Articolo 1 della Legge 13 aprile 1953, n. 337
Articolo 2
Versione
14 maggio 1953
Art. 1.
All'Unione nazionale mutilati per servizio, eretta in ente morale con decreto del Capo provvisorio dello Stato 24 giugno 1947, n. 650 , e' riconosciuta la rappresentanza e la tutela degli interessi morali e materiali dei mutilati ed invalidi per causa di servizio, militare e civile, presso le pubbliche Amministrazioni e presso tutti gli enti ed istituti che hanno per scopo l'assistenza, la rieducazione ed il lavoro dei minorati per causa di servizio.
Entrata in vigore il 14 maggio 1953