CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. III, sentenza 22/01/2026, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 60/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 3, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
AL ANDREA, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 651/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Genova - Via Garibaldi 9 16124 Genova GE
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 91/2025/00000158 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 36/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: CHIEDE che l'avviso di accertamento TARI per l'anno 2018 venga annullato per intervenuta prescrizione del credito tributario. Con richiesta di spese nell'importo di 1.000 euri. Con richiesta di pubblica udienza. Resistente/Appellato: chiede a Codesta Corte di Giustizia Tributaria di respingere il ricorso di controparte, con vittoria di spese ed onora r i di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso RG 651/2025 ha impugnato avviso di accertamento TARI n. 91/2025/00000158, notificato dal Comune di Genova in data 29 marzo 2025, relativo al tributo TARI per l'anno 2018, per un importo complessivo di 2.009 euro (di cui 650 euro è il valore della controversia ai fini del contributo unificato). A sostegno del gravame Ricorrente_1 proponeva i seguenti Motivi
1. Prescrizione del tributo: Il ricorrente eccepisce che l'azione di accertamento e riscossione è stata esercitata oltre il termine di cinque anni previsto dalla legge, anche considerando la proroga di 85 giorni dovuta alla sospensione Covid. Secondo il ricorrente, la richiesta del tributo doveva essere esercitata entro il 26 marzo 2024, mentre l'avviso è stato notificato il 29 marzo 2025, quindi oltre il termine di prescrizione.
2. Assenza di atti interruttivi della prescrizione: Il ricorrente afferma di non aver ricevuto atti interruttivi della prescrizione nei termini previsti, per cui l'avviso di accertamento deve considerarsi nullo per intervenuta prescrizione.
Si costituiva il Comune convenuto insistendo per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto. Il Comune contesta la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente. Sostiene che, trattandosi di omessa dichiarazione TARI, il termine per la notifica dell'avviso decorre dal 30 giugno 2019 (termine per la presentazione della dichiarazione relativa al 2018) e non dal 2018. Secondo la normativa (art. 1, L. 147/2013 e L. 160/2019), il termine di decadenza per la notifica dell'avviso è il 31 dicembre del quinto anno successivo, quindi 31 dicembre 2024, a cui si aggiunge la proroga Covid di 85 giorni, portando la scadenza al 26 marzo 2025. Il Comune richiama la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 40543/2021, secondo cui, ai fini del rispetto del termine di decadenza, rileva la data in cui l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari per la notifica (cioè la data di spedizione), non quella in cui il contribuente riceve l'atto. Nel caso di specie, il Comune afferma di aver spedito l'avviso il 24 marzo 2025, quindi entro il termine di decadenza, anche se la consegna al contribuente è avvenuta tre giorni dopo.
Veniva poi depositata memoria illustrativa che essenzialmente introduceva motivi aggiunti al di fuori della ritualità processuale (legittimazione passiva).
All'udienza del 16.1.26 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per la seguente assorbente ragione di merito. La Tari si prescrive nel termine di anni 5. Nel caso di specie è stata contestata omessa dichiarazione Tari Ai sensi dell'art. 1 della Legge 147/2013 la dichiarazione TARI deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La L. 160/2019, poi, prevede che l'accertamento va notificato entro il termine di cui all'art. 1, comma 161. ovvero entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del versamento. Nel caso di specie, quindi, il conto del termine quinquennale di decadenza della notifica dell'avviso di accertamento decorre dal 30 giugno 2019 (anno successivo al 2018) e la decadenza si sarebbe verificata il 31 dicembre 2024, oltre la cd. proroga COVID di 85 giorni, ovvero il 26.3.25. Secondo il principio della scissione temporale al fine della notifica come statuito da Corte Cass. SS.UU. n. 40543/2021“In materia di notificazione degli atti di imposi zione tributaria e agli effetti di questa sull'osservanza dei termini , previsti dalle singole leggi di imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nel la qual e l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente”, risulta tempestiva la notifica dell'atto nel presente giudizio. I motivi aggiunti irritualmente depositati non possono essere esame di questo giudizio. Spese compensate
P.Q.M.
respinge il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 3, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
AL ANDREA, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 651/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Genova - Via Garibaldi 9 16124 Genova GE
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 91/2025/00000158 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 36/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: CHIEDE che l'avviso di accertamento TARI per l'anno 2018 venga annullato per intervenuta prescrizione del credito tributario. Con richiesta di spese nell'importo di 1.000 euri. Con richiesta di pubblica udienza. Resistente/Appellato: chiede a Codesta Corte di Giustizia Tributaria di respingere il ricorso di controparte, con vittoria di spese ed onora r i di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso RG 651/2025 ha impugnato avviso di accertamento TARI n. 91/2025/00000158, notificato dal Comune di Genova in data 29 marzo 2025, relativo al tributo TARI per l'anno 2018, per un importo complessivo di 2.009 euro (di cui 650 euro è il valore della controversia ai fini del contributo unificato). A sostegno del gravame Ricorrente_1 proponeva i seguenti Motivi
1. Prescrizione del tributo: Il ricorrente eccepisce che l'azione di accertamento e riscossione è stata esercitata oltre il termine di cinque anni previsto dalla legge, anche considerando la proroga di 85 giorni dovuta alla sospensione Covid. Secondo il ricorrente, la richiesta del tributo doveva essere esercitata entro il 26 marzo 2024, mentre l'avviso è stato notificato il 29 marzo 2025, quindi oltre il termine di prescrizione.
2. Assenza di atti interruttivi della prescrizione: Il ricorrente afferma di non aver ricevuto atti interruttivi della prescrizione nei termini previsti, per cui l'avviso di accertamento deve considerarsi nullo per intervenuta prescrizione.
Si costituiva il Comune convenuto insistendo per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto. Il Comune contesta la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente. Sostiene che, trattandosi di omessa dichiarazione TARI, il termine per la notifica dell'avviso decorre dal 30 giugno 2019 (termine per la presentazione della dichiarazione relativa al 2018) e non dal 2018. Secondo la normativa (art. 1, L. 147/2013 e L. 160/2019), il termine di decadenza per la notifica dell'avviso è il 31 dicembre del quinto anno successivo, quindi 31 dicembre 2024, a cui si aggiunge la proroga Covid di 85 giorni, portando la scadenza al 26 marzo 2025. Il Comune richiama la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 40543/2021, secondo cui, ai fini del rispetto del termine di decadenza, rileva la data in cui l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari per la notifica (cioè la data di spedizione), non quella in cui il contribuente riceve l'atto. Nel caso di specie, il Comune afferma di aver spedito l'avviso il 24 marzo 2025, quindi entro il termine di decadenza, anche se la consegna al contribuente è avvenuta tre giorni dopo.
Veniva poi depositata memoria illustrativa che essenzialmente introduceva motivi aggiunti al di fuori della ritualità processuale (legittimazione passiva).
All'udienza del 16.1.26 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per la seguente assorbente ragione di merito. La Tari si prescrive nel termine di anni 5. Nel caso di specie è stata contestata omessa dichiarazione Tari Ai sensi dell'art. 1 della Legge 147/2013 la dichiarazione TARI deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La L. 160/2019, poi, prevede che l'accertamento va notificato entro il termine di cui all'art. 1, comma 161. ovvero entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del versamento. Nel caso di specie, quindi, il conto del termine quinquennale di decadenza della notifica dell'avviso di accertamento decorre dal 30 giugno 2019 (anno successivo al 2018) e la decadenza si sarebbe verificata il 31 dicembre 2024, oltre la cd. proroga COVID di 85 giorni, ovvero il 26.3.25. Secondo il principio della scissione temporale al fine della notifica come statuito da Corte Cass. SS.UU. n. 40543/2021“In materia di notificazione degli atti di imposi zione tributaria e agli effetti di questa sull'osservanza dei termini , previsti dalle singole leggi di imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nel la qual e l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente”, risulta tempestiva la notifica dell'atto nel presente giudizio. I motivi aggiunti irritualmente depositati non possono essere esame di questo giudizio. Spese compensate
P.Q.M.
respinge il ricorso e compensa le spese.