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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/09/2025, n. 2043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2043 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –
in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 450/2019 r.g. e vertente tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Messina presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. Maria Torre che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente
e
(c.f. ), in persona del Direttore Generale pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici distrettuali di Messina è ope legis domiciliata, resistente oggetto: risarcimento danni da infortunio sul lavoro.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 29 gennaio 2019 adiva questo giudice del lavoro e, Parte_1 premesso di lavorare alle dipendenze del , presso Controparte_2
l'Arsenale Militare di Messina, con la qualifica di operaio carpentiere navale in ferro, deduceva di aver subito, in data 5 ottobre 2015, un infortunio sul lavoro a causa di una caduta da una scala situata all'interno dell'officina di carpenteria in ferro, procurandosi una “frattura del calcagno sinistro”, con successivi “esiti intervento chirurgico osteosintesifrattura calcagno;
limitazioni funzionali caviglia e piede sn”; precisava che a seguito della denuncia di infortunio da parte della datrice di lavoro, l' gli aveva riconosciuto CP_3 un'invalidità dell'11% e corrisposto, per l'effetto, la somma di 11.239,13 euro a titolo di indennizzo.
Lamentava, tuttavia, la responsabilità dell' nella causazione del danno, per non aver essa rispettato CP_1
“la regola d'arte in relazione all'alzata e alla pedata” della scala, in violazione dell'art. 64, comma 1, lett.
A d.lgs. n. 81/2008 e dall'allegato IV punto 1.7.1.1 e ne chiedeva, pertanto, la condanna al risarcimento dei danni subiti, da liquidarsi in complessivi 110.759 euro, di cui 65.440 per quello biologico rapportato a una invalidità permanente del 22% (76.681 euro – 11.239,13 euro già corrisposti dall' ), 38.319 per CP_3 danno morale e 5.000 per invalidità temporanea, ovvero nelle diverse somme ritenute di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
Nella resistenza della convenuta, espletata la prova testimoniale e sostituita l'udienza del 16 settembre 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Si rileva che l'art. 2087 c.c., quale norma di chiusura del sistema di sicurezza del lavoratore, impone al datore di lavoro l'obbligo di adottare non solo le misure generiche di prudenza e diligenza, ma tutte quelle necessarie, secondo le norme tecniche e di esperienza, a tutelare l'integrità psico-fisica del dipendente (v. Cass. n. 20142/2010).
Ne discende un'ampia gamma di obblighi di prevenzione che, in base al principio della “massima sicurezza tecnologicamente possibile”, non si riferiscono soltanto alle attrezzature, ma si estendono, nella fase dinamica di espletamento della prestazione, all'attività di impresa e all'ambiente di lavoro (v. Cass.
n. 4012/1998).
Peraltro, è ormai acquisito nella giurisprudenza di legittimità che la responsabilità per violazione dell'art. 2087 c.c. non è di tipo oggettivo, sicché può essere affermata solo quando sussista una lesione del bene tutelato, che derivi causalmente dalla colpevole violazione di determinate regole di comportamento
(v. da ultimo Cass. n. 26495/2018).
Sul piano della distribuzione dell'onere probatorio ciò comporta che il lavoratore, il quale lamenti di avere subito un danno alla salute a causa dell'attività svolta, debba allegare e provare l'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro e il nesso causale tra questi due elementi, mentre incombe sul datore di lavoro la prova liberatoria, a lui spettando di dimostrare di avere adempiuto interamente agli obblighi di sicurezza, apprestando tutte le misure necessarie per evitare il danno, ovvero che la patologia lamentata dal dipendente non è ricollegabile alla loro inosservanza (v. così, ex plurimis, Cass. n.
23921/2020).
Va, infine, aggiunto che le somme eventualmente versate dall' a titolo di indennizzo ex art. CP_3
13 del d.lgs. n. 38/2000 non possono considerarsi integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno biologico in capo al soggetto infortunato o ammalato, sicché, a fronte di una domanda del lavoratore che chieda al datore di lavoro il risarcimento dei danni connessi all'espletamento dell'attività lavorativa, il giudice adito, una volta accertato l'inadempimento, dovrà verificare se, in relazione all'evento lesivo, ricorrano le condizioni soggettive ed oggettive per la tutela obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali stabilite dal d.P.R. n. 1124/1965, e in tal caso, potrà procedere, anche d'ufficio, alla verifica dell'applicabilità dell'art. 10 del decreto cit., ossia all'individuazione dei danni richiesti che non siano riconducibili alla copertura assicurativa (cd. “danni complementari”), da risarcire secondo le comuni regole della responsabilità civile. Ove siano dedotte in fatto dal lavoratore anche circostanze integranti gli estremi di un reato perseguibile di ufficio, potrà pervenire alla determinazione dell'eventuale danno differenziale, valutando il complessivo valore monetario del danno civilistico secondo i criteri comuni, con le indispensabili personalizzazioni, dal quale detrarre quanto indennizzabile dall' , in base ai CP_3 parametri legali, in relazione alle medesime componenti del danno, distinguendo, altresì, tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale e a tale ultimo accertamento procederà anche laddove non sia specificata la superiorità del danno civilistico in confronto all'indennizzo, ovvero quando l' non CP_4 abbia in concreto provveduto all'indennizzo stesso (v. Cass. n. 9166/2017).
Applicando tali principi alla fattispecie in esame è anzitutto pacifico, oltre che documentalmente provato che al momento del sinistro il ricorrente si trovava nel proprio reparto (officina di carpenteria in ferro) per ragioni legate allo svolgimento della propria attività lavorativa (cfr. denuncia di infortunio n.
9387132 del 6 ottobre 2015, dalla quale risulta che egli, intento a cercare il capo reparto, scivolava inavvertitamente dalla scala interna dell'officina, sbattendo con violenza il piede sinistro contro il pavimento).
L'Amministrazione non ha contestato la dinamica dell'incidente occorso al ma ha piuttosto Pt_2 escluso la propria responsabilità, per come asseritamente accertato in sede di inchiesta amministrativa ex artt. 253 e 452 d.P.R. n. 90/2010. Ha a tal fine richiamato una relazione del 17 giugno 2016 (prot. n. 3320) nella quale l'ufficiale inquirente avrebbe concluso che “l'utilizzo dei locali, per l'uso della destinazione assegnata, era stato sufficientemente garantito dalle manutenzioni ordinarie/straordinarie che sono state effettuate nel tempo sia dal Genio Marina che dalla Direzione Arsenale” e, con particolare riferimento alla scala a gradini cui il ricorrente attribuisce la responsabilità del sinistro, che “la stessa è protetta da una ringhiera in tubi di ferro, ed è un manufatto in cemento armato posto all'interno del predetto reparto al piano terra e che la stessa serve esclusivamente per accedere al e veniva utilizzata solo Parte_3 occasionalmente per accedere alla parte soprastante. Inoltre, ha accertato che la scala, munita di corrimano, era in buono stato di conservazione e manutenzione, che nessuna segnalazione di pericolo e/o anomalie era stata avanzata al Datore di Lavoro da parte di preposti/dirigenti di Reparto, e che la stessa non presentava, al controllo visivo, nessun segnale di cedimento strutturale”.
Ha poi dedotto che il Direttore dell'Arsenale Militare, a seguito della sua nomina, avvenuta in data
30 ottobre 2015 (e, dunque, in epoca successiva all'incidente, del 5 ottobre), aveva accertato che
“all'interno del Reparto in oggetto non sussistevano condizioni di pericolo tali da inibire il transito del personale, aveva anche provveduto a verificare che l'utilizzo della scala di servizio fosse di esclusiva prerogativa del personale del reparto che era stato, pertanto, informato sulle modalità di utilizzo della stessa e sui potenziali rischi residui”.
Tali asserzioni sono rimaste, però, prive di riscontro probatorio. Dalla documentazione in atti risulta, piuttosto, che nel corso del sopralluogo effettuato in data 10 dicembre 2015 dal servizio di vigilanza del Segretariato Generale della Difesa al fine di verificare la corretta applicazione della normativa antinfortunistica in tema di sicurezza sul lavoro e l'eventuale sussistenza di responsabilità datoriali in relazione a detto incidente, è stata riscontrata la violazione dell'art. 64, comma 1, lett. a), d.l.gs n. 81/2008 per non aver il datore di lavoro “messo a disposizione luoghi di lavoro conformi all'allegato IV allo specifico punto 1.7.1.1. (scale fisse a gradini) in quanto i gradini non rispettano la regola d'arte in relazione all'alzata e alla pedata”, con prescrizione a quest'ultimo – individuato nell'ing. , quale direttore dello stabilimento - di “rendere conformi all'allegato CP_5
IV del dlg 81/08 le scale interne all'officina carpentieri in ferro dell'ente” entro il 10 gennaio 2016, quale adempimento inderogabile per l'ammissione al pagamento della sanzione amministrativa e la conseguente estinzione del reato contestatogli, di cui agli artt. 64, comma 1, lett. a) e 68, comma 1, lett. b) d.lgs. n.
81/2008 (cfr. verbale di accesso in atti).
All'esito di tali accertamenti e delle conseguenti valutazioni di carattere economico e tecnico, con nota del 18 dicembre 2015, a firma del nella qualità di Direttore, Capitano di , sono stati CP_5 Per_1 comunicati alla Direzione Generale AID, alla Procura della Repubblica di Messina e all'organo di vigilanza la necessità di “procedere alla demolizione della predetta scala e alla sua ricostruzione secondo le vigenti norme”, l'ammontare della spesa preventivata (11.000 euro) e il tempo necessario per i lavori
(circa 90 giorni solari), con richiesta di pari differimento del termine massimo per l'adempimento (poi concesso con nota del 18 gennaio 2016); i lavori sono stati ultimati e collaudati con esito positivo solo in data 8 marzo 2016 (antecedente alla presunta inchiesta amministrativa avviata dall'AID).
Tali circostanze sono state confermate da tutti i testimoni escussi, i quali hanno precisato che all'epoca dell'infortunio le scale presentavano una difformità rispetto alla sequenza alzata-pedata ( Tes_1
dipendente AID dal 2004 e consulente dell'Agenzia nel periodo 2015/2017); che esse furono
[...] pertanto abbattute in quanto non a regola d'arte e sostituite con nuove scale secondo i parametri di cui alla normativa antinfortunistica ( , capitano di vascello); che il ricorrente lavorava in più siti del CP_5 reparto carpenteria e che le scale si trovavano in uno di questi siti ( caposezione del Persona_2 ricorrente fino al 2023).
Ebbene, l'art. 64 d.lgs. n. 81/2008, dispone che il datore di lavoro provvede affinché “a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 63, commi 1, 2 e 3; b) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;
c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento”.
In particolare, a norma dell'art. 63 i luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV e, con specifico riferimento alle scale, nel punto 1.7: “
1.7.1.1. Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, devono essere costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza. I gradini devono avere pedata e alzata dimensionate a regola d'arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito.
1.7.1.2. Dette scale ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa equivalente. Le rampe delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano”).
Nel caso di specie, l'Amministrazione non ha in alcun modo allegato e provato l'avvenuto adempimento di tali prescrizioni prima dell'incidente occorso al ricorrente sicché, tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria compiuta e dell'applicazione in questa materia dell'art. 41 c.p. (per cui va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell'evento, salvo il limite derivante dall'intervento di un fattore esterno all'attività lavorativa che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità e a far degradare altre evenienze a mere occasioni, v. ex plurimis Cass. n. 38123/2021),
è possibile ritenere sussistente la derivazione causale delle lesioni denunciate dal dalla mancata Pt_1 adozione di idonee misure antinfortunistiche da parte dell'AID.
Pertanto non è condivisibile la generica asserzione resa sul punto dal consulente tecnico d'ufficio, dott. secondo cui “ … dagli atti non emergono dati che possano consentire di affermare Persona_3 in modo chiaro ed univoco la realtà di avvenuta violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”.
3.- Per il resto egli ha accertato che nell'infortunio sul lavoro del 05.10.2015 Parte_1 abbia riportato frattura pluriframmentaria del calcagno sinistro, che veniva trattata chirurgicamente mediante osteosintesi con placca e viti. In atto residuano postumi della suddetta lesione con manifestazioni algico disfunzionali e linfostasi della caviglia sinistra, integranti complessivamente un grado di danno biologico permanente, ai sensi della Tabella delle Menomazioni di cui al D.M. 12/7/2000, prevista dal
D.Lgs. 38/2000, valutabile in misura del 14%, procedendo in riferimento e proporzionalmente ai codici
27, 293 e 306. Analoga (14%) è da ritenere la valutazione del danno biologico permanente, secondo quanto previsto dalle tabelle orientative delle guide alla valutazione del danno biologico in responsabilità civile”.
Trattasi, cioè, della medesima percentuale di danno già riconosciuta da questo ufficio nel giudizio r.g. n. 5223/2018 instaurato dal ricorrente nei confronti dell' per la corresponsione del relativo CP_3 indennizzo in capitale (cfr. sentenza n. 1155/2020 del 22 settembre 2020, in atti).
Tali valutazioni risultano adeguatamente motivate e non risultano specificamente contestate. 3.1.- Quanto alle ulteriori voci di danno, occorre precisare che la giurisprudenza di legittimità è ormai unanime nel considerare il danno morale quale voce autonoma dal danno biologico, atteso che “1) non è suscettibile di accertamento medico-legale; 2) si sostanzia nella rappresentazione di uno stato
d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato” (v. da ultimo 25164/2020 e in tal senso n. 21970/2020,
n. 910/2018, n. 7513/2018, n. 28989/2019). Costituisce, invece, duplicazione risarcitoria l'autonoma liquidazione del cd. danno esistenziale, in assenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali ed affatto peculiari;
le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (v. Cass. 24473/2020).
La Suprema Corte (v. Cass. n. 29606/2019; n. 4878/2019, Cass., S.U. n. 26972/2008) consente dunque la congiunta attribuzione del risarcimento del "danno biologico", quale pregiudizio che esplica incidenza sulla vita quotidiana e sulle attività dinamico-relazionali del soggetto e di un'ulteriore somma a titolo di ristoro del pregiudizio rappresentato dalla sofferenza interiore (c.d. danno morale, "sub specie" di dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione), con la conseguenza che, ove dedotto e provato, tale ultimo danno deve formare oggetto di separata valutazione e liquidazione.
E nel caso di specie, il ricorrente nulla ha eccepito in ordine alle ulteriori conseguenze patite in termini di danno morale, limitandosi a sottolineare l'influenza che le riportate limitazioni funzionali esercitano sulla propria vita di relazione, impedendogli di “condurre serenamente la propria esistenza e di attendere ad attività ricreativa e di svago, ad esempio sportive e che, comunque, rendono maggiormente gravosa la sua attività lavorativa”; pregiudizi, questi, come visto già ristorati sotto la diversa voce del cd. danno biologico.
Ne consegue che la relativa domanda, peraltro genericamente formulata solo nelle conclusioni del ricorso, va respinta.
In definitiva, con valutazione equitativa, per evitare arbitrarie e ingiustificate differenziazioni, secondo le direttive di Cass. n. 8468/2020 e n. 12408/2011, si prenderanno a riferimento le tabelle aggiornate al 2024 elaborate dal Tribunale di Milano.
Tenuto conto dei coefficienti dell'età (54 anni alla data dell'infortunio) e del grado di invalidità permanente (14 %), il danno biologico patito dal ricorrente si determina in 31.810 euro, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, senza cumulo, in applicazione dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994 applicabile anche ai crediti risarcitori (v. Cass. n. 13624/2020); da tale somma va, però, detratto l'importo di 11.239,13 euro già corrisposto al dall' a titolo Pt_1 CP_3 di indennizzo, nonché l'ulteriore somma riconosciutagli per i medesimi titoli a seguito della rideterminazione del grado di invalidità, come da sentenza n. 1155/2020. 3.2.- Nulla può essere, invece, liquidato a titolo di invalidità temporanea – anch'essa richiesta unicamente con le conclusioni all'atto introduttivo – trattandosi di pregiudizio che, pur avendo la medesima natura giuridica di quella permanente, ne differisce quanto a presupposti di fatto e che richiede, dunque, una specifica domanda, supportata dalle relative allegazioni, senza che sia sufficiente la richiesta di risarcimento del danno biologico complessivo (v. Cass. n. 18560/2019); e nella fattispecie, il ricorrente nulla ha dedotto sul punto.
4.- L'accoglimento non integrale della pretesa e la sensibile riduzione del dovuto giustifica la compensazione per metà delle spese del giudizio, che per il resto seguono la soccombenza e ai sensi del
D.M. n. 55/2014 e s.m.i. si liquidano, tenuto conto della natura, dell'effettivo valore e dell'attività svolta, in 4.628,5 euro, oltre accessori. Vanno poste a definitivo carico dell'amministrazione le spese di ctu, separatamente liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza respinta:
1) condanna l' a corrispondere in favore di la somma di Controparte_1 Parte_1
20.570,87 euro, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno biologico patito in misura pari al 14% a seguito dell'infortunio sul lavoro occorsogli in data 5 ottobre 2015, da cui va detratta quella dovuta dall' per la riliquidazione dell'indennizzo in capitale disposta con sentenza CP_3 di questo ufficio n. 1155/2020;
2) condanna, altresì, detta a pagare le spese di ctu e a rimborsare al ricorrente metà delle CP_1 spese del giudizio, liquidata in 4.628,5 euro, oltre spese generali, iva e cpa;
compensa il resto.
Messina, 17.9.2025
Il Giudice del Lavoro
Valeria Totaro