Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/02/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 4989/2023
Tribunale di Napoli Nord
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Maurizio Spezzaferi ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4989/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, e vertente
TRA
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t, rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Costelli, presso il cui studio in Aversa alla via Luigi Pastore n. 187 risulta elettivamente domiciliata, giusta mandato in calce all'atto di citazione in opposizione
OPPONENTE
E
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Paolino Tizzano e dall'Avv. Gennaro Di
Domenico, presso il loro studio in Cimitile (NA) alla Strada Statale 7/bis n. 8, risulta elettivamente domiciliata giusta procura in calce al ricorso monitorio
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Nelle note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza a trattazione scritte del 18.02.2025 i procuratori delle parti reiteravano le rispettive domande e la causa viene decisa come da motivazione che segue.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti e i verbali di causa per quanto concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive, in ossequio al nuovo testo dell'art. 118 disp. att.
c.p.c., come modificato dalla l. 69/2009.
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, la proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1083/2023, con il quale il Tribunale di
Napoli aveva ingiunto il pagamento della somma di euro 174.822,04, oltre interessi e spese di lite, per l'omesso pagamento di una fornitura di merce tra le parti.
L'opponente eccepiva, in via preliminare, l'inefficacia del decreto ingiuntivo per mancata notifica e, nel merito, che né la fattura né i documenti di trasporto potessero dimostrare l'espletamento della prestazione da cui era derivato il credito.
Concludeva, pertanto, come segue:
“Dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 644 c.p.c. per mancata notifica del ricorso per decreto ingiuntivo con
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pedissequo provvedimento monitorio, con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria;
Dichiarare, in relazione ai motivi di censura prospettati, ammissibile e fondata la presente opposizione (l'arbitraria emissione delle fatture senza l'esistenza di alcun contratto, commissione e/o d.d.t. mai sottoscritti, come mai sottoscritto nessun titolo cambiario) con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 1083/2023;
Condannare la società opposta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese processuali, con attribuzione al difensore ai sensi dell'art. 93
c.p.c., oltre al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c.”.
2. Si costituiva la società opposta, la quale insisteva per il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite. Concludeva, quindi, come segue:
“In via preliminare, differire la prima udienza allo scopo di consentire all'odierna parte opposta di evocare nel presente giudizio il sig. , ex Controparte_2 amministratore pro tempore della società nato a [...] Parte_1
Napoli (NA) il 21.01.1994 e residente in Celsiusstr 23 / 2 OG – 53125 - Bonn ST
Bruser Berg (Germania), ai sensi degli artt. 106 e 269 c.p.c., concedendo i termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.; In via preliminare, non essendo l'opposizione fondata su alcuna valida e idonea prova scritta e/o di pronta soluzione, concedere ex art. 648
c.p.c. la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 1083/2023, emesso in data 09.03.2023 e pubblicato in data 11.03.2023 – RG 3069/2023;
Nel merito, rigettare l'opposizione con tutte le richieste ivi formulate perché infondata in fatto e in diritto per tutte le motivazioni enunciate ut supra;
Condannare la parte opponente al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari della procedura monitoria e del presente giudizio, oltre accessori di legge, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari.”
3. Orbene, l'opposizione è infondata e va rigettata.
3.1. In via preliminare, si evidenzia che il decreto ingiuntivo è stato notificato entro il termine di 60 giorni dalla sua emissione, pertanto non è divenuto inefficace. Dalla documentazione allegata al n. 1 della comparsa di costituzione del 25-09-2023, risulta infatti che la notifica del provvedimento monitorio si è perfezionata in data 01-
04-2023 presso l'indirizzo del legale rappresentante pro tempore della società opponente, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 890/1982.
3.2. Tanto doverosamente chiarito, nel merito, occorre evidenziare che, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte.
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Il debitore convenuto è invece gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa.
Nel caso di specie, a fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata dall'opposta, parte opponente non ha fornito prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, non avendo dimostrato di aver adempiuto all'integrale pagamento né che l'inadempimento non fosse a lui imputabile.
In particolare, rispetto alla debenza del credito, parte opponente non ha operato alcuna contestazione specifica circa l'an della prestazione espletata da parte opposta in ragione del rapporto di fornitura di merce intercorso, limitandosi a disconoscere la sottoscrizione del legale rappresentante sui documenti di trasporto attestanti il ritiro della merce, senza tuttavia contestare in concreto di aver mai ricevuto alcuna fornitura e/o asserire l'inesistenza di qualsivoglia rapporto commerciale.
Dalla documentazione in atti, dalla prova testimoniale assunta nel corso del giudizio e dal comportamento processuale delle parti, deve ritenersi che parte creditrice ha fornito prova del credito.
Invero, l'opposta ha prodotto tutte le fatture e i relativi documenti di trasporto in copia leggibile. Detti documenti di trasporto specificano la tipologia del materiale consegnato, la data e il luogo di consegna e recano la sottoscrizione di un soggetto incaricato dalla società opponente di ricevere la merce. La sottoscrizione dei documenti di trasporto da parte di un soggetto riferibile al destinatario lascia quindi presumere, in modo univoco, preciso e concordante, un accordo in ordine alla vendita del materiale alle condizioni di cui al documento di trasporto e prova altresì la consegna del materiale.
In particolare, parte opposta ha prodotto, a sostegno della propria pretesa, le fatture e i DDT regolarmente sottoscritti;
la circostanza che parte opponente abbia
“disconosciuto” le firme sui d.d.t. poiché non apposte dal legale rappresentante non inficia la validità della pretesa di parte opposta.
3.3. Il disconoscimento delle sottoscrizioni dei documenti di trasporto (DDT), nel caso in analisi, non può considerarsi idoneo a privare, in mancanza di verificazione, tali scritture della loro efficacia probatoria.
Si deve infatti condividere il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale il disconoscimento della scrittura privata da parte di una persona giuridica, per essere validamente effettuato e idoneo a onerare l'avversario che insista ad avvalersi dello scritto di richiedere la verificazione, necessita di un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati o identificabili (cfr. Cass. Civ. n.
3620/10).
Parte opponente afferma che il legale rappresentante dell'epoca non avrebbe mai sottoscritto i DDT ricognitivi della ricezione della merce, senza tuttavia indicare i soggetti preposti al ritiro della merce.
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Ad ogni modo, il disconoscimento relativo alle sottoscrizioni che compaiono sui documenti di trasporto appare irrilevante ai fini del decidere, atteso che la merce può essere consegnata anche a soggetti diversi dal legale rappresentante della società ordinante, sussistendo la prova dell'adempimento dell'obbligazione anche qualora la merce venga ritirata da soggetti a tal fine preposti. Di conseguenza, il disconoscimento effettuato dalla parte opponente, fondato sulla mera non riconducibilità al suo legale rappresentante, non è accoglibile.
Difatti, come sottolineato da condivisibile giurisprudenza di merito, qualora si intenda contestare la sottoscrizione di un documento relativo alla consegna di una merce riferibile a un'impresa, la parte che lo disconosce ha l'onere di indicare specificamente quali siano i collaboratori addetti al ritiro della merce, disconoscendo la riferibilità della firma apposta e fornendo un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni dei soggetti preposti.
In difetto di tale disconoscimento, viene inibita alla controparte la possibilità di chiedere la verificazione del documento (arg. ex Tribunale Reggio Emilia sez. I,
25/09/2024, n. 910).
È stato anche ritenuto, in via di principio, che il disconoscimento della scrittura privata proveniente da una società, per essere validamente effettuato e idoneo a onerare l'avversario (che insista ad avvalersi dello scritto) di richiederne la verificazione, presuppone un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati o identificabili. Nel caso della persona giuridica, assistita da una pluralità di organi con il potere di firmare un determinato atto, sussistono infatti più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell'ente (cfr. Cass. sent.
20871/19).
Né, d'altro canto, può ipotizzarsi che la consegna della merce, per impegnare la società, dovesse essere curata dal legale rappresentante della società con la sua sottoscrizione personale, essendo tale evenienza non prevista dalla legge e del tutto estranea ai rapporti commerciali. Di conseguenza, il disconoscimento effettuato dalla parte opponente e fondato sulla mera non riconducibilità al suo legale rappresentante delle sottoscrizioni apposte sui documenti di trasporto non risulta decisivo.
3.4. Tale pregnante prova presuntiva è avvalorata dalle risultanze delle prove testimoniali.
Nella specie, non può essere accolta l'eccezione di parte opponente esperita in corso di giudizio in ordine all'individuazione del testimone indicato da parte opposta, in quanto la condizione di dipendente di una delle parti in causa non produce di per sé
l'incapacità a testimoniare del soggetto, né egli è da considerare, per tale sua condizione, scarsamente attendibile (Cass. n. 2075/2013; Cass. n. 15197/2004).
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Non emergono, difatti, situazioni o fatti che possano inficiare le dichiarazioni del teste, che appaiono convincenti;
il rapporto di collaborazione con la società opposta, peraltro, lungi dal togliere credibilità a tali dichiarazioni, le rende ancora più attendibili proprio perché provenienti da soggetti che hanno personalmente preso parte alle vicende oggetto di causa.
Il teste , escusso all'udienza dell'08.03.2024, della cui attendibilità Testimone_1 non v'è motivo di dubitare in assenza di prova contraria adottata da parte interessata, ha confermato tutti gli assunti della creditrice riguardo la consegna della merce e il prezzo di ogni singola prestazione.
Non va sottaciuto che, a fronte della conferma circa la sussistenza del rapporto tra le parti, delle fatture, dell'esistenza del debito e dell'avvenuta esecuzione della prestazione provata per testi, l'opponente nulla ha validamente eccepito né documentalmente né per testi.
Del resto, le circostanze che l'opponente ha chiesto di provare erano del tutto irrilevanti ai fini del giudizio, non potendosi ritenere che il soggiorno all'estero del proprio legale rappresentante rappresentasse una circostanza impeditiva alla sussistenza del rapporto e, soprattutto, alla fruizione della prestazione. Anche la prova contraria indiretta richiesta, oltre ad attenere alle circostanze sopra indicate, non esclude che la fornitura sia stata comunque effettuata anche in presenza di rapporti commerciali della opposta con altre ditte e/o società.
Infine, un ulteriore elemento che depone a sostegno della sussistenza del credito in esame è rappresentato dalle cambiali sottoscritte dal legale rappresentante dell'opponente, consegnate all'opposta e non regolarmente onorate.
3.5. In ordine al quantum, la prova dell'ammontare del proprio credito nella fase dell'opposizione, costituisce onere del debitore esperire puntuali e specifiche contestazioni in relazione alla parte di somma ritenuta non dovuta per cui, qualora l'opponente si sia limitato a rilievi generici, omettendo di muovere addebiti specifici e circostanziati in relazione a singole poste dalle quali discenderebbe il saldo finale, come nel caso de quo, il credito dell'opposta può ritenersi accertato.
Va quindi affermato che alcun apprezzabile elemento di giudizio ha offerto l'opponente e che al contrario l'opposta ha positivamente dimostrato la sussistenza dell'intero debito per cui è stata emessa l'ingiunzione e conseguentemente l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo opposto deve essere dichiarato definitivamente esecutivo.
La infondatezza dell'opposizione comporta la conferma del decreto ingiuntivo.
4. Sulla domanda avanzata in tema di lite temeraria, si precisa che per la condanna ai sensi dei primi due commi dell'art. 96 c.p.c. è presupposto indefettibile l'allegazione e la dimostrazione, anche in via indiziaria, quanto meno della colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio, ponendo in essere una condotta consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza e buona fede
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e tale da risolversi in un uso strumentale ed illecito del processo, in violazione sostanziale anche del canone costituzionale del dovere di solidarietà (Cass. civ. Sez.
III, 21/07/2016, n. 15017). In relazione a ciò nulla è stato provato o dedotto, pertanto, la domanda de qua non può essere accolta, tenendo anche conto come fin dalla prima udienza risulta essere stata accolta la domanda di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo in analisi.
L'interpretazione della Corte di legittimità, tuttavia, è nel senso che anche la possibilità di una liquidazione officiosa ed equitativa del pregiudizio non esime la parte istante dall'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad individuare l'esistenza dei danni sofferti - cioè ad identificare il tipo e gli elementi costitutivi dei danni - ed idonei a consentire al giudice in via officiosa- e, se del caso, equitativa - la relativa quantificazione ( C. 28226/2008; C. 13395/2007; C.
4096/2007; C. 3388/2007; C. 27383/2005).
4.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei criteri medi di cui al dm n. 55/2014 per tutte le fasi ivi previste, considerando il valore della causa e l'attività svolta, con attribuzione agli avvocati di parte opposta dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Maurizio Spezzaferri, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione confermando il decreto per cui è causa, che va dichiarato definitivamente esecutivo;
b) condanna in persona del l.r.p.t., alla integrale rifusione in Parte_1 favore di , in persona del legale rapp.te p.t., delle spese del Controparte_1 presente giudizio, che liquida in euro=14.103,00= per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sul totale, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avvocato Gennaro Di Domenico e all'avvocato Paolino Tizzano, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Aversa, il 20-2-2025
Il Giudice
Dott. Maurizio Spezzaferri
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