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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 24/04/2025, n. 1211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1211 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 c.p.c.
Nella controversia recante N.R.G. 9343/2024, promossa da
, come rappresentata e difesa in atti;
Parte_1
Ricorrente
Contro
, in persona del rappresentante legale pro tempore, come rappresentato e difeso in atti;
CP_1
Resistente
Fatto e diritto
*************
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 02.10.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha esposto di aver appreso con provvedimento notificato in data 14.06.2024 l'avvenuta cancellazione della stessa dall'elenco degli operai agricoli a tempo determinato del Comune di Laterza per le seguenti giornate annue: 51 giornate rispettivamente negli anni 2019, 2020 e 2021; 102 giornate nell'anno 2022 e 102 giornate nell'anno 2023, nel corso delle quali aveva, a suo dire, lavorato alle dipendenze della . in qualità di addetta al taglio ed alla raccolta Parte_2 CP_2 degli ortaggi e della frutta, presso i terreni siti in agro di Mesagne.
L' si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
Espletata la prova testimoniale ammessa, all'odierna udienza la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo, sulle ribadite conclusioni dei procuratori delle parti.
*************
La domanda attrice è fondata e deve essere accolta.
La prova testimoniale espletata ha consentito di appurare l'effettivo svolgimento di attività lavorativa quale bracciante agricola della parte ricorrente per gli anni ed i giorni indicati in ricorso. Peraltro, quanto emerso dalla espletata prova testimoniale non risulta contraddetto da alcun significativo elemento di prova di segno contrario eventualmente addotto dall' . CP_1 Infatti, teste citato da parte resistente, in qualità di Ispettore e redattore del Tes_1 CP_1
Verbale Unico di Accertamento, si limita a confermarne il contenuto, senza nulla articolare in merito alla vicenda per cui è causa.
Invece, il teste conferma di aver lavorato insieme alla ricorrente dal 2019 sino Testimone_2 al 2023, in qualità di addette al taglio ed alla raccolta degli ortaggi e della frutta nei terreni in agro di Mesagne. La testimone afferma di aver lavorato con la ricorrente dal 2019 al Tes_3
2022, avendo poi interrotto l'attività lavorativa nel 2023.
Quanto emerso dalla espletata prova testimoniale non risulta contraddetto da alcun significativo elemento di prova di segno contrario addotto.
Pertanto, in accoglimento della domanda proposta da parte ricorrente, deve dichiarato il diritto della stessa alla iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni e le giornate indicati in ricorso.
Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza e gravano a totale carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate all'odierna udienza, così provvede:
1. Accoglie la domanda attrice e, per l'effetto, dichiara che la parte ricorrente ha espletato 51 giornate nell'anno 2019, 51 giornate nell'anno 2020, 51 giornate nell'anno 2021, 102 giornate nell'anno 2022, 102 giornate nell'anno 2023 e che la stessa ha, conseguentemente, diritto alla ricostituzione della situazione antecedente i provvedimenti di cancellazione;
2. Dichiara il diritto della ricorrente a trattenere gli importi corrisposti dall' a titolo di CP_1 disoccupazione agricola;
3. Condanna altresì il resistente alla rifusione delle spese e competenze di causa in favore della parte ricorrente, che si liquidano in € 1400,00, oltre iva e cpa, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
Così è deciso, Taranto,24.4.25
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Leone
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 c.p.c.
Nella controversia recante N.R.G. 9343/2024, promossa da
, come rappresentata e difesa in atti;
Parte_1
Ricorrente
Contro
, in persona del rappresentante legale pro tempore, come rappresentato e difeso in atti;
CP_1
Resistente
Fatto e diritto
*************
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 02.10.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha esposto di aver appreso con provvedimento notificato in data 14.06.2024 l'avvenuta cancellazione della stessa dall'elenco degli operai agricoli a tempo determinato del Comune di Laterza per le seguenti giornate annue: 51 giornate rispettivamente negli anni 2019, 2020 e 2021; 102 giornate nell'anno 2022 e 102 giornate nell'anno 2023, nel corso delle quali aveva, a suo dire, lavorato alle dipendenze della . in qualità di addetta al taglio ed alla raccolta Parte_2 CP_2 degli ortaggi e della frutta, presso i terreni siti in agro di Mesagne.
L' si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
Espletata la prova testimoniale ammessa, all'odierna udienza la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo, sulle ribadite conclusioni dei procuratori delle parti.
*************
La domanda attrice è fondata e deve essere accolta.
La prova testimoniale espletata ha consentito di appurare l'effettivo svolgimento di attività lavorativa quale bracciante agricola della parte ricorrente per gli anni ed i giorni indicati in ricorso. Peraltro, quanto emerso dalla espletata prova testimoniale non risulta contraddetto da alcun significativo elemento di prova di segno contrario eventualmente addotto dall' . CP_1 Infatti, teste citato da parte resistente, in qualità di Ispettore e redattore del Tes_1 CP_1
Verbale Unico di Accertamento, si limita a confermarne il contenuto, senza nulla articolare in merito alla vicenda per cui è causa.
Invece, il teste conferma di aver lavorato insieme alla ricorrente dal 2019 sino Testimone_2 al 2023, in qualità di addette al taglio ed alla raccolta degli ortaggi e della frutta nei terreni in agro di Mesagne. La testimone afferma di aver lavorato con la ricorrente dal 2019 al Tes_3
2022, avendo poi interrotto l'attività lavorativa nel 2023.
Quanto emerso dalla espletata prova testimoniale non risulta contraddetto da alcun significativo elemento di prova di segno contrario addotto.
Pertanto, in accoglimento della domanda proposta da parte ricorrente, deve dichiarato il diritto della stessa alla iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni e le giornate indicati in ricorso.
Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza e gravano a totale carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate all'odierna udienza, così provvede:
1. Accoglie la domanda attrice e, per l'effetto, dichiara che la parte ricorrente ha espletato 51 giornate nell'anno 2019, 51 giornate nell'anno 2020, 51 giornate nell'anno 2021, 102 giornate nell'anno 2022, 102 giornate nell'anno 2023 e che la stessa ha, conseguentemente, diritto alla ricostituzione della situazione antecedente i provvedimenti di cancellazione;
2. Dichiara il diritto della ricorrente a trattenere gli importi corrisposti dall' a titolo di CP_1 disoccupazione agricola;
3. Condanna altresì il resistente alla rifusione delle spese e competenze di causa in favore della parte ricorrente, che si liquidano in € 1400,00, oltre iva e cpa, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
Così è deciso, Taranto,24.4.25
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Leone