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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/12/2025, n. 4388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4388 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 4454/2025 R.G., avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
COD FISC. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv.to/ degli Avv.ti NAPOLI VALERIA MARIANGELA , elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, COD FISC. Controparte_1 P.IVA_1
, con il Patrocinio dell'Avv.to VETRI ALESSANDRA, elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha promosso tempestiva opposizione ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. avverso gli esiti dell'esame tecnico compiuto nella fase sommaria proposta nei termini, al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario normativamente richiesto per la concessione della prestazione denegata durante la fase amministrativa.
Si è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1 TRIBUNALE DI CATANIA Seconda Sezione Civile – Lavoro
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è inammissibile.
Va evidenziato che parte ricorrente, con riguardo agli esiti della C.T.U. disposta nella fase sommaria, il cui procedimento risulta qui riunito, non introduce specifiche contestazioni, limitandosi a criticare genericamente l'operato dello specialista e a chiedere una nuova verifica peritale.
Sul punto, l'art. 445 bis co. 6 c.p.c. prevede espressamente che “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Dalla lettura del ricorso non si evince alcuna specifica prospettazione che consenta di capire i motivi di contestazione alla C.T.U. già disposta, motivi che, in verità, risultano del tutto omessi.
Le contestazioni mosse, in particolare, sono del tutto generiche ed apodittiche e come tali irrilevanti
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Nessuna statuizione va emessa in punto di spese, in ragione della condizione reddituale della parte ex art. 152 disp. Att. C.p.c.
P.Q.M.
- Il Tribunale di Catania, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- DICHIARA inammissibile il ricorso;
- NULLA sulle spese;
Così depositato in Catania, lì 10/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. M. FIORENTINO
Pagina 2
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 4454/2025 R.G., avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
COD FISC. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv.to/ degli Avv.ti NAPOLI VALERIA MARIANGELA , elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, COD FISC. Controparte_1 P.IVA_1
, con il Patrocinio dell'Avv.to VETRI ALESSANDRA, elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha promosso tempestiva opposizione ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. avverso gli esiti dell'esame tecnico compiuto nella fase sommaria proposta nei termini, al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario normativamente richiesto per la concessione della prestazione denegata durante la fase amministrativa.
Si è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1 TRIBUNALE DI CATANIA Seconda Sezione Civile – Lavoro
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è inammissibile.
Va evidenziato che parte ricorrente, con riguardo agli esiti della C.T.U. disposta nella fase sommaria, il cui procedimento risulta qui riunito, non introduce specifiche contestazioni, limitandosi a criticare genericamente l'operato dello specialista e a chiedere una nuova verifica peritale.
Sul punto, l'art. 445 bis co. 6 c.p.c. prevede espressamente che “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Dalla lettura del ricorso non si evince alcuna specifica prospettazione che consenta di capire i motivi di contestazione alla C.T.U. già disposta, motivi che, in verità, risultano del tutto omessi.
Le contestazioni mosse, in particolare, sono del tutto generiche ed apodittiche e come tali irrilevanti
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Nessuna statuizione va emessa in punto di spese, in ragione della condizione reddituale della parte ex art. 152 disp. Att. C.p.c.
P.Q.M.
- Il Tribunale di Catania, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- DICHIARA inammissibile il ricorso;
- NULLA sulle spese;
Così depositato in Catania, lì 10/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. M. FIORENTINO
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