Decreto cautelare 27 luglio 2024
Ordinanza cautelare 6 settembre 2024
Ordinanza collegiale 5 maggio 2025
Sentenza 19 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 19/01/2026, n. 1048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1048 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01048/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08260/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8260 del 2024, proposto da
Armando Puntuorno, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone, Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
- del provvedimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. n. 32002 del 18.07.2024, a mezzo del quale l’Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania, rigettando l’istanza presentata in riferimento al percorso di abilitazione su classe di concorso;
- nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso, anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 la dott.ssa IA RO VA e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Considerato che:
- con l’atto introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di data 18 luglio 2024, meglio specificato in epigrafe, con il quale è stata rigettata l’istanza di riconoscimento del titolo conseguito in Romania;
- con ordinanza n. 4048 del 2024 questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare proposta dal ricorrente;
- con successiva ordinanza interlocutoria n. 8615 del 5 maggio 2025, il Collegio ha dato avviso di possibili profili di improcedibilità del ricorso, dal momento che “è emerso che l’amministrazione intimata ha adottato in data 24.4.2025 un nuovo provvedimento con cui, procedendo ad una comparazione del percorso formativo con quanto richiesto dalla disciplina nazionale in tema di abilitazione per le classi di concorso di interesse, ha rigettato l’istanza di riconoscimento” ;
2. Rilevato che parte ricorrente nulla ha depositato sulla questione indicata, mentre il Ministero resistente ha dato conto della puntuale e scrupolosa comparazione svolta in sede procedimentale ai fini dell’adozione del nuovo provvedimento di data 24 aprile 2025;
3. Rilevato che il sopravvenuto provvedimento - nel riesaminare l’istanza di riconoscimento a suo tempo presentata dal ricorrente, anche alla luce della documentazione prodotta in giudizio - ha sostituito a tutti gli effetti quello oggetto del presente ricorso e tuttavia non risulta impugnato con motivi aggiunti;
4. Ritenuto che tale circostanza determina il venir meno di un interesse attuale e concreto alla pronuncia giurisdizionale, non potendo il ricorrente trarre alcuna utilità da una decisione sul merito;
5. Ritenuto pertanto - come da avviso dato alle parti e riportato nel verbale d’udienza - che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e che sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, anche in considerazione dell’andamento complessivo della vicenda;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma (Sezione Terza Bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 8260 del 2024, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, via Flaminia n. 189, nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ND ET, Presidente
IA RO VA, Referendario, Estensore
Ciro Daniele Piro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA RO VA | ND ET |
IL SEGRETARIO