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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 12/11/2025, n. 1644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1644 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
R.G. 144 / 2024
Il giudice NT Di LV,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 12/11/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate da entrambe le parti;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa NT Di LV, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 12/11/2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 144 / 2024
promossa da
, C.F. , rappresentata e difesa dall' avv. Parte_1 C.F._1
TO FR, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MARINO MARILENA, giusta procura in atti,
-resistente- E nei confronti
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CP_2
IA CA, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 17.01.2024, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 291 2023 90020929 65/000, notificata in data 18/12/2023, e gli avvisi di addebito nn. 59120120001146686000 e 59120120002020381000
ad essa prodromici, per omessa notifica e prescrizione dei crediti. Chiedeva, quindi,
l'annullamento degli atti, con vittoria di spese.
Si costituivano l'ente impositore e l' , argomentando variamente Controparte_1
l'infondatezza del ricorso, di cui chiedevano il rigetto.
Disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
In punto di diritto giova ricordare che ai sensi dell'art. 24 comma 5° del d.lgs. n. 46/99:
“contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il
termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”.
Il tenore letterale della norma sopra riportata non lascia spazio a dubbi interpretativi,
individuando nella notifica della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito) il momento a partire dal quale comincia a decorrere per il contribuente il termine di decadenza di quaranta giorni per proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo.
Solo in assenza di notifica della cartella di pagamento ed a seguito della notifica di un'intimazione di pagamento, deve ammettersi la possibilità per il contribuente di proporre opposizione avverso quest'ultima, costituendo la stessa il primo atto di esecuzione entrato nella sua sfera di conoscenza. Parte ricorrente oppone l'omessa notifica degli avvisi di addebito impugnati e la prescrizione delle pretese.
Orbene, pur dando per buona l'avvenuta notifica degli avvisi di addebito sottostanti l'intimazione, risulta non essere stato interrotto il termine di prescrizione con idonei atti interruttivi.
Invero, all'allegato n. 2, l'agente della riscossione ha prodotto avviso di intimazione n. 291
2017 90085704 28/000 asseritamente notificato il 17.03.18 per compiuta giacenza.
Tuttavia è noto che “Ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, nel caso di irreperibilità
relativa del destinatario, il procedimento da seguire e' quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che
prevede la necessita' che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento
notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che da' atto
dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale;
avviso che, sia esso sottoscritto
dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di
persone atte a ricevere l'avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi
dell'art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella
sfera di conoscibilità del destinatario”(cfr. Cass. ord. n. 25351/2020); nel caso di specie, nessun avviso di ricevimento è stato prodotto.
Pertanto, in ottemperanza del principio della ragione più liquida, vanno dichiarate prescritte le pretese ed annullati gli atti impugnati.
Le spese di lite si pongono in capo all'agente della riscossione, mentre si compensano nei confronti dell'ente impositore.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
annulla l'atto impugnato e condanna l'agente della riscossione al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che si liquidano in euro 1.769,00 oltre iva e cpa come per legge.
si compensano le spese di lite con l' CP_2
Agrigento, 12/11/2025.
IL GIUDICE NT Di LV
SEZIONE LAVORO
R.G. 144 / 2024
Il giudice NT Di LV,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 12/11/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate da entrambe le parti;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa NT Di LV, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 12/11/2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 144 / 2024
promossa da
, C.F. , rappresentata e difesa dall' avv. Parte_1 C.F._1
TO FR, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MARINO MARILENA, giusta procura in atti,
-resistente- E nei confronti
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CP_2
IA CA, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 17.01.2024, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 291 2023 90020929 65/000, notificata in data 18/12/2023, e gli avvisi di addebito nn. 59120120001146686000 e 59120120002020381000
ad essa prodromici, per omessa notifica e prescrizione dei crediti. Chiedeva, quindi,
l'annullamento degli atti, con vittoria di spese.
Si costituivano l'ente impositore e l' , argomentando variamente Controparte_1
l'infondatezza del ricorso, di cui chiedevano il rigetto.
Disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
In punto di diritto giova ricordare che ai sensi dell'art. 24 comma 5° del d.lgs. n. 46/99:
“contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il
termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”.
Il tenore letterale della norma sopra riportata non lascia spazio a dubbi interpretativi,
individuando nella notifica della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito) il momento a partire dal quale comincia a decorrere per il contribuente il termine di decadenza di quaranta giorni per proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo.
Solo in assenza di notifica della cartella di pagamento ed a seguito della notifica di un'intimazione di pagamento, deve ammettersi la possibilità per il contribuente di proporre opposizione avverso quest'ultima, costituendo la stessa il primo atto di esecuzione entrato nella sua sfera di conoscenza. Parte ricorrente oppone l'omessa notifica degli avvisi di addebito impugnati e la prescrizione delle pretese.
Orbene, pur dando per buona l'avvenuta notifica degli avvisi di addebito sottostanti l'intimazione, risulta non essere stato interrotto il termine di prescrizione con idonei atti interruttivi.
Invero, all'allegato n. 2, l'agente della riscossione ha prodotto avviso di intimazione n. 291
2017 90085704 28/000 asseritamente notificato il 17.03.18 per compiuta giacenza.
Tuttavia è noto che “Ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, nel caso di irreperibilità
relativa del destinatario, il procedimento da seguire e' quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che
prevede la necessita' che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento
notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che da' atto
dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale;
avviso che, sia esso sottoscritto
dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di
persone atte a ricevere l'avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi
dell'art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella
sfera di conoscibilità del destinatario”(cfr. Cass. ord. n. 25351/2020); nel caso di specie, nessun avviso di ricevimento è stato prodotto.
Pertanto, in ottemperanza del principio della ragione più liquida, vanno dichiarate prescritte le pretese ed annullati gli atti impugnati.
Le spese di lite si pongono in capo all'agente della riscossione, mentre si compensano nei confronti dell'ente impositore.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
annulla l'atto impugnato e condanna l'agente della riscossione al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che si liquidano in euro 1.769,00 oltre iva e cpa come per legge.
si compensano le spese di lite con l' CP_2
Agrigento, 12/11/2025.
IL GIUDICE NT Di LV