Sentenza 17 gennaio 2003
Massime • 3
Il vizio di omessa pronuncia, che si traduce nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in quanto incidente sulla sentenza pronunciata dal giudice del gravame, è deducibile con ricorso per cassazione esclusivamente ai sensi dell'art. 360, n.4, cod. proc. civ. (nullità della sentenza e del procedimento), mentre esso non può esser fatto valere come violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) ne' tanto meno come vizio di motivazione (art. 360, n.5 cod. proc. civ.).
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, dalla disciplina della azione di surrogazione riconosciuta all'ente gestore dell'assicurazione sociale del danneggiato, nei confronti dell'assicuratore per la r.c.a. del responsabile, dall'art. 28 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, discende che, dal momento in cui tale ente comunica all'assicuratore del terzo responsabile di aver ammesso l'assicurato danneggiato all'indennizzo, e con ciò lo preavverta di voler effettuare la surroga, l'assicuratore è tenuto all'accantonamento in via provvisoria della corrispondente somma in favore dell'ente gestore, e la manifestazione della volontà di surrogarsi incontra l'unico limite temporale della liquidazione definitiva del danno ; ne consegue che, non distinguendo la legge tra liquidazione giudiziale e stragiudiziale del danno, il danneggiato perde la legittimazione ad agire per la parte di risarcimento per cui l'istituto ha dichiarato di volersi surrogare ,anche se l'istituto manifesti la propria volontà di surroga quando il giudizio è già in corso.
Nel caso di concorso di colpa fra l'infortunato, che abbia usufruito del trattamento assistenziale di un ente previdenziale, e il terzo responsabile dell'illecito, l'ente che agisce nei confronti di quest'ultimo in surrogazione dell'assistito ha diritto di ottenere l'intero ammontare delle prestazioni erogate, non decurtato della quota riferibile al concorso di colpa; quest'ultimo opera, invece, come limite del diritto di rivalsa, nel senso che questa non può mai superare la somma complessivamente dovuta dall'autore del danno per effetto del concorso di colpa del danneggiato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/01/2003, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - rel. Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere -
Dott. MANZO Gianfranco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GI EV, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dagli avvocati UMBERTO RENZETTI, PIER LUIGI PETRAGNANI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ASSITALIA SPA, corrente in Roma, in persona dell'Amministratore Delegato Dott. Luciano Roasio, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI PIETRA PAPA 4, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO TRICANICO, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché
contro
DE ZI EL;
- intimato -
avverso la sentenza n. 271/99 della Corte d'Appello di L'AQUILA, emessa il 18/05/99 e depositata il 02/06/99 (R.G. 139/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/05/02 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato Pier Luigi PETRAGNANI;
udito l'Avvocato Francesco TRICANICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 29.7.1996 GG VI conveniva davanti al tribunale di IA LL IA MI e la s.p.a. SS Assicurazioni, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni patiti a seguito di incidente stradale verificatosi il 5.8.1994, cagionato dal convenuto LL IA, proprietario e conducente di un'autovettura, che investiva per colpa il ciclomotore condotto da esso attore, che a seguito del sinistro riportava lesioni personali gravissime, consistenti nell'amputazione della gamba sinistra.
Il Tribunale di IA, con sentenza del 12.12.1997, ritenne il concorso di colpa a norma dell'art. 2054 c.c. e condannò i convenuti al risarcimento dell'intero danno nella misura di L. 484.316.197.
Proponeva appello l'SS.
Resisteva l'attore, che proponeva appello incidentale sulla regolamentazione delle spese processuali.
La corte di appello di L'Aquila, con sentenza depositata il 2.6.1999, in parziale accoglimento dell'appello, condannava i convenuti al pagamento della somma di 102 milioni, oltre interessi. Riteneva la corte di merito che, giusto il primo motivo di appello, andava tenuto conto, ai sensi dell'art. 28 della l. n. 990/1969, che l'SS aveva accantonato la somma di L. 279.716.197 in favore dell'Inail, che aveva preannunciato il regresso;
che detta somma andava detratta esclusivamente da quanto dovuto dall'SS a titolo di danno patrimoniale e non di danno biologico (essendo quest'ultimo pari nel 50% a L. 102 milioni); che detta detrazione andava effettuata anche nell'ipotesi, verificatasi nella fattispecie, che la richiesta di surroga da parte dell'Inail fosse stata avanzata solo dopo che il danneggiato aveva iniziato il giudizio per il risarcimento dei danni, non operando la disciplina di cui all'art. 111 c.p.c., in quanto l'art. 28 cit. disponeva a seguito della comunicazione di surroga in ogni caso l'accantonamento della somma in favore dell'assicuratore sociale.
Secondo la corte di merito andava rigettato l'appello dell'SS avverso la liquidazione del danno biologico, poiché esso era stato liquidato in L. 102 milioni, mentre poteva liquidarsi anche nella somma di L. 315 milioni.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'attore. Resiste con controricorso l'SS.
MOTIVI DE DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 1916 c.c. e 28 l. n. 990/1969, 99, 101, 111,112 c.p.c.), nonché
contraddittoria motivazione avendo la corte ridotto l'importo del risarcimento, attribuito al danneggiato e posto a carico della compagnia assicuratrice, dell'importo capitalizzato dall'Inail, pur essendo l'Inail rimasto estraneo al giudizio e non avendo dato corso ad azione surrogatoria o di rivalsa.
Secondo il ricorrente, poiché l'Inail era rimasta estranea al giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno e solo con nota del 3.6.1996, esibita in sede di conclusioni del giudizio di primo grado, aveva preannunciato la sua volontà di surrogarsi per le prestazioni da effettuarsi al danneggiato, non era possibile detrarre dalla somma dovuta dall'assicuratore della rca la somma che avrebbe dovuto erogare l'Inail, stanti i principi di cui all'art. 111 c.p.c.;
che in ogni la domanda di surroga nei confronti dell'SS era stata proposta ai sensi dell'art. 1916 c.c., con la predetta lettera.
In ogni caso secondo il ricorrente, egli non aveva incassato la somma di L. 242 milioni dall'Inail, quale danno patrimoniale, ma solo una modesta pensione mensile di L. un milione e che tale rendita era soggetta a numerose incognite future.
2.1. Ritiene questa Corte che il motivo sia infondato e che lo stesso vada rigettato.
Va, anzitutto, osservato che in caso di infortunio dovuto ad incidente stradale l'ente gestore dell'assicurazione sociale (Inail) che abbia corrisposto l'indennizzo all'infortunato può, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Costituzionale 6 giugno 1989, n. 319, agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno per ottenere il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato, nel quale giudizio il responsabile è privo di legittimazione passiva. Ma questa Corte ha più volte chiarito che la normativa di cui all'art. 28 cit. non ha abrogato il disposto dell'ultimo comma dell'art. 1916 c.c., che consente all'ente di assicurazione sociale di valersi dello strumento surrogatorio previsto da tale norma nei confronti del terzo responsabile, sicché all'ente medesimo è dato di proporre l'una o l'altra azione in surrogazione, le quali attengono a rapporti diversi e sono diversamente disciplinate dalle disposizioni suddette (v., fra le altre, sent. n. 11112/1994; n. 7218 del 1991; n. 8544 del 1987). Ne consegue che la surrogazione da parte dell'ente gestore dell'assicurazione sociale nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. del danneggiante è regolata dall'art. 28 della l. n. 990/1969, anche se detto gestore ha eventualmente indicato nella sua richiesta di surroga inoltrata all'assicuratore della r.c.a. la norma di cui all'art. 1916 c.c.
2.2. A sostegno della sua tesi la difesa del ricorrente invoca l'autorità di alcune pronunce di questa Corte e ritiene che tra le stesse ed altre vi sia un contrasto.
Ritiene questa Corte che allo stato, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente e dalla stessa sentenza impugnata, non sussista un contrasto tra due orientamenti delle sezioni semplici in merito al punto, se il danneggiato perda la legittimazione ad agire per la parte di risarcimento per il quale l'ente gestore richieda di avvalersi della surroga, anche allorché il danneggiato abbia già iniziato il giudizio.
Infatti l'orientamento allo stato di questa Corte (espresso con sentenze n. 2219 del 1998; 5641 del 1981 e n. 1094 del 1991), fatto proprio dal ricorrente e dalla sentenza di primo grado, è esclusivamente nel senso che in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti, l'azione di surrogazione riconosciuta dall'art. 28 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 all'istituto di assicurazione sociale del danneggiato, ai fini del rimborso delle spese da esso sostenute per prestazioni erogate al danneggiato stesso, soggiace, in assenza di una disciplina processuale speciale, alle norme generali del codice di procedura civile, con la conseguenza che il danneggiato perde la legittimazione ad agire, per la parte di risarcimento per cui il suindicato istituto ha dichiarato di volersi surrogare, solo se quest'ultimo partecipi al giudizio risarcitorio, ovvero la successione particolare nel credito sia avvenuta prima di detto giudizio, mentre, ove tale successione si sia realizzata successivamente, il processo deve continuare tra le parti originarie, ai sensi dell'art. 111, primo comma cod. proc. civ., con la conseguente pronuncia (della condanna) in favore del danneggiato anche per la parte di risarcimento oggetto di surrogazione, salvi gli effetti regolati dall'art. 111 citato nei confronti del successore a titolo particolare.
2.3. Le due massime citate dalla sentenza impugnata e dal ricorrente, come rese in contrasto con questo orientamento, in effetti in contrasto non si pongono, attenendo a fattispecie diverse.
Anzitutto la sentenza n. 3086 del 1998, non esamina il problema di legittimazione del danneggiato a proseguire il giudizio per ottenere l'intero risarcimento del danno, anche nel caso in cui solo nel corso del giudizio, così proposto, l'ente gestore abbia dichiarato di volersi avvalere della surroga per quanto erogato, pur senza intervenire nel giudizio, ma il diverso problema se dal danno patrimoniale dovuto al danneggiato debbano detrarsi soli i ratei già corrisposti dall'ente gestore dell'assicurazione sociale, ovvero la rendita capitalizzata. La sentenza suddetta ha osservato che "dal risarcimento del danno che il danneggiante deve corrispondere all'infortunato, per evitare una sua ingiustificata locupletazione ed un corrispondente ingiustificato aggravio degli obbligati, deve detrarsi la capitalizzazione della rendita dell'I.N.A.I.L. e non soltanto i ratei già corrisposti, perché per la surroga di questo, stante la certezza e l'automatismo delle prestazioni previdenziali, è sufficiente la comunicazione di tale volontà dell'Istituto, determinante altresì l'impossibilità per il terzo responsabile di opporgli eventuali successivi accordi con il danneggiato".
Egualmente non è in contrasto con l'orientamento finora espresso da questa Corte la sentenza n. 1975 del 1998. Infatti è vero che detta sentenza afferma che ne' dall'art. 28 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, ne' dall'art. 111 cod. proc. civ. o dai principi generali si ricavano elementi che possano far ritenere che l'ente gestore dell'assicurazione sociale, una volta pendente controversia giudiziaria tra il danneggiato da una parte e il danneggiante e l'assicuratore di questo dall'altra, non possa conseguire quanto "ex lege" spettantegli se non intervenendo nel giudizio pendente. Sennonché la stessa sentenza, nell'affermare il principio suddetto, ha ritenuto che non sussisteva contrasto con le sentenze n. 5641 del 1981 e n. 1094 del 1991, (identiche nel principio di diritto a Cass. n. 2219/1998) in quanto, nella specie, a seguito della surroga,
l'Inail aveva ottenuto il pagamento dall'ente assicuratore anteriormente alla decisione.
Ne consegue che allo stato attuale non sussiste alcun contrasto tra decisioni di sezioni semplici, che possano consigliare detta Corte di rimettere d'ufficio la questione alle S.U., a norma dell'art. 376, c. 3, c.p.c.. In effetti, come si dirà diffusamente in seguito, questa Sezione non ritiene di dover aderire all'orientamento finora espresso e di cui alle predette sentenze n. 2219 del 1998; 5641 del 1981 e n. 1094 del 1991, ed in questo senso si pone in contrasto con le stesse. Pertanto è solo con questa sentenza che sorge il contrasto, che potrà in futuro essere valutato, in relazione ad eventuali altri ricorsi, ai fini della rimessione della questione alle S.U.. 3.1. Ritiene questa Corte che la lettura dell'art. 28, della legge n. 990 del 1969, sostenuta dal ricorrente e dall'orientamento giurisprudenziale cui esso si richiama, non può essere condivisa, in quanto essa applica principi che, se certamente condivisibili per la surrogazione ex art. 1916 c.c. da parte dell'ente gestore dell'assicurazione sociale nei confronti del terzo responsabile, non sono applicabili invece per la surrogazione dell'ente gestore l'assicurazione sociale nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. per la speciale disciplina prevista proprio da detta norma. Infatti prevede, in particolare, l'art. 28, comma 2, della l. 24 dicembre 1969, n. 990, che qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l'ente gestore dell'assicurazione sociale ha diritto di ottenere direttamente dall'assicuratore del responsabile o dall'impresa designata a norma dell'articolo 20 il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione, sempreché non sia già stato pagato il risarcimento al danneggiato, con l'osservanza degli adempimenti prescritti nei due commi successivi".
Dispone inoltre il comma 3 dell'art. 28 cit. che "prima di provvedere alla liquidazione del danno, l'assicuratore del responsabile o l'impresa designata a norma dell'articolo 20 sono tenuti a richiedere al danneggiato una dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie". "Ove il danneggiato - prosegue la norma ricordata - dichiari di avere diritto a tali prestazioni, l'assicuratore o l'impresa designata a norma dell'articolo 20 sono tenuti a darne comunicazione al competente ente di assicurazione sociale e potranno procedere alla liquidazione del danno solo previo accantonamento di una somma idonea a coprire il credito dell'ente per le prestazioni erogate o da erogare".
"Trascorsi 45 giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente senza che l'istituto di assicurazione abbia dichiarato di volersi surrogare nei diritti del danneggiato, l'assicuratore del responsabile potrà disporre la liquidazione definitiva in favore del danneggiato.............".
3.2. Non essendo controverso che - per precisa scelta legislativa - sussiste l'obbligo, per l'assicuratore della responsabilità civile, di "accantonamento di una somma idonea a coprire il credito dell'ente (gestore dell'assicurazione sociale) per le prestazioni erogate o da erogare", prima di "procedere alla liquidazione del danno" è palese che tale onere sussiste sia in caso di liquidazione stragiudiziale del danno, sia in caso di controversia giudiziaria sul punto.
3.3. Ne consegue anzitutto che, come più volte affermato da questa Corte pacificamente, nel sistema della legge n. 990/1969, non è prevista alcuna eccezione al principio della salvaguardia del diritto di surroga dell'istituto gestore dell'assicurazione sociale del danneggiato, previsto dall'art. 28, di guisa che, anche di fronte alla condanna al pagamento in favore del danneggiato, l'assicuratore del responsabile non potrà sottrarsi agli adempimenti previsti dalla citata norma e non potrà opporre di aver effettuato il pagamento al danneggiato in forza di sentenza provvisoriamente esecutiva, dopo la comunicazione da parte del predetto ente di volersi avvalere del diritto di surroga per il credito da prestazione erogate o erogande al danneggiato stesso (Cass. 1.6.1991, n. 6170; Cass. 27.7.1987, n, 6496; cass. 25.1.1995, n. 843).
3.4. Ritenendo valido ed incontestato tale principio, deve escludersi che la fattispecie possa ritenersi regolata dall'art. 111 c.p.c., che invece, prevedendo che il processo prosegua tra le parti originarie, renderebbe correttamente effettuato, e quindi opponibile, il pagamento da parte dell'assicuratore r.c.a. nei confronti del danneggiato attore, anche nel caso in cui la manifestazione di surroga sia effettuata dall'ente gestore solo nel corso del giudizio.
In effetti a norma dell'art. 28 l. n. 990/1969, detta surroga è operante in favore dell'ente gestore delle assicurazioni sociali non soltanto dopo l'effettiva corresponsione della prestazione, ma dal momento in cui tale ente dichiara all'assicuratore del terzo responsabile di aver ammesso l'assicurato danneggiato all'indennizzo, con ciò preavvertendolo di voler esercitare la surroga (Cass. 15.4.1998, n. 3806; Cass. 13 maggio 1982, n. 3017;
Cass. 3.7.1978, n. 3291). Infatti, l'assicuratore della r.c.a è tenuto in via provvisoria all'accantonamento della somma in favore dell'ente gestore dal momento in cui il primo ha avuto conoscenza dell'esistenza di un ente gestore assicurazione sociale che copra il danno patrimoniale e per 45 giorni dopo avergli data la comunicazione di cui al c. 3 dell'art. 28 cit., ed in via definitiva dopo che l'ente gestore dell'assicurazione sociale ha espresso in maniera definitiva la sua volontà di volersi surrogare per le prestazione erogate o erogande.
3.5. Per effetto di questa manifestazione di volontà di surroga, sorge quindi per l'assicuratore della r.c.a. l'obbligo di accantonamento delle somme in favore dell'Ente gestore ed il danneggiato perde il diritto di vedersi liquidato in via definitiva la corrispondente somma.
Poiché la legge non distingue tra liquidazione stragiudiziale o giudiziale del danno, è priva di base normativa la tesi secondo cui, se questa volontà di surroga non è effettuata prima dell'inizio del giudizio, la disciplina applicabile è quella di cui all'art. 111 c.p.c.. Peraltro tale assunto contrasta con il principio pacifico, sopra richiamato, secondo cui non è prevista alcuna eccezione al principio della salvaguardia del diritto di surroga dell'istituto gestore dell'assicurazione sociale del danneggiato, previsto dall'art. 28, e dell'inopponibilità all'ente gestore del pagamento effettuato in favore del danneggiato sulla base di una sentenza di condanna, emessa dopo che l'ente gestore aveva esercitato il diritto di surroga, ovvero di eventuali accordi (processuali o extraprocessuali) con il danneggiato.
Infatti elemento qualificante della disciplina di cui all'art. 111 c.p.c. è che la sentenza viene emessa nei confronti del dante causa e che essa spiega i suoi effetti "anche" nei confronti del successore a titolo particolare, come anche le eventuali conciliazioni giudiziali, operando il dante causa come sostituto processuale del successore a titolo particolare.
3.6. Ne consegue che dall'art. 28 l. n. 990 non si ricavano elementi che possano far ritenere che l'ente gestore delle assicurazioni sociali, una volta pendente controversia giudiziaria tra il danneggiato da una parte ed il danneggiante e l'assicuratore r.c.a di questi dall'altra, non possa conseguire quanto ex lege spettantegli, se non intervenendo nel giudizio.
Il contrario orientamento pare non dare sufficiente rilievo alle peculiarità di cui all'art. 28 l. n. 990/1969, rispetto alla surrogazione ex art. 1916 c.c., esperibile dall'ente gestore nei confronti del responsabile del danno.
Segnatamente il diritto dell'ente gestore all'"accantonamento" delle somme da parte dell'assicuratore della r.c.a del soggetto responsabile per effetto della sola manifestazione di volontà di volersi surrogare per le prestazioni effettuate o da effettuare, non limitato temporalmente al mancato inizio di un giudizio da parte del danneggiato nei confronti dell'assicuratore della r.c.a., bensì alla mancanza di una liquidazione definitiva, comporta che la legge riconosce, in siffatta ipotesi, che, per effetto di questa dichiarazione di volontà, l'ente gestore ha la possibilità di escludere che il danneggiato agisca quale suo sostituto processuale a norma dell'art. 111 c.p.c.. Poiché detta volontà di surroga, con conseguente diritto all'accantonamento delle somme può essere manifestata anche nel corso del giudizio iniziato dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della r.c.a., ciò comporta che da tale momento il danneggiato perde la qualità di sostituto processuale e da tale momento non è più applicabile la disciplina di cui all'art. 111 c.p.c., in relazione alle somme da accantonare in favore dell'ente gestore dell'assicurazione sociale.
3.7. In altri termini, una volta ritenuto che, sulla base dell'art. 28 l. n. 990/1969, per effetto della sola dichiarazione di volontà
l'ente gestore esercita la surroga ed acquista anzitutto un diritto di accantonamento di somme nei confronti dell'assicuratore; che questa volontà di surroga non ha altro limite temporale che quello della liquidazione definitiva;
che il pagamento effettuato sulla base di sentenza, anche esecutiva, da parte dell'assicuratore r.c.a al danneggiato non è opponibile all'ente gestore, deve ritenersi che, contrariamente a quanto assunto dal diverso orientamento, invocato dal ricorrente, il danneggiato perde la legittimazione ad agire per la parte di risarcimento per cui l'istituto ha dichiarato di volersi surrogare, non solo se quest'ultimo partecipi al giudizio risarcitorio, ovvero se la successione particolare nel credito sia avvenuta prima del giudizio, ma anche se essa interviene nel corso dello stesso.
È vero che tale disciplina si pone in contrasto con quella generale di cui all'art. 111 c.p.c., ma ciò non è di per sè ostativo, in quanto ben poteva il legislatore dettare, così come ha fatto, una diversa disciplina per la peculiarità del caso, rispetto a quella generale. Non va infatti dimenticato che nella fattispecie detta volontà di surrogazione è stata esercitata nel corso dell'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore r.c.a. (ex art. 18 l. n. 990/1969), che costituisce, anche essa, un'eccezione legislativamente prevista ai principi generali in tema di assicurazione della responsabilità civile.
Peraltro, a ben vedere, la stessa norma di cui all'art. 111 c.p.c. si pone come eccezione ai principi generali del processo, secondo cui le condizioni dell'azione (legittimazione ad agire, interesse ad agire, esistenza del diritto) devono essere accertate, anche d'ufficio, dal giudice in ogni stato e grado del processo e devono sussistere al momento della sentenza (cfr. Cass. 20 marzo 1987 n. 2781; Cass. 11 febbraio 1987 n. 1497; Cass. 17 dicembre 1986 n. 7622).
4. Ne consegue che nella fattispecie correttamente la corte di merito ha ritenuto che, avendo l'Inail manifestato all'assicuratore la volontà di surrogarsi nel diritto del danneggiato per il danno patrimoniale, doveva detrarsi dalla somma liquidata in favore del danneggiato la somma relativa al danno patrimoniale, nei limiti in cui era stata esercitata la surrogazione.
5.1. Infondata è anche la censura con cui il ricorrente lamenta che non aveva incassato a titolo di danno patrimoniale la somma complessiva di L. 242 milioni, ma la minor somma pari ad una pensione mensile di L. 1 milione.
5.2. Va, a tal fine osservato che nelle assicurazioni sociali, secondo un costante orientamento giurisprudenziale l'istituto è ammesso ad esercitare il diritto di surroga anche prima dell'effettiva erogazione della prestazione all'assicurato. Ciò, espressamente previsto dall'art. 28 l. n. 990/1969, è ritenuto valido, pur nel silenzio della legge, anche per la surrogazione di cui all'art. 1916 c.c. in tema di assicurazione privata contro i danni, in quanto il principio sul collegamento tra pagamento e surrogazione, subisce un adattamento ed una modifica nel campo delle assicurazioni sociali, nelle quali gli obblighi assicurativi sono caratterizzati da certezza ed inderogabilità, e spesso danno luogo a prestazioni ripartite nel tempo (Cass. 18.4.1997, n. 336; Cass. 25.3.1991, n. 2285; Cass. 4.12.1997,n. 12327).
Infatti, qualora al soggetto infortunato a seguito di un incidente sia stata attribuita, per l'invalidità permanente contratta, una rendita capitalizzata a carico dell'Inail, a norma dell'art. 28 l. 24 dicembre 1969, n. 990, le somme corrisposte dall'ente previdenziale debbono essere detratte, in base al principio indennitario, dall'importo del risarcimento dovuto, allo stesso titolo al danneggiato da parte del responsabile.
Ciò in quanto il valore capitale della rendita dell'Inail corrisponde a valore patrimoniale già risarcito, non ulteriormente computabile a favore del danneggiato, onde evitare duplicazione di risarcimento sia in favore del danneggiato che a carico dell'assicuratore (o del responsabile).
5.3. Quindi deve detrarsi la capitalizzazione della rendita dell'Inail, e non soltanto i ratei già corrisposti, perché - come detto - per la surroga di questo, stante la certezza e l'automatismo delle prestazioni previdenziali, è sufficiente la comunicazione di tale volontà dell'Istituto, determinante, altresì l'impossibilità per il terzo responsabile di opporgli eventuali successivi accordi con il danneggiato (Cass. 15.4.1998,n. 3806; Cass. n. 6996/1993;
Cass. n. 3291/1978).
5.4. Ove poi, con la predetta censura il ricorrente abbia voluto lamentare che detta somma non è pari alla capitalizzazione della pensione corrisposta, la stessa è inammissibile per genericità, non indicando il ricorrente quale sia, a suo parere la capitalizzazione della rendita ed in quali vizi logici nell'ordine delle operazioni matematiche da eseguire il giudice di merito sia incorso.
6. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, omessa o insufficiente motivazione (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., in relazione agli artt. 1916, 1227, 2043, 2055, 2056 c.c., art. 28 l. n. 990/1969), in ordine alla decurtazione dell'intero importo per l'eventuale rivalsa dell'Inail, dalla somma attribuita anche a titolo di danno biologico. Il ricorrente censura l'impugnata sentenza perché ha ammesso la surroga dell'Inail per l'intero importo della rendita costituita, pur essendo stato accertato a carico del LL IA e dell'SS solo il 50% di concorso di colpa, per cui l'accantonamento in favore dell'Inail doveva essere pari al 50% del danno patrimoniale liquidato dall'Inail e non all'intero.
Lamenta, poi, il ricorrente che la sentenza impugnata, violando i principi fissati dalla sentenza della corte Costituzionale n. 356 del 1991, ha consentito all'assicuratore sociale di avvalersi della surroga nei confronti del terzo responsabile e del suo assicuratore per la r.c.a., anche sulle somme da questi dovute a titolo di risarcimento del danno biologico.
7. Esaminando anzitutto questa ultima censura, va rilevato che essa è manifestamente infondata. Infatti il giudice di appello, confermando quanto già statuito dal giudice di primo grado, ha correttamente rilevato, in conformità della giurisprudenza Costituzionale (Corte Cost. n. 356 del 1991 per l'art. 1916 c.c. e Corte cost. n. 319 del 1989 per l'art. 28 l. n. 990/1969), che l'Inail non può surrogarsi nel diritto dell'assicurato al risarcimento del danno biologico spettantegli verso i terzi responsabili, atteso che sono reciprocamente estranei il risarcimento del danno alla salute e la prestazione che spetta al lavoratore in caso di inabilità permanente ed ha quindi ritenuto estraneo ad ogni decurtazione, per effetto della surroga, il danno biologico (pag. 7).
Il giudice di appello infatti, dato atto che il danno biologico è pari a L. 204 milioni, con riferimento alla data del sinistro e che il risarcimento liquidato dal primo giudice è pari al 50% di detto danno, atteso il concorso di colpa, ha condannato i convenuti in solido al pagamento della somma di L. 102 milioni, oltre rivalutazione ed interessi, al netto quindi di ogni accantonamento di somma per la surroga dell'Inail, operata su quanto dovuto esclusivamente per il danno patrimoniale.
8. Anche la prima delle censure, esposte in questo motivo è infondata.
Infatti va osservato che questa Corte ha costantemente affermato che nel caso di concorso di colpa fra l'infortunato che abbia usufruito del trattamento assistenziale di un ente previdenziale e il terzo responsabile dell'illecito, l'ente che agisce nei confronti di quest'ultimo in surrogazione dell'assistito ha diritto di ottenere l'intero ammontare delle prestazioni erogate, non decurtato, cioè, della quota riferibile al concorso di colpa, il quale opera, invece, come limite massimo della rivalsa, nel senso che questa non può mai superare la somma complessivamente dovuta dall'autore del danno per effetto del concorso di colpa del danneggiato Cass. 17.1.1992,n. 524;
Cass. 9 febbraio 1987 n. 1374; Cass. 5.5.1990, n. 3737; Cass. 23.6.1986,n. 4171).
9. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione di legge e l'omessa motivazione (art. 360 n. 3 e 5 in relazione agli artt. 2056, 2057, 1223, 1226 c.c.) in ordine alla prospettazione dell'appellato di valutare congrua nella sua globalità, l'importo attribuito in L. 242 milioni.
Il ricorrente ritiene che nella sua affermazione resa nell'atto costitutivo in appello, secondo cui era congrua solo nella totalità delle voci la liquidazione del danno nella misura di L. 242 milioni, andava rinvenuto un motivo di censura relativamente alla liquidazione del danno biologico in sole L. 102 milioni, atteso che la stessa corte di appello aveva ritenuto che detto danno nella misura del 50% poteva essere pari a L. 315 milioni.
10.1. Ritiene questa Corte che il motivo sia inammissibile. Tale censura integra una violazione dell'art. 112 c.p.c. e quindi una violazione della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell'art. 360 n. 4 c.p.c. (nullità della sentenza e del procedimento) e non come violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., ed a maggior ragione come vizio motivazionale a norma dell'art. 360 n. 5, c.p.c. (attenendo quest'ultimo esclusivamente all'accertamento e valutazione di fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, Cass. 9.4.1990, n. 2940; Cass. 27.3.1993,n. 3665).
Infatti il vizio di omessa pronunzia, in quanto pretesamente incidente sulla sentenza pronunziata dal giudice del gravame, è passibile di denunzia esclusivamente con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. (Cass. S.U. 14.1.1992, n. 369; Cass. 25.9.1996, n. 8468). Nella fattispecie, invece, il ricorrente ha da una parte lamentato esclusivamente la violazione di norme di diritto sostanziale e dall'altra ha proposto il ricorso esclusivamente sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.. 10.2. In ogni caso il motivo è anche manifestamente infondato. Esso si fonda su due presupposti inesistenti.
Anzitutto ritiene che il giudice di primo grado abbia effettuato una liquidazione onnicomprensiva di ogni voce di danno, mentre invece egli ha provveduto a distinte liquidazioni del danno patrimoniale e del danno biologico (quest'ultimo pari, nel 50%, a L. 102 milioni). Inoltre il ricorrente assume che egli aveva proposto un motivo di censura avverso detta liquidazione del danno biologico, mentre il proposto appello incidentale atteneva esclusivamente la liquidazione delle spese processuali.
11. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Esistono giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 10 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2003