Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/02/2025, n. 1135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1135 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
1
n. 31875 2015 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Carla Hubler - Presidente rel-
2) Dott. Valeria Rosetti - Giudice.-
3) Dott. Gabriella Ferrara - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 31875 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2015 , avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. GIANPAOLO BUONO presso cui elettivamente domicilia in PIAZZA SAN ROCCO 26 BARANO D'ISCHIA
RICORRENTE
E
- rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. FILOMENA GIGLIO presso cui elettivamente domicilia in VIA STARZA, 3 80070 BARANO D'ISCHIA
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
1
I procuratori delle parti hanno concluso come da note in sostituzione di udienza.
Il Pubblico Ministero chiede pronunziarsi la separazione giudiziale dei coniugi regolamentando i rapporti delle parti con il figlio minore confermando la disciplina in atto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso dep il 10.12.15 il ricorrente in epigrafe premesso il matrimonio del 23.10.2003 con la resistente e che dall'unione erano nati i figli a Per_1
Napoli il 23.12.2004 e a Napoli l'8.4.2006 per i motivi in atti ha chiesto Per_2
autorizzarsi i coniugi a vivere separatamente, disporre l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocazione presso l'istante, ponendo a carico dell'altro genitore un assegno di mantenimento in proporzione alle sue capacità economiche e rimettersi le parti innanzi al gi con consequenziali provvedimenti anche sulle spese.
Si costituiva tempestivamente la resistente e deduceva e concludeva come in atti.
All'esito dell'udienza del 7.6.16 il Presidente sciogliendo la riserva così provvedeva:
2 3
3 4
4 5
5 6
Quindi rimetteva le parti davanti al giudice istruttore.
Venivano depositate memorie integrative ed istruttorie ammessa ed espletata la prova orale. Successivamente, sulle conclusioni di cui alle note in sostituzione di udienza, la procedura era rimessa al collegio per la decisione con termini di cui all'art. 190 cpc con la decorrenza indicata.
Preliminarmente il Collegio ritiene di condividere l'ordinanza resa sulle richieste istruttorie, come successivamente precisata, condividendo altresì che non spetta al giudice la riformulazione dei capitoli con espunzione delle parti contenenti profili di inammissibilità. Nè possono trovare ingresso le successive richieste di ammissione probatoria da ultimo formulate atteso che, anche con la relazione investigativa e le richieste connesse, si tende a reintrodurre richieste probatorie riguardanti deduzioni pregresse, nonché fatti che potevano essere anche in precedenza documentalmente provati.
Nè a diverse conclusioni può giungersi in relazione alle richieste di provare attività lavorativa della ricorrente in epoca successiva alle preclusioni attesa l'irrilevanza ai fini probatori dell'episodica osservazione svolta.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro
6 7
convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Per quanto concerne le reciproche domande di addebito, si evidenzia che la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: uno o più comportamenti, posti in essere da parte dell'uno o dell'altro coniuge, volontariamente e consapevolmente contrario e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il o i comportamenti posti in essere da parte di ciascun coniuge in violazione dei citati doveri “sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex plurimis Cass. Sez. I n. 18618 del 12.09.2011).
Ciò posto deve darsi atto che, in sede di conclusioni, nell'interesse della parte ricorrente è stata subordinata la domanda di addebito all'accoglimento dell'istanza di ammissione delle richieste istruttorie pertanto la stessa- pur pacificamente ammissibile anche se proposta in sede di memorie integrative, non deve ritenersi coltivata in questa sede.
Quanto alla domanda di addebito proposta dalla resistente la stessa, fra l'altro, ha dedotto l'abbandono della casa coniugale da parte del ricorrente nel maggio 2015 per vivere relazione adulterina intrapresa a Napoli, di cui la moglie aveva cominciato in precedenza ad avvedersi e di cui le era stato riferito anche dal figlio presente conversazioni telefoniche del padre con detta donna. La ricorrente ha aggiunto aver avuto conferma della relazione a seguito di telefonate della nuova compagna del marito e dei suoi familiari.
7 8
A giudizio del Collegio la domanda di addebito proposta dalla resistente ha trovato riscontro quantomeno sotto il profilo della violazione dell'obbligo di convivenza da parte del ,marito. Lo stesso, infatti, sin dal ricorso, prospetta senza provare, essere stato cacciato di casa, lamentando altresì condotte della resistente che avrebbero minato la convivenza, senza tuttavia collocare temporalmente le condotte che avrebbero causato la crisi coniugale e l'allontanamento da casa. Nei fatti giustifica la condotta abbandonica come causata dai comportamenti della resistente.
Orbene la condotta del ricorrente integra senz'altro una grave violazione dei doveri coniugali di coabitazione, di assistenza morale e materiale.
Quanto all'abbandono soccorre l'orientamento della MA RT ( cfr. tra le altre.
I n. 17056 del 3.08.2007) secondo il quale:” In tema di separazione personale dei coniugi, l'abbandono della casa familiare, di per sè costituisce violazione di un obbligo matrimoniale, non essendo decisiva la prova della asserita esistenza di una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio. Ne consegue che il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sè sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi - e
l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono - che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto”.
Come precisato dalla Cassazione civile, nella sentenza n. 10823 del 25/05/2016,
“l'infedeltà- così come il diniego di assistenza, o il venir meno della coabitazione- viola uno degli obblighi direttamente imposti dalla legge a carico dei coniugi (art. 143 c.c., comma 2): così da infirmare, alla radice, l'affectio familiae in guisa tale da giustificare, secondo una relazione ordinaria causale, la separazione. E' quindi la premessa, secondo l'id quod plerunque accidit, dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, per causa non indipendente dalla volontà dei coniugi (art. 151 c.c., comma 1). Non per questo, tuttavia tale regolarità causale assurge a presunzione assoluta. L'evento dissolutivo può rivelarsi già "prima facie"- e cioè, sulla base della
8 9
stessa prospettazione della parte- non riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla condotta antidoverosa di un coniuge: come ad esempio, nell'ipotesi di un isolato e remoto episodio d'infedeltà (ma anche di mancata assistenza, o allontanamento dalla casa coniugale), da ritenere presuntivamente superato, nel prosieguo, da un periodo di convivenza. Va da sé, infatti, che occorre l'elemento della prossimità ("post hoc, ergo propter hoc"): la presunzione opera quando la richiesta di separazione personale segua, senza cesura temporale, all'accertata violazione del dovere coniugale.
Diversamente, nel caso- infrequente, ma non eccezionale- di accettazione reciproca di un allentamento degli obblighi previsti dalla norma (come nel regime- secondo la definizione invalsa nell'uso- dei "separati in casa"), si prospetta un fatto secondario, accidentale e atipico, che contrasta l'applicabilità della regola generale di causalità: onde, il relativo onere probatorio incumbit ei qui dicit. Spetterà, quindi, all'autore della violazione dell'obbligo la prova della mancanza del nesso eziologico tra infedeltà e crisi coniugale: sotto il profilo che il suo comportamento si sia inserito in una situazione matrimoniale già compromessa e connotata da un reciproco disinteresse. In una parola, in una crisi del rapporto matrimoniale già in atto (Cass., sez. 1, 14 febbraio 2012, n. 2059).
Tale riparto dell'onere probatorio oltre a palesarsi rispettoso del canone legale (art. 2697 c.c.) è altresì aderente al principio empirico della vicinanza della prova;
laddove, riversare la dimostrazione della rilevanza causale in ordine all'intollerabilità della prosecuzione della convivenza su chi abbia subito l'altrui infedeltà si risolverebbe nella probatio diabolica che in realtà il matrimonio era sempre stato felice fino alla vigilia dell'adulterio (o dell'omissione di assistenza, o dell'interruzione della coabitazione)”.
Alla stregua di tali condivisi principi giurisprudenziali, il Collegio ritiene fondata la domanda di addebito al ricorrente alla luce dell'incontestato allontanamento senza che lo stesso abbia provate la pregressa crisi coniugale.
9 10
Quanto ai provvedimenti per i figli va rilevato che nelle more del giudizio, prima della data della decisione in camera di consiglio, entrambi sono divenuti maggiorenni pertanto nessun provvedimento va adottato in ordine all'affido ed alla frequentazione con il genitore non convivente.
Incontestata la loro non autosufficienza economica va confermata l'assegnazione della casa familiare alla resistente con la quale convivono a tutela dell'habitat. Ed invero è noto che, per giurisprudenza del tutto pacifica della MA RT , condivisa dal Collegio, l'assegnazione del godimento della casa familiare è finalizzata alla tutela del superiore interesse dei figli minori o di quelli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti a conservare l'ambiente domestico ( cfr. tra le più recenti si vedano: Cass.Sez. 1, n. 23591 del 22/11/2010; Sez. 1, n. 18440 del
01/08/2013; Cass. Sez.I n. 21334 del 18/09/2013), .
Quanto al contributo al loro mantenimento dei figli va riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento dei figli di cui, si ribadisce, non è contestata la non autosufficienza economica.
In questa sede va determinata la misura del contributo a carico del padre provvedendovi la madre in via diretta, non risultando in contestazione l'an ma solo il quantum
Quanto alla misura del contributo da porsi a carico di , va rilevato Parte_1
che è in discussione la sua capacità reddituale atteso che lo stesso contesta la percezione di ulteriori redditi rispetto alla sua attività di insegnante presso istituti scolastici, legati ad insegnamento e rappresentazioni musicali mentre la resistente ne valorizza la consistente incidenza sul reddito da insegnante di musica in scuole medie.
Sul punto va osservato che già dalle deduzioni della resistente, e le avverse contestazioni, non risulta verosimile che lo percepisca gli ulteriori redditi Pt_1
10 11
rispetto allo stipendio in misura di € 1700/2000 mensili atteso che già sulla scorta delle deduzioni della sul punto non appare neppure in astratto potersi CP_1
pervenire a tale cifra. Fra l'altro la stessa genericamente deduce di lezioni private e di tariffe, senza neppure indicare i discenti, assume compensi di € 150 per suonare a matrimoni ed in periodo estivo in serate in alberghi e feste di piazza, eventi serali senza neppure fornire specifiche indicazioni sul tipo ed il numero di eventi che consentano di pervenire alle somme mensilmente dedotte come percepite.
Nè a diverse conclusioni può pervenirsi all'esito della prova espletata.
In sede di interrogatorio formale il resistente:” sul capo 20 ADR NON è vero lo stipendio si aggirava su quella cifra all'inizio ero precario intorno all'anno 2006
(comprensivo di assegni familiari) ma nego il tenore di vita e gli ulteriori guadagni indicati nel capo;
sul capo 21 ADR NON è vero le lezioni private, parlo di quel tempo, dal 2006, era una pratica non continuativa in favore di figli di amici e colleghi e senza compenso se non di tipo dono alimentare. Del resto lo studio musicale non è per tutti continuativo. 22) ADR NON è vero provengo da famiglia di musicisti ma quando lo facevo era gratuito e per passione.; Sul capo 23 ADR) Non è vero l'iscrizione alla SIAE è per tutelare i brani e per l'iscrizione pago quota associativa, solo un paio di volte da quando sono iscritto qualche amico ha compilato i borderò sui quali venivano registrati i brani di quella serata ed ho percepito un paio di volte poche centinaia di euro ma si tratta di brani che non vengono diffusi a livello nazionale così non percependo compensi per il futuro ho deciso di cancellarmi. Da un paio di anni mi sono riscritto sempre per tutela dei miei brani pago la quota associativa ma non ho percepito alcun compenso. Sul capo 24) che l'avv. Buono rappresenta documentale: ADR E' vero percepisco la somma ma va decurtata l'IMU e la cedolare secca.”
Dagli esiti dell'escussione testimoniale la teste indotta dal ricorrente Testimone_1
dichiaratasi amica della famiglia ed anche di che conosceva da oltre 25 Pt_1 CP_1
anni, ai fini della prova contraria ADR sui capi ammessi della memoria difensiva fase presidenziale nell'interesse della resistente:” sul capo 20) ADR quando si è Pt_1
11 12
sposato non percepiva alcun reddito lavorava solo Italia. D'estate lavorava Pt_1
presso il parcheggio del suocero non ricordo il periodo ma forse fino all'anno prima che si lasciassero. Non lo ho mai visto ma lo so perché sono di famiglia che frequento da 27 anni e si lamentava che lui non aveva un lavoro stabile. So CP_1
perché sono di Ischia Ponte che l'attività musicale in chiesa la fa gratuitamente, non so se suoni a matrimoni e feste, non mi risulta.
Sul capo 21 Che io sappia fa lezioni private a qualche amico e a sua nipote che Pt_1
io sappia senza percepire soldi.Sul capo 22) anche se vivo a Ischia non ho mai saputo che facesse queste attività ne lo ho visto suonare a feste in piazza o in altre parti. Sul capo 23 Nulla so;
sul Capo 24 ADR è vero la proprietà è condivisa con gli altri due fratelli e deve pagare le tasse e l'IMU”.
La teste indotta dalla resistente “sul capo 20 ) E' vero Testimone_2 Pt_1
non solo è un professore ma anche un artista e posso riferire che ha ricevuto premi in danaro per esempio per il padre nostro. Non so se prenda le cifre indicate nel capo nè posso quantificare ma ho chiesto a mia cugina quanto si è preso per il suo matrimonio a settembre 2023 e mi ha detto che erano tre suonatori ed ha pagato €
150 a persona ADR dell'avv. Buono mia cugina si chiama Persona_3
l'evento si è svolto a Ischia nella Chiesa di Porto Salvo io ero presente. Sul capo 21 )
ADR so per averlo sentito da altri e perché mia figlia seguiva l'indirizzo musicale che gli studenti di pianoforte si rivolgevano allo per le lezioni ma non so Pt_1
quanto percepisse, mia figlia faceva altro. sul capo 22 ) confermo la risposta già resa. Non so gli importi ma so che suona in chiesa. Non ho mai sentito parlare di eventi in alberghi ma ho visto il suo nome su manifesto e ne ho sentito parlare rispetto a un evento importante;
Sul capo 23 So che è un grande compositore ma non posso riferire sui compensi;
24) ADR so che ha una casa su via vecchia
Cartaromana ma non so altro. ADR dell'avv. Buono Ho chiesto a mia cugina se avesse chiamato a suonare lo AC al suo matrimonio e se aveva pagato e lei mi ha detto di si Io sapevo che lui lo faceva a scopo benefico”.
12 13
Il teste indotto dal ricorrente sui capi nell'interesse della Testimone_3 [...]
ai fini della prova contraria” sul capo 20 ) Non è vero la si è CP_1 CP_1
sempre lamentata che lo non lavorava tanto è vero che il sostegno proveniva Pt_1
dai suoceri dello . Poi lui è diventato precario a scuola faceva lezioni a figli di Pt_1
amici ma senza retribuzione solo a Natale per esempio aveva un panettone. Sul capo
21) Non è vero le lezioni erano saltuarie senza compenso ed a nipoti ed amici e per le messe alla congrega era una tradizione di famiglia che per passione prima il nonno Contr poi suo padre e poi lui suonavano in chiesa. dell'avv. Giglio ai fini dell'attendibilità. So che esiste un comitato ma si occupa di altri pagamenti, Pt_1
non percepiva ne percepisce niente. Sul capo 22) ADR Assolutamente non percepisce
e non ha mai percepito niente quando era coniugato lo faceva per distrarsi e per fare curriculum ma a titolo gratuito, per l'attività degli alberghi risulta dalle dichiarazioni dei redditi. Ma parlo ipoteticamente. Non ha percepito nulla e soprattutto non le ha più fatte perché sta fuori. Sul capo 23 ADR Ha composto pezzi musicali ma non percepisce compensi siae solo per il 2019 ha percepito 10€ o somme irrisorie perché non è famoso. ADR dell'avv. Buono sono il commercialista di
[...]
. Sul capo 24 ADR E' vero ma deve corrispondere Imu e tasse ed al netto ha Pt_1
circa 230,00 mensili.
La teste ” Sono amica di e conosco perché anche io Testimone_4 CP_1 Pt_1
suono ci conosciamo da un bel po' di anni. ADR sui capi ammessi memorie per la fase presidenziale nell'interesse di . Sul capo 20) ADR E' Controparte_1
vero anche io suono in chiesa a matrimoni e funerali e so quanto percepiamo. Non suoniamo insieme ma io so che per una novena si prendono 500/600 € lui fa pure la ninna nanna che si fa alla Befana e si prendono 700€. L'ho visto suonare nelle chiese. Sul capo 21 ADR E' vero fa le lezioni private lo so perché frequentavo la casa. Sul compenso è chiaro che se mando mio figlio a fare una lezione privata so che devo pagare. Questo tipo di lezioni hanno costo di 30-40 € l'ora mio figlio fa lezioni di clarinetto e pago 40 €. Sul capo 22 ) ADR E' vero io prendo 200,00 per i
13 14
matrimoni. Ho visto lui suonare in queste occasioni e comunque abbiamo amici musicisti in comune e se ne parla nel senso dei compensi ma non di lui specificamente ma si sa che se veniamo chiamati si paga quello che ho detto. Sul capo 23 ADR ha composto pezzi musicali e li ha depositati alla siae, credo percepisca anche compensi. ADR dell'avv. Buono so che ha depositato i pezzi musicali perché ne abbiamo parlato tra colleghi e poi lui è bravissimo. Entrambi suoniamo il pianoforte è anche compositore. Sul capo 24 Si lo so perché Pt_1
frequentavo la casa si ripartisce il fitto con i fratelli e sono 300 € a fratello. Ho saputo questo fatto dalla signora che mi ha anche riferito dei canoni.”. CP_1
Alla luce delle deduzioni e risultanze in atti, seppure può ritenersi che il ricorrente percepisca ulteriori compensi non risultanti dalla documentazione reddituale – che del resto notoriamente ha valore solo indiziario- certamente non risultano fondate le deduzioni sulla maggiore capacità reddituale del ricorrente nella rilevante misura dedotta nell'interesse della resistente che assume che lo in tal modo Pt_1
percepisca redditi duplicati rispetto a quelli dichiarati giungendo a chiede a titolo di contributo al mantenimento per lei ed i figli somme eccedenti lo stipendio mensile del ricorrente.
La prova della percezione degli esorbitanti compensi dedotti non può dirsi raggiunta dagli esiti dell'escussione testimoniale dove anche i testi indotti dalla ricorrente non hanno puntualmente confermato le circostanze che qui interessano limitandosi a riferire genericamente tariffe note nell'ambiente musicale, di cui non è neppure stato specificamente dedotto lo svolgimento da parte del resistente (es. ninna nanna).
Addirittura la teste pur affermando di aver appreso dalla cugina che Testimone_2
lo stesso aveva corrisposto somme allo per suonare al suo matrimonio ha Pt_1
concluso “Io sapevo che lui lo faceva a scopo benefico”. La teste ha Testimone_5
addirittura riferito di aver appreso le circostanze dalla resistente stessa.
14 15
Dalla documentazione reddituale risultano redditi complessivi oscillanti fra gli €
25241 per il periodo di imposta 2011 PS2012) agli € 28964,00 per il periodo di imposta 2022 (730/2023).
Così tenuto conto che pacificamente le esigenze di vita e di relazione dei figli accrescono con l'età e che certamente sono accresciute le esigenze rispetto all'inizio della separazione, della rivalutazione maturata, dei nuovi oneri familiari del resistente che nelle more ha avuto due figli nati nel 2019 e nel 2022 al cui mantenimento deve comunque concorrere indipendentemente dal fatto che non abbia rappresentato le capacità economiche dell'altro genitore, dell'assenza di tempi di permanenza dei figli presso il padre e di conseguenza dell'assenza della contribuzione in via diretta, si stima congrua all'attualità la somma mensile di € 800,00 mensili (€ 400,00 ciascuno) da corrispondersi a entro il cinque di ogni mese e da Controparte_1
rivalutarsi annualmente automaticamente secondo gli indici Istat come per legge.
Va, altresì, posto a carico del l'obbligo di contribuire, nella misura Parte_1
del 50%, alle spese straordinarie per i figli . Al fine di evitare l'insorgenza di questioni sulla individuazione e concertazione delle spese le parti faranno riferimento al Protocollo spese straordinarie siglato tra Tribunale di Napoli e COA nel Marzo
2018
Sulla domanda di mantenimento proposta dalla resistente.
Sulla domanda di mantenimento proposta va premesso, in punto di diritto, che, per giurisprudenza del tutto prevalente della MA RT, che questo Collegio ritiene di condividere (cfr. tra le molte altre: Cassazione civile sez. I, 15/01/2018, n.770;
Cass. 4 dicembre 2017, n. 28938; Cassazione Civile, Sez. I, 16 maggio 2017, n.
12196; Cass. n. 1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005: Cass. 14.12.2006 n. 26835), l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge – ove tra i due si accerti una disparità economica – un
15 16
assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi stessi erano idonee a garantirgli prima della separazione. Il giudice nella determinazione dell'assegno di mantenimento deve avere quale indispensabile elemento di riferimento ai fini della valutazione di congruità dell'assegno, il tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato e, a tal fine, il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico (Cass.
Civ., Sez. 1, n. 9915 del 24 aprile 2007).
Va rimarcato come sia pacifico, nella giurisprudenza, la profonda differenza fra il dovere di assistenza materiale fra i coniugi nell'ambito della separazione personale e gli obblighi correlati alla c.d. “solidarietà post-coniugale” nel giudizio di divorzio: nel primo caso,il rapporto coniugale non viene meno, determinandosi soltanto una sospensione dei doveri di natura personale, quali la convivenza, la fedeltà e la collaborazione;
vieppiù, gli aspetti di natura patrimoniale - con particolare riferimento all'ipotesi, come quella in esame, di non addebitabilità della separazione stessa - non vengono meno, pur assumendo forme confacenti alla nuova situazione.
Premesso che, come già rilevato, la separazione personale dei coniugi, a differenza dello scioglimento del matrimonio o della cessazione dei suoi effetti civili non elide, anzi presuppone, la permanenza del vincolo coniugale, deve ribadirsi che il dovere di assistenza materiale, nel quale si attualizza l'assegno di mantenimento, conserva la sua efficacia e la sua pienezza in quanto costituisce uno dei cardini fondamentali del matrimonio e non presenta alcun aspetto di incompatibilità con la situazione, in ipotesi anche temporanea, di separazione. Altrettanto non può affermarsi in merito alla solidarietà post-coniugale alla base dell'assegno di divorzio: anche in seguito alla sentenza della RT MA di cassazione, a Sezioni Unite, n. 18287 del
16 17
11/07/2018, a composizione del contrasto giurisprudenziale creatosi dopo la sentenza n. 11504 del 2017, ed i principi di diritto con essa enunciati.
L'obbligo di assistenza materiale trova di regola attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge che versa in una posizione economica deteriore e non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi. Sotto tale profilo, secondo il consolidato orientamento della suprema RT, con l'espressione “redditi adeguati” la norma ha inteso riferirsi al tenore di vita consentito dalle possibilità economiche dei coniugi (Cass. 24 aprile 2007, n. 9915); tale dato, non ricorrendo la condizione ostativa dell'addebito della separazione, richiede un'ulteriore verifica per appurare se i mezzi economici di cui dispone il coniuge richiedente gli consentano o meno di conservare tale tenore di vita. L'esito negativo di detto accertamento impone, poi, di procedere a una valutazione comparativa dei mezzi di cui dispone ciascun coniuge, nonché di particolari circostanze (cfr. art. 156 c.c., comma 2), quali, ad esempio, la durata della convivenza. Il concetto di tenore di vita goduto in costanza di matrimonio non deve essere inteso in senso letterale, poiché la separazione, determinando maggiori spese ed eliminando le economie che derivano dal vivere insieme, generalmente comporta una diminuzione delle possibilità economiche della coppia.
“In tema di effetti della separazione personale sui rapporti patrimoniali tra i coniugi, la conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell'assegno e della prole costituisce un obiettivo solo tendenziale, poiché non sempre la separazione ne consente la piena realizzazione, notorio essendo che essa riduce anche le possibilità economiche del coniuge onerato e che soltanto dall'appartenenza al consorzio familiare derivano ai coniugi e alla prole vantaggi - in termini, soprattutto, di contenimento delle spese fisse - riconducibili a economie di scala e ad altri risparmi connessi a consuetudini di vita in comune. Detto obiettivo, pertanto, va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato e dalle altre circostanze richiamate dall'art. 156, secondo comma, cod.
17 18
civ., con la precisazione che, in ogni caso, la determinazione di tali limiti è riservata al giudice di merito, cui spetta la valutazione comparativa delle risorse dei due coniugi al fine di stabilire in quale misura l'uno debba integrare i redditi insufficienti dell'altro”. (Cass. 28/04/2006, n. 9878)
L'attribuzione del mantenimento nella sede separativa deve pertanto ritenersi motivato da uno squilibrio sopraggiunto per effetto della separazione e deve tendere al riequilibrio delle due posizioni, affinché entrambi i coniugi, dovendo ridimensionare il proprio standard economico, lo facciano nella medesima misura.
In altre pronunce (cfr. tra le altre Cass. Sez. I n. 3502 del 13.02.2013) i Supremi
Giudici hanno ribadito l'orientamento consolidato secondo il quale “In tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità
o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche”.
Inoltre, in relazione all'onere probatorio a carico del richiedente l'assegno di mantenimento, i Giudici di legittimità hanno ritenuto che il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo tenuto a dimostrare l'impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda ( cfr. tra le altre Cass. sez. I n. 17134 del 27.08.2004).
Tra gli indici del tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale può essere
18 19
valorizzata anche l'attuale disparità economica tra i coniugi (cfr. Cass. n. 2156 del
2010; Cass. Civ. Sez. VI del 13.02.2015 n. 2961).
Applicando i principi esposti al caso di specie il Collegio ritiene che certamente sussistevano i presupposti per il riconoscimento del contributo al mantenimento della resistente nella misura prevista in via provvisoria in sede presidenziale (non risultando provata la percezione di ulteriori redditi del ricorrente nella misura e con le cadenze prospettate dalla resistente) e non risultando neppure dedotto che la resistente pendente la convivenza matrimoniale, nelle prime fasi del giudizio separativo lavorasse.
Solo nel corso del giudizio, in sede di note istruttorie il ricorrente ha rappresentato aver appreso che la ricorrente da circa due anni lavorasse in esercizio commerciale in
Forio, come riferito da alcuni testi e sempre contestato nell'interesse della resistente che giustificava la sua presenza in negozio perché vi lavorava la sorella.
In sede di interrogatorio formale la resistente ha negato la circostanza.
In ordine al rapporto lavorativo della resistente i testi escussi:”
[...]
.indifferente casalinga, sono amica della famiglia ed anche Tes_6 Pt_1
di che conosco da oltre 25 anni. CP_1
Sul capo 17 note 183 c 6 II termine nell'interesse del ricorrente: E' vero io avevo un'attività all'epoca che poi ho chiuso mi sembra nel 2021 per motivi salute e vedevo
che lavorava la. Io passavo per andare in ufficio o per parcheggiare e gli orari CP_1
erano quelli. ADR dell'avv. Buono anche dopo il 2021 spesso sono a Forio ed ho continuato a vedere la signora la in quel negozio fino all'anno scorso (2022 non ricordo fino a quando di quell'anno, ma passo con frequenza) Ai fini della prova contraria ADR sui capi ammessi della memoria difensiva fase presidenziale nell'interesse della resistente sul capo 20) ADR quando si è sposato non Pt_1
percepiva alcun reddito lavorava solo Italia. D'estate lavorava presso il Pt_1
parcheggio del suocero non ricordo il periodo ma forse fino all'anno prima che si lasciassero. Non lo ho mai visto ma lo so perché sono di famiglia che frequento da 27 anni e si lamentava che lui non aveva un lavoro stabile. So perché sono di CP_1
19 20
Ischia Ponte che l'attività musicale in chiesa la fa gratuitamente, non so se suoni a matrimoni e feste, non mi risulta.
Sul capo 21 Che io sappia fa lezioni private a qualche amico e a sua nipote che Pt_1
io sappia senza percepire soldi. Sul capo 22) anche se vivo a Ischia non ho mai saputo che facesse queste attività, ne lo ho visto suonare a feste in piazza o in altre parti. Sul capo 23 Nulla so;
sul Capo 24 ADR è vero la proprietà è condivisa con gli altri due fratelli e deve pagare le tasse e l'IMU LCS a seguito rilettura il teste conferma le dichiarazioni rese che si hanno per sottoscritte e si allontana dall'aula.
………
………… il teste di parte ricorrente i………… Sono cognato di Testimone_3
perché mia moglie è sua sorella. Sono dottore Commercialista. Conosco Parte_1
i fatti di causa perché dal 2010 si “acuirono “ i problemi coniugali dalla nascita del secondo bambino ed io intervenivo per cercare di limare e pacificare.
Sul capo 17 note 183 c 6 II termine cpc depositate nell'aprile 2019 nell'interesse dello E' vero io passavo e vedevo la signora seduta alla cassa, altre Parte_2
volte l'ho vista sistemare gli stand fuori oppure aprire il negozio . Tanto dal 2019 al
2022 ero un pò incuriosito di questa cosa perché era l'ex moglie di mio cognato che svolgeva un lavoro. ADR dell'avv. Giglio Successivamente non la ho più vista o non ci ho fatto caso perché poi è stata appurata questa cosa. ………….
Successivamente alla scadenza dei ai termini per le richieste istruttorie è stata depositata relazione investigativa sull'attività lavorativa della resistente che seppure riferendosi ad osservazioni successive (nov dic 2022) conteneva ulteriori inammissibili elementi da ritenersi tardivi.
Orbene, va evidenziato che risulta non risulta che la resistente pendente la convivenza matrimoniale lavorasse, ancorchè in fase presidenziale risulti riportata l'attività di estetista.
20 21
Va però rilevato che le deduzioni sul tenore di vita familiare benchè lo rappresentino
“alto” si limitano a riferite gli alti costi di riscaldamento di immobile messo a disposizione dai genitori della stessa resistente, nonchè che i minori svolgessero attività sportiva di calcetto.
Appare pacifico che al tenore di vita familiare concorresse la famiglia della resistente che, fra l'altro, aveva messo a disposizione l'immobile casa familiare.
Il ricorrente inoltre appare aver collaborato nell'attività dei suoceri di parcheggio di rinomato stabilimento balneare, attività da ritenersi certamente venuta meno.
Ai fini che interessano incide soprattutto la circostanza già menzionata del nuovo nucleo familiare del ricorrente e dei suoi obblighi contributivi verso i nuovi nati.
Inoltre la resistente la resistente non ha ottemperato ai suoi oneri probatori non risultando aggiornata la documentazione reddituale, non mettendo così il Collegio in condizione di valutare la permanenza di una disparità reddituale fra le parti.
Così in disparte della fondatezza della dedotta attività lavorativa della resistente, apparendo inficiata la credibilità dei testi dal complessivo tenore delle dichiarazioni avendo negato, ovvero dichiarato di non conoscere, circostanze che Tes_1
appaiono acquisite, come il fatto che il ricorrente suonasse in matrimoni e feste ,ed il , poco verosimilmente riferendo, con puntualità su fatti più risalenti in Tes_3
ordine al lavoro della resistente poi dichiarando ” Successivamente non la ho più vista
o non ci ho fatto caso perché poi è stata appurata questa cosa” apparendo inspiegabile tale calo dell'attenzione con il commento che ne è seguito.
In ogni caso, aldilà della prova dell'attività lavorativa della resistente, assorbente è il fatto che tenuto conto che non risultano provati i consistenti ulteriori redditi del resistente, gravato da nuovi carichi di famiglia, tenuto conto del tempo trascorso, del fatto che la resistente si è dichiarata estetista in fase presidenziale, del tempo trascorso dalla separazione, non può certamente continuarsi a ritenere la sussistenza dei presupposti per riconoscere contributo al suo mantenimento, anche qualora fosse
21 22
rimasta inerte nella ricerca di attività per tutto l'arco del giudizio, quando l'età, la professionalità dichiarata ed i minori carichi familiari, le avrebbero consentito più facile accesso al mondo del lavoro.
Così allo stato, all'esito dell'istruttoria svolta, non può ritenersi all'attualità il permanere dei presupposti per il contributo al mantenimento in favore della resistente.
Da ultimo, devono essere dichiarate inammissibili tutte le ulteriori domande proposte da entrambe le parti soggette a rito ordinario, atteso che l'art. 40 c.p.c. consente nell'ambito dello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c).
Conseguentemente, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, deve escludersi la possibilità del “simultaneus processus” tra la domanda separazione giudiziale e le istanze risarcitorie o relative a diritti immobiliari o scioglimento di comunione, essendo queste ultime, soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (in tal senso, cfr. Cass. nn. 6660/01; 266/00; 11828/09).
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della non opposizione alla richiesta di separazione e della parziale soccombenza reciproca, ricorrono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
Pronunzia la separazione personale dei coniugi con addebito a;
Parte_1
Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro Parte_1 Controparte_1
e non oltre il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di euro 800,00
(ottocento/00) a titolo di contributo per il mantenimento dei figli. Detta somma sarà
22 23
annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
Pone a carico di l'obbligo di contribuire, al 50 %, alle spese alle Parte_1
spese straordinarie per i figli come da protocollo sottoscritto fra magistrati del
Tribunale di Napoli e COA nel Marzo 2018;
Assegna la casa coniugale alla signora che la abiterà con i figli Controparte_1
maggiorenni e non economicamente autosufficienti;
Rigetta per il resto le domande come da motivazione e dichiara l'inammissibilità in questa sede delle domande risarcitorie e di quelle che esulano dalla disciplina della separazione;
Compensa le spese di lite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Forio (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) (atto n. 68, parte II, Sez. A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003).
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 17/05/2024
IL PRESIDENTE EST
dott. Carla Hubler
23