TRIB
Sentenza 25 giugno 2024
Sentenza 25 giugno 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/06/2024, n. 3483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3483 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Elisa Milazzo, all'udienza del 24 giugno
2024 sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. emana la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 1680/2021 R.G.L., avente ad oggetto “rapporto di pubblico impiego - mansioni superiori”.
PROMOSSA DA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Antonino Tirrò; Parte_1
- Ricorrente –
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Giovanni Calabretta;
- Resistente-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Premessa
Con ricorso depositato il giorno 20.3.2021 il ricorrente in epigrafe indicato, ha adito il Tribunale di
Catania, in funzione di giudice del lavoro, esponendo di essere stato assunto in ruolo dal CP_1
in data 13.12.1984 con la qualifica di “messo notificatore (quarta qualifica funzionale) ai
[...] sensi dell'art. 4 del D.L. 153/1980 convertito in legge 299/1980 e dell'art. 5 del D.L. 702/1978 convertito in legge 3/1979; che il Comune di aveva riconosciuto altresì il servizio non di CP_1
ruolo prestato dal 30.9.1978 al 12.12.1984 con conseguente ricostruzione di carriera;
che per 6 anni aveva sempre svolto le mansioni di messo notificatore;
che successivamente aveva cambiato il profilo professionale diventando “esecutore amministrativo” cat. B1, ma mantenendo sempre la qualifica di messo notificatore che comportava l'esecuzione dei seguenti compiti: trascrizione di relazioni e documenti tecnici ed amministrativi elaborati da altro personale, collazionatura, conservazione e archiviazione dei documenti cartacei ed informatici, reperimento di dati statistici e compilazione, verifica, classificazione, registrazione di atti e documenti, custodia degli archivi, contatto con il pubblico, collaborazione nel reperimento di dati e informazioni, compilazione, verifica, classificazione e registrazione di atti e documenti, segnalazione in prima istanza delle disfunzioni di macchinari e impianti e, in generale, ogni attività complementare all'area di competenza;
che dall'ottobre 1999 in poi aveva svolto mansioni superiori rispetto alla categoria di appartenenza (B1) inquadrabili nella categoria di funzionario di VIII livello e più precisamente: con provvedimento dell'ottobre 1999 e poi del 6.3.2001 gli erano stati conferiti mansioni di autenticazione di sottoscrizioni e attestazione dell'autenticità di atti e documenti, con provvedimento del 23.4.2002 le funzioni di segretario della Commissione elettorale comunale, con provvedimento del 30.7.2004 l'incarico di coordinatore del servizio di sportellistica anagrafica, con provvedimento del 12.10.2005 e del 16.11.2006 l'incarico di eseguire l'autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni immobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi, con provvedimento del
24.4.2007 era stato nominato responsabile unico del procedimento di riaccertamento dei residui sia attivi che passivi relativi al redigendo conto consuntivo 2006; con provvedimento del 28.3.2011 e del 30.5.2012 nominato responsabile delle attività richieste dal sistema SIREA e dipendente per l'attuazione delle misure di primo soccorso per l'antincendio, dal mese di Dicembre 2012 nominato responsabile dell'Ufficio URP, oltre che occuparsi dei procedimenti ex legge 241/1990, con provvedimento del 2.7.2014 era stato nominato responsabile dell'Ufficio di gabinetto del Sindaco e dal 24.7.2018 nominato ufficialmente Capo di Gabinetto;
che le predette mansioni erano state svolte fino alla data di collocazione in quiescenza ovvero fino all'1.8.2019; che le diffide inoltrate al
Comune volte ad ottenere le differenze retributive e l'inquadramento al livello superiore erano rimaste prive di riscontro.
Tanto premesso in fatto, richiamato l'art. 2103 c.c. e ribadito che le mansioni espletate rientrassero nell'ottava qualifica funzionale, ha concluso chiedendo: “Riconoscere, preliminarmente, che, dal
1997 all'uno Agosto 2019, il signor ha svolto, in modo continuo, ininterrotto e Parte_1
prevalente, mansioni e funzioni superiori rispetto a quella di “esecutore amministrativo”, per esigenze organizzative del Comune di e carenza di organico e sulla base di atti CP_1
deliberativi formali ed espliciti di assegnazione;
2) Riconoscere che il ricorrente svolgeva le mansioni di autenticazione di copie e di atti (dal mese di Ottobre 1999), di segretario della
Commissione elettorale comunale (dal 23.4.2002), di coordinatore del servizio di sportellistica anagrafica (dal 30.7.2004), di responsabile dell'Ufficio e servizio, di responsabile delle attività richieste dal sistema SIREA (dal 28.3.2011), di responsabile dell'Ufficio URP (dal mese di
Dicembre 2012), di ufficiale di anagrafe e di responsabile dell'Ufficio di gabinetto del Sindaco (dal 2.7.2014); 3) Riconoscere, quindi, che il ricorrente, pur nella sua veste di "esecutore amministrativo", era Capo Gabinetto del Sindaco, coordinatore del Servizio di sportellistica anagrafica, responsabile del sistema revisione anagrafica, responsabile URP, responsabile dei servizi elettorali e segretario della Commissione Elettorale Comunale e delle due Commissioni
Circondariali, il tutto per chiare scelte e nomine dell'Amministrazione comunale e non già in sostituzione di altri dipendenti;
4) Ritenere e dichiarare che il ricorrente si occupava di eseguire le autenticazioni di sottoscrizioni, dichiarazioni ecc. nonché di attestare l'autenticità di copie, totali o parziali, di atti e documenti da produrre alla pubblica amministrazione;
5) Ritenere e dichiarare che il ricorrente, dal 23.4.2002, espletava le funzioni di Segretario della Commissione Elettorale
Comunale, occupandosi di formare, aggiornare e detenere le liste elettorali, di operare la revisione delle ripartizioni del Comune in sezioni elettorali, di redigere ex novo le liste sezionali già esistenti e di aggiornare i registri degli elettori residenti permanentemente o temporaneamente all'estero; 6)
Ritenere e dichiarare che, dal 30.7.2004, l'odierno istante svolgeva l'incarico di coordinatore del
Servizio di sportellistica anagrafica, occupandosi del rilascio di certificati di residenza e carte d'identità; 7)Ritenere e dichiarare che il signor si occupava di registrare e di Parte_1
mantenere, nel registro dell'anagrafe della popolazione residente (APR), le posizioni delle persone singole, delle famiglie e delle convivenze che hanno stabilito la propria convivenza nel Comune, di verificare la verità delle posizioni comunicate dal cittadino e delle dichiarazioni di trasferimento di residenza e di registrare le posizioni delle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel
Comune il proprio domicilio;
8) Ritenere e dichiarare che, dal 24.4.2007, il ricorrente operava come responsabile unico del procedimento di riaccertamento dei residui sia attivi che passivi relativi al redigendo conto consuntivo 2006, occupandosi della revisione delle ragioni del mantenimento, in tutto o in parte, dei residui di propria competenza;
9) Ritenere e dichiarare che, dal 10.9.2007, il ricorrente riceveva l'ulteriore incarico dal Sindaco di eseguire l'autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi per oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi e di attestare la autenticità di copie, totali o parziali, di atti e documenti da produrre alla pubblica amministrazione, rivestendo, quindi, l'incarico di responsabile del "Servizio elettorale"; 10) Ritenere e dichiarare che, dal 14.5.2008, al ricorrente veniva demandata anche la responsabilità del procedimento relativo alla tenuta e revisione delle liste elettorali nei termini e con le modalità previste dall'articolo 2, comma 30, legge n.244/07"; 11) Riconoscere che, dal 28.3.2011 e dal 30.5.2012, il signor veniva nominato quale dipendente per l'attuazione delle misure di primo Parte_1
soccorso per l'antincendio e responsabile delle attività richieste dal sistema SIREA (Sistema di
Revisione Anagrafica volta a documentare l'attività di revisione dell'anagrafe a seguito delle operazioni dell'ultimo censimento); 12)Riconoscere che, dal mese di Dicembre 2012, il signor
[...]
veniva nominato quale responsabile dell'Ufficio URP, occupandosi della gestione e del Pt_1
coordinamento dell'attività dell'Ufficio, della realizzazione, dell'aggiornamento e dello sviluppo della rete civica di concerto con i Sistemi Informativi per il necessario supporto di competenze tecniche, di collaborare per l'organizzazione del sito e di contribuire alla definizione dei criteri per la pubblicazione delle notizie;
13) Ritenere e dichiarare che il ricorrente si occupava anche delle procedure ex legge n.241/90, dell'informazione all'utenza in ordine agli atti ed allo stato dei procedimenti, della ricerca e delle analisi per la formulazione di proposte all'amministrazione comunale, dell'accesso agli atti amministrativi, di dare attuazione al principio della trasparenza dell'attività amministrativa, del diritto di accesso alla documentazione, della corretta informazione, di rilevare i bisogni ed il livello di soddisfazione dell'utenza per i servizi erogati, di proporre correttivi per favorire l'ammodernamento delle strutture, la semplificazione dei linguaggi, del miglioramento dei rapporti con l'utenza, di assicurare la conoscenza di normative, di strutture pubbliche e servizi erogati, di organizzare un orario di ricevimento del pubblico distribuito anche nelle ore pomeridiane, di utilizzare personale professionalmente qualificato per l'accoglienza del pubblico, delle istanze e delle richieste di informazioni;
14) Ritenere e dichiarare che il signor
[...]
manteneva anche le funzioni di ufficiale anagrafe, preoccupandosi di formare, conservare Pt_1
ed aggiornare gli atti di anagrafe, della regolare tenuta della banca dati dell'anagrafe, per il cui adempimento occorreva una elevata professionalità, trattandosi di un servizio indispensabile per la tutela della sicurezza e fondamento di altri servizi pubblici, quali quello elettorale, scolastico, sanitario, assistenziale e tributario;
15) Riconoscere che il ricorrente svolgeva anche il compito di
Responsabile dell'Ufficio elettorale, corrispondente all'ottava qualifica funzionale, consistente nella revisione e l'aggiornamento delle liste elettorali e del coordinamento di tutte le attività, sia organizzative che gestionali, degli uffici elettorali di sezione, nonché della gestione degli albi degli scrutatori e dei Presidenti degli uffici elettorali di sezione;
16) Riconoscere che, dal 2.7.2014, il ricorrente veniva nominato dal Sindaco del Comune di quale capo / responsabile CP_1
dell'Ufficio di Gabinetto, occupandosi della cura dei provvedimenti riservati al Sindaco, della sovrintendenza di determinate e specifiche pratiche amministrative, del Servizio Comunicazione
Istituzionale, del sito web e della nomine del personale da assegnare alla segreteria particolare del
Sindaco; 17) Riconoscere che, in buona sostanza, il ricorrente, pur nella sua veste di "esecutore amministrativo", era Capo Gabinetto del Sindaco, coordinatore del Servizio di sportellistica anagrafica, responsabile del sistema revisione anagrafica, responsabile URP, responsabile dei servizi elettorali e segretario della Commissione Elettorale Comunale e delle due commissioni circondariali, il tutto per chiare scelte e nomine dell'Amministrazione comunale e non già in sostituzione di altri dipendenti;
18)Riconoscere che al signor venivano fatte Parte_1
svolgere mansioni e funzioni superiori in modo prevalente sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, con la conseguenza che l'odierno istante ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore;
19) Riconoscere che il ricorrente veniva adibito a mansioni superiori per fronteggiare un'esigenza organizzativa, con la conseguenza che, trattandosi di mansioni promiscue, sussiste una prevalenza "qualitativa e quantitativa" delle su descritte mansioni superiori rispetto a quelle proprie del livello d'inquadramento; 20) Riconoscere che le assegnazioni erano state piene, con assunzione di responsabilità ed esercizio dell'autonomia e dell'iniziativa proprie della corrispondente qualifica, con carattere di continuità e con motivazione organizzativa per supplire alla carenza di organico, con la conseguenza che il signor ha diritto a pretendere il Parte_1
riconoscimento dell'inquadramento superiore, peraltro giustificato dalla presenza del posto in organico e dalla sussistenza (di volta in volta) del provvedimento formale di incarico conferito dall'organo competente;
21) Accertare e dichiarare che il signor ha diritto al Parte_1
passaggio all'ottavo livello del CCNL di appartenenza, con ogni conseguenza di legge, 22)
Riconoscere che le mansioni e funzioni superiori svolte dall'odierno istante sono quelle di un
Funzionario di VIII livello, con la conseguenza che lo stesso ha diritto a pretendere le differenze retributive, offre a quanto rivisitato e previsto a titolo di straordinari, ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità, festività, permessi, congedi, indennità di reperibilità (anagrafe), indennità di pubblico (anagrafe), indennità di responsabile di servizio, progressioni economiche e incrementi tabellari, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
23) In derivazione, condannare il di , nella persona del Sindaco pro tempore, al pagamento della complessiva CP_1 CP_1
somma di euro 169.035,32, e di quell'altra maggiore o minore che risulterà più ben visa all'Ecc.mo
Decidente, a titolo di differenza tra quanto percepito nella veste di "esecutore amministrativo" e quanto previsto dal CCNL vigente per il funzionario amministrativo (comunque VIII livello), oltre a quanto rivisitato e previsto a titolo di straordinari, ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità, festività, permessi, congedi, indennità di reperibilità (anagrafe), indennità di pubblico (anagrafe), indennità di responsabile di servizio, progressioni economiche e incrementi tabellari, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
24) Accertare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale del
Comune di resistente in ordine al demansionamento (ufficiale e retributivo) subito dal CP_1
ricorrente dal 1999 sino alla data del pensionamento e, di conseguenza, condannare lo stesso
Comune al pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento dei danni, secondo la prudente valutazione del Decidente. Spese e compensi difensivi.”
Si è costituito tempestivamente in giudizio con memoria difensiva del 9.11.2021 il CP_1
, in persona del Sindaco pro tempore, evidenziando che nel pubblico impiego l'esercizio di
[...] mansioni superiori non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore ed eccependo in ogni caso per la domanda di inquadramento la prescrizione decennale.
Con riguardo alla domanda di riconoscimento delle differenze retributive ha rilevato che al ricorrente non spetta nulla poiché sono stati corrisposti nel corso del rapporto di lavoro i compensi previsti dall'art. 36, commi 1 e 2, del CCNL 22.1.2004 previsione confermata anche dall'art. 70 del
CCNL 21.5.2018, trattandosi di compensi per l'esercizio di eventuali compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale della categoria B e compensi per le specifiche responsabilità del personale della categoria B derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile ed anagrafe ed Ufficiale elettorale nonché di responsabile dei tributi e addetto all'URP.
Ha rilevato, altresì, che i predetti compensi andrebbero in ogni caso detratti dalle somme eventualmente spettanti al ricorrente.
In subordine, ha evidenziato che le mansioni svolte dal ricorrente si sarebbero potute inquadrare in una categoria inferiore rispetto a quella reclamata, ovvero nella categoria C o D1.
Sempre in via subordinata ha eccepito la prescrizione quinquennale con decorrenza dal 25.1.2021
(data di notifica della lettera di diffida).
Con riguardo alla domanda di demansionamento subìto dal 1999 alla data del pensionamento
(1.8.2019) ha eccepito preliminarmente la prescrizione e nel merito ne ha rilevato la contraddittorietà, poiché se la domanda principale è quella di riconoscimento di mansioni superiore non può di certo nei fatti essersi verificato il demansionamento.
Parte resistente ha concluso chiedendo: “1) rigettare le domande del ricorrente;
2) in via subordinata, dichiarare la prescrizione decennale in ordine al diritto all'inquadramento e quella quinquennale in ordine al diritto alle differenze retributive e, comunque, in relazione ai crediti de l ricorrente;
3) in via più subordinata, detrarre da quanto ritenuto dovuto quanto percepito per i titoli di cui in narrativa e, comunque, riconoscere al ricorrente non un trattamento economico esattamente corrispondente alle mansioni superiori eventualmente svolte ma solo un minore compenso aggiuntivo rispetto alla qualifica di appartenenza (Cass. 15476/2021, 616/15). Con ogni coerente statuizione anche in ordine alle spese e compensi e con l'aggiunta di oneri fiscali e contributivi in quanto dovuti agli Avvocati degli enti pubblici in luogo di IVA e CPA (cfr. CGA
872/2020, CGA C.G.A. Sez. Giurisd. 30 marzo 2009 n. 215; Trib. Acireale G.U. F. Lentano n.
108/2012 e n. 148/2013 e TAR Bologna n. 151 del 3/02/2016), da liquidarsi al sottoscritto procuratore ex art. 27 delle Code Contrattuali successivo al CCNL dell'1/04/1999, oppure, in subordine, con compensazione delle spese, tenendo in considerazione il fatto che per soccombenza reciproca deve intendersi anche il caso in cui vi sia l'accoglimento quantitativamente parziale di un'unica domanda (Cass. 22381/09 e 134/13)”. La causa è stata istruita documentalmente.
Onerata, ai sensi dell'art. 421 c.p.c. parte ricorrente alla produzione del CCNL applicabile al rapporto di lavoro per cui è causa, e sostituita l'udienza di discussione del 26.6.2024 dal deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 127- ter c.p.c., depositate dai procuratori di parte ricorrente e di parte resistente, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata trattenuta e decisa con la presente sentenza.
**********************
L'odierno thema decidendum investe l'accertamento del diritto di , dipendente del Parte_1
Comune di entrato in quiescenza in data 1.8.2019, all'inquadramento nel livello CP_1 professionale VIII del CCNL di settore, in ragione dell'asserito svolgimento dal 1999 di mansioni da sussumersi nel predetto livello, nonché il diritto ad ottenere la somma di euro 169.035,32 a titolo di differenza tra quanto percepito nella veste di "esecutore amministrativo" e quanto previsto dal
CCNL vigente per il funzionario amministrativo (VIII livello), oltre a quanto previsto a titolo di straordinari, ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità, festività, permessi, congedi, indennità di reperibilità (anagrafe), indennità di pubblico (anagrafe), indennità di responsabile di servizio, progressioni economiche e incrementi tabellari, oltre all'accertamento in via subordinata del diritto al risarcimento del danno per demansionamento dal 1999 alla data di pensionamento dell'1.8.2019.
2. Questioni preliminari
Va esamina l'eccezione di prescrizione sollevata dall'amministrazione convenuta in seno alla memoria di costituzione.
Parte resistente eccepisce la prescrizione decennale con riguardo alla domanda di inquadramento nel livello VIII del CCNL funzioni locali e la prescrizione quinquennale con riguardo alla domanda di pagamento delle conseguenti differenze retributive.
A tal proposito, deve in punto di diritto ricordarsi come nell'ambito del pubblico impiego l'assegnazione di mansioni superiori non determinava, fino alla riforma del 1998, alcun diritto né ad una progressione di carriera né al riconoscimento del corrispondente trattamento economico. Tanto per la ritenuta inapplicabilità nella materia dell'art. 36 Cost., in ragione della specialità e prevalenza di altri precetti costituzionali quali quello dell'art. 97 Cost., secondo cui i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati la imparzialità ed il buon andamento della amministrazione e dell'art. 98 Cost., secondo cui i pubblici impiegati sono a servizio esclusivo della Nazione.
La detta irrilevanza dell'esercizio di mansioni superiori, ai fini della progressione automatica di carriera, resta un aspetto immutato anche con il sopraggiungere della novella legislativa, stante l'espressa previsione contenuta nell'art. 25 del D.L. vo 80/98, a tenore del quale: “L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.”
Tale statuizione è rimasta immodificata dalle successive disposizioni normative che hanno disciplinato la materia (art. 15 del d.lgs n. 387 del 1998 ed art. 52 del DPR 165/01), per cui non accoglibile è l'eccezione di prescrizione proprio per l'infondatezza della domanda di inquadramento nel livello superiore avanzata dal ricorrente.
Con riguardo alle differenze retributive l'art. 15 del D.Lgs. 387/1998 ha apportato l'eliminazione dell'esclusione del diritto alle differenze retributive, sancendone per la prima volta il riconoscimento.
Attualmente, la materia delle mansioni superiori nel pubblico impiego è disciplinata dall'art. 52 comma 5 del decreto legislativo n. 165/2001. La citata disposizione ha previsto, per il periodo di effettiva adibizione a mansioni superiori, il diritto del dipendente al corrispondente trattamento economico sia nel caso di assegnazione legittima, come prevista dalla stessa norma, sia nei casi di assegnazione nulla, perché fuori dalle ipotesi contemplate.
A tal riguardo va accolta l'eccezione di prescrizione quinquennale con riferimento alle differenze retributive in ipotesi maturate nel periodo antecedente il quinquennio a ritroso dal primo atto interruttivo costituito nella specie dalla notificazione della lettera di diffida del 25.1.2021, ciò perché i precedenti atti interruttivi, ovvero la nota del 4.1.2011 e dell'8.3.2012, non sono state poi seguite da altri atti interruttivi entro il quinquennio.
Sul punto occorre, infatti, evidenziare che in considerazione della natura pubblica del rapporto di lavoro e del titolo delle pretese economiche de quibus (di carattere retributivo), nella specie trova applicazione la prescrizione quinquennale (cfr. art. 2948 n. 4 c.c.) decorrente anche in corso di rapporto e, dunque, dalla maturazione dei singoli crediti retributivi fatti valere.
Stante quanto sopra devono quindi ritenersi prescritte le pretese retributive eventualmente spettanti al ricorrente per il periodo antecedente il 25.1.2016.
Ne discende che la verifica dell'effettivo svolgimento delle dedotte mansioni superiori va limitata al periodo decorrente dal 25.1.2016 all'1.8.2019.
3. Merito
Ciò detto, trova applicazione nel caso di specie l'articolo 52 del D. Lgs n. 165/2001, il quale, nel testo vigente ratione temporis, prevede: “1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.
1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali.
Le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell'attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l'accesso all'area superiore.
1-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 70))
2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:
a) nel caso di vacanza di posto in organico. per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma
4;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2,
3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, può comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore”.
Sulla base della superiore previsione normativa, l'espletamento di fatto di mansioni superiori non dà luogo ad alcun diritto all'inquadramento nella categoria corrispondente, ma solo alle differenze retributive connesse alle mansioni effettivamente svolte;
tuttavia, ai fini del predetto riconoscimento, il lavoratore deve provare l'effettivo svolgimento di mansioni corrispondenti alla qualifica superiore nonché l'esercizio delle stesse in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, rispetto alle mansioni della categoria di appartenenza.
In tal senso la Corte di Cassazione ha precisato che “In materia di pubblico impiego, il dipendente pubblico assegnato, ai sensi dell'art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, allo svolgimento di mansioni corrispondenti ad una qualifica superiore rispetto a quella posseduta ha diritto, anche in relazione a tali compiti, ad una retribuzione proporzionata e sufficiente secondo le previsioni dell'art. 36 Cost., a condizione che dette mansioni siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate ad esse, dovendosi ritenere estensibile a tale ipotesi la previsione di cui all'art. 2103 cod. civ.” (Cfr. Cass., Sez. L, n. 27887 del 30/12/2009).
Giova ancora premettere che nel giudizio in tema di riconoscimento di qualifica superiore il relativo procedimento logico-giuridico si snoda in tre fasi successive: 1) quella dell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte dal lavoratore;
2) quella dell'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
3) quella, finale, del raffronto tra il risultato della prima indagine e la declaratoria della normativa contrattuale individuate nella seconda.
Sulla base dei superiori principi va esaminata la fattispecie oggetto del presente giudizio.
Si osserva sul punto che non sono contestate in fatto né lo svolgimento delle mansioni indicate in ricorso dall'istante, né la loro prevalenza da un punto di vista quantitativo e qualitativo, piuttosto è stata contestata l'ascrivibilità delle medesime alla invocata categoria D3 (ex livello VIII) del CCNL di settore, infatti, parte resistente oltre ad eccepire in via preliminare la prescrizione quinquennale e la non debenza di ulteriori somme, stante la corresponsione delle indennità di cui all'art. 36, commi
1 e 2, del CCNL 22.1.2004, si è limitata semplicemente ad allegare che “le mansioni svolte dal ricorrente non possono ritenersi comunque inquadrabili nell'ex ottava qualifica funzionale, ma in una categoria inferiore a quest'ultima (C, o, al massimo, D1, contro la categoria D3 – ex ottava qualifica funzionale - rivendicata dal ricorrente)” (cfr. pag. 3 della memoria di costituzione). Da ciò è evidentemente discesa l'inutilità dell'espletamento dell'attività istruttoria mediante prova testimoniale, pure richiesta.
A questo punto, occorre riportare le declaratorie delle categorie contenute nel contratto collettivo al fine di verificare se effettivamente siano state svolte mansioni superiori alla categoria assegnata.
Quanto alla categoria B posseduta dal ricorrente, il CCNL Enti Locali ha previsto che
“Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: Buone conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze E acquisibile con la scuola dell'obbligo generalmente accompagnato da corsi di formazione specialistici) ed un grado di esperienza discreto;
Contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi; Discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili;
Relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale. Relazioni con gli utenti di natura diretta.
Esemplificazione dei profili: lavoratore che nel campo amministrativo provvede alla redazione di atti e provvedimenti utilizzando il software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura nonché alla spedizione di fax e telefax, alla gestione della posta in arrivo e in partenza. Collabora, inoltre, alla gestione degli archivi e degli schedari ed all'organizzazione di viaggi e riunioni. lavoratore che provvede alla esecuzione di operazioni tecnico manuali di tipo specialistico quali l'installazione, conduzione e riparazione di impianti complessi o che richiedono specifica abilitazione o patente. Coordina dal punto di vista operativo altro personale addetto all'impianto, lavoratore che esegue interventi di tipo risolutivo sull'intera gamma di apparecchiature degli impianti, effettuando in casi complessi diagnosi, impostazione e preparazione dei lavori.
Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili: lavoratore addetto alla cucina, addetto all'archivio, operatori CED, conduttore di macchine complesse (scuolabus, macchine operatrici che richiedono specifiche abilitazioni o patenti), operaio professionale, operatore socio assistenziale. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, per i profili professionali che, secondo la disciplina del
DPR 347/83 come integrato dal DPR 333/90, potevano essere ascritti alla V qualifica funzionale, il trattamento tabellare iniziale è fissato nella posizione economica B3.”.
Sono invece inquadrati nella categoria D, rivendicata dal ricorrente “i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: Elevate conoscenze pluri-specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento: Contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi: Elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili;
Relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale.
Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.
Esemplificazione dei profili: lavoratore che espleta attività di ricerca, studio ed elaborazione di dati in funzione della programmazione economico finanziaria e della predisposizione degli atti per l'elaborazione dei diversi documenti contabili e finanziari. Lavoratore che espleta compiti di alto contenuto specialistico professionale in attività di ricerca, acquisizione, elaborazione e illustrazione di dati e norme tecniche al fine della predisposizione di progetti inerenti la realizzazione e/o manutenzione di edifici, impianti, sistemi di prevenzione, ecc. Lavoratore che espleta attività progettazione e gestione del sistema informativo, delle reti informatiche e delle banche dati dell'ente, di assistenza e consulenza specialistica agli utenti di applicazioni informatiche.
Lavoratore che espleta attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all'attività amministrativa dell'ente, comportanti un significativo grado di complessità, nonché attività di analisi, studio e ricerca con riferimento al settore di competenza.
Fanno parte di questa categoria, ad esempio, i profili identificabili nelle figure professionali di: farmacista, psicologo, ingegnere, architetto, geologo, avvocato, specialista di servizi scolastici, specialista in attività socio assistenziali, culturali e dell'area della vigilanza, giornalista pubblicista, specialista in attività amministrative e contabili, specialista in attività di arbitrato e conciliazione, ispettore metrico, assistente sociale, segretario economo delle istituzioni scolastiche delle Province. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, per i profili professionali che, secondo la disciplina del DPR 347/83 come integrato dal DPR 333/90, potevano essere ascritti alla VIII qualifica funzionale, il trattamento tabellare iniziale è fissato nella posizione economica D3”.
Dal raffronto tra le declaratorie ed i profili specifici in esame emerge subito come la differenza tra la categoria professionale B assegnata al ricorrente e quella D, rivendicata per il profilo professionale di funzionario amministrativo, sia da ravvisare nella maggiore autonomia e responsabilità e nella maggiore complessità di quest'ultima.
Scendendo nel caso concreto, tenuto conto delle allegazioni contenute in ricorso e della documentazione versata in atti, si evidenzia che all'istante:
- con provvedimento dell'ottobre 1999 e poi del 6.3.2001 venivano conferite mansioni di autenticazione di sottoscrizioni e attestazione dell'autenticità di atti e documenti;
- con provvedimento del 23.4.2002 venivano conferite funzioni di segretario della
Commissione elettorale comunale;
- con provvedimento del 30.7.2004 veniva conferito l'incarico di coordinatore del servizio di sportellistica anagrafica;
- con provvedimento del 12.10.2005 e del 16.11.2006 veniva conferito l'incarico di eseguire l'autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni immobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi;
- con provvedimento del 28.3.2011 e del 30.5.2012 veniva nominato responsabile delle attività richieste dal sistema SIREA e dipendente per l'attuazione delle misure di primo soccorso per l'antincendio;
- dal mese di dicembre 2012 veniva nominato responsabile dell'Ufficio URP, oltre che occuparsi dei procedimenti ex legge 241/1990;
- con provvedimento del 2.7.2014 veniva nominato responsabile dell'Ufficio di gabinetto del
Sindaco e dal 24.7.2018 nominato ufficialmente Capo di Gabinetto.
Tutte le sopra indicate mansioni risultano espletate in via continuativa fino alla data del pensionamento avvenuta in data 1.8.2019, stante che non risultano agli atti provvedimenti di revoca delle predette mansioni e nessuna contestazione da parte dell'amministrazione convenuta.
Ciò detto, questo Tribunale ritiene che le mansioni allegate dal ricorrente non rientrino nella categoria D, poiché non presentano quel quid pluris che caratterizza la categoria professionale reclamata, ovvero le elevate conoscenze plurispecialistiche, normalmente derivanti da diploma di laurea, come confermato anche dall'elencazione dei profili e la elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili, ovvero il significativo grado di complessità dell'attività affidata, tale da integrare la figura dello specialista in attività amministrative.
Tali mansioni sembrano inquadrarsi tutt'al più nella categoria C del CCNL enti locali.
All'uopo, va rilevato che è principio consolidato presso la giurisprudenza di legittimità che non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice del merito che riconosca il diritto del lavoratore ad essere inquadrato, anziché nella qualifica richiesta, nella specie l'ottava, in una qualifica diversa ed inferiore, come ora si vedrà e per le ragioni che di seguito si indicheranno, ma pur sempre superiore alla qualifica attribuita dal datore di lavoro, trattandosi di domanda implicitamente inclusa in quella proposta, purché vi sia la corrispondente prospettazione degli elementi di fatto e, segnatamente, della declaratoria contrattuale che sorregga la qualifica intermedia tra quella posseduta dal lavoratore e quella oggetto di esplicita domanda giudiziale (cfr., fra le altre, Cass. 4 luglio 2007 n.
15053; Cass. 15 febbraio 2008 n. 3863; Cass. 23 gennaio 2009 n. 1717; Cass. 11 aprile 2013
n. 8862, Cass. n. 22872/2013).
A tal proposito si rileva che appartengono alla categoria C del CCNL funzioni locali “i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: Approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento: Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi; Media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;
Relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale. Esemplificazione dei profili: lavoratore che, anche coordinando altri addetti, provvede alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente alla unità di appartenenza. lavoratore che svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati. Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili: esperto di attività socioculturali, agente di polizia municipale e locale, educatore asili nido e figure assimilate, geometra, ragioniere, maestra di scuola materna, istruttore amministrativo, assistente amministrativo del registro delle imprese”.
Alla luce della declaratoria contrattuale le mansioni espletate dal ricorrente presentano i caratteri tipici della predetta categoria professionale, ovvero mansioni “di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi”, caratterizzate da “media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili” e da relazioni dirette con soggetti sia interni che esterni all'amministrazione comunale. Connotato, quest'ultimo, particolarmente caratterizzante la mansioni sussumibili nella categoria “C”. In termini conclusivi deve ritenersi provato che Parte_1
abbia effettivamente espletato mansioni riconducibili alla superiore categoria C del C.C.N.L. di categoria.
Da ciò discende il diritto dello stesso alla corresponsione della differenza fra la retribuzione percepita e quella dovuta ad un dipendente di pari anzianità inquadrato nella categoria “C”, oltre interessi legali calcolati dalla data di maturazione di ciascuna rata di credito sino al soddisfo e tenuto conto dell'eccezione di prescrizione quinquennale formulata dal CP_1 Dal suddetto inquadramento discende il diritto alle differenze retributive non soltanto in relazione alla retribuzione ordinaria ma anche da quelle scaturenti dallo svolgimento di lavoro straordinario, ove risultante dalle buste paga, tredicesima ed eventuali progressioni economiche e incrementi tabellari.
Non può essere accolta la domanda di condanna al versamento delle differenze retributive in ordine alla quattordicesima in quanto non prevista nel CCNL e delle ulteriori indennità richieste poiché sfornita di adeguata allegazione e di riscontro probatorio.
Né può essere riconosciuto il diritto alla rivalutazione monetaria stante il divieto di cumulo con gli interessi legali sancito in materia di pubblico impiego dal combinato disposto di cui all'art. 16, comma 6, della L. n. 412 del 1991 e all'art. 22 comma 36 della L. n. 724 del 1994.
Con riguardo alla richiesta di parte resistente di detrarre delle somme eventualmente spettanti al ricorrente per lo svolgimento di mansioni superiori i compensi percepiti previsti dall'art. 36, comma
1 (che ha modificato l'art. 17, comma 2, lettera F, CCNL 1/4/99) e comma 2 (che ha aggiunto al predetto art. 17 CCNL, comma 2, CCNL 1/4/99, la lettera I) del CCNL 22/1/04, va rilevato che si tratta di un compenso accessorio volto a remunerare solo l'assunzione formale di particolari e specifiche responsabilità da parte dei lavoratori delle diverse categorie. Si tratta di una utile occasione per premiare chi è maggiormente esposto con la propria attività ad una specifica responsabilità, per tali motivi è impossibile utilizzare l'indennità per specifiche responsabilità per compensare, in via alternativa alla specifica disciplina del conferimento di mansioni superiori, e al di fuori dei limiti temporali e con un diverso trattamento economico, l'eventuale svolgimento di mansioni superiori da parte del dipendente.
3. Quantum debeatur
Accertato lo svolgimento di mansioni superiori inquadrabili nella categoria C, tenuto conto dell'eccezione di prescrizione, al fine di determinare se e quanto spetta a parte ricorrente per il lavoro prestato per il periodo che va dal 25.1.2016 alla data del pensionamento avvenuta in data
1.8.2019 in relazione alle differenze retributive reclamate non potendosi utilizzare i conteggi allegati dal ricorrente in quanto parametrati allo svolgimento di una mansione superiore non provata in corso di causa, il giudizio deve proseguire (rivelandosi necessari i dovuti accertamenti di natura tecnico contabile), come da separata ordinanza.
Ai fini della determinazione quantum spettante al ricorrente, il CCNL applicabile è il CCNL funzioni locali, con inquadramento nella categoria C, non essendo stato provato il diverso livello D3 richiesto dal ricorrente.
4. Spese
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, non definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara che ha prestato attività lavorativa alle dipendenze del Comune di Parte_1
espletando mansioni superiori inquadrabili nella categoria C del CCNL funzioni CP_1
locali; dichiara, per l'effetto, il diritto di parte ricorrente al pagamento delle differenze retributive, come meglio specificate in parte motiva, per il periodo che va dal 25.1.2016 alla data di quiescenza dell'1.8.2019; rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la quantificazione degli importi dovuti per i superiori titoli;
rigetta le ulteriori domande articolate in ricorso;
spese al definitivo.
Catania, 25/06/2024
IL GIUDICE dott.ssa Elisa Milazzo