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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 1079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1079 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1079/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
MINNITI MASSIMO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5960/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Careri
elettivamente domiciliato presso Comune Di Careri Comune 89030 Careri RC
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259010619060000 RE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 464/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierna parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento, l'avviso di intimazione notificato il
26.9.2025 e relativo ai seguenti tributi:
1. cartella di pagamento n. 09420110033996591000 riferita come notificata in data 18.01.2012 e relativa al mancato pagamento della tassa smaltimento rifiuti, anno di imposta 2009, importo presunto del debito euro 246,41;
2. cartella di pagamento n. 09420140014396887000 riferita come notificata in data 10.05.2015 e relativa al mancato pagamento della tassa smaltimento rifiuti, anno di imposta 2011, importo presunto del debito euro 244,22;
3. cartella di pagamento n. 09420140020982204000 riferita come notificata in data 30.05.2015 e relativa al mancato pagamento della tassa ambientale, anno di imposta 2013, importo presunto del debito euro
187,80;
Ha dedotto l'omessa notifica delle presupposte cartelle e la prescrizione delle imposte oggetto dell'impugnata intimazione di pagamento.
Si è opposto il concessionario controdeducendo la rituale notifica delle cartelle (come da produzione documentale in atti) nonché l'infondatezza Del ricorso e della eccepita prescrizione anche alla luce della chiesta definizione agevolata, da parte del contribuente, in data 30.7.2019.
Il Comune di Careri è rimasto contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Parte resistente ha provato la rituale notifica delle cartelle presupposte rispetto all'intimazione in premessa già richiamata;
allo stesso modo, risulta dalla produzione documentale di Ader come la contribuente abbia chiesto – in data 30.7.2019 - di poter aderire alla definizione agevolata, cosicché con detta istanza deve ritenersi essere stato interrotto il termine di prescrizione dei tributi qui in rilievo che, come è noto, è quinquennale.
Tuttavia, il termine in questione è spirato il 22.1.2025 (quindi prima della notifica dell'atto in questa sede opposto) anche considerando la sospensione di cui alla legislazione emergenziale covid (542 gg. art. 68 dl
18/2020 dal 30.7.2023).
Ne deriva che le imposte oggetto dell'impugnata intimazione erano cadute in prescrizione ben prima della notifica della stessa (26.9.2025) e della sua stessa emissione (12.9.2025).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, con applicazione dei parametri normativamente previsti, come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna il concessionario al pagamento delle spese del giudizio che liquida in
€ 200,00 (oltre c.u. e accessori come per legge) con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
MINNITI MASSIMO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5960/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Careri
elettivamente domiciliato presso Comune Di Careri Comune 89030 Careri RC
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259010619060000 RE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 464/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierna parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento, l'avviso di intimazione notificato il
26.9.2025 e relativo ai seguenti tributi:
1. cartella di pagamento n. 09420110033996591000 riferita come notificata in data 18.01.2012 e relativa al mancato pagamento della tassa smaltimento rifiuti, anno di imposta 2009, importo presunto del debito euro 246,41;
2. cartella di pagamento n. 09420140014396887000 riferita come notificata in data 10.05.2015 e relativa al mancato pagamento della tassa smaltimento rifiuti, anno di imposta 2011, importo presunto del debito euro 244,22;
3. cartella di pagamento n. 09420140020982204000 riferita come notificata in data 30.05.2015 e relativa al mancato pagamento della tassa ambientale, anno di imposta 2013, importo presunto del debito euro
187,80;
Ha dedotto l'omessa notifica delle presupposte cartelle e la prescrizione delle imposte oggetto dell'impugnata intimazione di pagamento.
Si è opposto il concessionario controdeducendo la rituale notifica delle cartelle (come da produzione documentale in atti) nonché l'infondatezza Del ricorso e della eccepita prescrizione anche alla luce della chiesta definizione agevolata, da parte del contribuente, in data 30.7.2019.
Il Comune di Careri è rimasto contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Parte resistente ha provato la rituale notifica delle cartelle presupposte rispetto all'intimazione in premessa già richiamata;
allo stesso modo, risulta dalla produzione documentale di Ader come la contribuente abbia chiesto – in data 30.7.2019 - di poter aderire alla definizione agevolata, cosicché con detta istanza deve ritenersi essere stato interrotto il termine di prescrizione dei tributi qui in rilievo che, come è noto, è quinquennale.
Tuttavia, il termine in questione è spirato il 22.1.2025 (quindi prima della notifica dell'atto in questa sede opposto) anche considerando la sospensione di cui alla legislazione emergenziale covid (542 gg. art. 68 dl
18/2020 dal 30.7.2023).
Ne deriva che le imposte oggetto dell'impugnata intimazione erano cadute in prescrizione ben prima della notifica della stessa (26.9.2025) e della sua stessa emissione (12.9.2025).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, con applicazione dei parametri normativamente previsti, come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna il concessionario al pagamento delle spese del giudizio che liquida in
€ 200,00 (oltre c.u. e accessori come per legge) con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.