Art. 1.
All'Unione nazionale mutilati per servizio, eretta in ente morale con decreto del Capo provvisorio dello Stato 24 giugno 1947, n. 650 , e' riconosciuta la rappresentanza e la tutela degli interessi morali e materiali dei mutilati ed invalidi per causa di servizio, militare e civile, presso le pubbliche Amministrazioni e presso tutti gli enti ed istituti che hanno per scopo l'assistenza, la rieducazione ed il lavoro dei minorati per causa di servizio.
All'Unione nazionale mutilati per servizio, eretta in ente morale con decreto del Capo provvisorio dello Stato 24 giugno 1947, n. 650 , e' riconosciuta la rappresentanza e la tutela degli interessi morali e materiali dei mutilati ed invalidi per causa di servizio, militare e civile, presso le pubbliche Amministrazioni e presso tutti gli enti ed istituti che hanno per scopo l'assistenza, la rieducazione ed il lavoro dei minorati per causa di servizio.