Rigetto
Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 01/04/2026, n. 2661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2661 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02661/2026REG.PROV.COLL.
N. 04812/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4812 del 2025, proposto da
AS SA, RE LL, AS EO, AG GH, RI RN, FA AC, RI RI, RI NA, MA RA, ON LE, AR HI, RE TI, GI NO, UI AN, AL LE, PA ED, GI ER, AR GI, DO RE, RI RE, TR MA, IZ AN, FA MA, LE OC, AL RO, AR LI, RE PA, OR AS, SI DI, TO AR, RI AL, ER GA, LD VE, RI RN, FA RG, AN IN, IO AL NA, AR AL ZZ, MA TI, BI BE, ZI OV, LA AZ, FA GO, ZI NI, E' MI, PA NI, EL NA, SS CO, RE PA, RI LM, LO AS, NG AR, FA TA, FA OV, OL NN, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Silvia Marzot, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Trentini, Nadia Zanoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Autorita' di Regolazione dei Trasporti (ART), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda) n. 00213/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Bologna e Autorita' di Regolazione dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2026 il Cons. AS IN e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Si controverte su 72 nuove licenze TAXI per cui è stato bandito dal Comune di Bologna un concorso straordinario che prevede tra l’altro, a carico degli assegnatari di tali licenze, il versamento di un contributo di 150 mila euro scontabili sino a 90 mila euro in presenza di alcuni requisiti (es. mezzi idonei per disabili, disponibilità turni notturni, etc.).
2. Il bando veniva impugnato da un gruppo di tassisti già in servizio i quali vedrebbero il valore delle proprie licenze (da vendere eventualmente, in seguito, sul libero mercato) fortemente diminuito per effetto delle nuove licenze da assegnare e del livello del relativo contributo (che sarebbe, a loro dire, eccessivamente esiguo).
3. Il TAR Bologna ha rigettato il ricorso per le seguenti ragioni:
3.1. Il Comune non doveva svolgere alcuna istruttoria in quanto l’esigenza di ampliare il numero di licenze TAXI, e la relativa misura di tale incremento, era stata stabilita “a monte” dal legislatore statale emergenziale con DL n. 104 del 2023;
3.2. I ricorrenti non avevano alcun interesse a lamentare anche le modalità di svolgimento del suddetto concorso (per soli titoli e non anche per prove di esame);
3.3. Una volta che ART aveva rilasciato il parere preventivo sull’entità del contributo da versare da parte dei destinatari delle nuove licenze (parere previsto espressamente dalla suddetta normativa emergenziale) l’amministrazione comunale, nel momento in cui aveva deciso di aderire a tale stesso parere dell’autorità di regolazione del settore trasporti, non aveva alcun obbligo di adottare una motivazione supplementare ed ulteriore;
3.4. Quanto al valore del contributo posto a carico dei neo assegnatari delle licenze, esso non deve “necessariamente pareggiare” il valore di mercato delle licenze stesse. Il valore di mercato costituisce infatti solo un “punto di partenza” che “non vincola rigidamente l’Amministrazione”. Ciò anche per evitare che, in caso di valore del contributo da versare all’amministrazione pari al valore di scambio delle licenze tra privati, i singoli interessati siano scoraggiati dall’intraprendere una procedura concorsuale quale quella di specie;
3.5. In ogni caso, non sussiste un obbligo a carico del legislatore di “tenere indenni” gli attuali titolari di licenza a causa della assegnazione di nuovi titoli abilitativi.
4. La sentenza di primo grado veniva impugnata per erroneità nella parte in cui non sarebbe stato considerato:
4.1. Il difetto di istruttoria in capo al provvedimento comunale con cui si indice la procedura concorsuale in questione;
4.2. La violazione della delibera ART n. 46 del 2022 [e del presupposto art. 37, comma 2, lettera m), del DL n. 201 del 2011] la quale impone, prima del rilascio di nuove licenze TAXI, una scansione procedimentale ben definita che, nel caso di specie, sarebbe stata del tutto obliterata;
4.3. La violazione del DPR n. 487 del 1994 circa le modalità di svolgimento della procedura concorsuale in parola;
4.4. La erronea valutazione del contributo per le nuove licenze. In siffatta direzione, il valore di mercato costituirebbe infatti “parametro inderogabile per la determinazione del contributo” (pag. 19 atto di appello);
4.5. La violazione dell’art. 3, comma 3, del DL n. 104 del 2023 nella parte in cui non sarebbero state altrimenti esplicitate le “modalità con cui il Comune ha determinato il contributo da versare ai fini dell’assegnazione della licenza” (pag. 21 atto di appello introduttivo);
4.6. La violazione dell’art. 3, comma 3, del DL n. 104 del 2023 nella parte in cui l’amministrazione comunale si sarebbe acriticamente “appiattita” sul parere ART “senza svolgere una istruttoria specifica” (pag. 24 atto di appello introduttivo);
4.7. La violazione dell’art. 3, comma 3, del DL n. 104 del 2023 nella parte in cui lo stesso parere ART avrebbe dato luogo ad una “drastica riduzione del quantum” dovuto a titolo di assegnazione delle nuove licenze (pag. 26 atto di appello), il che “comporta una grave riduzione del valore delle licenze nell’Area sovracomunale di Bologna, ingiustificata rispetto al chiaro dettato normativo” (pag. 27 atto di appello);
4.8. La violazione dell’art. 12 della legge n. 241 del 1990 nella parte in cui non sarebbero stati predeterminati i criteri di ripartizione del fondo destinato alle compensazioni per i tassisti attualmente in servizio.
5. Si costituivano in giudizio il Comune di Bologna e l’autorità di regolazione dei trasporti (ART, che aveva rilasciato il relativo parere preventivo sui contenuti del bando impugnato) per chiedere il rigetto del gravame mediante articolate controdeduzioni che, più avanti, formeranno oggetto di specifica trattazione.
6. Alla pubblica udienza del 5 febbraio 2026, le parti rassegnavano le proprie rispettive conclusioni ed il ricorso in appello veniva infine trattenuto in decisione.
7. Tutto ciò premesso, le considerazioni del giudice di primo grado si rivelano condivisibili per le ragioni che verranno di seguito esposte.
8. Innanzitutto una breve sintesi del quadro normativo applicabile al caso di specie (art. 3, commi 2 e 3, del DL n. 104 del 2023):
8.1. Secondo il legislatore emergenziale, è necessario incrementare il numero delle licenze TAXI in alcune determinate aree del paese;
8.2. Tali aree corrispondono alle città che possono alternativamente essere: a) capoluogo di regione; b) sede di città metropolitana; c) sede di aeroporto;
8.3. I comuni che ricadano in una delle situazioni di cui al punto 8.2. non sono tenuti, ai fini dell’incremento di licenze TAXI, ad osservare gli articolati adempimenti istruttori di cui all’art. 37, comma 2, lettera m), del DL n. 201 del 2011 (ossia rilevazione del fabbisogno di TAXI sulla base di una complessa istruttoria su cui più avanti si tornerà);
8.4. Sul piano quantitativo, l’incremento di licenze TAXI che ogni comune può disporre non può essere superiore al 20% delle licenze attualmente in essere;
8.5. Le licenze sono assegnate mediante concorso (senza specificare se “per esami” o se “per titoli” o, ancora, se “per titoli ed esami”);
8.6. Il rilascio delle nuove licenze è inoltre subordinato al versamento di un contributo;
8.7. La misura di tale contributo è fissata “sulla base” del valore di mercato delle licenze in essere (che a loro volta sono soggette al libero scambio tra privati);
8.8. Il livello del contributo, unitamente al bando di concorso, viene adottato previo parere (obbligatorio ma non vincolante) dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART);
8.9. Tutti i contributi, corrisposti dagli assegnatari delle nuove licenze TAXI, sono poi “integralmente” versati in un fondo unico da ripartire, successivamente, in favore dei tassisti già in esercizio i quali hanno subito il deprezzamento delle rispettive licenze proprio in ragione della introduzione delle suddette nuove autorizzazioni.
9. Tanto doverosamente premesso, con i primi due motivi di appello si lamenta in estrema sintesi che: il Comune non avrebbe compiuto alcuna istruttoria onde pervenire alla indizione della procedura concorsuale in questione (motivo sub 4.1.); non si sarebbe tenuto in alcun conto della delibera ART n. 46 del 2022 [e del presupposto art. 37, comma 2, lettera m), del DL n. 201 del 2011] la quale impone, prima del rilascio di nuove licenze TAXI, una scansione procedimentale ben definita che, nel caso di specie, sarebbe stata del tutto obliterata (motivo sub 4.2.). Le due censure possono essere congiuntamente trattate attesa la loro intima connessione logica. In via preliminare non emerge alcun difetto di istruttoria (circa il numero di nuove licenze che sarebbero effettivamente necessarie) dal momento che si applica, al caso di specie, non la normativa ordinaria di cui alla delibera ART n. 46 del 2022 secondo cui occorre procedere, tra l’altro, alla preventiva analisi della domanda di mobilità effettiva e della connessa offerta di TAXI ma, piuttosto, la normativa emergenziale di cui al DL n. 104 del 2023 che prevede, in via per l’appunto straordinaria, la possibilità di incrementare pressoché automaticamente, in presenza di determinati presupposti (città capoluogo di regione, sede di città metropolitana nonché sede di aeroporto), il numero massimo di licenze per fronteggiare la grave carenza di TAXI (nel caso di specie, peraltro, la Città di Bologna assume tutte e tre queste caratteristiche alternative richieste dalla legge). In siffatte ipotesi, pertanto, l’esigenza di istruttoria è stata risolta “a monte” dal legislatore emergenziale. Più in particolare osserva il collegio che:
9.1. Obiettivo dell’intervento emergenziale è quello della massima semplificazione e accelerazione procedimentale finalizzata, in quanto tale, all’incremento di mezzi TAXI all’interno dei grandi centri urbani (o almeno di quelli più strategici);
9.2. Tale obiettivo viene perseguito attraverso due principali strumenti: a) una valutazione “a monte”, effettuata direttamente dal legislatore, circa il “fabbisogno” di incremento di tali mezzi (fabbisogno da riconoscere in via automatica, si ripete, in ordine a determinate aree del paese ossia per i comuni capoluogo di regione, per quelli sede di città metropolitana oppure sede di aeroporto) nonché circa la “misura” di tale incremento (massimo 20% del parco TAXI attualmente in circolazione); b) una valutazione “a valle” effettuata dall’autorità di settore (ART) circa il livello del contributo che i neo assegnatari debbono versare all’amministrazione locale che poi ripartirà l’ammontare dei contributi, in funzione compensativa, tra tutti i tassisti già in esercizio;
9.3. Per tale via, l’amministrazione comunale viene sostanzialmente sollevata dall’onere di svolgere questo doppio livello di istruttoria e quindi di valutazione (si ripete: fabbisogno e misura dell’incremento nonché importo del contributo di compensazione);
9.4. A conferma di tale esonero istruttorio per le amministrazioni comunali depone proprio il dato letterale di cui all’art. 3, comma 2, del DL n. 104 del 2023, il quale prevede espressamente che il rilascio straordinario di licenze TAXI si svolga “in deroga alla procedura di cui all'articolo 37, comma 2, lettera m), secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, … e ai principi di cui al numero 1) del medesimo articolo 37, comma 2, lettera m)” ;
9.5. Ebbene la procedura di cui al richiamato art. 37 (il quale affianca la legge n. 21 del 1992 per il rilascio in via ordinaria delle licenze TAXI) è stata concretamente declinata, nei suoi singoli passaggi, dalla delibera ART n. 46 del 2022 la quale prevede, a sua volta, che l’istruttoria che deve precedere l’indizione di un nuovo concorso si articoli nelle seguenti fasi: I) Analisi della domanda di mobilità effettiva, potenziale e debole; II) Analisi dell’offerta del servizio taxi e di altri servizi di trasporto di persone di linea e non di linea e commisurazione della offerta taxi alla domanda; III) Individuazione del bacino di traffico (o bacino comprensoriale) del servizio taxi;
9.6. Il fatto che la delibera ART n. 46 del 2022 (recante approvazione di “Linee guida in materia di adeguamento del servizio taxi per Regioni ed enti locali” e la cui violazione viene specificamente invocata dalla difesa di parte appellante) costituisca diretta attuazione dell’art. 37, comma 2, lettera m), si ricava dai seguenti indici rivelatori:
9.6.1. Il punto numero 1 della stessa disposizione primaria nella parte in cui si prevede che i “Comuni … provvedono … ad adeguare il servizio dei taxi, nel rispetto dei seguenti principi … 1) l'incremento del numero delle licenze ove ritenuto necessario … a seguito di un'istruttoria sui costi-benefici anche ambientali, in relazione a comprovate ed oggettive esigenze di mobilità ed alle caratteristiche demografiche e territoriali” ;
9.6.2. Il primo VISTO della delibera n. 46 del 2022, nella parte in cui si richiama espressamente la predetta disposizione primaria di cui all’art. 37, comma 2, lettera m), numero 1);
9.6.3. L’allegato A alla delibera n. 46 del 2022 che, alla pag. 3, afferma che le linee guida in esso contenute riguardino le “tematiche” relative all’art. 37, comma 2, lettera m), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, tra cui rientrano quelle concernenti il “contingente dei veicoli/natanti da adibire al servizio taxi” e dunque anche il principio de “l’incremento del numero delle licenze taxi, ove necessario ad assicurare un livello di offerta del servizio adeguato a soddisfare l’esigenza di mobilità rilevata nel territorio di riferimento” . In questa direzione, la “definizione del contingente” avviene proprio in ossequio alle tre fasi sopra descritte al paragrafo 9.5. (pag. 4 allegato A);
9.6.4. L’allegato B della delibera stessa (Relazione istruttoria) il quale alla pag. 4 afferma in via dirimente che: “Con la definizione delle Linee guida in materia di adeguamento del servizio taxi l’Autorità vuole fornire elementi orientativi e di indirizzo per le regioni e gli enti locali … al fine di supportarli, per quanto di rispettiva competenza, nelle loro attività inerenti all’adeguamento del servizio taxi, nel rispetto dei principi fissati dal legislatore con le disposizioni di cui all’art. 37, comma 2, lettera m), del decreto-legge n. 201/2011” ;
9.7. Sulla base di quanto detto al punto che precede emerge dunque che derogare all’art. 37, comma 2, lettera m), equivale automaticamente a derogare, altresì, alla delibera ART n. 46 del 2022 (allegati compresi) la quale costituisce, come sopra dimostrato, diretta attuazione del medesimo art. 37;
9.8. Del resto, non si poteva pretendere che il legislatore emergenziale espressamente richiamasse, ai fini della individuazione del perimetro di deroga normativa, anche la suddetta delibera n. 46 del 2022. E ciò per ragioni di drafting sia formale (il testo normativo ne sarebbe risultato eccessivamente appesantito) sia sostanziale (il richiamo di un testo di livello secondario, all’interno di una disposizione di fonte primaria, rischia infatti di conferire natura primaria anche alla norma secondaria);
9.9. A ciò si aggiunga sotto complementare profilo che, ove non si ammettesse la deroga anche ai contenuti della delibera ART n. 46 del 2022 (e dunque ove non si ammettesse un esonero delle singole amministrazioni comunali circa l’obbligo di effettuare una “istruttoria specifica”, come invocato dalla difesa di parte appellante) si vanificherebbe con tutta probabilità l’obiettivo dell’intervento emergenziale del 2023 di dotare nel minor tempo possibile i grandi (o strategici) centri urbani di un più ampio numero di mezzi TAXI;
9.10. Nei termini di cui si è detto, i due primi motivi di appello debbono pertanto essere rigettati.
10. Con il motivo sub 4.3. si censura la violazione del DPR n. 487 del 1994 circa le modalità di svolgimento della procedura concorsuale in parola. Come già detto al punto 8.5., il legislatore emergenziale prevede che le licenze supplementari siano assegnate mediante “concorso” in generale, ossia senza specificare se si debba trattare di procedura “per esami”, “per titoli” o, ancora, “per titoli ed esami”. Ne consegue da quanto detto un certo tasso di discrezionalità, da parte dell’amministrazione che indice il bando, nella scelta di una di queste tre modalità di selezione. Del resto, la stessa difesa di parte appellante non ha evidenziato per quali ragioni la scelta del concorso per soli “titoli” debba rivelarsi incongrua o comunque erronea, considerato peraltro che si invoca nello specifico la violazione di una disposizione (art. 5 del DPR n. 487 del 1994) che riguarda più da vicino il tema delle riserve e delle preferenze, ai fini della formazione della graduatoria, e non la tipologia selettiva da applicare. La censura si rivela in altre parole alquanto generica, e ciò anche perché si concentra unicamente sulla sussistenza di un interesse, in capo agli appellanti, a sollevare una simile censura che dunque, per tutte le ragioni appena esposte, si rivela infondata e quindi da rigettare.
11. Con il motivo sub 4.4. si evidenzia la erronea valutazione del contributo per le nuove licenze. In siffatta direzione, il valore di mercato costituirebbe infatti “parametro inderogabile per la determinazione del contributo” (pag. 19 atto di appello). Osserva al riguardo il collegio che:
11.1. Come puntualmente evidenziato da questa stessa sezione (cfr. sentenza 7 novembre 2025, n. 8674) nonché dal TAR Lombardia nella sentenza n. 3725 del 18 dicembre 2024, la suddetta “misura compensativa … non corrisponde ad alcun obbligo costituzionale, poiché il legislatore non è tenuto, in linea di principio e salvo ipotesi peculiari, a tenere indenni gli operatori dal pregiudizio economico che essi potrebbero subire per effetto di un intervento normativo di allargamento del mercato (anche contingentato), mediante l’ingresso in esso di nuovi soggetti” . Nel caso di specie la previsione di un contributo, a carico dei neo assegnatari, che andrà poi a compensare le perdite di guadagni e valori patrimoniali (licenze) di coloro che sono già in esercizio costituisce, in sostanza, una misura prevista per evitare ulteriori disgregazioni e lacerazioni del tessuto sociale;
11.2. Ed ancora, prosegue la stessa giurisprudenza: “È difatti del tutto fisiologico che disposizioni di legge formulate in tal senso, ed espressive della competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di tutela della concorrenza, nel perseguire più adeguati standard di prestazione dei servizi, compromettano parzialmente il margine di utile goduto dall’incumbent, e lo stesso valore dell’asset strategico (nel caso di specie, la licenza)” . Del resto, è noto che in tema di lavoro autonomo l’incidenza del rischio economico attinente all’esercizio dell’attività lavorativa gravi sullo stesso lavoratore, e ciò a differenza del lavoro subordinato ove il suddetto rischio economico grava invece sul datore di lavoro (cfr. Cass. civile, sez. lav., 17 dicembre 1994, n. 10829; Cass. civile, sez. lav., 7 febbraio 1991, n. 1257; Cass. civile, sez. lav., 20 agosto 1987, n. 6967);
11.3. In siffatta direzione: “La logica dell’intervento legislativo … non è risarcitoria (il danno non è ingiusto), ma indennitaria” . Ed infatti, mentre il risarcimento mira a coprire integralmente il danno causato da un illecito civile, l’indennizzo costituisce invece somma, spesso forfettaria e legata ad atti leciti, non necessariamente pari all’intero pregiudizio subito. In altre parole, mentre il risarcimento ha come presupposto una responsabilità civile per atto illecito o colposo e come finalità quella di ripristinare interamente la situazione patrimoniale e non patrimoniale antecedente al danno, l’indennizzo ha come presupposto un atto lecito dannoso (es. espropriazione per pubblica utilità) e come finalità quella di compensare equamente un pregiudizio ma non necessariamente di coprirlo tutto. Non è un caso che proprio questa sezione, nella richiamata pronunzia n. 8764 del 2025, ha avuto modo di rimarcare che: “la previsione di un indennizzo si correla sempre al compimento di un atto legittimo, e proprio per tale ragione la logica non è mai quella risarcitoria, ma quella strettamente indennitaria” . Esempi in tal senso sono tra l’altro rappresentati dall’indennizzo previsto in tema di revoca di atti amministrativi, in generale, ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990 nonché in tema di espropriazione per motivi di pubblico interesse;
11.4. A ciò si aggiunga che, come evidenziato da ART nel parere pure oggetto di contestazione in questa sede, ove il livello del contributo fosse equivalente al valore di mercato delle licenze in essere si scoraggerebbe, con ogni probabilità, la partecipazione al concorso straordinario da parte di nuovi soggetti i quali sarebbero piuttosto indotti a rivolgersi al libero mercato (che non prevede le oggettive difficoltà di un concorso, anche se per soli titoli), e tanto con conseguente possibile non raggiungimento degli obiettivi strategici di incremento del servizio dalla parte dell’offerta;
11.5. In conclusione il legislatore emergenziale, nella comparazione tra diversi interessi pubblici e facendo leva sull’utilizzo della propria discrezionalità legislativa, ha evidentemente ritenuto di dare prevalenza, in modo non irragionevole, all’obiettivo di incremento dei mezzi e dunque di una più efficiente mobilità rispetto all’interesse, comunque meritevole di tutela e proprio per questo oggetto di una sia pur minima forma di protezione (compensazione mediante ripartizione dei contributi versati dai neo assegnatari), legato alla salvaguardia dei guadagni e del valore patrimoniale degli asset (licenze) degli incumbent (ossia coloro che sono già in esercizio);
11.6. Nei termini di cui si è appena detto, anche tale motivo di appello deve pertanto essere respinto.
12. Con il motivo sub 4.5. si lamenta la violazione dell’art. 3, comma 3, del DL n. 104 del 2023 nella parte in cui non sarebbero state altrimenti esplicitate le “modalità con cui il Comune ha determinato il contributo da versare ai fini dell’assegnazione della licenza” (pag. 21 atto di appello introduttivo). Il motivo è per tabulas smentito da quanto riportato nel parere ART alla cui pag. 3 si afferma che la stima del contributo è stato tratto dal dato medio relativo a “19 transazioni avvenute nel 2023”. Del resto, anche la stima di partenza di euro 217.000 euro (valore del libero scambio delle licenze) non ha mai formato oggetto di contestazione. Anche tale motivo deve pertanto essere respinto.
13. Con il motivo sub 4.6. si censura la violazione dell’art. 3, comma 3, del DL n. 104 del 2023 nella parte in cui l’amministrazione comunale si sarebbe acriticamente “appiattita” sul parere ART “senza svolgere una istruttoria specifica” (pag. 24 atto di appello introduttivo). Premesso che il parere ART è lesivo e quindi pienamente impugnabile in quanto ha concretamente condizionato il contenuto del provvedimento qui gravato (di qui il rigetto della eccezione di rito sollevata dalla avvocatura erariale) osserva nel merito il collegio che:
13.1. Obiettivo del legislatore emergenziale, come più volte evidenziato, è la massima semplificazione procedimentale che si traduce, nel caso di specie: a) in un esonero istruttorio, a favore delle amministrazioni comunali, quanto meno per l’analisi del fabbisogno di incremento di licenze TAXI; b) in un ausilio, in sede di determinazione del contributo che i neo assegnatari debbono versare, da parte dell’autorità di settore dei trasporti (ART) e dunque di un organismo altamente qualificato in subiecta materia (laddove le amministrazioni locali sono comunemente considerate alla stregua di enti a competenza generale);
13.2. Pertanto, con particolare riguardo alla determinazione del contributo la valutazione è stata in concreto riservata, almeno in chiave consultiva, ad un organismo dotato di specifiche ed elevate competenze tecniche (competenze non parimenti possedute da un ente a competenza generale quale è il comune, come già detto al punto che precede);
13.3. Il meccanismo procedurale che scaturisce dal quadro normativo di cui all’art. 3 del DL n. 104 del 2023 è dunque il seguente:
13.3.1. Il parere dell’ART non è vincolante ma è comunque obbligatorio;
13.3.2. Esso deve innanzitutto essere giocoforza acquisito (salva l’ipotesi di silenzio di ART qui comunque non registratasi), pena l’invalidità del provvedimento finale;
13.3.3. Una vola acquisito, esso deve essere preso attentamente in considerazione da parte dell’amministrazione comunale in vista della adozione del provvedimento finale (bando di concorso straordinario che indica, in particolare, numero di licenze da rilasciare ex novo ed entità del contributo da versare da parte dei neo assegnatari);
13.3.4. Qualora l’amministrazione comunale decida di discostarsi dal parere ART, deve allora dare adeguata motivazione circa le ragioni per cui opti per una diversa valutazione rispetto a tale organismo tecnico;
13.3.5. Qualora invece l’amministrazione decida di aderire a tale parere ART, quest’ultimo diviene motivazione (o almeno parte di essa) del provvedimento finale mediante il meccanismo della motivazione per relationem ;
13.3.6. In siffatta direzione, il parere obbligatorio espresso da tale organo è automaticamente idoneo, “ove non vi siano elementi comprovanti la sua inattendibilità, a fungere da unica motivazione per il provvedimento finale, mentre solo nel caso in cui l'Amministrazione ritenga di non potervi aderire sorge un obbligo specifico di motivazione in capo alla stessa” [si veda, sul punto dei pareri obbligatori e non vincolanti (sebbene in tema di causa di servizio): Cons. Stato, sez. VI, 6 aprile 2009, n. 2118];
13.4. Ebbene nel caso di specie, poiché l’appellata amministrazione comunale ha deciso di aderire al parere ART non v’era alcun onere istruttorio e valutativo ulteriore in ordine alla misura del contributo da versare;
13.5. E ciò pienamente in linea con l’obiettivo del legislatore che è stato quello di facilitare, a vantaggio delle amministrazioni locali, un percorso valutativo sicuramente denso di complessità e talora anche di conflitti in seno a procedimenti quali quelli in esame diretti, come visto, ad aumentare il numero di nuovi operatori all’interno di un settore notoriamente caratterizzato da notevoli e spesso ingiustificate barriere all’ingresso;
13.6. In tale contesto, pretendere di doppiare la fase istruttoria costringendo l’amministrazione comunale (ente a competenze generali e non specifiche come ART) a svolgere proprie ed ulteriori valutazioni avrebbe probabilmente finito per vanificare gli obiettivi di massima semplificazione, facilitazione ed accelerazione procedimentale che il legislatore emergenziale si era invece prefissato di raggiungere;
13.7. Nei termini di cui sopra, anche tale motivo di appello deve pertanto essere rigettato.
14. Con il motivo sub 4.7. si evidenzia la violazione dell’art. 3, comma 3, del DL n. 104 del 2023 nella parte in cui lo stesso parere ART avrebbe dato luogo ad una “drastica riduzione del quantum” dovuto a titolo di assegnazione delle nuove licenze (pag. 26 atto di appello), il che “comporta una grave riduzione del valore delle licenze nell’Area sovracomunale di Bologna, ingiustificata rispetto al chiaro dettato normativo” (pag. 27 atto di appello). Osserva al riguardo il collegio che:
14.1. Valgano al riguardo le considerazioni già svolte al paragrafo 11 secondo cui: a) la compensazione in favore degli incumbent (tassisti già in esercizio) non è un obbligo costituzionale per il legislatore statale; b) il deprezzamento delle licenze, in caso di ingresso di nuovi operatori, costituisce circostanza pressoché fisiologica per gli incumbent sui quali grava, alla stregua di ogni altro lavoratore autonomo, l’incidenza del rischio economico attinente all’esercizio della propria attività lavorativa; c) trattandosi di atto normativo legittimo, la compensazione in ogni caso prevista dal legislatore statale assume connotazioni indennitarie e non risarcitorie: di qui la insussistenza di un diritto alla copertura integrale del pregiudizio subito circa il valore degli attuali asset patrimoniali (licenze); d) in questo quadro il legislatore statale, mediante corretto utilizzo della propria discrezionalità legislativa, ha così ritenuto di annettere prevalenza alle esigenze legate ad una mobilità più efficiente rispetto al deprezzamento delle licenze in essere (deprezzamento comunque almeno in parte ricompensato);
14.2. In questa stessa direzione anche questa sezione, con la citata sentenza n. 8764 del 2025, ha affermato che: “la locuzione “sulla base di una ricognizione del valore locale di mercato delle licenze per l'esercizio del servizio di taxi” , utilizzata dal legislatore, è chiara nello stabilire che il contributo deve senz’altro partire da una valutazione del valore di mercato delle licenze di taxi, ma può anche discostarsene, in vista dell’esigenza di contemperare i vari interessi coinvolti nell’esercizio del potere in esame, fermo restando il limite generale della ragionevolezza e proporzionalità delle scelte operate dall’Amministrazione” ;
14.3. Tanto doverosamente premesso, nella fattispecie in esame la ragionevolezza e proporzionalità dell’azione dell’Amministrazione emerge anzitutto da una analisi del parere ART, fatto successivamente proprio dalla appellata amministrazione comunale in sede di adozione del bando di concorso straordinario, nel quale l’abbattimento della stima di partenza indicata dall’amministrazione comunale (200 mila euro) è legato alle ragioni di seguito indicate:
14.3.1. Come già detto, il valore di mercato delle licenze in essere (quelle ossia possedute dei tassisti già in servizio come gli odierni appellanti) costituisce un fattore di riferimento (da cui partire onde stabilire il livello effettivo del contributo delle licenze da mettere a concorso) ma non anche un elemento vincolante e inderogabile onde fissare il suddetto livello di contributo;
14.3.2. Detto altrimenti (livello del contributo equivalente al valore di mercato delle licenze in essere) si scoraggerebbe la partecipazione al concorso straordinario da parte di nuovi soggetti i quali sarebbero spinti a rivolgersi piuttosto al libero mercato (che non prevede le difficoltà di un concorso) con conseguente possibile non raggiungimento degli obiettivi (anche statali) di incremento del servizio dalla parte dell’offerta, attesa la scarsa appetibilità delle licenze messe a bando dal comune;
14.3.3. Negli ultimi anni sono aumentati i tassi di interesse e dunque è aumentato, parallelamente, il costo del denaro e le possibilità di accedere più facilmente al credito bancario onde acquisire le somme necessarie al versamento dei suddetti contributi compensativi;
14.3.4. L’ultima gara indetta dal Comune di Bologna, la quale prevedeva un contributo compensativo pari ad euro 175 mila, è andata pressoché deserta: di qui l’esigenza di fissare un livello ancora inferiore poi individuato, dall’amministrazione comunale, in una somma pari ad euro 150 mila;
14.3.5. In ogni caso l’aumento dei passeggeri sull’aeroporto di Bologna (nel 2023 ne risultavano 600 mila in più rispetto al 2019) sarebbe “tale da consentire di ipotizzare che l’incremento del contingente non produrrà impatti sui soggetti attualmente titolari di licenza, anche in termini di valore commerciale medio delle licenze” (pagg. 3 e 4 parere ART);
14.4. Ebbene tutte queste articolate argomentazioni contenute nel parere ART (fatte proprie dall’amministrazione comunale) non hanno formato oggetto di puntuale e specifica contestazione ad opera della difesa di parte appellante la quale si è limitata genericamente a evidenziare, sul punto, la “gravosa e drastica riduzione del quantum per un importo di € 150.000,00” (pag. 26 atto di appello) nonché “una grave riduzione del valore delle licenze nell’Area sovracomunale di Bologna, ingiustificata rispetto al chiaro dettato normativo” (pag. 27 atto di appello);
14.5. Alla luce di quanto sopra evidenziato, anche tale censura di appello deve pertanto essere rigettata.
15. Con il motivo sub 4.8. si lamenta la violazione dell’art. 12 della legge n. 241 del 1990 nella parte in cui non sarebbero stati predeterminati i criteri di ripartizione del fondo destinato alle compensazioni per i tassisti attualmente in servizio. Anche tale motivo deve essere rigettato in quanto la normativa emergenziale di cui all’art. 3 del DL n. 104 del 2023 non prevede in alcun modo che l’amministrazione comunale, uno actu , debba fissare entità dell’incremento, requisiti di accesso al bando, criteri di valutazione dei titoli, livello del contributo da versare ed anche criteri di ripartizione del fondo di compensazione per i tassisti già titolari di licenza TAXI. Nulla vieta, infatti, che quest’ultimo segmento procedurale sia disciplinato in una fase successiva e separata rispetto a quella in questa sede oggetto di contestazione. Risulta quindi pienamente legittima la scelta dell’amministrazione di suddividere in due fasi l’attuazione della previsione legislativa: una prima fase dedicata alla fissazione dell’entità dell’incremento di licenze ed alla individuazione dei soggetti destinatari, nonché al livello del contributo da versare; una seconda fase dedicata, invece, alla individuazione dei criteri di riparto del fondo compensativo ed alla sua concreta erogazione in favore dei tassisti già in esercizio al momento della assegnazione di nuove licenze TAXI. Di qui il rigetto, altresì, di tale specifica censura.
16. In conclusione il ricorso in appello è infondato e deve essere rigettato. Le spese di lite possono comunque essere compensate attesa la peculiarità delle esaminate questioni.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA NI O' TI, Presidente
FA Fantini, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
AS IN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AS IN | PA NI O' TI |
IL SEGRETARIO