Articolo 3 della Legge 23 dicembre 1992, n. 524
Articolo 2Articolo 4
Versione
6 gennaio 1993
Art. 3. 1. Il Ministro di grazia e giustizia - Ufficio centrale per la giustizia minorile - e' autorita' centrale ai sensi e per gli effetti della convenzione di cui all'articolo 1.
2. L'autorita' centrale, nello svolgimento dei suoi compiti, puo' essere assistita o rappresentata dall'Avvocatura dello Stato e puo' avvalersi dei servizi minorili dell'Amministrazione di grazia e giustizia e degli organi di polizia.
Entrata in vigore il 6 gennaio 1993