Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 01/12/2025, n. 21606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21606 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21606/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09302/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9302 del 2021, proposto da Campaegli S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Fernando Petrivelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Elisa Caprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ministero della Cultura, non costituito in giudizio;
Comune di Cervara di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Jeisson Jampier Ercole Giorgetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della Deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n. 5 del 21.04.2021 (All. 1 - provvedimento impugnato), di approvazione del “ Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) ” - in B.U.R. Lazio del 10 giugno 2021, n. 56, supplemento n. 2 - nonché, ove occorrer possa, di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente, comunque denominato ed ancorché non conosciuto, se ed in quanto illegittimo e lesivo dell'interesse della società ricorrente, con particolare - ma non esclusivo - riferimento alle D.G.R. Lazio n. 556/2007 e n. 1025/2007 (in B.U.R. Lazio n. 6 del 14.2.2008, S.O. n. 14 – provvedimenti impugnati ed All. 14) di adozione del citato PTPR.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Comune di Cervara di Roma;
Vista la memoria depositata il 9 ottobre 2025 con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 il dott. FA FI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente ha notificato e depositato ritualmente ricorso per gravare l’atto in epigrafe meglio dettagliato;
Si sono costituite in resistenza le Amministrazioni parimenti indicate in epigrafe;
Il 9 ottobre 2025 è stata notificata da parte ricorrente rituale memoria di rinuncia al ricorso, depositata il giorno successivo;
Considerate la definizione in rito della controversia, le posizioni espresse dalle parti, le circostanze di causa, le spese possono essere compensate, ai sensi dell’art. 84 c. 2 c.p.a.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA IZ, Presidente
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario
FA FI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA FI | NA IZ |
IL SEGRETARIO