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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 06/03/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3735/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3735/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 6 marzo 2025 ad ore 11,10 innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi:
Per 'avv. MASSARI ALESSANDRO Parte_1
Per essuno compare Controparte_1 L'avv. Massari dà atto di aver già depositato in PCT atti di intimazione a testi, nonché notifica a mezzo pec alla resistente contumace dell'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale;
stante l'assenza di quest'ultima, chiede che l'interrogatorio formale sia dichiarato andato deserto. Il giudice, dato atto della notifica a mezzo pec a parte resistente interroganda contumace in data 20.6.2024 del verbale di udienza del 20.6.2024 contenente l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale di parte resistente e rilevato che quest'ultima non è comparsa senza addurre giustificazioni alla odierna udienza per rendere l'interrogatorio formale dichiara andato deserto quest'ultimo. L'avv. Massari dà atto che non sono presenti i due testi intimati e che uno di essi, Persona_1 ha inviato email con cui ha dichiarato di non poter comparire per motivi familiari e lavorativi. L'avv. Massari chiede fissarsi nuova udienza per sentire i testimoni intimati e non comparsi, ove il giudice lo ritenga necessario.
Il giudice invita alla discussione. L'avv. Massari discute la causa, insistendo per l'accoglimento delle domande ed istanze, anche istruttorie, formulate in atti.
Il Giudice
si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Il Giudice
alle ore 17,54, terminata la camera di consiglio, allontanatesi le parti, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3735/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASSARI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO, elettivamente domiciliata in VIALE SAN CONCORDIO 36/7 LUCCA presso il difensore avv. MASSARI ALESSANDRO
Parte ricorrente contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
Parte resistente contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio davanti a questo giudice del lavoro Parte_1 Controparte_1
formulando le seguenti conclusioni:
“A), accertare e dichiarare il mancato pagamento alla ricorrente di 10 giornate di lavoro indebitamente contabilizzate come ferie e di 332 ore di permessi e per l'effetto condannare la società
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore Controparte_2 dell'esponente delle differenze retributive per tale ragione dovute pari alla somma di € 3.929,30 oltre interessi e rivalutazione o a quella minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
B), accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere retribuita fino al 31/01/2023 e per l'effetto condannare la società in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2 al pagamento in favore dell'esponente delle somme dovute a titolo di mancato guadagno pari alla somma di € 970,73 oltre interessi e rivalutazione o a quella minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
C), accertare e dichiarare il parziale mancato pagamento alla ricorrente delle somme a lei dovute in ragione delle buste paga di dicembre 2022 e Gennaio 2023 e per l'effetto condannare la società
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle somme per tale CP_2 ragione dovute pari alla somma di € 1.099,26 oltre interessi e rivalutazione o a quella minore somma che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese diritti e onorari”.
La ricorrente ha riferito:
- di essere stata assunta in data 13.6.2022 dalla società resistente (la cui attività ha ad oggetto l'autotrasporto consulenza logistica, facchinaggio gestione magazzini e gestione logistica CP_3 magazzini) in forza di contratto a tempo pieno (39 ore settimanali) e indeterminato con mansioni di impiegata d'ufficio (livello V del CCNL Trasporto e Spedizione Merci) e stipendio lordo mensile di €
1.612,88;
- di essersi occupata di smistare le lettere di vettura e di gestire le prenotazioni per la consegna della merce su pallet, gestione che avveniva in particolar modo, in ragione del contratto di franchising in essere tra le società, tramite il portale informatico gestionale della One Express;
- che l'attività individuata sul portale informatico gestionale della One express come promanante dalla
“filiale 197” era integralmente di sua competenza, utilizzando il medesimo per interfacciarsi con la clientela e le altre filiali One Express;
- di aver quindi lavorato dal lunedì al venerdì con una media di 39 ore settimanali, svolgendo – da luglio a dicembre 2022 – esclusivamente le ore di ferie e di permesso riportate nei documenti (cd.
“giornaliere”) che riepilogavano mensilmente le ore di ferie/permesso godute e da lei inviate al datore di lavoro;
- di essere stata licenziata per giustificato motivo oggettivo comunicatole con lettera del 30.12.2022, con preavviso lavorativo fino al 31.1.2023;
- di esserle stato impedito da (legale rappresentante della resistente) di continuare a Controparte_4
lavorare a far data dal 16.1.2023, quando ella ha fatto rientro al lavoro dopo un breve periodo di malattia;
- di aver diritto al pagamento di differenze retributive per permessi e ferie contabilizzati nelle buste paga ma in realtà fruite, oltre all'importo “a titolo di mancato guadagno” per il periodo di preavviso che le non è stato fatto lavorare, oltre al saldo delle buste paga di dicembre 2022 e gennaio 2023.
Nella contumacia della società convenuta (non costituita in giudizio benchè ritualmente citata), la causa
– istruita a livello documentale e mediante assunzione (andata deserta) dell'interrogatorio formale della parte resistente – è stata decisa alla odierna udienza mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
***
Data prova documentale del rapporto di lavoro inter partes a tempo indeterminato e pieno (39 ore settimanali) dal 13.6.2022 al 31.1.2023 (data di scadenza del periodo di preavviso concesso dal datore di lavoro con la lettera di licenziamento per g.m.o. del 30.12.2022) con mansioni di impiegata d'ufficio
(livello V del CCNL Trasporto e Spedizione Merci) e stipendio lordo mensile di € 1.612,88 (docc. 4, 8
e 9 fasc. ric.), la ricorrente ha allegato l'inadempimento delle obbligazioni del datore di lavoro in punto di erronea contabilizzazione nelle buste paga di giorni di ferie e permessi in realtà lavorati, di omesso pagamento di quanto dovuto per il periodo di preavviso che non le è stato fatto lavorare e di omesso pagamento del saldo delle buste paga di dicembre 2022 e gennaio 2023.
Le domande del ricorso sono fondate in ragione dele considerazioni che seguono.
a) La ricorrente ha depositato ordini e informative del portale One Express relativi al “Terminal operator 197” (identificativo a lei riferibile, unica lavorative addetta a questo portale informatico gestionale) e documentazione (comunicazione ITL di Lucca-Massa Carrara: doc. 2 e 3) da cui risulta che la resistente ha operato nell'ambito di appalto con One Express (doc. 6 fasc. ric.). ha altresì prodotto cd. “giornaliere” che riportano mensilmente le ore di ferie/permesso godute Pt_1
e da lei inviate al datore di lavoro (doc. 7 fasc. ric.).
Tali risultanze documentali hanno trovato compiuta dimostrazione per effetto degli argomenti di prova traibili dall'interrogatorio formale della resistente contumace andato deserto e relativo ai capp. 1, 2 e 6 del ricorso.
Deve quindi concludersi che la ricorrente era al lavoro nelle giornate nelle quali il portale informatico ha tracciato le attività svolte dall'utente individuato come “Terminal operator 197”, come ricavabili dal doc. 6 cit., così come deve affermarsi che la ricorrente non era in permesso o in ferie nelle giornate diverse da quelle riportate nelle “giornaliere mensili di cui al doc. 7 cit.
Da un raffronto tra i docc.
6-7 citt. e le buste paga in atti (doc. 8 cit.), risulta che alla ricorrente:
• per luglio 2022, la ricorrente (vd. doc. 7 cit.) ha lavorato tutti i giorni feriali senza fruire di ferie e permessi, come confermato dalle risultanze del doc. 6 cit.; a fronte di ciò, nella busta paga di luglio
2022 sono state contabilizzate 70 ore di permessi non retribuiti;
• per agosto 2022, la ricorrente (vd. doc. 7 cit.) ha svolto complessivamente 141 ore ed ha fruito di 4 ore di permesso (nelle date del 4, 10 e 17) e di 3 giornate di ferie (il 16, 18 e 19, oltre alla festività del 15 agosto), come confermato dalle risultanze del doc. 6 cit.; a fronte di ciò, nella busta paga di agosto 2022 sono state contabilizzate 85 ore di permessi non retribuiti (in luogo delle 12 ore di permesso retribuito) e sono state conteggiate 4 giornate di ferie in luogo delle 3 effettivamente svolte, così da risultare non retribuite 1 giornata di lavoro (contabilizzata come ferie) e 85 ore di permesso;
• per settembre 2022, la ricorrente (vd. doc. 7 cit.) ha lavorato in tutti i giorni feriali senza effettuare giorni di ferie e fruendo di 2 ore di permessi nella giornata del 2, come confermato dalle risultanze del doc. 6 cit.; a fronte di ciò, nella busta paga di settembre 2022 sono state contabilizzate 8 ore di permessi retribuiti ed è stata conteggiata 1 giornata di ferie, così da risultare non retribuita 1 giornata di lavoro (contabilizzata come ferie) e 6 ore di permesso;
• per ottobre 2022, la ricorrente (vd. doc. 7 cit.) ha lavorato tutti i giorni feriali senza fruire di ferie e permessi, come confermato dalle risultanze del doc. 6 cit.; a fronte di ciò, nella busta paga di ottobre 2022 sono state contabilizzate 8 ore di permessi retribuiti e 39 ore di permessi non retribuiti, oltre ad essere state conteggiate 2 giornate di ferie, così da risultare non retribuite 2 giornate di lavoro (contabilizzate come ferie) e 47 ore di permessi;
• per novembre 2022, per agosto 2022, la ricorrente (vd. doc. 7 cit.) lavorato tutti i giorni feriali senza fruire di ferie ma godendo solo di 4 ore di permesso (nella data del 4), come confermato dalle risultanze del doc. 6 cit.; a fronte di ciò, nella busta paga di novembre 2022 sono state contabilizzate 55 ore di permessi non retribuiti e 14 ore di permessi retribuiti (in luogo delle 4 ore di permesso retribuito godute) e sono state conteggiate 2 giornate di ferie, così da risultare non retribuite 2 giornate di lavoro (contabilizzate come ferie) e 65 ore di permesso;
• per dicembre 2022, la ricorrente (vd. doc. 7 cit.) ha svolto complessivamente 158 ore ed ha fruito di
2 ore di permesso (nella date del 13 e del 27), come confermato dalle risultanze del doc. 6 cit.; a fronte di ciò, nella busta paga di dicembre 2022 sono state contabilizzate 54 ore di permessi non retribuiti e 7 ore di permessi retribuiti (in luogo delle 2 ore di permesso retribuito) e sono state conteggiate 3 giornate di ferie, così da risultare non retribuite 3 giornate di lavoro (contabilizzate come ferie) e 59 ore di permesso.
Pertanto, complessivamente, risultano non retribuite alla ricorrente n. 9 giornate di lavoro
(indebitamente contabilizzate come ferie) e n. 332 ore (70+85+6+47+65+59) di permessi in realtà lavorate.
Tenuto conto che la retribuzione mensile della ricorrente era € 1.612,88 (vd. contratto di assunzione e buste paga in atti), corrispondente ad € 73,31 di retribuzione giornaliera e di € 9,60 di retribuzione ordinaria, sono dovuti alla ricorrente gli importi di € 659,79 per le giornate di ferie contabilizzate e non fruite (€ 73,31 x 9) ed € 3.187,20 per le ore di permesso contabilizzate e non fruite (€ 9,60 x 320), per un totale di € 3.846,99.
La società resistente deve quindi essere condannata a pagare, per i titoli di cui sopra, la somma complessiva di € 3.846,99, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
b) La ricorrente, licenziata per g.m.o in data 30.12.2022 e preavviso fino al 31.1.2023 (doc. 9), ha allegato esserle stato impedito di riprendere il lavoro, dopo l'assenza per malattia, in data 16.1.2023, nonostante l'invio al datore di lavoro di essere disponibile a rendere la propria prestazione lavorativa
(doc. 10).
Parte resistente, rimasta contumace, deve quindi essere condannata a pagare l'indennità di mancato preavviso (qualificata in ricorso come mancato guadagno) per il periodo dal 16.1.2023 al 31.1.2023: poiché il periodo di preavviso non lavorato è pari alla metà del periodo complessivo di preavviso (30 giorni) e considerata la retribuzione base di € 1.612,88, spetta alla ricorrente la metà di tale importo, pari ad € 806,44.
La società resistente deve quindi essere condannata a pagare alla ricorrente la somma di € 804,44, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
c) Alla ricorrente spetta altresì il saldo delle buste paga di dicembre 2022 e gennaio 2023
(rispettivamente per € 426,26 ed € 673,00), avendo allegato non esserle state interamente corrisposte, senza che la resistente – rimasta contumace- abbia dato dimostrazione del relativo pagamento integrale.
La società resistente deve quindi essere condannata a pagare alla ricorrente la somma complessiva di €
1.099,26, per saldo buste paga di dicembre 2022 e gennaio 2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
d) Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte resistente;
esse sono liquidate come da dispositivo, senza applicazione della fase istruttoria (non tenutasi).
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra eccezione, domanda e richiesta disattesa,
1) condanna a pagare in favore della ricorrente Controparte_2 Parte_1
a) la complessiva somma di € di € 3.846,99, a titolo di giornate di ferie e ore di permesso indebitamente contabilizzate, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
b) la somma € 806,44, a titolo di indennità di preavviso, oltre rivalutazione ed interessi legali dal dovuto al saldo;
c) la complessiva somma di € 1.099,26, per saldo buste paga di dicembre 2022 e gennaio
2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
2) condanna a rifondere alla ricorrente il pagamento delle spese di lite, liquidate in € Controparte_2
3.500,00 per compensi, € 118,50 oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 6 marzo 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 19672003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3735/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 6 marzo 2025 ad ore 11,10 innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi:
Per 'avv. MASSARI ALESSANDRO Parte_1
Per essuno compare Controparte_1 L'avv. Massari dà atto di aver già depositato in PCT atti di intimazione a testi, nonché notifica a mezzo pec alla resistente contumace dell'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale;
stante l'assenza di quest'ultima, chiede che l'interrogatorio formale sia dichiarato andato deserto. Il giudice, dato atto della notifica a mezzo pec a parte resistente interroganda contumace in data 20.6.2024 del verbale di udienza del 20.6.2024 contenente l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale di parte resistente e rilevato che quest'ultima non è comparsa senza addurre giustificazioni alla odierna udienza per rendere l'interrogatorio formale dichiara andato deserto quest'ultimo. L'avv. Massari dà atto che non sono presenti i due testi intimati e che uno di essi, Persona_1 ha inviato email con cui ha dichiarato di non poter comparire per motivi familiari e lavorativi. L'avv. Massari chiede fissarsi nuova udienza per sentire i testimoni intimati e non comparsi, ove il giudice lo ritenga necessario.
Il giudice invita alla discussione. L'avv. Massari discute la causa, insistendo per l'accoglimento delle domande ed istanze, anche istruttorie, formulate in atti.
Il Giudice
si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Il Giudice
alle ore 17,54, terminata la camera di consiglio, allontanatesi le parti, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3735/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASSARI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO, elettivamente domiciliata in VIALE SAN CONCORDIO 36/7 LUCCA presso il difensore avv. MASSARI ALESSANDRO
Parte ricorrente contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
Parte resistente contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio davanti a questo giudice del lavoro Parte_1 Controparte_1
formulando le seguenti conclusioni:
“A), accertare e dichiarare il mancato pagamento alla ricorrente di 10 giornate di lavoro indebitamente contabilizzate come ferie e di 332 ore di permessi e per l'effetto condannare la società
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore Controparte_2 dell'esponente delle differenze retributive per tale ragione dovute pari alla somma di € 3.929,30 oltre interessi e rivalutazione o a quella minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
B), accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere retribuita fino al 31/01/2023 e per l'effetto condannare la società in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2 al pagamento in favore dell'esponente delle somme dovute a titolo di mancato guadagno pari alla somma di € 970,73 oltre interessi e rivalutazione o a quella minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
C), accertare e dichiarare il parziale mancato pagamento alla ricorrente delle somme a lei dovute in ragione delle buste paga di dicembre 2022 e Gennaio 2023 e per l'effetto condannare la società
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle somme per tale CP_2 ragione dovute pari alla somma di € 1.099,26 oltre interessi e rivalutazione o a quella minore somma che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese diritti e onorari”.
La ricorrente ha riferito:
- di essere stata assunta in data 13.6.2022 dalla società resistente (la cui attività ha ad oggetto l'autotrasporto consulenza logistica, facchinaggio gestione magazzini e gestione logistica CP_3 magazzini) in forza di contratto a tempo pieno (39 ore settimanali) e indeterminato con mansioni di impiegata d'ufficio (livello V del CCNL Trasporto e Spedizione Merci) e stipendio lordo mensile di €
1.612,88;
- di essersi occupata di smistare le lettere di vettura e di gestire le prenotazioni per la consegna della merce su pallet, gestione che avveniva in particolar modo, in ragione del contratto di franchising in essere tra le società, tramite il portale informatico gestionale della One Express;
- che l'attività individuata sul portale informatico gestionale della One express come promanante dalla
“filiale 197” era integralmente di sua competenza, utilizzando il medesimo per interfacciarsi con la clientela e le altre filiali One Express;
- di aver quindi lavorato dal lunedì al venerdì con una media di 39 ore settimanali, svolgendo – da luglio a dicembre 2022 – esclusivamente le ore di ferie e di permesso riportate nei documenti (cd.
“giornaliere”) che riepilogavano mensilmente le ore di ferie/permesso godute e da lei inviate al datore di lavoro;
- di essere stata licenziata per giustificato motivo oggettivo comunicatole con lettera del 30.12.2022, con preavviso lavorativo fino al 31.1.2023;
- di esserle stato impedito da (legale rappresentante della resistente) di continuare a Controparte_4
lavorare a far data dal 16.1.2023, quando ella ha fatto rientro al lavoro dopo un breve periodo di malattia;
- di aver diritto al pagamento di differenze retributive per permessi e ferie contabilizzati nelle buste paga ma in realtà fruite, oltre all'importo “a titolo di mancato guadagno” per il periodo di preavviso che le non è stato fatto lavorare, oltre al saldo delle buste paga di dicembre 2022 e gennaio 2023.
Nella contumacia della società convenuta (non costituita in giudizio benchè ritualmente citata), la causa
– istruita a livello documentale e mediante assunzione (andata deserta) dell'interrogatorio formale della parte resistente – è stata decisa alla odierna udienza mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
***
Data prova documentale del rapporto di lavoro inter partes a tempo indeterminato e pieno (39 ore settimanali) dal 13.6.2022 al 31.1.2023 (data di scadenza del periodo di preavviso concesso dal datore di lavoro con la lettera di licenziamento per g.m.o. del 30.12.2022) con mansioni di impiegata d'ufficio
(livello V del CCNL Trasporto e Spedizione Merci) e stipendio lordo mensile di € 1.612,88 (docc. 4, 8
e 9 fasc. ric.), la ricorrente ha allegato l'inadempimento delle obbligazioni del datore di lavoro in punto di erronea contabilizzazione nelle buste paga di giorni di ferie e permessi in realtà lavorati, di omesso pagamento di quanto dovuto per il periodo di preavviso che non le è stato fatto lavorare e di omesso pagamento del saldo delle buste paga di dicembre 2022 e gennaio 2023.
Le domande del ricorso sono fondate in ragione dele considerazioni che seguono.
a) La ricorrente ha depositato ordini e informative del portale One Express relativi al “Terminal operator 197” (identificativo a lei riferibile, unica lavorative addetta a questo portale informatico gestionale) e documentazione (comunicazione ITL di Lucca-Massa Carrara: doc. 2 e 3) da cui risulta che la resistente ha operato nell'ambito di appalto con One Express (doc. 6 fasc. ric.). ha altresì prodotto cd. “giornaliere” che riportano mensilmente le ore di ferie/permesso godute Pt_1
e da lei inviate al datore di lavoro (doc. 7 fasc. ric.).
Tali risultanze documentali hanno trovato compiuta dimostrazione per effetto degli argomenti di prova traibili dall'interrogatorio formale della resistente contumace andato deserto e relativo ai capp. 1, 2 e 6 del ricorso.
Deve quindi concludersi che la ricorrente era al lavoro nelle giornate nelle quali il portale informatico ha tracciato le attività svolte dall'utente individuato come “Terminal operator 197”, come ricavabili dal doc. 6 cit., così come deve affermarsi che la ricorrente non era in permesso o in ferie nelle giornate diverse da quelle riportate nelle “giornaliere mensili di cui al doc. 7 cit.
Da un raffronto tra i docc.
6-7 citt. e le buste paga in atti (doc. 8 cit.), risulta che alla ricorrente:
• per luglio 2022, la ricorrente (vd. doc. 7 cit.) ha lavorato tutti i giorni feriali senza fruire di ferie e permessi, come confermato dalle risultanze del doc. 6 cit.; a fronte di ciò, nella busta paga di luglio
2022 sono state contabilizzate 70 ore di permessi non retribuiti;
• per agosto 2022, la ricorrente (vd. doc. 7 cit.) ha svolto complessivamente 141 ore ed ha fruito di 4 ore di permesso (nelle date del 4, 10 e 17) e di 3 giornate di ferie (il 16, 18 e 19, oltre alla festività del 15 agosto), come confermato dalle risultanze del doc. 6 cit.; a fronte di ciò, nella busta paga di agosto 2022 sono state contabilizzate 85 ore di permessi non retribuiti (in luogo delle 12 ore di permesso retribuito) e sono state conteggiate 4 giornate di ferie in luogo delle 3 effettivamente svolte, così da risultare non retribuite 1 giornata di lavoro (contabilizzata come ferie) e 85 ore di permesso;
• per settembre 2022, la ricorrente (vd. doc. 7 cit.) ha lavorato in tutti i giorni feriali senza effettuare giorni di ferie e fruendo di 2 ore di permessi nella giornata del 2, come confermato dalle risultanze del doc. 6 cit.; a fronte di ciò, nella busta paga di settembre 2022 sono state contabilizzate 8 ore di permessi retribuiti ed è stata conteggiata 1 giornata di ferie, così da risultare non retribuita 1 giornata di lavoro (contabilizzata come ferie) e 6 ore di permesso;
• per ottobre 2022, la ricorrente (vd. doc. 7 cit.) ha lavorato tutti i giorni feriali senza fruire di ferie e permessi, come confermato dalle risultanze del doc. 6 cit.; a fronte di ciò, nella busta paga di ottobre 2022 sono state contabilizzate 8 ore di permessi retribuiti e 39 ore di permessi non retribuiti, oltre ad essere state conteggiate 2 giornate di ferie, così da risultare non retribuite 2 giornate di lavoro (contabilizzate come ferie) e 47 ore di permessi;
• per novembre 2022, per agosto 2022, la ricorrente (vd. doc. 7 cit.) lavorato tutti i giorni feriali senza fruire di ferie ma godendo solo di 4 ore di permesso (nella data del 4), come confermato dalle risultanze del doc. 6 cit.; a fronte di ciò, nella busta paga di novembre 2022 sono state contabilizzate 55 ore di permessi non retribuiti e 14 ore di permessi retribuiti (in luogo delle 4 ore di permesso retribuito godute) e sono state conteggiate 2 giornate di ferie, così da risultare non retribuite 2 giornate di lavoro (contabilizzate come ferie) e 65 ore di permesso;
• per dicembre 2022, la ricorrente (vd. doc. 7 cit.) ha svolto complessivamente 158 ore ed ha fruito di
2 ore di permesso (nella date del 13 e del 27), come confermato dalle risultanze del doc. 6 cit.; a fronte di ciò, nella busta paga di dicembre 2022 sono state contabilizzate 54 ore di permessi non retribuiti e 7 ore di permessi retribuiti (in luogo delle 2 ore di permesso retribuito) e sono state conteggiate 3 giornate di ferie, così da risultare non retribuite 3 giornate di lavoro (contabilizzate come ferie) e 59 ore di permesso.
Pertanto, complessivamente, risultano non retribuite alla ricorrente n. 9 giornate di lavoro
(indebitamente contabilizzate come ferie) e n. 332 ore (70+85+6+47+65+59) di permessi in realtà lavorate.
Tenuto conto che la retribuzione mensile della ricorrente era € 1.612,88 (vd. contratto di assunzione e buste paga in atti), corrispondente ad € 73,31 di retribuzione giornaliera e di € 9,60 di retribuzione ordinaria, sono dovuti alla ricorrente gli importi di € 659,79 per le giornate di ferie contabilizzate e non fruite (€ 73,31 x 9) ed € 3.187,20 per le ore di permesso contabilizzate e non fruite (€ 9,60 x 320), per un totale di € 3.846,99.
La società resistente deve quindi essere condannata a pagare, per i titoli di cui sopra, la somma complessiva di € 3.846,99, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
b) La ricorrente, licenziata per g.m.o in data 30.12.2022 e preavviso fino al 31.1.2023 (doc. 9), ha allegato esserle stato impedito di riprendere il lavoro, dopo l'assenza per malattia, in data 16.1.2023, nonostante l'invio al datore di lavoro di essere disponibile a rendere la propria prestazione lavorativa
(doc. 10).
Parte resistente, rimasta contumace, deve quindi essere condannata a pagare l'indennità di mancato preavviso (qualificata in ricorso come mancato guadagno) per il periodo dal 16.1.2023 al 31.1.2023: poiché il periodo di preavviso non lavorato è pari alla metà del periodo complessivo di preavviso (30 giorni) e considerata la retribuzione base di € 1.612,88, spetta alla ricorrente la metà di tale importo, pari ad € 806,44.
La società resistente deve quindi essere condannata a pagare alla ricorrente la somma di € 804,44, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
c) Alla ricorrente spetta altresì il saldo delle buste paga di dicembre 2022 e gennaio 2023
(rispettivamente per € 426,26 ed € 673,00), avendo allegato non esserle state interamente corrisposte, senza che la resistente – rimasta contumace- abbia dato dimostrazione del relativo pagamento integrale.
La società resistente deve quindi essere condannata a pagare alla ricorrente la somma complessiva di €
1.099,26, per saldo buste paga di dicembre 2022 e gennaio 2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
d) Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte resistente;
esse sono liquidate come da dispositivo, senza applicazione della fase istruttoria (non tenutasi).
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra eccezione, domanda e richiesta disattesa,
1) condanna a pagare in favore della ricorrente Controparte_2 Parte_1
a) la complessiva somma di € di € 3.846,99, a titolo di giornate di ferie e ore di permesso indebitamente contabilizzate, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
b) la somma € 806,44, a titolo di indennità di preavviso, oltre rivalutazione ed interessi legali dal dovuto al saldo;
c) la complessiva somma di € 1.099,26, per saldo buste paga di dicembre 2022 e gennaio
2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
2) condanna a rifondere alla ricorrente il pagamento delle spese di lite, liquidate in € Controparte_2
3.500,00 per compensi, € 118,50 oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 6 marzo 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 19672003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.