Cass. civ., sez. III, sentenza 17/01/2003, n. 604
CASS
Sentenza 17 gennaio 2003

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Il vizio di omessa pronuncia, che si traduce nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in quanto incidente sulla sentenza pronunciata dal giudice del gravame, è deducibile con ricorso per cassazione esclusivamente ai sensi dell'art. 360, n.4, cod. proc. civ. (nullità della sentenza e del procedimento), mentre esso non può esser fatto valere come violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) ne' tanto meno come vizio di motivazione (art. 360, n.5 cod. proc. civ.).

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, dalla disciplina della azione di surrogazione riconosciuta all'ente gestore dell'assicurazione sociale del danneggiato, nei confronti dell'assicuratore per la r.c.a. del responsabile, dall'art. 28 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, discende che, dal momento in cui tale ente comunica all'assicuratore del terzo responsabile di aver ammesso l'assicurato danneggiato all'indennizzo, e con ciò lo preavverta di voler effettuare la surroga, l'assicuratore è tenuto all'accantonamento in via provvisoria della corrispondente somma in favore dell'ente gestore, e la manifestazione della volontà di surrogarsi incontra l'unico limite temporale della liquidazione definitiva del danno ; ne consegue che, non distinguendo la legge tra liquidazione giudiziale e stragiudiziale del danno, il danneggiato perde la legittimazione ad agire per la parte di risarcimento per cui l'istituto ha dichiarato di volersi surrogare ,anche se l'istituto manifesti la propria volontà di surroga quando il giudizio è già in corso.

Nel caso di concorso di colpa fra l'infortunato, che abbia usufruito del trattamento assistenziale di un ente previdenziale, e il terzo responsabile dell'illecito, l'ente che agisce nei confronti di quest'ultimo in surrogazione dell'assistito ha diritto di ottenere l'intero ammontare delle prestazioni erogate, non decurtato della quota riferibile al concorso di colpa; quest'ultimo opera, invece, come limite del diritto di rivalsa, nel senso che questa non può mai superare la somma complessivamente dovuta dall'autore del danno per effetto del concorso di colpa del danneggiato.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 17/01/2003, n. 604
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 604
Data del deposito : 17 gennaio 2003

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