cittadino. Tale modalità di acquisto della cittadinanza italiana è rimasta sostanzialmente invariata anche nella successiva legge n.555 del 13 giugno 1912 dove all'art. 1 è prevista la trasmissione della cittadinanza iure sanguinis solo per via patema. Tuttavia il suindicato articolo 1 della legge
555/12 è stato dichiarato in contrasto con la Carta costituzionale del 1948 per effetto della sentenza n. 30 del
09.02.1983 della Corte Costituzionale. Le norme successive, la legge n. 123 del 21 aprile 1983 e la legge n. 91
2 del 05 febbraio 1992 hanno definitivamente eliminato i profili di discriminazione evidenziati nel corso degli anni.
Nel caso in esame la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata. Risulta che dall'avo nasceva (doc. 4 in Persona_1 Per_2 atti allegato) che nel 1939 contraendo matrimonio con il cittadino straniero per l'effetto Persona_3 dell'art. 10 della legge n. 555/1912 che recitava: «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana», avrebbe perduto la cittadinanza italiana. I predetti coniugi procreavano nel 1944
[...]
alla quale - in virtù dell'art. 1 della legge n. 555/1912, che riconosceva la cittadinanza italiana Persona_4 solo al figlio di padre cittadino (e non anche di madre cittadina) - non era stata riconosciuta la cittadinanza italiana. si sposava con (doc. 7 in atti allegato) e procreavano Per_4 Persona_5 [...]
e . Parte_1 Parte_2 si univa in matrimonio con e dalla loro unione nascevano Pt_1 Controparte_3 Parte_3
e .
[...] Parte_4 si sposava con e dalla loro unione nascevano la Pt_2 Persona_6 Parte_5
e
[...] Parte_6
Orbene per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina per cui ha trasmesso ai figli iure sanguinis la Per_2 cittadinanza italiana ai suoi discendenti. Ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale
n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno
1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violava palesemente anche l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009). Dunque, lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria (e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato), anche al figlio legittimo di madre cittadina nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione, attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità dello
3 status civitatis, in quanto qualità della persona, rispetto alla quale non può applicarsi la categoria delle
'situazioni esaurite', come tali insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità, se non quando essa sia stata oggetto di un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato.
Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
Pertanto, in accoglimento della domanda dei ricorrenti, deve essere dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono giusti motivi, considerato che la decisione deriva dall'applicazione di principi di carattere giurisprudenziale, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamentepronunciando, così decide:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani in quanto discendenti diretti di . Persona_1
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Napoli, in data 16.1.2025
Il GOP
Dott.ssa Ivana Capone
4