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Sentenza 13 giugno 2024
Sentenza 13 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 13/06/2024, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 236/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 236/2019 promossa da:
(CF Parte_1
) (CF P.IVA_1 Parte_1 C.F._1 Parte_2
(CF con il patrocinio dell'avv. ALDO GAROFANO C.F._2
ATTORI IN OPPOSIZIONE
contro
(CF ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
MARTINA GENTILE e dell'avv. LEONARDO MASI
CONVENUTA OPPOSTA
sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come precisate all'udienza del 05/12/2023:
Il procuratore di Parte_1
e ha concluso chiedendo: «Accogliere […] la Parte_1 Parte_2 presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta per le ragioni in premessa, tanto in fatto quanto in diritto. Revocare e dichiarare quindi nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo n.1464/2018 emesso, ad istanza della , dal Controparte_2
Tribunale Ordinario di Prato in data 21 Novembre 2018,notificato agli opponenti, poiché infondato, ingiusto ed illegittimo e condannare la parte convenuta al pagamento delle spese ed onorari di giudizio, con distrazione a favore del procuratore costituito».
Il procuratore di ha concluso chiedendo: «- nel merito: Controparte_1 respingere l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo n. 1464/2018, del Tribunale di Prato R.G.
n. 3219/2018, oggi opposto, nei limiti della somma di € 25.639,57, oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002, pagina 1 di 7 dalle singole scadenze al saldo;
- sempre nel merito: condannare l'
[...]
ed i suoi soci illimitatamente responsabili, Sigg.ri Parte_3 Parte_2
e a corrispondere a la somma di
[...] Parte_1 Controparte_3
€ 25.639,67, o la diversa maggiore o minor somma ritenuta di giustizia oltre interessi moratori ex D.Lgs.
231/2002. Con vittoria di spese e competenze professionali».
MOTIVI DELLA DECISIONE
(previa istanza di emissione del d.i. anche nei confronti dei Controparte_1 soci e ) ha ottenuto dal Tribunale di Prato la pronuncia nei confronti Parte_1 Parte_2 di Parte_3
dell'ingiunzione di pagamento, nel termine di 40 gg., della somma di € 26.467,97
[...] oltre interessi, spese della procedura liquidate in € 1.305,00 per compensi, € 286,00 per esborsi, rimborso spese generali, IVA, CPA.
A fondamento della propria pretesa, , ha allegato e dedotto: Controparte_1
- di aver stipulato con la Parte_1
n data 29.6.16 un contratto per la somministrazione di energia elettrica
[...] per uso non domestico;
- che la controparte contrattuale era rimasta morosa nel pagamento di fatture per complessivi
€ 30.678,02;
- di aver emesso nota di credito per e 4.210,05, risultando, pertanto, un credito in proprio favore di e 26.467,97.
Hanno proposto opposizione l Parte_3
nonché e
[...] Parte_1 Parte_2
(soci illimitatamente responsabili), chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
[...]
A fondamento dell'opposizione, la parte attrice ha dedotto ed eccepito ha dedotto ed eccepito: Contro
- che, ancorché il decreto ingiuntivo fosse stato emesso solo nei confronti della società, aveva notificato il provvedimento anche nei confronti dei soci, i quali, quindi, avevano ritenuto di proporre anch'essi opposizione;
Contro
- che aveva rilasciato in alcune note di credito (n. 0509146 del 15/09/2018 e 0595088 del
15/11/2018) delle dichiarazioni liberatorie in cui si leggeva “Non c'è nulla da pagare” e ancora
“Gentile Cliente, le bollette scadute risultano TUTTE PAGATE”, aventi portata confessoria;
- le bollette azionate in via monitoria si riferivano a un periodo di tempo decorrente dal 01/12/2017 al 30/06/2018, lasso temporale in cui «alcuna fruizione poteva in concreto maturarsi» in quanto apparecchio di misurazione-contatore presente nei locali dell' era stato rimosso Parte_1 in data 17.11.2017;
- che il consumo riscontrato nell'anno di somministrazione (tra il novembre 2016 e il novembre
2017) era stato “stratosferico”, rispetto a un consumo medio, in altro periodo, di circa € 350,00 al mese.
pagina 2 di 7 Si è costituita in giudizio la convenuta opposta , chiedendo Controparte_1
l'autorizzazione alla chiamata in causa di per sentirla condannata in Controparte_4 manleva, ed esponendo e deducendo:
- che dalla somma ingiunta andava detratto l'ulteriore importo di € 828,40, come da nota di credito n. 595088 del 15.11.18;
- che il decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti della s.n.c. sarebbe comunque stato efficace anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili;
- che alcuna portata confessoria poteva ascriversi alle diciture presenti nelle note di credito, redatte automaticamente dal sistema informatico;
- che la controparte non aveva dato prova di aver saldato le fatture;
- che i consumi erano stati stimati dal distributore a seguito dell'accertata manomissione del contatore, volta all'illegittima sottrazione di energia, consistente nell'applicazione di un magnete con sottomisurazione del 92-96%;
- che le fatture prodotte dalla controparte per comprovare i minori precedenti consumi si riferivano ad un POD differente;
- che anche le fatture per le mensilità successive alla rimozione del contatore erano state emesse sulla base dei consumi effettivi comunicati dal distributore.
Si è costituita in giudizio la terza chiamata he ha chiesto la declaratoria del Controparte_4 Contro proprio difetto di legittimazione passiva (negando di essere legata a da rapporto contrattuale), con pronuncia di estromissione e in denegata ipotesi, pregiudizialmente, la declaratoria di incompetenza territoriale e, nel merito, il rigetto di ogni domanda proposta nei suoi confronti.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini per lo scambio delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa è stata istruita sulle produzioni documentali.
Esperito un tentativo di mediazione demandata, infruttuosa con riferimento alla causa tra Contro
e v'è stata la rinuncia agli atti, con reciproca accettazione, nei confronti di Parte_4
[...]
, la causa nei confronti della quale è stata separata, prendendo numero RG 2630/2023, CP_5 con successiva dichiarazione di estinzione.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione all'udienza del 05/12/2023, previo scambio degli scritti conclusivi.
* * *
1. L'opposizione è parzialmente fondata e, meritevole, pertanto, di accoglimento, per quanto di ragione.
1.1. Deve osservarsi, in primo luogo, che non colgono nel segno le difese della parte opponente, laddove Contro deduce che dall'assenza di rapporto contrattuale diretto tra ed (che è pacifica) Controparte_4 Contro consegue che non abbia titolo a pretendere nulla nei suoi confronti. Invero, non v'è contestazione né del titolo contrattuale tra le parti, né — quantomeno siano alla rimozione del contatore — della somministrazione di energia elettrica, mentre la circostanza che, nella prospettazione del terzo (rispetto pagina 3 di 7 Contro al quale, nel procedimento separato, il giudizio si è estinto per rinuncia), non abbia azione nei suoi confronti non influisce sul rapporto tra il fornitore di energia elettrica e il cliente, risultando, semplicemente, l'intermediazione di un ulteriore operatore del mercato in funzione di grossista di energia elettrica. Né può ritenersi che altri soggetti possano vantare crediti nei confronti dell' per Parte_1 la medesima fornitura, non risultando, né l'opponente avendo allegato, che il contratto di fornitura, per Contro il periodo che ci occupa, sia stato stipulato con altro soggetto rispetto a
1.2. È d'uopo segnalare, dipoi, che non può attribuirsi efficacia confessoria alle diciture di cui alle note di credito (doc. 2 e 3 fasc. ): quanto alla frase “non c'è nulla da pagare”, essa Parte_1 non appare altro che la riproposizione, in formato testuale, di quanto accanto esposto in termini numerici
(“Importo da pagare: € 0,00”). Quanto al riferimento al pagamento delle precedenti bollette, deve segnalarsi che, per insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità, una dichiarazione è qualificabile come confessione ove sussistano un elemento soggettivo, consistente nella consapevolezza e volontà di ammettere e riconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte, ed un elemento oggettivo, che si ha qualora dall'ammissione del fatto obiettivo, il quale forma oggetto della confessione escludente qualsiasi contestazione sul punto, derivi un concreto pregiudizio all'interesse del dichiarante e, al contempo, un corrispondente vantaggio nei confronti del destinatario della dichiarazione
(v. Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 7381 del 25/03/2013). Nel caso di specie, tuttavia, difetta palesemente l'elemento soggettivo, essendo le bollette, notoriamente, documento elaborato in modo automatico da sistemi informatici, come tali inidonei (quantomeno, ad oggi) a porre in essere dichiarazioni che presentino requisiti di consapevolezza e volontà.
1.3. Tanto osservato, ritiene il Tribunale che debbano esaminarsi separatamente le forniture eseguite in data antecedente al 17 novembre 2017 da quelle eseguite successivamente.
1.3.1. Con riferimento alle forniture precedenti alla rimozione del contatore, l'opposizione si appalesa infondata.
1.3.1.1. L'Autocarrozzeria, invero, lamenta la difformità tra i consumi per altri periodi, rispetto a quelli Contro riscontrati in costanza di fornitura con Rammentato, preliminarmente, che altro è il consumo in senso proprio, che si misura in kWh, ed altro è il corrispettivo applicato, che è determinato sulla base di tariffe suscettibili di variazione nel tempo, deve segnalarsi che le bollette dalla prodotte si Parte_5 riferiscono ad altro POD e risultano intestate non alla società, ma ad : esse non Parte_2 costituiscono, pertanto, prova degli ordinari consumi della società opponente.
D'altra parte, la stessa parte opponente ha prodotto il verbale di rimozione del contatore (doc. 4 fasc.
), sottoscritto da , in cui si legge «al momento della verifica Parte_5 Parte_1 eseguita congiuntamente ai carabinieri si riscontra la presenza di un magnete posto sulla parte superiore del contatore il quale induceva lo stesso a sottomisurare i consumi di energia e potenza elettrica con un errore medio del 92-96% […]. Tolto il magnete dal contatore l'errore nella misura rientrava nella norma. Si precisa che il contatore era in una nicchia chiusa con sportello all'interno dell'attività commerciale entrando a destra. Il magnete è stato posto sotto sequestro. Staccata fornitura rimuovendo il contatore il quale è stato repertato […]».
1.3.1.2. A fronte di ciò, come emerge dalla comunicazione di verifica di (doc. 21 fasc. Controparte_4 Contro
è risultato un prelievo irregolare sin dal 18.11.12 e i consumi effettivi sono stati determinati “sulla base della potenza tecnicamente prelevabile determinata dalla sezione del cavo”. pagina 4 di 7 Giova segnalare che la deliberazione ARERA n. 200/1999 individua, agli artt. 9 e ss. le modalità di
“ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura”, sul presupposto che vi sia un errore di misurazione, o, comunque un guasto o una rottura che impedisca di rilevare la percentuale di errore, prescrivendo che, nel primo caso, occorre ricostruire i consumi sulla base dell'entità dell'errore di misurazione e, nel secondo caso, sulla base dei consumi riferiti agli ultimi due periodi corrispondenti a quello ricostruito, con la precisazione che il cliente può offrire elementi che dimostrino variazioni del profilo dei suoi consumi.
Tale disciplina non può, tuttavia, ritenersi applicabile, neppure in via analogica, al caso di specie, giacché risulta che vi sia stato alcun malfunzionamento del misuratore, ma manomissione dello stesso tramite magnete, onde difetta la medesimezza della ratio legis, che consentirebbe di far ricorso ai metodi di calcolo previsti dalla deliberazione n. 200/1999. Né, peraltro, risulta che l'opponente abbia fornito elementi circostanziati rispetto ai possibili consumi effettivi, essendosi limitato, come visto, a contestare genericamente la sproporzione dei consumi rispetto all'attività svolta, e produrre bollette riferite ad altro
POD e ad altro soggetto. Anche la richiesta di CTU, in difetto di allegazione e prova di ulteriori elementi in merito all'attività svolta, appare meramente esplorativa.
Ritiene, pertanto, il Tribunale, correttamente possa farsi applicazione del metodo commisurazione dei consumi della “potenza tecnicamente prelevabile”, al quale, in concreto, il distributore ha fatto ricorso, giacché, in assenza di ulteriori elementi (che non sono stati introdotti nel presente giudizio), costituiscono adeguati indici presuntivi del consumo il calibro del cavo, nonché la quantificazione media delle ore di consumo di analoghi operatori commerciali, come allegato dalla terza chiamata , senza Controparte_4 che alcuna contestazione intervenisse da parte dell'opposta.
1.3.1.3. Conseguentemente, deve ritenersi dovuto il corrispettivo di cui alla fattura n. 0462010 del
15/12/2017, emessa sulla base dei consumi rideterminati dal distributore per il periodo novembre 2016- novembre 2017, corrispettivo ammontante ad € 19.166,67. Poiché le note di credito (doc. 2 e 3 fasc. opponente) risultano riferite, la n. 0509146, al periodo novembre-giugno 2018 e, la n. 0595088, al periodo marzo-giugno 2018, le somme ivi esposte a credito dell' non debbono Parte_1 scomputarsi dal dovuto come sopra indicato.
Su tale somma sono dovuti gli interessi ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza per il pagamento indicata nella fattura (5.1.18) al saldo effettivo, trattandosi di transazione commerciale, come da domanda svolta sin dalla fase monitoria.
1.4. L'opposizione è, invece, fondata, con riferimento ai (pretesi) consumi per il periodo di fornitura successivo al 17.11.17.
A fronte della contestazione dei consumi da parte dell' , che si appunta sull'elemento, Parte_1 Contro documentalmente provato, dell'intervenuta rimozione del contatore, aveva l'onere di provare l'effettività dei consumi fatturati, ciò che avrebbe potuto fare mediante produzione dei dati di misura comunicati dal distributore (per il tramite del grossista) o, in ipotesi, mediante formulazione di istanza ex art. 210 c.p.c.
Tale prova, tuttavia, non è stata offerta dall'opposta. Per converso, dall'esame delle bollette emesse successivamente alla rimozione del contatore emerge come queste siano state emesse per consumi stimati. Se, infatti, le fatture n. 19662 del 15.1.2018 e n. 66254 del 15.2.2018, rispettivamente per i mesi pagina 5 di 7 di dicembre e di gennaio, risultano dichiaratamente emesse per consumi effettivi, le fatture n. 143617 del
15.3.2018, n. 200811 del 15.4.2018, n. 258237 del 15.5.2018, n. 316953 del 15.6.2018 e n. 379202 del
15.7.2018 si appalesano tutte emesse per consumi stimati — ad onta di quanto dedotto dall'opposta —
e, dalla n. 200811 indicano, nella sezione “dettaglio consumi storici”, l'assenza di consumi nei mesi di dicembre 2017 e gennaio 2018, e consumi limitatissimi nel mese di febbraio 2018. Né giova che nelle due note di credito si faccia riferimento, quanto alla prima, a “consumi stimati dal distributore” e, quanto alla seconda a “consumi effettivi”, in difetto di produzione dei dati di misura.
È d'uopo segnalare, altresì, che dall'esame congiunto dei grafici di cui al doc. 7 fasc. Controparte_4
(indicanti l'andamento dei consumi medi giornalieri e della potenza media generale), documento utilizzabile ai fini del giudizio in virtù del principio di acquisizione e la cui fedele rappresentazione dei dati di distribuzione non è contestata dalle parti, emerge come il distributore non abbia registrato consumi sul POD in questione tra il novembre 2017 e il l'agosto 2018.
Poiché non è stata data prova che un nuovo contatore sia stato installato sul POD dopo la rimozione, e Contro non sono comunque documentati consumi in tale periodo, la domanda svolta da attore sostanziale, in parte qua si appalesa destituita di fondamento e, come tale, non può trovare accoglimento.
1.5. L'opposizione deve, pertanto essere accolta parzialmente e, revocato il decreto ingiuntivo opposto, la parte opponente deve essere condannata al pagamento della minor somma sopra indicata, oltre interessi.
2. In ragione della soccombenza le spese di lite debbono essere poste a carico della di Parte_1 Parte_1
e di .
[...] Parte_2
Si procede a liquidazione in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come da ultimo modificato ad opera del DM 147/2022, con applicazione, in ragione del decisum della causa, dei valori medi per lo scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00 per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale e dei valori minimi della fase istruttoria, tenuto conto che non è stata svolta attività ulteriore rispetto al deposito delle memorie ex art, 183, co. 6, c.p.c. Allo stesso regime sono soggette le spese per il procedimento monitorio e per il procedimento di mediazione (con esclusione della fase di conciliazione, che non ha avuto luogo), liquidate sulla base dei medesimi criteri.
Poiché la pluralità soggettiva della parte opponente non ha in alcun modo inciso sulla complessità della lite, ritiene il Tribunale che non debbano applicarsi aumenti all'ammontare delle spese risultante dall'applicazione dei parametri suindicati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie parzialmente l'opposizione proposta da Parte_1
e
[...] Parte_1 Parte_2
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto, portante n. 1464/2018, pronunciato il
3.12.18;
pagina 6 di 7 - condanna la Parte_1 Parte_1
nonché e quali soci illimitatamente
[...] Parte_1 Parte_2 responsabili, al pagamento a , della somma di Controparte_1
€ 19.166,67 oltre interessi ex d.lgs. 231/02 dal 5 gennaio 2018 al saldo;
- condanna la Parte_1
e , a rimborsare a
[...] Parte_1 Parte_2 [...]
, le spese di lite, che si liquidano in € 145,50 per spese, € 567,00 per Controparte_1 compensi di avvocato per la fase monitoria, € 4.237,00 per compensi di avvocato per il giudizio di merito, € 1.323,00 per compensi di avvocato per il procedimento di mediazione, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Prato il giorno 7 giugno 2024.
Il Giudice dott. Francesco Delù
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 236/2019 promossa da:
(CF Parte_1
) (CF P.IVA_1 Parte_1 C.F._1 Parte_2
(CF con il patrocinio dell'avv. ALDO GAROFANO C.F._2
ATTORI IN OPPOSIZIONE
contro
(CF ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
MARTINA GENTILE e dell'avv. LEONARDO MASI
CONVENUTA OPPOSTA
sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come precisate all'udienza del 05/12/2023:
Il procuratore di Parte_1
e ha concluso chiedendo: «Accogliere […] la Parte_1 Parte_2 presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta per le ragioni in premessa, tanto in fatto quanto in diritto. Revocare e dichiarare quindi nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo n.1464/2018 emesso, ad istanza della , dal Controparte_2
Tribunale Ordinario di Prato in data 21 Novembre 2018,notificato agli opponenti, poiché infondato, ingiusto ed illegittimo e condannare la parte convenuta al pagamento delle spese ed onorari di giudizio, con distrazione a favore del procuratore costituito».
Il procuratore di ha concluso chiedendo: «- nel merito: Controparte_1 respingere l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo n. 1464/2018, del Tribunale di Prato R.G.
n. 3219/2018, oggi opposto, nei limiti della somma di € 25.639,57, oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002, pagina 1 di 7 dalle singole scadenze al saldo;
- sempre nel merito: condannare l'
[...]
ed i suoi soci illimitatamente responsabili, Sigg.ri Parte_3 Parte_2
e a corrispondere a la somma di
[...] Parte_1 Controparte_3
€ 25.639,67, o la diversa maggiore o minor somma ritenuta di giustizia oltre interessi moratori ex D.Lgs.
231/2002. Con vittoria di spese e competenze professionali».
MOTIVI DELLA DECISIONE
(previa istanza di emissione del d.i. anche nei confronti dei Controparte_1 soci e ) ha ottenuto dal Tribunale di Prato la pronuncia nei confronti Parte_1 Parte_2 di Parte_3
dell'ingiunzione di pagamento, nel termine di 40 gg., della somma di € 26.467,97
[...] oltre interessi, spese della procedura liquidate in € 1.305,00 per compensi, € 286,00 per esborsi, rimborso spese generali, IVA, CPA.
A fondamento della propria pretesa, , ha allegato e dedotto: Controparte_1
- di aver stipulato con la Parte_1
n data 29.6.16 un contratto per la somministrazione di energia elettrica
[...] per uso non domestico;
- che la controparte contrattuale era rimasta morosa nel pagamento di fatture per complessivi
€ 30.678,02;
- di aver emesso nota di credito per e 4.210,05, risultando, pertanto, un credito in proprio favore di e 26.467,97.
Hanno proposto opposizione l Parte_3
nonché e
[...] Parte_1 Parte_2
(soci illimitatamente responsabili), chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
[...]
A fondamento dell'opposizione, la parte attrice ha dedotto ed eccepito ha dedotto ed eccepito: Contro
- che, ancorché il decreto ingiuntivo fosse stato emesso solo nei confronti della società, aveva notificato il provvedimento anche nei confronti dei soci, i quali, quindi, avevano ritenuto di proporre anch'essi opposizione;
Contro
- che aveva rilasciato in alcune note di credito (n. 0509146 del 15/09/2018 e 0595088 del
15/11/2018) delle dichiarazioni liberatorie in cui si leggeva “Non c'è nulla da pagare” e ancora
“Gentile Cliente, le bollette scadute risultano TUTTE PAGATE”, aventi portata confessoria;
- le bollette azionate in via monitoria si riferivano a un periodo di tempo decorrente dal 01/12/2017 al 30/06/2018, lasso temporale in cui «alcuna fruizione poteva in concreto maturarsi» in quanto apparecchio di misurazione-contatore presente nei locali dell' era stato rimosso Parte_1 in data 17.11.2017;
- che il consumo riscontrato nell'anno di somministrazione (tra il novembre 2016 e il novembre
2017) era stato “stratosferico”, rispetto a un consumo medio, in altro periodo, di circa € 350,00 al mese.
pagina 2 di 7 Si è costituita in giudizio la convenuta opposta , chiedendo Controparte_1
l'autorizzazione alla chiamata in causa di per sentirla condannata in Controparte_4 manleva, ed esponendo e deducendo:
- che dalla somma ingiunta andava detratto l'ulteriore importo di € 828,40, come da nota di credito n. 595088 del 15.11.18;
- che il decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti della s.n.c. sarebbe comunque stato efficace anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili;
- che alcuna portata confessoria poteva ascriversi alle diciture presenti nelle note di credito, redatte automaticamente dal sistema informatico;
- che la controparte non aveva dato prova di aver saldato le fatture;
- che i consumi erano stati stimati dal distributore a seguito dell'accertata manomissione del contatore, volta all'illegittima sottrazione di energia, consistente nell'applicazione di un magnete con sottomisurazione del 92-96%;
- che le fatture prodotte dalla controparte per comprovare i minori precedenti consumi si riferivano ad un POD differente;
- che anche le fatture per le mensilità successive alla rimozione del contatore erano state emesse sulla base dei consumi effettivi comunicati dal distributore.
Si è costituita in giudizio la terza chiamata he ha chiesto la declaratoria del Controparte_4 Contro proprio difetto di legittimazione passiva (negando di essere legata a da rapporto contrattuale), con pronuncia di estromissione e in denegata ipotesi, pregiudizialmente, la declaratoria di incompetenza territoriale e, nel merito, il rigetto di ogni domanda proposta nei suoi confronti.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini per lo scambio delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa è stata istruita sulle produzioni documentali.
Esperito un tentativo di mediazione demandata, infruttuosa con riferimento alla causa tra Contro
e v'è stata la rinuncia agli atti, con reciproca accettazione, nei confronti di Parte_4
[...]
, la causa nei confronti della quale è stata separata, prendendo numero RG 2630/2023, CP_5 con successiva dichiarazione di estinzione.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione all'udienza del 05/12/2023, previo scambio degli scritti conclusivi.
* * *
1. L'opposizione è parzialmente fondata e, meritevole, pertanto, di accoglimento, per quanto di ragione.
1.1. Deve osservarsi, in primo luogo, che non colgono nel segno le difese della parte opponente, laddove Contro deduce che dall'assenza di rapporto contrattuale diretto tra ed (che è pacifica) Controparte_4 Contro consegue che non abbia titolo a pretendere nulla nei suoi confronti. Invero, non v'è contestazione né del titolo contrattuale tra le parti, né — quantomeno siano alla rimozione del contatore — della somministrazione di energia elettrica, mentre la circostanza che, nella prospettazione del terzo (rispetto pagina 3 di 7 Contro al quale, nel procedimento separato, il giudizio si è estinto per rinuncia), non abbia azione nei suoi confronti non influisce sul rapporto tra il fornitore di energia elettrica e il cliente, risultando, semplicemente, l'intermediazione di un ulteriore operatore del mercato in funzione di grossista di energia elettrica. Né può ritenersi che altri soggetti possano vantare crediti nei confronti dell' per Parte_1 la medesima fornitura, non risultando, né l'opponente avendo allegato, che il contratto di fornitura, per Contro il periodo che ci occupa, sia stato stipulato con altro soggetto rispetto a
1.2. È d'uopo segnalare, dipoi, che non può attribuirsi efficacia confessoria alle diciture di cui alle note di credito (doc. 2 e 3 fasc. ): quanto alla frase “non c'è nulla da pagare”, essa Parte_1 non appare altro che la riproposizione, in formato testuale, di quanto accanto esposto in termini numerici
(“Importo da pagare: € 0,00”). Quanto al riferimento al pagamento delle precedenti bollette, deve segnalarsi che, per insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità, una dichiarazione è qualificabile come confessione ove sussistano un elemento soggettivo, consistente nella consapevolezza e volontà di ammettere e riconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte, ed un elemento oggettivo, che si ha qualora dall'ammissione del fatto obiettivo, il quale forma oggetto della confessione escludente qualsiasi contestazione sul punto, derivi un concreto pregiudizio all'interesse del dichiarante e, al contempo, un corrispondente vantaggio nei confronti del destinatario della dichiarazione
(v. Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 7381 del 25/03/2013). Nel caso di specie, tuttavia, difetta palesemente l'elemento soggettivo, essendo le bollette, notoriamente, documento elaborato in modo automatico da sistemi informatici, come tali inidonei (quantomeno, ad oggi) a porre in essere dichiarazioni che presentino requisiti di consapevolezza e volontà.
1.3. Tanto osservato, ritiene il Tribunale che debbano esaminarsi separatamente le forniture eseguite in data antecedente al 17 novembre 2017 da quelle eseguite successivamente.
1.3.1. Con riferimento alle forniture precedenti alla rimozione del contatore, l'opposizione si appalesa infondata.
1.3.1.1. L'Autocarrozzeria, invero, lamenta la difformità tra i consumi per altri periodi, rispetto a quelli Contro riscontrati in costanza di fornitura con Rammentato, preliminarmente, che altro è il consumo in senso proprio, che si misura in kWh, ed altro è il corrispettivo applicato, che è determinato sulla base di tariffe suscettibili di variazione nel tempo, deve segnalarsi che le bollette dalla prodotte si Parte_5 riferiscono ad altro POD e risultano intestate non alla società, ma ad : esse non Parte_2 costituiscono, pertanto, prova degli ordinari consumi della società opponente.
D'altra parte, la stessa parte opponente ha prodotto il verbale di rimozione del contatore (doc. 4 fasc.
), sottoscritto da , in cui si legge «al momento della verifica Parte_5 Parte_1 eseguita congiuntamente ai carabinieri si riscontra la presenza di un magnete posto sulla parte superiore del contatore il quale induceva lo stesso a sottomisurare i consumi di energia e potenza elettrica con un errore medio del 92-96% […]. Tolto il magnete dal contatore l'errore nella misura rientrava nella norma. Si precisa che il contatore era in una nicchia chiusa con sportello all'interno dell'attività commerciale entrando a destra. Il magnete è stato posto sotto sequestro. Staccata fornitura rimuovendo il contatore il quale è stato repertato […]».
1.3.1.2. A fronte di ciò, come emerge dalla comunicazione di verifica di (doc. 21 fasc. Controparte_4 Contro
è risultato un prelievo irregolare sin dal 18.11.12 e i consumi effettivi sono stati determinati “sulla base della potenza tecnicamente prelevabile determinata dalla sezione del cavo”. pagina 4 di 7 Giova segnalare che la deliberazione ARERA n. 200/1999 individua, agli artt. 9 e ss. le modalità di
“ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura”, sul presupposto che vi sia un errore di misurazione, o, comunque un guasto o una rottura che impedisca di rilevare la percentuale di errore, prescrivendo che, nel primo caso, occorre ricostruire i consumi sulla base dell'entità dell'errore di misurazione e, nel secondo caso, sulla base dei consumi riferiti agli ultimi due periodi corrispondenti a quello ricostruito, con la precisazione che il cliente può offrire elementi che dimostrino variazioni del profilo dei suoi consumi.
Tale disciplina non può, tuttavia, ritenersi applicabile, neppure in via analogica, al caso di specie, giacché risulta che vi sia stato alcun malfunzionamento del misuratore, ma manomissione dello stesso tramite magnete, onde difetta la medesimezza della ratio legis, che consentirebbe di far ricorso ai metodi di calcolo previsti dalla deliberazione n. 200/1999. Né, peraltro, risulta che l'opponente abbia fornito elementi circostanziati rispetto ai possibili consumi effettivi, essendosi limitato, come visto, a contestare genericamente la sproporzione dei consumi rispetto all'attività svolta, e produrre bollette riferite ad altro
POD e ad altro soggetto. Anche la richiesta di CTU, in difetto di allegazione e prova di ulteriori elementi in merito all'attività svolta, appare meramente esplorativa.
Ritiene, pertanto, il Tribunale, correttamente possa farsi applicazione del metodo commisurazione dei consumi della “potenza tecnicamente prelevabile”, al quale, in concreto, il distributore ha fatto ricorso, giacché, in assenza di ulteriori elementi (che non sono stati introdotti nel presente giudizio), costituiscono adeguati indici presuntivi del consumo il calibro del cavo, nonché la quantificazione media delle ore di consumo di analoghi operatori commerciali, come allegato dalla terza chiamata , senza Controparte_4 che alcuna contestazione intervenisse da parte dell'opposta.
1.3.1.3. Conseguentemente, deve ritenersi dovuto il corrispettivo di cui alla fattura n. 0462010 del
15/12/2017, emessa sulla base dei consumi rideterminati dal distributore per il periodo novembre 2016- novembre 2017, corrispettivo ammontante ad € 19.166,67. Poiché le note di credito (doc. 2 e 3 fasc. opponente) risultano riferite, la n. 0509146, al periodo novembre-giugno 2018 e, la n. 0595088, al periodo marzo-giugno 2018, le somme ivi esposte a credito dell' non debbono Parte_1 scomputarsi dal dovuto come sopra indicato.
Su tale somma sono dovuti gli interessi ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza per il pagamento indicata nella fattura (5.1.18) al saldo effettivo, trattandosi di transazione commerciale, come da domanda svolta sin dalla fase monitoria.
1.4. L'opposizione è, invece, fondata, con riferimento ai (pretesi) consumi per il periodo di fornitura successivo al 17.11.17.
A fronte della contestazione dei consumi da parte dell' , che si appunta sull'elemento, Parte_1 Contro documentalmente provato, dell'intervenuta rimozione del contatore, aveva l'onere di provare l'effettività dei consumi fatturati, ciò che avrebbe potuto fare mediante produzione dei dati di misura comunicati dal distributore (per il tramite del grossista) o, in ipotesi, mediante formulazione di istanza ex art. 210 c.p.c.
Tale prova, tuttavia, non è stata offerta dall'opposta. Per converso, dall'esame delle bollette emesse successivamente alla rimozione del contatore emerge come queste siano state emesse per consumi stimati. Se, infatti, le fatture n. 19662 del 15.1.2018 e n. 66254 del 15.2.2018, rispettivamente per i mesi pagina 5 di 7 di dicembre e di gennaio, risultano dichiaratamente emesse per consumi effettivi, le fatture n. 143617 del
15.3.2018, n. 200811 del 15.4.2018, n. 258237 del 15.5.2018, n. 316953 del 15.6.2018 e n. 379202 del
15.7.2018 si appalesano tutte emesse per consumi stimati — ad onta di quanto dedotto dall'opposta —
e, dalla n. 200811 indicano, nella sezione “dettaglio consumi storici”, l'assenza di consumi nei mesi di dicembre 2017 e gennaio 2018, e consumi limitatissimi nel mese di febbraio 2018. Né giova che nelle due note di credito si faccia riferimento, quanto alla prima, a “consumi stimati dal distributore” e, quanto alla seconda a “consumi effettivi”, in difetto di produzione dei dati di misura.
È d'uopo segnalare, altresì, che dall'esame congiunto dei grafici di cui al doc. 7 fasc. Controparte_4
(indicanti l'andamento dei consumi medi giornalieri e della potenza media generale), documento utilizzabile ai fini del giudizio in virtù del principio di acquisizione e la cui fedele rappresentazione dei dati di distribuzione non è contestata dalle parti, emerge come il distributore non abbia registrato consumi sul POD in questione tra il novembre 2017 e il l'agosto 2018.
Poiché non è stata data prova che un nuovo contatore sia stato installato sul POD dopo la rimozione, e Contro non sono comunque documentati consumi in tale periodo, la domanda svolta da attore sostanziale, in parte qua si appalesa destituita di fondamento e, come tale, non può trovare accoglimento.
1.5. L'opposizione deve, pertanto essere accolta parzialmente e, revocato il decreto ingiuntivo opposto, la parte opponente deve essere condannata al pagamento della minor somma sopra indicata, oltre interessi.
2. In ragione della soccombenza le spese di lite debbono essere poste a carico della di Parte_1 Parte_1
e di .
[...] Parte_2
Si procede a liquidazione in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come da ultimo modificato ad opera del DM 147/2022, con applicazione, in ragione del decisum della causa, dei valori medi per lo scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00 per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale e dei valori minimi della fase istruttoria, tenuto conto che non è stata svolta attività ulteriore rispetto al deposito delle memorie ex art, 183, co. 6, c.p.c. Allo stesso regime sono soggette le spese per il procedimento monitorio e per il procedimento di mediazione (con esclusione della fase di conciliazione, che non ha avuto luogo), liquidate sulla base dei medesimi criteri.
Poiché la pluralità soggettiva della parte opponente non ha in alcun modo inciso sulla complessità della lite, ritiene il Tribunale che non debbano applicarsi aumenti all'ammontare delle spese risultante dall'applicazione dei parametri suindicati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie parzialmente l'opposizione proposta da Parte_1
e
[...] Parte_1 Parte_2
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto, portante n. 1464/2018, pronunciato il
3.12.18;
pagina 6 di 7 - condanna la Parte_1 Parte_1
nonché e quali soci illimitatamente
[...] Parte_1 Parte_2 responsabili, al pagamento a , della somma di Controparte_1
€ 19.166,67 oltre interessi ex d.lgs. 231/02 dal 5 gennaio 2018 al saldo;
- condanna la Parte_1
e , a rimborsare a
[...] Parte_1 Parte_2 [...]
, le spese di lite, che si liquidano in € 145,50 per spese, € 567,00 per Controparte_1 compensi di avvocato per la fase monitoria, € 4.237,00 per compensi di avvocato per il giudizio di merito, € 1.323,00 per compensi di avvocato per il procedimento di mediazione, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Prato il giorno 7 giugno 2024.
Il Giudice dott. Francesco Delù
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