Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 24/12/2025, n. 2946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2946 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02946/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01563/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1563 del 2024, proposto da Lo OS IN e AN GI, rappresentati e difesi dall'avvocato IN Caponnetto, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
il Comune di Cattolica Eraclea, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
- per quanto di interesse, della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Cattolica Eraclea n. 74 del 2 settembre 2024, avente ad oggetto l’approvazione del “ Piano di recupero dell’abitato di Eraclea Minoa secondo la perimetrazione del PRG vigente in attuazione del DDG 266/2018. Adozione ai sensi dell’art. 31, comma 8, della L.R. 19/2020” ;
- della proposta di deliberazione per la Giunta Comunale n. 77 del 30 agosto 2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2025 il dott. ON NN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I signori Lo OS IN e AN GI agiscono per l’annullamento, per quanto di loro interesse, della delibera n. 74 del 2 settembre 2024 della Giunta Municipale di Cattolica Eraclea, avente ad oggetto l’approvazione del “Piano di recupero dell’abitato di Eraclea Minoa secondo la perimetrazione del PRG vigente in attuazione del DDG 266/2018. Adozione ai sensi dell’art. 31, comma 8, della L.R. 19/2020” .
Espongono i ricorrenti di essere comproprietari di un fabbricato e della relativa area di sedime, oggetto di futura espropriazione nell’ambito delle previsioni del piano di recupero dell’abitato di Eraclea Minoa, che è stato approvato con il provvedimento impugnato in questa sede e che prevede la modifica in zona “B” di recupero dell’agglomerato urbano della frazione in questione, con il conseguente e necessario reperimento di aree ed immobili da destinare ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria, tra i quali il compendio di proprietà dei ricorrenti.
2. Il ricorso, notificato il 2 novembre 2024 e depositato il 14 novembre successivo, è affidato alle seguenti doglianze:
“1) Violazione degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e s.m.i. mancata comunicazione dell’avvio del procedimento finalizzato all’approvazione del piano di recupero.
2) Illegittimità del provvedimento impugnato per contrasto tra contenuto del P.R.G. e piano attuativo di recupero, difetto di istruttoria e conseguente eccesso di potere. Illogicità manifesta. Violazione del principio di economicità dell’agire della Pubblica Amministrazione”.
2.1. Con il primo motivo parte ricorrente lamenta la violazione del proprio diritto di partecipare al procedimento definito con il provvedimento impugnato adottato in assenza della, in tesi doverosa, comunicazione di avvio del procedimento.
2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano, invece, che il piano impugnato si tradurrebbe in una surrettizia modifica del Piano Regolatore Generale, atteso che l’esecuzione delle citate opere di urbanizzazione primaria e secondaria cui inerisce la destinazione impressa al manufatto ed al terreno di loro proprietà finirebbe col determinare un vincolo di destinazione, addirittura conformativo dello strumento urbanistico e, dunque, come detto, una vera e propria variante al P.R.G.
3. L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
In vista della discussione i ricorrenti, con memoria del 26 novembre 2025, hanno dichiarato il venir meno del loro interesse alla decisione della controversia avendo ceduto nel frattempo a terzi la proprietà dell’immobile oggetto del presente giudizio.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito all’udienza pubblica del 19 dicembre 2025.
4. Preso atto di quanto dichiarato dalla difesa della parte ricorrente, al Collegio non resta che dichiarare improcedibile il ricorso, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), del codice del processo amministrativo. Come chiarito dalla giurisprudenza, la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta infatti l’improcedibilità dell’impugnazione, non potendo in tal caso – in omaggio al principio dispositivo – il Giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità (cfr., ex multis , Consiglio di Stato, Sez. VII, 31 gennaio 2022, n. 671; Consiglio di Stato, Sez. III, 21 maggio 2021, n. 3981).
5. La mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione comunale intimata esonera il Collegio da ogni statuizione in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IC AB, Presidente
ON NN, Primo Referendario, Estensore
Elena RH, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ON NN | IC AB |
IL SEGRETARIO