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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/03/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. Marta Ienzi Presidente
Dr. Filomena Albano Giudice rel.
Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13614/2024, vertente
TRA
(ROMA (RM), 04/02/1960), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
PALMIERI MARIA TERESA;
E
(ROMA (RM), 17/02/1959), con il patrocinio dell'avv. RUSICH CP_1
SONIA;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e chiedono al Tribunale di dichiarare Parte_1 CP_1 lo scioglimento del loro matrimonio contratto in data 14.07.1983 a Roma (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 1983, atto n. 02047, p. 1, S.
01).
Le parti riferiscono di essersi separate giusta sentenza n. 16068/2023 pubbl. il 08/11/2023
RG n. 42375/2020 del Tribunale di Roma, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“a) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile, contratto in Roma il 14.07.1983, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle annotazioni e trascrizioni, conseguenti all'emananda sentenza, alle condizioni sopradescritte;
b) dichiarare che la somma di € 36.000,00 viene corrisposta dal sig. alla CP_1 sig.ra a titolo di una tantum con conseguente rinuncia a far valere ogni altra Parte_1 azione, ragione dipendente dal rapporto di coniugio definitivamente cessato.
c) dichiarare, quale momento funzionale alla crisi coniugale che, i Sigg.ri Parte_1
e ciascuno pro quota cedono in parti uguali alle due figlie
[...] CP_1
e che accettano la piena proprietà indivisa dell'immobile, Parte_2 Parte_3 sito in Comune di Bassano Romano (VT), via Gai n. 40 e precisamente:
- appartamento ad uso abitazione posto al piano secondo, della consistenza di 4,5
(quattro virgola cinque) catastali, confinante con la predetta via, proprietà
[...]
proprietà o aventi causa, salvo altri, censito nel Catasto Per_1 Persona_2
Fabbricati del Comune di Bassano Romano al foglio 7 Part. 828 sub 5 e che il presente trasferimento è funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della loro crisi coniugale e che, pertanto, ai sensi dell'art. 19 L. n. 74 del 06.03.1987, nonché ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 15 maggio 1999 e della circolare della Sezione Regionale delle Entrate per il Lazio, servizio per gli affari giuridici e del contenzioso Tributario n. 65859 del 20 luglio 1999, l'atto redatto in foglio separato è esente dalle imposte di registro e di bollo e da ogni altra imposta o tassa conformemente con il disposto della Cassazione, ordinanza n. 3110/2016 che afferma che tutti i trasferimenti immobiliari collegati ad una separazione o un divorzio sono esenti da imposte”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 14/07/1983, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
13614/2024 R.G.A.C.:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 14.07.1983 a Roma (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 1983, atto n. 02047, p. 1, S. 01) tra (ROMA (RM), 04/02/1960) e Parte_1 CP_1
(ROMA (RM), 17/02/1959), alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in
[...] motivazione. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c. Roma, 06/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Filomena Albano Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. Marta Ienzi Presidente
Dr. Filomena Albano Giudice rel.
Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13614/2024, vertente
TRA
(ROMA (RM), 04/02/1960), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
PALMIERI MARIA TERESA;
E
(ROMA (RM), 17/02/1959), con il patrocinio dell'avv. RUSICH CP_1
SONIA;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e chiedono al Tribunale di dichiarare Parte_1 CP_1 lo scioglimento del loro matrimonio contratto in data 14.07.1983 a Roma (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 1983, atto n. 02047, p. 1, S.
01).
Le parti riferiscono di essersi separate giusta sentenza n. 16068/2023 pubbl. il 08/11/2023
RG n. 42375/2020 del Tribunale di Roma, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“a) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile, contratto in Roma il 14.07.1983, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle annotazioni e trascrizioni, conseguenti all'emananda sentenza, alle condizioni sopradescritte;
b) dichiarare che la somma di € 36.000,00 viene corrisposta dal sig. alla CP_1 sig.ra a titolo di una tantum con conseguente rinuncia a far valere ogni altra Parte_1 azione, ragione dipendente dal rapporto di coniugio definitivamente cessato.
c) dichiarare, quale momento funzionale alla crisi coniugale che, i Sigg.ri Parte_1
e ciascuno pro quota cedono in parti uguali alle due figlie
[...] CP_1
e che accettano la piena proprietà indivisa dell'immobile, Parte_2 Parte_3 sito in Comune di Bassano Romano (VT), via Gai n. 40 e precisamente:
- appartamento ad uso abitazione posto al piano secondo, della consistenza di 4,5
(quattro virgola cinque) catastali, confinante con la predetta via, proprietà
[...]
proprietà o aventi causa, salvo altri, censito nel Catasto Per_1 Persona_2
Fabbricati del Comune di Bassano Romano al foglio 7 Part. 828 sub 5 e che il presente trasferimento è funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della loro crisi coniugale e che, pertanto, ai sensi dell'art. 19 L. n. 74 del 06.03.1987, nonché ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 15 maggio 1999 e della circolare della Sezione Regionale delle Entrate per il Lazio, servizio per gli affari giuridici e del contenzioso Tributario n. 65859 del 20 luglio 1999, l'atto redatto in foglio separato è esente dalle imposte di registro e di bollo e da ogni altra imposta o tassa conformemente con il disposto della Cassazione, ordinanza n. 3110/2016 che afferma che tutti i trasferimenti immobiliari collegati ad una separazione o un divorzio sono esenti da imposte”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 14/07/1983, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
13614/2024 R.G.A.C.:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 14.07.1983 a Roma (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 1983, atto n. 02047, p. 1, S. 01) tra (ROMA (RM), 04/02/1960) e Parte_1 CP_1
(ROMA (RM), 17/02/1959), alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in
[...] motivazione. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c. Roma, 06/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Filomena Albano Marta Ienzi