Sentenza 2 febbraio 2001
Massime • 1
La surroga dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato verso il responsabile comporta l'acquisto a titolo derivativo di tali diritti nel medesimo stato, con lo stesso contenuto e gli stessi limiti in cui essi si trovava al momento della surrogazione, venendo a subentrare nell'identica posizione sostanziale e processuale dei danneggiati verso il terzo autore del fatto dannoso.
Commentario • 1
- 1. | FilodirittoFilodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 31 gennaio 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/02/2001, n. 1508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1508 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2001 |
Testo completo
riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
Dott. VITO GIUSTINIANI - Presidente -
Dott. FRANCESCO SABATINI - rel. Consigliere -
Dott. VINCENZO SALLUZZO - Consigliere -
Dott. ANTONIO LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. ALFONSO AMATUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
AUTOTRASPORTI BA RA in persona del titolare, elett. dom. in Roma, via Trebbia n. 5, presso lo studio dell'avv. Roberta Hamilton, e rappresentato e difeso dall'avv. Emilio Diana - CRISPI in virtù di procura a margine del ricorso
- ricorrente -
contro
LEVANTE ASSICURAZIONI s.p.a., in persona dell'amministratore delegato dott. Ferdinando Menconi, elett. dom. in Roma, via Panama n. 88, presso lo studio dell'avv. Giorgio Spadafora che la rappresenta e difende anche disgiuntamente all'avv. Federico Larocca in virtù di procura a margine del controricorso
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 870 in data 20 - 29 novembre 1997 della Corte di Appello di Genova (r.g. n. 983/95). Udita nella pubblica udienza del 23 ottobre 2000 la relazione del consigliere dott. Francesco Sabatini.
È comparso per la controricorrente l'avv. Giorgio Spadafora che ha chiesto l'inammissibilità od il rigetto del ricorso. Sentito il P.M. e in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Rosario Russo, che ha chiesto il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società TE Assicurazioni - che aveva indennizzato la propria assicurata società MA del furto di 1560 paia di scarpe avvenuto nel marzo 1992 in Carasco, nel magazzino di RA RI - convenne quest'ultimo in giudizio di surrogazione, ai sensi dell'art. 1916 c.c., quale terzo responsabile. Con sentenza del 21 luglio 1994 l'adito Tribunale di Genova, in accoglimento dell'eccezione in tal senso avanzata dal convenuto, dichiarò prescritto il credito ai sensi del primo comma dell'art. 2951 c.c. sul rilievo che tra il RI e la MA (poi divenuta
TM Sport) era intercorso un rapporto non già di deposito sibbene di trasporto o di spedizione.
In riforma di tale decisione impugnata dall'attrice, con la pronuncia, ora gravata, la Corte di Appello ha condannato il RI a pagare all'appellante la somma di lire 163.550.000 oltre interessi legali e spese del doppio grado.
Per quanto ancora rileva, la Corte ha affermato che dovevano essere tenuti distinti i rapporti MA - RI, e MA - TE, e che la domanda era basata solo sul primo, per la qualificazione giuridica del quale non potevano trarsi argomenti, come invece avevano fatto i primi giudici, dal secondo rapporto. Passando quindi a stabilire se tra il RI e la MA fosse stato stipulato secondo le opposte tesi delle parti, un contratto di trasporto od invece di deposito, ha affermato che essendo lo stesso RI comunque tenuto alla custodia della merce, come si desumeva dal suo obbligo di consegnarla alla MA, doveva ritenersi provato il deposito allegato dalla TE, mentre era a carico del RI l'onere, non assolto di provare che si trattasse invece di trasporto in tal senso, infatti, non era stata acquisita prova alcuna, documentale od orale, ed al contrario risultava che del trasporto della merce da Bangkok a Genova e da qui a Carasco si erano rispettivamente occupati la società ME ed il corriere OR. Ha pertanto escluso che fosse applicabile il disposto dell'art. 2951 c.c. ed ha ritenuto non assolto dallo stesso RI l'onere di provare di aver usato, nella custodia, la diligenza del buon padre di famiglia art. 1768 c.c.). Per la cassazione di tale decisione quest'ultimo ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, cui la società TE Assicurazioni resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di procura, sollevata in memoria dalla controricorrente, è infondata. Trattasi infatti di procura conferita a mezzo timbro, la quale sebbene menzioni ogni fase e grado del processo, deve ritenersi nondimeno speciale, essendo stata apposta a margine del ricorso con il quale, pertanto, fa corpo ed anche in considerazione dell'elezione di domicilio in Roma in un giudizio svoltosi, nei gradi di merito a Genova nonostante il suddetto improprio riferimento, appare dunque certa la volontà della parte di conferire la rappresentanza speciale processuale per il presente giudizio (vedansi Cass. nn. 12615/98, 9507/99, 11516/99).
2. Con il primo motivo del ricorso il ricorrente, nel denunciare la violazione degli artt. 1916 c.c. e 115 c.p.c., censura la sentenza impugnata nei punti in cui essa ha affermato che erratamente la pronuncia di primo grado aveva tenuto conto del contratto di assicurazione TE - MA, ed ha ritenuto non provato l'allegato contratto di trasporto RI - MA.
Il motivo è infondato.
La surroga dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato verso il responsabile comporta infatti l'acquisto a titolo derivativo di tali diritti nel medesimo stato con lo stesso contenuto e con gli stessi limiti in cui essi si trovavano al momento della surrogazione venendo egli a subentrare nell'identica posizione sostanziale e processuale dei danneggiati verso il terzo autore del fatto dannoso (da ultimo, in tal senso, Cass.
7.8.1996 n. 7247). Essendo dunque, nella specie l'attrice TE Assicurazioni subentrata per effetto del pagamento dell'indennizzo all'assicurata MA nei diritti di costei verso il RI - nel cui magazzino venne commesso il furto della merce di proprietà di detta assicurata - , agli effetti di cui all'art. 1916 c.c. rettamente la sentenza impugnata ha tenuto distinti i due rapporti ed ha attribuito rilievo decisivo a quello, qualificato di deposito, tra la MA ed il RI: terzo, quest'ultimo rispetto al contratto di assicurazione, che pertanto, e proprio in base all'art. 1372 cpv. c.c., anch'esso richiamato dal ricorrente non poteva produrre effetti nei suoi confronti.
Neppure sussiste la violazione dell'art. 115 c.p.c., essendo pervenuta la Corte territoriale a tale qualificazione sulla base della valutazione delle acquisite risultanze processuali.
3. Con il secondo e terzo motivo - strettamente connessi e, pertanto, da esaminare congiuntamente - il ricorrente addebita alla sentenza impugnata vizio di motivazione ed errore di diritto nella qualificazione del contratto, ed afferma che contraddittoriamente essa ha attribuito rilievo probatorio ai documenti di viaggio della merce negandolo invece alla polizza assicurativa;
il semplice fatto della presenza della merce poi rubata presso il RI poteva ricollegarsi a diversissime fattispecie giuridiche talché la TE Assicurazioni non poteva ritenersi avesse assolto l'onere probatorio che le incombeva;
la Corte territoriale aveva inoltre ignorato la dichiarazione del vicepresidente della TM Sport (già MA), secondo la quale il contratto di deposito tra questa ed il RI era cessato e la prestazione contrattuale concernente la merce rubata formava oggetto di un contratto di trasporto;
la custodia delle cose da trasportare rientra tra le prestazioni accessorie del contratto di trasporto, contratto, questo, che era stato verbalmente stipulato dalle parti e che prevedeva appunto la giacenza della merce presso il RI in attesa del trasporto.
Entrambi i motivi sono infondati.
Secondo la costante e condivisibile giurisprudenza di questa C.S. (da ultimo, in tal senso, sent. n. 8590/99), in tema di interpretazione del contratto l'accertamento della volontà degli stipulanti in relazione al contenuto del negozio si traduce in un'indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice del merito ne consegue che detto accertamento è censurabile in sede di legittimità nel caso in cui la motivazione sia così inadeguata da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito da quel giudice per giungere ad attribuire all'atto negoziale un determinato contenuto oppure nel caso di violazione di norme ermeneutiche. I soli vizi motivazionali, nella specie dedotti, non sussistono. È stata ritenuta acquisita la prova certa che il RI, fosse tenuto alla custodia della merce mentre era controverso se tale prestazione fosse come sosteneva l'impresa assicuratrice, l'unica o la principale, ovvero, come invece affermava lo stesso RI, accessoria al trasporto.
Orbene, la Corte territoriale non ha affatto negato che la stessa prestazione fosse riconducibile a tipi diversi di contratto, ma, con giudizio di fatto motivato e, pertanto, incensurabile, ha negato che fosse stata raggiunta la prova certa di un contratto - verbale, come il ricorrente sottolinea - diverso dal deposito ed in particolare dell'allegato trasporto.
Tale motivata affermazione è di per sè sola sufficiente a sorreggere la decisione e non è affatto infirmata dalla dedotta contraddizione giacché, a tacer d'altro, essa investe una ulteriore e sovrabbondante ratio decidendi, e cioè la prova positiva, peraltro affermata in termini probabilistici, della inesistenza del trasporto, desunta dalle modalità attraverso le quali la merce era giunta da Bangkok a Carasco.
Parimenti, la sentenza impugnata non ha ignorato la dichiarazione del responsabile della TM, osservando che il RI non aveva prodotto alcun documento dal quale desumere "in modo certo" il trasporto.
Non sussiste la violazione dell'art. 2697 c.c. in una fattispecie nella quale l'attrice poneva a fondamento della domanda un contratto di deposito, e il convenuto eccepiva la prescrizione annuale ex art. 2951 c.c. sulla diversa premessa che trattavasi invece di trasporto, l'attrice era onerata della sola prova del deposito - nella specie ritenuta acquisita - e non era tenuta a fornire altresì la prova negativa degli elementi costitutivi del diverso contratto ex adverso addotto.
E proprio l'affermata ed incensurabile mancanza della prova di questi ultimi elementi assorbe la censura concernente l'asserito carattere secondario della prestazione di deposito.
4. Il ricorso è, pertanto, infondato, con le conseguenze di legge (art. 91 c.p.c.) quanto alle spese.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire 320.000=, oltre lire 8.000.000 (ottomilioni) di onorari in favore della controricorrente.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte, il 23 ottobre 2000. Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2001