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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/08/2025, n. 2627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2627 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dr. Enrico Quaranta, ex art.281sexies co. 3 c.p.c. ha pronunziato la presente
SENTENZA
TRA
nato in [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 residente a [...], ammesso al gratuito patrocinio a spese dello
Stato con delibera del 15 maggio 2015, rappresentato e difeso dall'Avv. Palumbo Clara del
Foro di Bologna con studio in Bologna, in Via Galliera n. 28, C.F.: ; C.F._2
- attore -
CONTRO
Avv. Antonella, (CF , p.e.c. CP_1 C.F._3
nella qualità di TUTORE del sig. Email_1 [...]
, C.F. ; Per_1 C.F._4
- convenuto / contumace
Avv. , (C.F. ), in qualità di TUTORE del sig. CP_2 CP_3 C.F._5
, (C.F. ; Controparte_4 C.F._6
- convenuto / contumace
DI FURIA Avv. , (C.F. ) in qualità di TUTORE del sig. CP_5 C.F._7 CP_6
(C.F. );
[...] C.F._8
- convenuto / contumace
Avv. , (C.F. ), in qualità di TUTORE del sig. CP_7 CP_8 C.F._9
(C.F. ); CP_9 C.F._10 - convenuto / contumace
, (C.F. , in qualità di TUTORE del sig. CP_10 C.F._11
, (C.F. ); CP_11 C.F._12
- convenuti / contumaci
NONCHÉ
Controparte_12
presso il , in persona del Ministro pro tempore,
[...] Controparte_13 elettivamente domiciliato in LI presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, Via Armando
Diaz, 11 – 80100, LI, C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avvocato dello Stato P.IVA_1
Francesco Paladino, p.e.c. Email_2
- convenuto -
IN FATTO
Con atto di citazione, notificato in data 18 luglio 2016, citava in Parte_1 giudizio , , e Persona_1 Controparte_4 Controparte_6 CP_9 CP_11
, nonché il
[...] Controparte_12
presso il , chiedendo la condanna di costoro al risarcimento
[...] Controparte_13 dei danni patiti in conseguenza dei fatti accaduti il 18 agosto 2008.
L'attore deduceva essersi costituito parte civile nel procedimento penale n. 29873/09
R.G.N.R., contro i sigg. nato a [...] il 5 Persona_1 novembre 1970, , nato a [...] il [...], Controparte_4 CP_6
nato ad [...] il [...], nato a [...] il
[...] CP_9
1 luglio 1975, nato a [...] il [...], CP_11
Il fatto storico, oggetto di accertamento in sede penale, da cui trae scaturigine la presente causa civile, veniva ricostruito in atti nei termini che seguono:
il 18 agosto 2008 veniva segnalata alla centrale operativa del Commissariato di Castel
RN l'esplosione di numerosi colpi di arma da fuoco.
Si accertava, in seguito, che i bossoli erano stati indirizzati verso l'abitazione di un cittadino nigeriano, tale all'anagrafe d'origine all'epoca dei Per_2 Persona_3 fatti Presidente della Associazione nigeriani della Campania a Castel RN.
A seguito della esplosione dei colpi d'arma da fuoco risultavano ferite diverse persone, tra cui la moglie dell' altre cinque che si trovavano all'interno dell'abitazione e lo Per_3 stesso parte attrice nel presente processo. Parte_1
Risultava accertato che nel pomeriggio dell'8 agosto 2008, l' si trovasse proprio Pt_1 presso l'abitazione dell' Tutti gli ospiti, compresi l' si trovavano sulla Per_3 Pt_1 balconata esterna.
Quando questi si allontanava, per un attimo, per rispondere al suo telefono cellulare, sopraggiungevano quattro persone su due diverse motociclette di grossa cilindrata che incominciavano a sparare puntando non già ad un individuo specifico, piuttosto cercando di attingere quante più persone capitassero a tiro (gli autori avevano fatto fuoco per colpire chiunque avessero a tiro […]).
Uditi gli spari, per cercare di ripararsi, si dava alla fuga. Pt_1
Prima di riuscire ad entrare nell'abitazione, veniva attinto da alcuni bossoli alla regione glutea.
BO veniva quindi immediatamente trasportato presso la clinica “Pineta Grande”, sita in Castel RN, in via Domiziana al Km 30, dove il Prof. Dott. , Persona_4 responsabile della Chirurgia d'Urgenza e del Trauma, diagnosticava:” ferita d'arma da fuoco (FAF) fianco destro in regione glutea”. Veniva effettuata la sutura della ferita e drenaggio di ematoma.
Il predetto veniva dimesso dall'ospedale il 31.08.08, con la seguente diagnosi: “ferita d'arma da fuoco (FAF) trapassante dalla parete posteriore addomino-pelvica con forame d'ingresso regione glutea destra e fuoriuscita in regione glutea sinistra. Ematoma parietale e frattura parcellare dell'ala iliaca destra”.
Con sentenza n. 8/11, emessa in data 14.04.2011 dalla Corte di Assise di Santa Maria
Capua Vetere, venivano riconosciuti responsabili di quanto accaduto il 18 agosto 2008, unitamente agli altri fatti occorsi il 18 settembre 2008, e condannati rispettivamente:
, , e , alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per mesi Per_1 CP_6 CP_9 CP_4 diciotto;
LL, alla pena di anni ventitré di reclusione.
La Corte, inoltre, condannava gli imputati al risarcimento di tutti i danni sofferti dalle costituite parti civili, da liquidarsi in separata sede e condannava gli imputati al pagamento di una provvisionale pari ad € 100.000,00 in favore del sig. BO, parte civile costituita nel procedimento penale. La Corte d'Assise d'Appello di LI con sentenza n. 41/13, emessa in data 21.05.2013, riformava la sentenza del giudice di prime cure unicamente in relazione alla sussistenza di un'aggravante ed alla pena di LL e confermata nel resto.
Secondo quanto dedotto dall'attore, di poi la Corte di Cassazione confermava infine decisione della Corte d'Assise d'Appello di LI, con sentenza emessa in data
30.01.2014.
Con l'atto di citazione, l'BO chiedeva quindi riconoscersi la responsabilità dei convenuti per i fatti del 18 agosto 2008 e per l'effetto condannarli in solido al pagamento della somma di € 58.688,00 oltre interessi e valutazione monetaria, oltre al risarcimento in via equitativa e comunque non inferiore e complessivi € 500.000,00, oltre al rimborso delle spese sostenute per la perizia resa dal dott. pari ad € 427,00 e dalla dott.ssa CP_14
Per_
pari ad € 306,00 o della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia.
Ivi testualmente si sosteneva: venendo al danno cagionato all'odierno attore, indubbia è
l'esistenza di un danno non patrimoniale, danno biologico, morale ed esistenziale, nonché compromissione della sfera della dignità morale cagionato alle persone coinvolte
Per_ nell'attentato, come attestato dal Dott. e dalla Dott.ssa nella propria CP_14 relazione. Fortissima la compromissione del sig. a livello fisico e psicologico Pt_1 come riferito da entrambi i medici che lo hanno esaminato: dolore fisico, inabilità al lavoro, impossibilità di intrattenere rapporti sessuali con la moglie, grave sofferenza psicologica tuttora persistente e derivata dagli eventi che lo ha visto coinvolto […]. Le sofferenze intime patite e quelle relative ai postumi stabilizzati …. sono da considerarsi di
Part grave entità e stimabili nei 5/7 seconde le tabelle compilate dagli autori francesi
e […]. Si richiede, dunque, che Codesto Tribunale, Voglia CP_15 CP_16
determinare il risarcimento in favore del sig. in € 58.688,00, oltre spese, interessi Pt_1
e rivalutazione monetaria, oltre all'ulteriore risarcimento nelle componenti sopra indicate da liquidarsi in via equitativa e comunque in misura non inferiore ad € 500.000,00, o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, effettuando un calcolo superiore ai valori massimi indicati dalle tabelle milanesi, tenendo presente altresì la componente della compromissione della sfera di dignità morale della persona, non nelle predette ricompresa
e per certo ricorrente nel caso de quo come si evince dalla sentenza di primo grado: “è allora nell'indifferenza al valore della vita, sol perché essa appartenga ad una persona di razza diversa, che sta l'essenza dell'odio e della discriminazione razziale e tanto più forte è l'odio e la convinzione che alla vittima non spettino la considerazione ed il rispetto di essere umano, tanto più aggressiva ed odiosa è la condotta che l'agente pone in essere nei confronti della malcapitata vittima: almeno 29 colpi esplosi da tre armi il 18 agosto 2008
[…]”.
Nello specifico parte attrice chiedeva quantificarsi il danno non patrimoniale prendendo come riferimento le Tabelle Milanesi, “Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale” (in difetto di una Tabella
Nazionale), tenuto conto dell'età della vittima, all'epoca dei fatti trentanovenne, della particolare gravità e violenza dell'evento e del deplorevole comportamento dei convenuti, ulteriormente aggravato dalla sussistenza della componente di odio raziale.
A tal ultimo riguardo, poiché era scritto nella sentenza penale di primo grado: “è allora nell'indifferenza al valore della vita, sol perché essa appartenga ad una persona di razza diversa, che sta l'essenza dell'odio e della discriminazione razziale e tanto più forte è
l'odio e la convinzione che alla vittima non spettino la considerazione ed il rispetto di essere umano, tanto più aggressiva ed odiosa è la condotta che l'agente pone in essere nei confronti della malcapitata vittima: almeno 29 colpi esplosi da tre armi il 18 agosto 2008
[…] “(cfr. pag. 572 sentenza).
Assumeva l'istante che la valutazione del danno non patrimoniale patito in considerazione degli eventi di cui in oggetto, andasse liquidato tenendo in debito conto la “valutazione del
Dott. che ha evidenziato la sussistenza di una percentuale di invalidità permanente CP_14 pari al 10%, 50 giorni di ITT, 100 giorni di ITT lavorativa al 100% e 50 giorni di ITP al
50%, si quantifica il danno da invalidità permanente, età dell'attore 39 anni all'epoca dei fatti in € 33.313,00 (personalizzazione massima 49%), € 25.375,00 per danno biologico temporaneo, per un totale di € 58.688,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria […].
In data 28.11.2016, si costituiva in giudizio, mediante comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c, il
[...]
Controparte_17
, in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di LI
Ivi esso eccepiva:
a) in via preliminare, l'assoluto difetto di legittimazione passiva del , Controparte_13 e, quindi, chiedeva di estromettere la predetta Amministrazione dal giudizio in quanto nei confronti della stessa alcuna domanda, a qualsiasi titolo, potrà essere avanzata attesa la sua assoluta e non controvertibile estraneità alla vertenza per cui è causa;
b) nel merito, ed in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto
Tribunale non dovesse accogliere l'eccezione preliminare in punto di difetto di legittimazione passiva del e, piuttosto, dovesse ritenere che gli Controparte_13 attori abbiano accesso al fondo ex lege 512/1999, sotto il profilo del quantum debeatur ci si rimette alle valutazioni di Giustizia che codesto Tribunale vorrà adottare in conformità alla più recente giurisprudenza di legittimità in materia, che ha ribadito come le singole voci di danno, riconducibili astrattamente all'art. 2059 c.c., abbiano valenza meramente descrittiva e devono essere attentamente vagliate dal giudice di merito al fine di evitare ingiuste duplicazioni delle pretese risarcitorie;
all'uopo precisando che, in ogni caso: il quantum spettante agli attori, e, quindi, l'accesso al Fondo, potrà avvenire, ai sensi dell'art. 4, comma primo, legge 512/1999, solo entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso;
in ogni caso, il Fondo è surrogato, quanto alle somme corrisposte agli aventi titolo, nei diritti della parte civile o dell'attore verso il soggetto condannato al risarcimento danni;
e, quindi, l'Amministrazione, odierna resistente, fa, sin da ora, espressa riserva di ripetizione, nei confronti dei soggetti condannati al risarcimento dei danni, delle somme eventualmente versate a favore degli odierni attori.
Tutti gli altri convenuti rimanevano contumaci.
Solo con riferimento al convenuto l'attore, con istanza datata 23 novembre CP_9
2023, chiedeva l'estromissione dal processo non essendo stato instaurato correttamente, nei confronti di quest'ultimo, il contraddittorio (la notifica dell'atto introduttivo del giudizio avvenuta nei confronti di soggetto diverso dal tutore).
Il giudizio, a seguito di una serie di rinvii dovuti alla vacanza sul ruolo di pertinenza veniva assegnato allo scrivente con decreto del Presidente del Tribunale datato 17.10.20204.
Essendo già espletata CTU medico legale, esso veniva trattenuto in decisione.
Con ordinanza interlocutoria emessa il 12.7.25 il giudicante rimetteva la lite sul ruolo istruttorio così motivando: “Ed invero, benché indicata in citazione e come allegato, non è dato rinvenire in atti la sentenza con cui la Suprema Corte avrebbe confermato la sentenza n. 41/13 della Corte d'Assise d'Appello di LI, emessa in data 21.05.2013.Utile rimarcare, al riguardo, la rilevanza dell'eventuale e dedotto giudicato penale rispetto a questo giudizio, riassunta da ultimo dalla Suprema Corte come segue: “Il giudicato penale di condanna, formatosi su una fattispecie di "reato di danno" in cui il danno-evento coincide con il danno-conseguenza, si estende anche all'accertamento dell'esistenza del danno che, pertanto, non può formare oggetto di ulteriore accertamento in sede civile” (Cass. civ.,
Sez. I, Ordinanza, 07/04/2025, n. 9082 (rv. 674266-01)”
All'udienza del 23.7.25 le parti intervenute così verbalizzavano: “ Son presenti: per
(C.F. ), l'Avv. Palumbo Clara del Foro di Parte_1 C.F._1
Bologna con studio in Bologna, in Via Galliera n. 28, C.F.: , che C.F._2
chiede “Nel merito Accogliere la domanda di risarcimento formulata dal sig. nei Pt_1 confronti degli odierni convenuti e, per l'effetto, condannarli in solido al pagamento in favore del sig. della somma di € 58.688,00, oltre interessi e rivalutazione Pt_1 monetaria, oltre al risarcimento da liquidarsi in via equitativa e comunque non inferiore
a complessivi € 500.000,00, oltre al rimborso delle spese sostenute per la perizia resa dal Per_ Dott. , pari ad € 427,00 e dalla Dott.ssa , pari ad € 306,00, o della diversa CP_14 somma che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari” Si formula istanza di liquidazione degli onorari essendo il sig. BO ammesso al patrocinio a spese dello Stato (si deposita istanza e protocollo web) protocollo web istanza di liquidazione.pdf; per Controparte_12
presso il Ministero dell'Interno l'Avvocato
[...] dello Stato Francesco Paladino, p.e.c. che si riporta Email_2 agli atti depositati insistendo nell'accoglimento delle conclusioni ivi formalizzate. Con vittoria di spese ed onorari.”
Il giudicante. preso atto di quanto sopra, nel contesto introitava la causa in decisione ex art. 281 sexies co. 3 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di procedere alla disamina nel merito delle domande, va dichiarata preliminarmente, acclarata la regolarità del contraddittorio, la contumacia dei convenuti Persona_1
, e , i quali, regolarmente citati, non si Controparte_4 Controparte_6 CP_11 sono costituiti in giudizio.
Occorre inoltre definire, sempre in via preliminare, la questione relativa alla posizione di , per il quale parte attrice chiede dichiararsi l'estromissione dal processo CP_9 nei termini che si seguono: “si reitera la richiesta già formulata di estromissione dal presente giudizio di in quanto, nelle more del giudizio, il sottoscritto ha CP_9 effettuato ulteriori ricerche ed è emerso come la tutela del sig. , dall'11.11.2020 CP_9
sia in capo all'Avv. Paolo Baliani, nato a [...] il [...] del Foro di Spoleto;
la citazione, notificata nel 2016, non è stata rinnovata, pertanto, il contraddittorio risulta correttamente integrato nei confronti di , e CP_11 Persona_1 CP_6
( è stato assolto in secondo grado e per tale motivo dovrà
[...] Controparte_4 essere esclusa la legittimazione passiva nei suoi confronti)”.
Sostiene l'istante, al riguardo, che il caso in esame attenga ad un'ipotesi di obbligazione solidale (passiva) derivante da delitto, ai sensi dell'art. 187, co. 2, c.p. e che, l'esistenza di un vincolo di solidarietà passiva tra più convenuti in un giudizio di risarcimento dei danni non genera per ciò solo un litisconsorzio necessario. Inoltre che l'evento estintivo, ove riguardante uno solo degli autori del fatto, non si estenda agli altri coobbligati solidali, nei confronti dei quali il giudizio prosegue normalmente.
Ciò posto, invero l'istituto della “estromissione” è disciplinato dagli artt. 108 e 109 c.p.c.
Esso è volto a consentire l'eliminazione dal processo di una parte che non ha più interesse a parteciparvi o nei cui confronti la lite è divenuta irrilevante.
Ebbene, se è qui condivisa l'affermazione secondo cui le obbligazioni nascenti ex delictu, ai sensi dell'art. 187, co. 2, c.p. determinino l'insorgenza di un vincolo di solidarietà passiva per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in caso di condanna di più soggetti per uno stesso reato, e che tale vincolo di solidarietà richieda quale presupposto unificante della responsabilità solidale l'unicità dell'evento dannoso e non l'unicità del fatto produttivo del pregiudizio, dall'altro lato si ritiene non applicabile al caso in esame l'invocato istituto della estromissione che, come chiarito in premessa, trova un fondamento positivo negli artt.108 e 109 c.p.c. che disciplinano rispettivamente l'estromissione del garantito e l'estromissione dell'obbligato.
In ordine al primo profilo, infatti, l'obbligazione solidale passiva non comporta sul piano processuale l'inscindibilità delle cause e non dà luogo a litisconsorzio necessario, ben potendo il creditore rivalersi per l'intero nei confronti di uno soltanto dei debitori in solido;
talché è sempre possibile la scissione del rapporto contrattuale, il quale può svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati Sul punto si veda Cass. S.U. 18 giugno 2010, n. 14700, secondo la quale, qualora siano convenuti in giudizio tutti i condebitori in solido, esistono, nell'unico processo, più cause tra loro distinte, ciascuna avente quali parti il creditore ed un condebitore in solido, cioè esistono più cause scindibili.
Nel caso in cui siano convenuti nel medesimo giudizio tutti i condebitori di una obbligazione solidale, poiché quest'ultima determina la costituzione di tanti rapporti obbligatori, quanti sono i condebitori, si realizza la coesistenza nel medesimo giudizio di più cause scindibili).
In ordine al secondo aspetto, i sensi dell'art. 108 c.p.c. se il garante comparisce e accetta di assumere la causa in luogo del garantito, quest'ultimo può chiedere la propria estromissione, quando le altre parti non si appongano;
la quale viene richiesta è accolta dal giudice con ordinanza. Il legislatore si è premurato di chiarire che la sentenza di merito, emessa a conclusione del rito, spiega comunque i suoi effetti anche nei confronti del garantito estromesso (art. 2909 c.c.).
Quanto invece all'istituto dell'estromissione dell'obbligato di cui all'art. 109 c.p.c., quando si contenda a quale di più parti spetti la prestazione e l'obbligato si dichiari pronto ad eseguirla favore di chi ha ne abbia diritto, il giudice può ordinare il deposito della cosa o della somma dovuta e, dopo il deposito, può estromettere l'obbligato dal processo.
Il codice di rito contempla un'ulteriore ipotesi di estromissione all'art. 111 c.p.c., rubricato della successione a titolo particolare nel diritto controverso.
Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie;
se il trasferimento a titolo particolare avviene mortis causa (ad es. attraverso un legato), il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto. La norma evita che la parte che si privi del bene pendente lite possa essere estromessa dal giudizio per mancanza (sopravvenuta) della legittimazione passiva. In mancanza di tale norma, a fronte di un convenuto che non avesse più il possesso del bene, il giudice dovrebbe sollevare difetto di legittimazione passiva;
tale norma, invece, rende irrilevante l'atto dispositivo del bene, giustificando così la prosecuzione del processo nei confronti del convenuto alienante. Il comma 3 della presente norma, precisa che il successore a titolo particolare (acquirente) può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso. In ogni caso, la sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare, il vero titolare della posizione giuridica, indipendentemente dal suo intervento o dalla chiamata in giudizio. Infatti, il convenuto originario sta nel processo a tutela di una posizione che ha ceduto, ma se interviene il nuovo titolare non c'è più motivo che rimanga nel processo e può esserne estromesso. La sentenza pronunciata contro questi ultimi produce sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare.
Sulla scorta delle considerazioni svolte, non è dato rinvenire alcun riferimento normativo nel Codice di procedura civile che contempli un'ipotesi di estromissione di una parte dal processo per irritualità della notificazione della citazione: nel caso di specie per mancata rinnovazione della citazione all'effettivo tutore legale del . CP_9
Piuttosto, tale vizio integra violazione dell'art. 291. co. 3 cpc e la conseguente declaratoria di estinzione del giudizio limitatamente al predetto convenuto.
Quanto alla posizione processuale nel presente giudizio del convenuto, Controparte_12 per il quale l'Avvocatura dello Stato ha dedotto un difetto di legittimazione passiva, occorre viceversa rilevare che, secondo un recente arresto della Suprema Corte, “Nel giudizio civile di risarcimento dei danni causati dai reati di tipo mafioso, la notificazione dell'atto di citazione al di cui alla legge n. 512 del 1999 - prescritta Controparte_12 dall'art. 5, comma 3, della medesima legge - integra non già una mera "denuntiatio litis", bensì l'evocazione in giudizio di un soggetto titolare di un rapporto giuridico dipendente da quello litigioso, sicché la relativa controversia è soggetta alla disciplina delle cause inscindibili, con conseguente configurabilità di un litisconsorzio necessario processuale negli eventuali gradi di impugnazione. (Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO,
16/05/2019) “ (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 10/03/2023, n. 7189 (rv. 667386-01).
In linea con tale ricostruzione si pone ulteriore pronunzia della Corte, secondo cui le vittime dei reati di tipo mafioso, hanno diritto alla prestazione del Fondo di cui alla legge n. 512 del 1999 , trattandosi di una fattispecie obbligatoria soggettivamente complessa ex latere debitoris, in cui all'obbligazione solidale dei responsabili (avente causa risarcitoria e fonte nell'illecito) si aggiunge l'obbligazione dello Stato, avente fonte nella legge e causa solidaristica, sicchè l'adempimento ad opera di uno soltanto degli obbligati ha effetto liberatorio per tutti. (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 02/07/2024, n. 18127 (rv. 671786-01)
D'altra parte anche il GA ha preso posizione sul punto, affermando che l'accesso al
[...]
[...] , di cui all'art. 4 della Legge n. 512/1999, Controparte_12
è oggetto di un vero e proprio diritto soggettivo, di cui i privati sono titolari, al ricorrere delle condizioni previste dalla legge, essendo la P.A. priva di ogni potestà discrezionale, sia con riguardo all'entità della somma che con riguardo ai presupposti per l'erogabilità, anche ove si dovesse ritenere che l'accertamento di tali presupposti abbia carattere non semplicemente ricognitivo, ma valutativo ( Cons. Stato, Sez. III, Sentenza, 07/04/2014, n.
1630AMMINISTRAZIONE PUBBLICA ›
Per le argomentazioni di cui sopra, legittima e fondata appare la chiamata in giudizio del
, onde consentire Controparte_18
l'esercizio del diritto di accesso al fondo per il risarcimento dei danni patiti, in considerazione di quanto previsto dall'art. 4, L. 512/1999, secondo cui “
1. Hanno diritto di accesso al entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, le CP_12 persone fisiche e gli enti costituiti parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale, a cui favore è stata emessa, successivamente alla data del 30 settembre 1982, sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, nonchè alla rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa, a carico di soggetti imputati, anche in concorso, dei seguenti reati: a) del delitto di cui all'articolo
416-bis del codice penale;
b) dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal medesimo articolo 416-bis; c) dei delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso.
2.Hanno altresì diritto di accesso al entro i limiti delle CP_12 disponibilità finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche e gli enti costituiti in un giudizio civile, nelle forme previste dal codice di procedura civile, per il risarcimento dei danni causati dalla consumazione dei reati di cui al comma 1, accertati in giudizio penale, nonchè i successori a titolo universale delle persone a cui favore è stata emessa la sentenza di condanna di cui al presente articolo”.
Ed infatti nel caso di specie, è indubbio che le modalità con cui sono stati commessi i delitti nei confronti dell'odierno attore si caratterizzano per le modalità mafiose così come al riguardo sancito dalle sentenze passate in giudicato versate in atti.
Ne deriva che in virtù dell'art. 5 della L. 512/1999, il Fondo di Rotazione sia appunto litisconsorte necessario del giudizio e obbligato solidalmente con i responsabili civili da reato, evocati correttamente presso i relativi tutori legali.
Venendo alla disamina nel merito delle deduzioni di parte attrice, è d'uopo osservare che l'accertamento contenuto nella sentenza penale di condanna dei convenuti – per la quale s'è accertato l'effettivo passaggio in giudicato in virtù del supplemento istruttorio disposto
- fa stato, a tutti gli effetti, anche nel presente giudizio civile in quanto volto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla persona offesa, la cui domanda trae il proprio titolo in quegli stessi fatti accorsi nel lontano 18 agosto 2008, oggi coperti da giudicato.
Invero l'art. 651 c.p.p. stabilisce espressamente che la sentenza penale irrevocabile di condanna, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile […] per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.
Al riguardo, da ultimo la Suprema Corte ha sostenuto che il giudicato penale di condanna, formatosi su una fattispecie di "reato di danno" in cui il danno-evento coincide con il danno-conseguenza, si estende anche all'accertamento dell'esistenza del danno che, pertanto, non può formare oggetto di ulteriore accertamento in sede civile. ( Cass. civ., Sez.
I, Ordinanza, 07/04/2025, n. 9082 (rv. 674266-01)
In tal modo la Corte ha operato un ulteriore passo in avanti, a fronte dell'orientamento secondo il quale, viceversa, in tema di rapporti tra giudizio civile risarcitorio e giudizio penale, l'efficacia probatoria della sentenza penale dibattimentale di condanna passata in giudicato non sarebbe circoscritta all'interno dei limiti oggettivi del giudicato penale di condanna, segnati dall'art. 651 c.p.p., attinenti alla sussistenza del fatto materiale, alla sua illiceità penale ed alla sua ascrivibilità all'imputato, potendo piuttosto il giudice civile utilizzare le prove assunte nel processo penale, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, ai fini dell'autonomo accertamento degli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito civile sui quali egli è chiamato ad indagare, con particolare riferimento al nesso causale, al danno risarcibile e all'elemento soggettivo civilistico. (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 10/05/2024, n. 12901 (rv. 670918-01)
Ad ogni buon conto, non v'è dubbio che in specie il compendio probatorio del presente giudizio sia costituito, in parte preponderante, dai fatti coperti dal giudicato penale.
Pertanto, questo Giudice non può discostarsi, in tale giudizio, dall'accertamento dei fatti ivi contenuto.
In definitiva, in relazione all'accertamento del danno-conseguenza, sotto il profilo dell'esistenza del nesso di causalità, oltre che dell'esistenza e della quantificazione del danno stesso, resta ferma la competenza del giudice civile di accertare se le conseguenze pregiudizievoli patite dalla persona offesa siano causalmente ascrivibili al danno-evento coperto dal giudicato penale.
Venendo al danno cagionato all'odierno attore, parte attrice deduce che indubbia è
l'esistenza di un danno non patrimoniale, danno biologico, morale ed esistenziale, nonché compromissione della sfera della dignità morale cagionato alle persone coinvolte
Per_ nell'attentato, come attestato dal Dott. e dalla Dott.ssa nella propria CP_14 relazione.
È d'uopo, pertanto, soffermare l'attenzione sulla nozione di danno non patrimoniale.
Ai sensi dell'art. 2059 c.c. il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge.
La norma pare improntata, prima facie, ad un regime di stretta tipicità, che la differenzia, già da un punto di vista letterale, dalla responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 c.c. caratterizzato, invece, da un contenuto atipico, ferma la ricorrenza di tutti quanti gli elementi costitutivi dell'illecito (qualunque fatto doloso o colposo, che cagioni ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno).
La tipicità che informa di sé l'art. 2059 c.c. risponde(va) ad una ratio ben precisa: c si voleva impedire un'eccessiva dilatazione del danno non patrimoniale risarcibile, sulla scorta di considerazioni di natura squisitamente equitativa, appiattite su un indiscriminato soggettivismo giudiziario. Si voleva, in altri termini, circoscrivere i casi di risarcimento del danno non patrimoniale soltanto a quelli previsti dalla legge, onde impedire trovassero ingresso, nel campo di applicazione della norma de quo, i danni bagattellari, cioè privi di una reale portata offensiva.
Vieppiù, in passato, si tendeva ad ancorare la risarcibilità del danno non patrimoniale soltanto ai pregiudizi sofferti, derivanti da reato, per i quali è indubbio che la valutazione compiuta dal legislatore, rispecchiante una specifica scelta di politica criminale, è certamente indice sintomatico della riprovevolezza della condotta e della ingiustizia del danno patito.
Era orientamento consolidato quello secondo cui « l'art. 2059 cod. civ., stabilendo che il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge, circoscriveva originariamente la risarcibilità all'ipotesi contemplata dall'art. 185 c.p. del danno non patrimoniale derivante da reato, e le conferiva un carattere sanzionatorio, reso manifesto … dalla stessa relazione al codice civile, secondo la quale “soltanto nel caso di reato è più intensa l'offesa all'ordine giuridico e maggiormente sentito il bisogno di una più energica repressione con carattere anche preventivo” (cfr. C. Cost. 233/2003).
La Corte costituzionale, quindi, ebbe a dare dell'art. 2059 c.c. un'interpretazione piuttosto restrittiva.
La resistenza della giurisprudenza di merito e di legittimità, almeno in un primo momento, all'estensione indiscriminata della categoria di danno non patrimoniale poteva considerarsi limpida espressione della coscienza giuridica.
Nel corso di un travagliato itinerario interpretativo essa ha da tempo individuato ulteriori ipotesi di danni sostanzialmente non patrimoniali, derivanti dalla lesione di interessi costituzionalmente garantiti, risarcibili a prescindere dalla configurabilità di un reato (in primis il cosiddetto danno biologico).
Il mutamento legislativo e giurisprudenziale ha fatto assumere all'art. 2059 cod. civ. una nuova veste.
Più precisamente, la linea di confine tra danno non patrimoniale (tipico) e danno patrimoniale (atipico) è andata via via assottigliandosi, fino a divenire vuota affermazione di principio, un simulacro frutto di una ormai vetusta lettura degli artt. 2043 e 2059 c.c.
Giova al tal riguardo rimarcare come possa dirsi ormai del tutto superata la tradizionale affermazione secondo la quale il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 cod. civ. si identificherebbe con il solo danno morale soggettivo.
In due pronunce del giudice di legittimità (Cass., 31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828), che viene prospettata, con ricchezza di argomentazioni – nel quadro di un sistema bipolare del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale – un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ., tesa a ricomprendere nell'astratta previsione della norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona: il danno morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento dello stato d'animo della vittima;
il danno biologico in senso stretto, come lesione dell'interesse costituzionalmente garantito all'integrità psichica e fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico (art. 32 Cost.); il danno (spesso definito in dottrina ed in giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.
Inoltre, il riferimento al «reato», ex art. 185 cod. pen., non postula più, come si riteneva in passato, la ricorrenza di una concreta fattispecie di reato, ma solo di una fattispecie corrispondente all'astratta previsione di una figura di criminosa, con la conseguenza che, ai fini civili, la responsabilità può essere accertata sulla base di una presunzione legale.
Un dato emerge in tutta la sua lampante chiarezza: la nozione di patrimonio va intesa in senso lato come comprensiva sia del danno economico sia del danno personale.
Certo, occorre distinguere, da un lato, il fatto costitutivo dell'illecito civile extracontrattuale e, dall'altro, le conseguenze dannose scaturenti dal fatto stesso. Il fatto si compone non soltanto del comportamento (l'illecito è, anzitutto, un atto) ma anche dell'evento e del nesso di causalità materiale. Ogni danno è, lato sensu, conseguenza di uno specifico comportamento illecito. In altri termini, l'evento dannoso o pericoloso è conseguenza del comportamento illecito.
Sulla scorta delle considerazioni svolte, l'evento naturalistico, percepibile in rerum natura
(danno – evento), è conseguenza della condotta illecita ed è legato a questa da un nesso di causalità materiale, che lega l'evento prodottosi in concreto al fatto;
l'esistenza di tale nesso di causalità materiale va provata.
Parimenti, i pregiudizi sofferti, scaturenti dalla commissione del fatto illecito, sono anch'essi conseguenza della condotta (doloso o colposa) e sono avvinti al fatto materiale da un ulteriore nesso di causalità, intesa, questa volta, in senso giuridico (causalità – giuridica).
Stando così le cose, la compromissione dell'integrità psico - fisica dell'individuo, inteso quale unione indissolubile tra corpo e mente, costituisce l'evento, inteso quale conseguenza scaturente dal comportamento non iure, avvinto a questo da un nesso di causalità materiale;
allo stesso modo, da tale menomazione psico – fisica può derivare un'ulteriore conseguenza (soltanto eventuale), un danno ingiusto anch'esso risarcibile avvinto all'illecito complessivamente inteso.
Nel caso di specie, le molteplici lesioni riportare da costituiscono, quanto Parte_1
all'accertamento della penale responsabilità degli imputati, danno-evento.
Più segnatamente, da quanto accertato in sede penale con sentenza passata in giudicato, in punto di fatto può dirsi acclarato:
che il 18 agosto 2008 veniva segnalata alla centrale operativa del Commissariato di Castel
RN l'esplosione di numerosi colpi di arma da fuoco;
che i bossoli erano stati indirizzati verso l'abitazione di un cittadino nigeriano, tale Per_2
all'anagrafe d'origine all'epoca dei fatti Presidente della Persona_3
Associazione nigeriani della Campania a Castel RN;
che a seguito della esplosione dei colpi d'arma da fuoco risultavano ferite diverse persone, tra cui la moglie dell' altre cinque che si trovavano all'interno dell'abitazione Per_3
e lo stesso parte attrice nel presente processo. Parte_1
che nel pomeriggio dell'8 agosto 2008, l' si trovasse proprio presso l'abitazione Pt_1 dell' Tutti gli ospiti, compresi l'BO, si trovavano sulla balconata esterna;
Per_3
che l'odierno attore si allontanava momentaneamente quando poi sopraggiungevano in loco quattro persone su due diverse moto, incominciando a sparare puntando non già ad un individuo specifico, piuttosto cercando di attingere quante più persone capitassero a tiro;
che uditi gli spari, per cercare di ripararsi, BO si dava alla fuga;
che prima di riuscire ad entrare nell'abitazione, veniva attinto da alcuni bossoli alla regione glutea;
che il predetto veniva quindi immediatamente trasportato presso la clinica “Pineta Grande”, sita in Castel RN, in via Domiziana al Km 30, dove il Prof. Dott. , Persona_4 responsabile della Chirurgia d'Urgenza e del Trauma, diagnosticava:” ferita d'arma da fuoco (FAF) fianco destro in regione glutea”. Veniva effettuata la sutura della ferita e drenaggio di ematoma.
L'attore veniva dimesso dall'ospedale il 31.08.08, con la seguente diagnosi: “ferita d'arma da fuoco (FAF) trapassante dalla parete posteriore addomino-pelvica con forame d'ingresso regione glutea destra e fuoriuscita in regione glutea sinistra. Ematoma parietale e frattura parcellare dell'ala iliaca destra”.
La ricostruzione che precede, contenuta nella sentenza n. 8/11 della Corte di Assise di
Santa Maria Capua Vetere – in base alla venivano riconosciuti responsabili di quanto accaduto il 18 agosto 2008, unitamente agli altri fatti occorsi il 18 settembre 2008, e condannati rispettivamente: , , e , alla pena dell'ergastolo con Per_1 CP_6 CP_9 CP_4 isolamento diurno per mesi diciotto;
LL, alla pena di anni ventitré di reclusione – veniva confermata dalla Corte d'Assise d'Appello di LI ( che con sentenza n. 41/13, emessa in data 21.05.2013, riformava la sentenza del giudice di prime cure unicamente in relazione alla sussistenza di un'aggravante ed alla pena di LL e confermata nel resto) e poi dalla
Corte di Cassazione, con sentenza emessa in data 30.01.2014.
Ne deriva che sia intangibile in questa sede l'accertamento dei fatti e della responsabilità dell'illecito, laddove – anche nell'interpretazione che intende rimettere al giudice civile la verifica dell'esistenza del nesso causale, del danno risarcibile e dell'elemento soggettivo civilistico – non par dubbio che tali statuizioni integrino prova piena di tal esistenza.
Invero, in questa sede, spetta accertare se dalla sofferenza di tale danno siano derivate conseguenze ulteriori, tali da incidere negativamente sulla vita del soggetto intesa nella sua componente dinamico-relazionale.
Secondo la Corte di Cassazione (cfr. sent. n.7513/2018) per danno biologico deve intendersi non la semplice lesione all'integrità psico-fisica in sé e per sé piuttosto la conseguenza del pregiudizio stesso sul modo di essere della persona […]. Il danno biologico misurato percentualmente si caratterizza per la menomazione all'integrità psicofisica della persona e si traduce in una limitazione, transeunte o permanente allo svolgimento delle attività della vita quotidiana.
Da un punto di vista processuale, le circostanze di fatto da cui trae origine la pretesa risarcitoria, che giustificano la personalizzazione del danno non patrimoniale, integrano un fatto costitutivo, talché, ai sensi dell'art. 2697 c.c. “chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Tali circostanze di fatto vanno provate con ogni mezzo (mediante l'allegazione di fatti notori, massime di esperienza, presunzioni semplici (cfr. Sez. Un. n.26972/2008).
Fatta questa premessa, il consulente tecnico nominato dal Tribunale, dott. Persona_6
, Medico del Carcere Militare S. Maria C.V., nella sua relazione peritale osservava
[...] che il sig. a seguito dei fatti del 18 agosto 2008, veniva trasportato Parte_1
d'urgenza presso il Pronto Soccorso della Clinica “Pineta Grande” di Castel RN, ove i sanitari ne disponevano l'immediato ricovero presso il Reparto di Chirurgia d'Urgenza
(cartella clinica n.02297 1 anno 2008; registro di Pronto Soccorso n.27011).
Egli rimaneva degente fino al 31/08/2018, data in cui veniva dimesso con la seguente diagnosi: “ferita d'arma da fuoco trapassante della parete posteriore addomi no - pelvica con fora me d 'ingresso in regione glutea destra e fuoriuscita in regione glutea sinistra.
Ematoma parietale e frattura parcellare dell'ala iliaca destra. I sanitari, durante la degenza, provvidero a suturare le ferite e al drenaggio della raccolta ematica. Siccome, da qualche tempo, lamentava dolore al gluteo sinistro, effettuava, dopo circa quattro anni, un esame radiografico del bacino, che evidenziava un corpo estraneo ritenuto nel gluteo sinistro. Si ricoverava presso l'Ospedale Civile di Aversa, in data 28/08/ 2012, ove gli veniva asportato chirurgicamente un corpo estraneo (proiettile ritenuto) in regione glutea sinistra. Veniva dimesso in pari data alle ore 15 e 15 (cartella clinica n.07750 Unità
Operativa di Chirurgia). Attualmente, invitato ad esporre la sintomatologia lamentata,
l'attore riferisce dolore al gluteo destro;
lamenta, altresì, dolore alla parte posteriore della coscia sinistr a che si irradia fino all'alluce […].
Secondo il CTU, l'BO si orienta nel tempo e nello spazio, è lucido e vigile. Dispone di un eloquio coerente e fluido. Non presenta agitazione psichica, ansia, depressione, dispone di una capacità di critica e di ragionamento, apparentemente indenni.
Non è dato riscontrare un continuum certificativo che attesti che il soggetto soffra di un disturbo post-traumatico da stress, supposto dalla parte attrice e non suffragato da dati clinici, strumentali, controlli specialistici o terapie farmacologiche specifiche. In tutti questi anni il periziato non si è mai, dico mai, sottoposto a controlli neuropsichiatrici, psicologici o strumentali, perché non ne aveva la necessità clinica. Agli atti si reperta soltanto una consulenza di parte della dott.ssa , psicologa, datata 26.03.2014. Per_7
In sintesi, non si evidenzia alcun danno sulla psiche;
i postumi permanenti riportati sono soltanto fisici e non psichici.
Il CTU perviene pertanto alle seguenti conclusioni: il sig. in conseguenza Parte_1 dell'aggressione armata subita il 18/08/2008, riportò le lesioni personali: “Ferita d'arma da fuoco in regione glutea destra e sinistra, con residuati esiti cicatriziali meglio descritti nell'esame obiettivo, frattura parcellare dell'ala iliaca destra”. È soddisfatto il nesso di causa tra le lesioni riportate dal periziato e l'evento lesivo riportato agli atti (colpi d'arma da fuoco). Le lesioni suddette hanno determinato ITT per giorni 30 (trenta), ITP per giorni
40 (quaranta) stimati con criterio clinico (essendo carente la documentazione sanitaria giustificativa del periodo di malattia. L'ITP è già comprensiva dei 10 (dieci) giorni di inabilita temporanea al 50% determinatasi in conseguenza dell'asportazione del proiettile dal fianco sinistro […]
Le lesioni riportate si sono tradotte in una transeunte sintomatologia algica locale della zona rachide lombo – sacrale dovuta alla presenza di un corpo estraneo nell'area lombo- sacrale sinistra;
successivamente alla rimozione dello stesso, in data 28/08/2012, unitamente alla componente estetica, le lesioni sono valutabili globalmente nella misura del 6% (sei per cento).
Il danno estetico è da collocarsi in classe I (M. Bargagna, M. F. Consigliere, L. Per_8
Palmieri, G. U. Ronchi – Guida orientativa per la valutazione del danno biologico – Giuffrè
Editore Milano), pertanto trattasi di un danno estetico lieve da valutarsi nella misura di circa il 3%). I postumi permanenti al rachide lombare e gli esiti della frattura parcellare dell'ala iliaca destra sono da valutarsi nella misura del 3 -4% (Tabelle D.M. Sanità del 3 luglio 2003).
Siccome non si fa luogo alla somma meramente aritmetica dei postumi permanenti, ma si usa quella a scalare, si giunge ad una valutazione globale di detti postumi nell'ordine del
6% (sei percento). Il CTU osserva comunque che nel periziato essi rilevano solo sotto il profilo del danno biologico e non incidono, invece, sulla sua capacità di lavoro.
Occorre evidenziare che, in sede di risposta alle osservazioni della psicologa Per_9
il CTU evidenzia che, ella, senza aver mai fatto un colloquio con il periziato, né
[...]
Per_ in sede di operazioni peritali né altrove, fa sua la consulenza tecnica della psicologa redatta a ben sei anni di distanza dall'evento traumatico e dopo altri quattro anni e mezzo esprime le sue osservazioni alla CTU. “Alla patologia psichica “disturbo post-traumatico da stress” non può essere in alcun modo riconosciuto il nesso di causa con l'evento occorso a Castel RN il 18 agosto 2008, perché non è rispettato uno dei suoi criteri fondamentali, il criterio di continuità fenomenica, che è rappresentato dalla successione ininterrotta tra i sintomi seguiti all'azione lesiva e quelli propri della malattia in esame (il danno).
È necessario, cioè, che si verifichi la continuità delle manifestazioni morbose che si sono succedute via via nel tempo, dal primo momento dell'azione lesiva sino agli esiti conclusivi.
Qui come altrove vale il principio che “natura non facit saltus”. Quando esiste tale successione […] si osserva una serie continua di manifestazioni cliniche tra loro concatenate, in quanto l'una è causa dell'altra, secondo il principio della consecuzione causale ( . CP_19
In pratica, ai fini della ricostruzione del nesso causale, il medico legale deve collegare in una successione ordinata gli effetti traumatici immediati, mediati e tardivi sino al conclamarsi del danno finale, ricordando il noto principio secondo cui “causa causae est causa causati”. Ed invece, rileva il CTU “ L'unico e primo controllo psicologico è quello
Per_ della relazione della dott.ssa , ma a ben 6 anni di distanza!!!, il 26/03/2014, la quale psicologa gli effettuava semplicemente una relazione di parte, senza prescrivere alcunché, né farmaci né terapie psicologiche. Successivamente, dopo altri 4 anni e mezzo (quindi siamo a distanza di circa 11 anni dall'evento traumatico (ferita d'arma da fuoco), la Per_ dott.ssa fa sua la relazione della psicologa , la integra e ritiene, Persona_9 senza neanche aver sottoposto a colloquio psicologico il leso di riconoscerlo affetto da un disturbo post-traumatico da stress […]. Lo stesso periziato nella sede delle Pt_1 operazioni peritali, fu da me invitato ad esporre la sintomatologia lamentata ed egli riferì:
“dolore al gluteo destro, dolore alla parte posteriore della coscia sinistra che si irradia fino all'alluce (vedasi CTU a pagina 5 e pagina 6)”. Non riferì, quindi, alcun disturbo e/o sintomatologia ricollegabile al supposto e fantasioso disturbo post-traumatico da stress, né vi è prova certificativa o di prescrizioni a supporto di tale pretesa patologia, ma neanche di consulti psicologici e/o neuropsichiatrici. Confermo, pertanto, nella sua totalità, quanto riportato nella CTU”.
Secondo Cass. 17 maggio 2022 n.15733, il danno morale è categoria autonoma rispetto al danno biologico, atteso che il sintagma “danno morale” allude evidentemente ad uno stato delle cose che, a differenza del danno biologico, resta insuscettibile di un accertamento clinico, medico -legale, in quanto pertiene al foro interno dell'individuo e si traduce in uno stato d'animo di sofferenza interiore autonomo ed indipendente dalle dinamiche relazionali, ma che può senz'altro influenzarle. La personalità dell'individuo si manifesta proprio nella dimensione dinamico-relazionale e, stando a quanto disposto dalla carta costituzionale, la repubblica deve tutelare i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.
Ebbene, il positivo riconoscimento e la concreta liquidazione, in forma monetaria, dei pregiudizi sofferti dalla persona a titolo di danno morale mantengono integralmente la propria autonomia rispetto ad ogni altra voce del danno cd. non patrimoniale, non essendone in alcun modo giustificabile l'incorporazione nel cd. danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, meritevole di compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per la compromissione degli aspetti puramente dinamico relazionali della vita individuale.
Da ultimo, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 13 aprile 2022, n.12060) ha precisato che la liquidazione del danno morale deve effettuarsi con riguardo al momento dell'evento dannoso e alle caratteristiche dello stesso, escludendo qualsivoglia altro concorso di fatti, avvenimenti successivi, ivi inclusa la morte del soggetto leso.
Si tratta pertanto di monetizzare la sofferenza interiore dell'individuo, conseguente alla verificazione di avvenimenti particolarmente traumatici.
Non v'è dubbio che, quello di cui alla presente causa, sia caratterizzato, per le sue modalità
e per l'appartenenza dei soggetti al clan dei Casalesi, da un alto grado di efferatezza, tale da ridurre i soggetti coinvolti, nei fatti del 18 agosto 2008, ad un perdurante stato di ansia.
Vieppiù, l'idea di dovere citare a giudizio alcuni degli esponenti del clan può Parte_3 certamente ritenersi motivo di turbamento, tanto più se si considera che l'associazione per delinquere di stampo mafioso è tale se coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, proprio al fine di commettere delitti.
In virtù di siffatte considerazioni, per la liquidazione delle somme dovute all'attore in relazione ai danni all'integrità psico-fisica, come accertati dalla CTU, appare congruo uniformarsi ai criteri delle tabelle del Tribunale di Milano, in base alle quali si procede alla liquidazione sia del danno biologico sia del danno morale.
In applicazione delle suddette tabelle, si perviene alla quantificazione della somma di euro
16.394,00 per danno biologico (con personalizzazione massima, ovvero 50% del danno biologico) e di euro 5.750,00 per la liquidazione dell'invalidità temporanea subita dall'attore, nonché di euro 427,00 per spese mediche sostenute e certificate, per un importo totale di euro 22.571,00.
La personalizzazione del danno nella misura massima innanzi detta, appare congrua in considerazione della traumaticità dell'evento lesivo, della natura dolosa del fatto e della sua efferatezza. Il pregiudizio sofferto dalla vittima è tale quando emergono specifiche circostanze di fatto, caratterizzate dalla irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale vissuta dal danneggiato.
Vieppiù, il danno biologico non è il solo danno non patrimoniale. Questo deve essere inteso nella sua accezione più ampia di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona umana, non connotati da rilevanza economica.
Stante la peculiarità della vicenda, il danno risarcibile non può che essere liquidato in via equitativa ex art. 1226 cod. civ., a cagione della difficoltà di pervenire ad una sua precisa quantificazione.
Pertanto, il danno morale si può liquidare equitativamente in euro 100.000,00, somma già riconosciuta a titolo di provvisionale in sede penale.
Ne discende che il risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente spettante all'attore è pari ad euro 122.571,00, cui vanno condannati in solido le parti convenute.
Per garantire un ristoro integrale del danno patrimoniale accertato e far conseguire alla parte attrice l'effettivo valore economico della somma debenda si ritiene opportuno applicare il criterio degli interessi legali calcolati su base annuale, così da evitare effetti anatocistici e rispettare la natura di debito di valore dell'obbligazione risarcitoria.
In effetti, il danno accertato non è costituito da una somma fissa di denaro ma rappresenta un debito di valore che, cioè, deve essere rivalutato nel tempo.
Per questo motivo, si dispone che gli interessi al tasso legale siano riconosciuti a decorrere dalla data del fatto illecito e siano calcolati sulla somma devalutata a quella stessa data, cioé riportata al valore del tempo in cui è avvenuto l'illecito, sulla base degli indici ISTAT.
A partire dalla data della denuncia dell'illecito e sino alla pubblicazione della presente decisione, gli interessi saranno calcolati anno per anno sulla somma rivalutata, con l'espressa esclusione del cumulo degli interessi sugli interessi già maturati (anatocismo).
Dal momento del deposito della sentenza in poi, essendo ormai determinato e attualizzato il quantum risarcitorio, l'obbligazione si converte da debito di valore a debito di valuta.
Conseguentemente, sulla somma come sopra liquidata dovranno essere corrisposti, sino all'effettivo soddisfo, gli interessi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in base al valore della lite, disponendo che il pagamento delle spese sia eseguito a favore dello Stato, stante l'ammissione dell'attore al gratuito patrocinio.
Ed invero, a norma dell'art.133 DPR n.115/2002 “ Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato”.
Così come a carico delle convenute vanno poste le spese per CTU liquidate in corso di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria C.V., in composizione monocratica, in persona del Giudice dr.
Enrico Quaranta ex art.281 sexies co. 3 c.p.c. pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da nei confronti di Avv. Antonella, (CF Parte_1 CP_1
, nella qualità di TUTORE del sig. , C.F. C.F._3 Persona_1
di vv. , (C.F. ), in qualità di C.F._4 CP_2 CP_3 C.F._5
TUTORE del sig. , (C.F. , di Avv. Controparte_4 C.F._6 CP_20
, (C.F. ) in qualità di TUTORE del sig. CP_5 C.F._7 Controparte_6
(C.F. ); di , (C.F. , in C.F._8 CP_10 C.F._11 qualità di TUTORE del sig. , (C.F. ); NONCHÉ CP_11 C.F._12 del Controparte_12
, disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione così provvede:
[...]
• dichiara l'estinzione del giudizio nei confronti di (C.F. CP_9
); C.F._10
• condanna i convenuti in solido a pagare, in favore dell'attore Parte_1 la somma di euro 122.571,00, oltre interessi come in motivazione;
• condanna i convenuti al pagamento delle spese di CTU già liquidate ed alla rifusione delle ulteriori spese di lite liquidate con separato contestuale provvedimento a norma dell'art. 82 del d.p.r. 115/2002 - con anticipazione a carico dell'Erario, disponendo che il relativo pagamento sia eseguito in favore dello Stato.
Così deciso in S. Maria C.V., il 23.7. 2025
Il Giudice Unico
(dr. Enrico Quaranta)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dr. Enrico Quaranta, ex art.281sexies co. 3 c.p.c. ha pronunziato la presente
SENTENZA
TRA
nato in [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 residente a [...], ammesso al gratuito patrocinio a spese dello
Stato con delibera del 15 maggio 2015, rappresentato e difeso dall'Avv. Palumbo Clara del
Foro di Bologna con studio in Bologna, in Via Galliera n. 28, C.F.: ; C.F._2
- attore -
CONTRO
Avv. Antonella, (CF , p.e.c. CP_1 C.F._3
nella qualità di TUTORE del sig. Email_1 [...]
, C.F. ; Per_1 C.F._4
- convenuto / contumace
Avv. , (C.F. ), in qualità di TUTORE del sig. CP_2 CP_3 C.F._5
, (C.F. ; Controparte_4 C.F._6
- convenuto / contumace
DI FURIA Avv. , (C.F. ) in qualità di TUTORE del sig. CP_5 C.F._7 CP_6
(C.F. );
[...] C.F._8
- convenuto / contumace
Avv. , (C.F. ), in qualità di TUTORE del sig. CP_7 CP_8 C.F._9
(C.F. ); CP_9 C.F._10 - convenuto / contumace
, (C.F. , in qualità di TUTORE del sig. CP_10 C.F._11
, (C.F. ); CP_11 C.F._12
- convenuti / contumaci
NONCHÉ
Controparte_12
presso il , in persona del Ministro pro tempore,
[...] Controparte_13 elettivamente domiciliato in LI presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, Via Armando
Diaz, 11 – 80100, LI, C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avvocato dello Stato P.IVA_1
Francesco Paladino, p.e.c. Email_2
- convenuto -
IN FATTO
Con atto di citazione, notificato in data 18 luglio 2016, citava in Parte_1 giudizio , , e Persona_1 Controparte_4 Controparte_6 CP_9 CP_11
, nonché il
[...] Controparte_12
presso il , chiedendo la condanna di costoro al risarcimento
[...] Controparte_13 dei danni patiti in conseguenza dei fatti accaduti il 18 agosto 2008.
L'attore deduceva essersi costituito parte civile nel procedimento penale n. 29873/09
R.G.N.R., contro i sigg. nato a [...] il 5 Persona_1 novembre 1970, , nato a [...] il [...], Controparte_4 CP_6
nato ad [...] il [...], nato a [...] il
[...] CP_9
1 luglio 1975, nato a [...] il [...], CP_11
Il fatto storico, oggetto di accertamento in sede penale, da cui trae scaturigine la presente causa civile, veniva ricostruito in atti nei termini che seguono:
il 18 agosto 2008 veniva segnalata alla centrale operativa del Commissariato di Castel
RN l'esplosione di numerosi colpi di arma da fuoco.
Si accertava, in seguito, che i bossoli erano stati indirizzati verso l'abitazione di un cittadino nigeriano, tale all'anagrafe d'origine all'epoca dei Per_2 Persona_3 fatti Presidente della Associazione nigeriani della Campania a Castel RN.
A seguito della esplosione dei colpi d'arma da fuoco risultavano ferite diverse persone, tra cui la moglie dell' altre cinque che si trovavano all'interno dell'abitazione e lo Per_3 stesso parte attrice nel presente processo. Parte_1
Risultava accertato che nel pomeriggio dell'8 agosto 2008, l' si trovasse proprio Pt_1 presso l'abitazione dell' Tutti gli ospiti, compresi l' si trovavano sulla Per_3 Pt_1 balconata esterna.
Quando questi si allontanava, per un attimo, per rispondere al suo telefono cellulare, sopraggiungevano quattro persone su due diverse motociclette di grossa cilindrata che incominciavano a sparare puntando non già ad un individuo specifico, piuttosto cercando di attingere quante più persone capitassero a tiro (gli autori avevano fatto fuoco per colpire chiunque avessero a tiro […]).
Uditi gli spari, per cercare di ripararsi, si dava alla fuga. Pt_1
Prima di riuscire ad entrare nell'abitazione, veniva attinto da alcuni bossoli alla regione glutea.
BO veniva quindi immediatamente trasportato presso la clinica “Pineta Grande”, sita in Castel RN, in via Domiziana al Km 30, dove il Prof. Dott. , Persona_4 responsabile della Chirurgia d'Urgenza e del Trauma, diagnosticava:” ferita d'arma da fuoco (FAF) fianco destro in regione glutea”. Veniva effettuata la sutura della ferita e drenaggio di ematoma.
Il predetto veniva dimesso dall'ospedale il 31.08.08, con la seguente diagnosi: “ferita d'arma da fuoco (FAF) trapassante dalla parete posteriore addomino-pelvica con forame d'ingresso regione glutea destra e fuoriuscita in regione glutea sinistra. Ematoma parietale e frattura parcellare dell'ala iliaca destra”.
Con sentenza n. 8/11, emessa in data 14.04.2011 dalla Corte di Assise di Santa Maria
Capua Vetere, venivano riconosciuti responsabili di quanto accaduto il 18 agosto 2008, unitamente agli altri fatti occorsi il 18 settembre 2008, e condannati rispettivamente:
, , e , alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per mesi Per_1 CP_6 CP_9 CP_4 diciotto;
LL, alla pena di anni ventitré di reclusione.
La Corte, inoltre, condannava gli imputati al risarcimento di tutti i danni sofferti dalle costituite parti civili, da liquidarsi in separata sede e condannava gli imputati al pagamento di una provvisionale pari ad € 100.000,00 in favore del sig. BO, parte civile costituita nel procedimento penale. La Corte d'Assise d'Appello di LI con sentenza n. 41/13, emessa in data 21.05.2013, riformava la sentenza del giudice di prime cure unicamente in relazione alla sussistenza di un'aggravante ed alla pena di LL e confermata nel resto.
Secondo quanto dedotto dall'attore, di poi la Corte di Cassazione confermava infine decisione della Corte d'Assise d'Appello di LI, con sentenza emessa in data
30.01.2014.
Con l'atto di citazione, l'BO chiedeva quindi riconoscersi la responsabilità dei convenuti per i fatti del 18 agosto 2008 e per l'effetto condannarli in solido al pagamento della somma di € 58.688,00 oltre interessi e valutazione monetaria, oltre al risarcimento in via equitativa e comunque non inferiore e complessivi € 500.000,00, oltre al rimborso delle spese sostenute per la perizia resa dal dott. pari ad € 427,00 e dalla dott.ssa CP_14
Per_
pari ad € 306,00 o della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia.
Ivi testualmente si sosteneva: venendo al danno cagionato all'odierno attore, indubbia è
l'esistenza di un danno non patrimoniale, danno biologico, morale ed esistenziale, nonché compromissione della sfera della dignità morale cagionato alle persone coinvolte
Per_ nell'attentato, come attestato dal Dott. e dalla Dott.ssa nella propria CP_14 relazione. Fortissima la compromissione del sig. a livello fisico e psicologico Pt_1 come riferito da entrambi i medici che lo hanno esaminato: dolore fisico, inabilità al lavoro, impossibilità di intrattenere rapporti sessuali con la moglie, grave sofferenza psicologica tuttora persistente e derivata dagli eventi che lo ha visto coinvolto […]. Le sofferenze intime patite e quelle relative ai postumi stabilizzati …. sono da considerarsi di
Part grave entità e stimabili nei 5/7 seconde le tabelle compilate dagli autori francesi
e […]. Si richiede, dunque, che Codesto Tribunale, Voglia CP_15 CP_16
determinare il risarcimento in favore del sig. in € 58.688,00, oltre spese, interessi Pt_1
e rivalutazione monetaria, oltre all'ulteriore risarcimento nelle componenti sopra indicate da liquidarsi in via equitativa e comunque in misura non inferiore ad € 500.000,00, o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, effettuando un calcolo superiore ai valori massimi indicati dalle tabelle milanesi, tenendo presente altresì la componente della compromissione della sfera di dignità morale della persona, non nelle predette ricompresa
e per certo ricorrente nel caso de quo come si evince dalla sentenza di primo grado: “è allora nell'indifferenza al valore della vita, sol perché essa appartenga ad una persona di razza diversa, che sta l'essenza dell'odio e della discriminazione razziale e tanto più forte è l'odio e la convinzione che alla vittima non spettino la considerazione ed il rispetto di essere umano, tanto più aggressiva ed odiosa è la condotta che l'agente pone in essere nei confronti della malcapitata vittima: almeno 29 colpi esplosi da tre armi il 18 agosto 2008
[…]”.
Nello specifico parte attrice chiedeva quantificarsi il danno non patrimoniale prendendo come riferimento le Tabelle Milanesi, “Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale” (in difetto di una Tabella
Nazionale), tenuto conto dell'età della vittima, all'epoca dei fatti trentanovenne, della particolare gravità e violenza dell'evento e del deplorevole comportamento dei convenuti, ulteriormente aggravato dalla sussistenza della componente di odio raziale.
A tal ultimo riguardo, poiché era scritto nella sentenza penale di primo grado: “è allora nell'indifferenza al valore della vita, sol perché essa appartenga ad una persona di razza diversa, che sta l'essenza dell'odio e della discriminazione razziale e tanto più forte è
l'odio e la convinzione che alla vittima non spettino la considerazione ed il rispetto di essere umano, tanto più aggressiva ed odiosa è la condotta che l'agente pone in essere nei confronti della malcapitata vittima: almeno 29 colpi esplosi da tre armi il 18 agosto 2008
[…] “(cfr. pag. 572 sentenza).
Assumeva l'istante che la valutazione del danno non patrimoniale patito in considerazione degli eventi di cui in oggetto, andasse liquidato tenendo in debito conto la “valutazione del
Dott. che ha evidenziato la sussistenza di una percentuale di invalidità permanente CP_14 pari al 10%, 50 giorni di ITT, 100 giorni di ITT lavorativa al 100% e 50 giorni di ITP al
50%, si quantifica il danno da invalidità permanente, età dell'attore 39 anni all'epoca dei fatti in € 33.313,00 (personalizzazione massima 49%), € 25.375,00 per danno biologico temporaneo, per un totale di € 58.688,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria […].
In data 28.11.2016, si costituiva in giudizio, mediante comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c, il
[...]
Controparte_17
, in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di LI
Ivi esso eccepiva:
a) in via preliminare, l'assoluto difetto di legittimazione passiva del , Controparte_13 e, quindi, chiedeva di estromettere la predetta Amministrazione dal giudizio in quanto nei confronti della stessa alcuna domanda, a qualsiasi titolo, potrà essere avanzata attesa la sua assoluta e non controvertibile estraneità alla vertenza per cui è causa;
b) nel merito, ed in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto
Tribunale non dovesse accogliere l'eccezione preliminare in punto di difetto di legittimazione passiva del e, piuttosto, dovesse ritenere che gli Controparte_13 attori abbiano accesso al fondo ex lege 512/1999, sotto il profilo del quantum debeatur ci si rimette alle valutazioni di Giustizia che codesto Tribunale vorrà adottare in conformità alla più recente giurisprudenza di legittimità in materia, che ha ribadito come le singole voci di danno, riconducibili astrattamente all'art. 2059 c.c., abbiano valenza meramente descrittiva e devono essere attentamente vagliate dal giudice di merito al fine di evitare ingiuste duplicazioni delle pretese risarcitorie;
all'uopo precisando che, in ogni caso: il quantum spettante agli attori, e, quindi, l'accesso al Fondo, potrà avvenire, ai sensi dell'art. 4, comma primo, legge 512/1999, solo entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso;
in ogni caso, il Fondo è surrogato, quanto alle somme corrisposte agli aventi titolo, nei diritti della parte civile o dell'attore verso il soggetto condannato al risarcimento danni;
e, quindi, l'Amministrazione, odierna resistente, fa, sin da ora, espressa riserva di ripetizione, nei confronti dei soggetti condannati al risarcimento dei danni, delle somme eventualmente versate a favore degli odierni attori.
Tutti gli altri convenuti rimanevano contumaci.
Solo con riferimento al convenuto l'attore, con istanza datata 23 novembre CP_9
2023, chiedeva l'estromissione dal processo non essendo stato instaurato correttamente, nei confronti di quest'ultimo, il contraddittorio (la notifica dell'atto introduttivo del giudizio avvenuta nei confronti di soggetto diverso dal tutore).
Il giudizio, a seguito di una serie di rinvii dovuti alla vacanza sul ruolo di pertinenza veniva assegnato allo scrivente con decreto del Presidente del Tribunale datato 17.10.20204.
Essendo già espletata CTU medico legale, esso veniva trattenuto in decisione.
Con ordinanza interlocutoria emessa il 12.7.25 il giudicante rimetteva la lite sul ruolo istruttorio così motivando: “Ed invero, benché indicata in citazione e come allegato, non è dato rinvenire in atti la sentenza con cui la Suprema Corte avrebbe confermato la sentenza n. 41/13 della Corte d'Assise d'Appello di LI, emessa in data 21.05.2013.Utile rimarcare, al riguardo, la rilevanza dell'eventuale e dedotto giudicato penale rispetto a questo giudizio, riassunta da ultimo dalla Suprema Corte come segue: “Il giudicato penale di condanna, formatosi su una fattispecie di "reato di danno" in cui il danno-evento coincide con il danno-conseguenza, si estende anche all'accertamento dell'esistenza del danno che, pertanto, non può formare oggetto di ulteriore accertamento in sede civile” (Cass. civ.,
Sez. I, Ordinanza, 07/04/2025, n. 9082 (rv. 674266-01)”
All'udienza del 23.7.25 le parti intervenute così verbalizzavano: “ Son presenti: per
(C.F. ), l'Avv. Palumbo Clara del Foro di Parte_1 C.F._1
Bologna con studio in Bologna, in Via Galliera n. 28, C.F.: , che C.F._2
chiede “Nel merito Accogliere la domanda di risarcimento formulata dal sig. nei Pt_1 confronti degli odierni convenuti e, per l'effetto, condannarli in solido al pagamento in favore del sig. della somma di € 58.688,00, oltre interessi e rivalutazione Pt_1 monetaria, oltre al risarcimento da liquidarsi in via equitativa e comunque non inferiore
a complessivi € 500.000,00, oltre al rimborso delle spese sostenute per la perizia resa dal Per_ Dott. , pari ad € 427,00 e dalla Dott.ssa , pari ad € 306,00, o della diversa CP_14 somma che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari” Si formula istanza di liquidazione degli onorari essendo il sig. BO ammesso al patrocinio a spese dello Stato (si deposita istanza e protocollo web) protocollo web istanza di liquidazione.pdf; per Controparte_12
presso il Ministero dell'Interno l'Avvocato
[...] dello Stato Francesco Paladino, p.e.c. che si riporta Email_2 agli atti depositati insistendo nell'accoglimento delle conclusioni ivi formalizzate. Con vittoria di spese ed onorari.”
Il giudicante. preso atto di quanto sopra, nel contesto introitava la causa in decisione ex art. 281 sexies co. 3 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di procedere alla disamina nel merito delle domande, va dichiarata preliminarmente, acclarata la regolarità del contraddittorio, la contumacia dei convenuti Persona_1
, e , i quali, regolarmente citati, non si Controparte_4 Controparte_6 CP_11 sono costituiti in giudizio.
Occorre inoltre definire, sempre in via preliminare, la questione relativa alla posizione di , per il quale parte attrice chiede dichiararsi l'estromissione dal processo CP_9 nei termini che si seguono: “si reitera la richiesta già formulata di estromissione dal presente giudizio di in quanto, nelle more del giudizio, il sottoscritto ha CP_9 effettuato ulteriori ricerche ed è emerso come la tutela del sig. , dall'11.11.2020 CP_9
sia in capo all'Avv. Paolo Baliani, nato a [...] il [...] del Foro di Spoleto;
la citazione, notificata nel 2016, non è stata rinnovata, pertanto, il contraddittorio risulta correttamente integrato nei confronti di , e CP_11 Persona_1 CP_6
( è stato assolto in secondo grado e per tale motivo dovrà
[...] Controparte_4 essere esclusa la legittimazione passiva nei suoi confronti)”.
Sostiene l'istante, al riguardo, che il caso in esame attenga ad un'ipotesi di obbligazione solidale (passiva) derivante da delitto, ai sensi dell'art. 187, co. 2, c.p. e che, l'esistenza di un vincolo di solidarietà passiva tra più convenuti in un giudizio di risarcimento dei danni non genera per ciò solo un litisconsorzio necessario. Inoltre che l'evento estintivo, ove riguardante uno solo degli autori del fatto, non si estenda agli altri coobbligati solidali, nei confronti dei quali il giudizio prosegue normalmente.
Ciò posto, invero l'istituto della “estromissione” è disciplinato dagli artt. 108 e 109 c.p.c.
Esso è volto a consentire l'eliminazione dal processo di una parte che non ha più interesse a parteciparvi o nei cui confronti la lite è divenuta irrilevante.
Ebbene, se è qui condivisa l'affermazione secondo cui le obbligazioni nascenti ex delictu, ai sensi dell'art. 187, co. 2, c.p. determinino l'insorgenza di un vincolo di solidarietà passiva per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in caso di condanna di più soggetti per uno stesso reato, e che tale vincolo di solidarietà richieda quale presupposto unificante della responsabilità solidale l'unicità dell'evento dannoso e non l'unicità del fatto produttivo del pregiudizio, dall'altro lato si ritiene non applicabile al caso in esame l'invocato istituto della estromissione che, come chiarito in premessa, trova un fondamento positivo negli artt.108 e 109 c.p.c. che disciplinano rispettivamente l'estromissione del garantito e l'estromissione dell'obbligato.
In ordine al primo profilo, infatti, l'obbligazione solidale passiva non comporta sul piano processuale l'inscindibilità delle cause e non dà luogo a litisconsorzio necessario, ben potendo il creditore rivalersi per l'intero nei confronti di uno soltanto dei debitori in solido;
talché è sempre possibile la scissione del rapporto contrattuale, il quale può svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati Sul punto si veda Cass. S.U. 18 giugno 2010, n. 14700, secondo la quale, qualora siano convenuti in giudizio tutti i condebitori in solido, esistono, nell'unico processo, più cause tra loro distinte, ciascuna avente quali parti il creditore ed un condebitore in solido, cioè esistono più cause scindibili.
Nel caso in cui siano convenuti nel medesimo giudizio tutti i condebitori di una obbligazione solidale, poiché quest'ultima determina la costituzione di tanti rapporti obbligatori, quanti sono i condebitori, si realizza la coesistenza nel medesimo giudizio di più cause scindibili).
In ordine al secondo aspetto, i sensi dell'art. 108 c.p.c. se il garante comparisce e accetta di assumere la causa in luogo del garantito, quest'ultimo può chiedere la propria estromissione, quando le altre parti non si appongano;
la quale viene richiesta è accolta dal giudice con ordinanza. Il legislatore si è premurato di chiarire che la sentenza di merito, emessa a conclusione del rito, spiega comunque i suoi effetti anche nei confronti del garantito estromesso (art. 2909 c.c.).
Quanto invece all'istituto dell'estromissione dell'obbligato di cui all'art. 109 c.p.c., quando si contenda a quale di più parti spetti la prestazione e l'obbligato si dichiari pronto ad eseguirla favore di chi ha ne abbia diritto, il giudice può ordinare il deposito della cosa o della somma dovuta e, dopo il deposito, può estromettere l'obbligato dal processo.
Il codice di rito contempla un'ulteriore ipotesi di estromissione all'art. 111 c.p.c., rubricato della successione a titolo particolare nel diritto controverso.
Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie;
se il trasferimento a titolo particolare avviene mortis causa (ad es. attraverso un legato), il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto. La norma evita che la parte che si privi del bene pendente lite possa essere estromessa dal giudizio per mancanza (sopravvenuta) della legittimazione passiva. In mancanza di tale norma, a fronte di un convenuto che non avesse più il possesso del bene, il giudice dovrebbe sollevare difetto di legittimazione passiva;
tale norma, invece, rende irrilevante l'atto dispositivo del bene, giustificando così la prosecuzione del processo nei confronti del convenuto alienante. Il comma 3 della presente norma, precisa che il successore a titolo particolare (acquirente) può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso. In ogni caso, la sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare, il vero titolare della posizione giuridica, indipendentemente dal suo intervento o dalla chiamata in giudizio. Infatti, il convenuto originario sta nel processo a tutela di una posizione che ha ceduto, ma se interviene il nuovo titolare non c'è più motivo che rimanga nel processo e può esserne estromesso. La sentenza pronunciata contro questi ultimi produce sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare.
Sulla scorta delle considerazioni svolte, non è dato rinvenire alcun riferimento normativo nel Codice di procedura civile che contempli un'ipotesi di estromissione di una parte dal processo per irritualità della notificazione della citazione: nel caso di specie per mancata rinnovazione della citazione all'effettivo tutore legale del . CP_9
Piuttosto, tale vizio integra violazione dell'art. 291. co. 3 cpc e la conseguente declaratoria di estinzione del giudizio limitatamente al predetto convenuto.
Quanto alla posizione processuale nel presente giudizio del convenuto, Controparte_12 per il quale l'Avvocatura dello Stato ha dedotto un difetto di legittimazione passiva, occorre viceversa rilevare che, secondo un recente arresto della Suprema Corte, “Nel giudizio civile di risarcimento dei danni causati dai reati di tipo mafioso, la notificazione dell'atto di citazione al di cui alla legge n. 512 del 1999 - prescritta Controparte_12 dall'art. 5, comma 3, della medesima legge - integra non già una mera "denuntiatio litis", bensì l'evocazione in giudizio di un soggetto titolare di un rapporto giuridico dipendente da quello litigioso, sicché la relativa controversia è soggetta alla disciplina delle cause inscindibili, con conseguente configurabilità di un litisconsorzio necessario processuale negli eventuali gradi di impugnazione. (Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO,
16/05/2019) “ (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 10/03/2023, n. 7189 (rv. 667386-01).
In linea con tale ricostruzione si pone ulteriore pronunzia della Corte, secondo cui le vittime dei reati di tipo mafioso, hanno diritto alla prestazione del Fondo di cui alla legge n. 512 del 1999 , trattandosi di una fattispecie obbligatoria soggettivamente complessa ex latere debitoris, in cui all'obbligazione solidale dei responsabili (avente causa risarcitoria e fonte nell'illecito) si aggiunge l'obbligazione dello Stato, avente fonte nella legge e causa solidaristica, sicchè l'adempimento ad opera di uno soltanto degli obbligati ha effetto liberatorio per tutti. (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 02/07/2024, n. 18127 (rv. 671786-01)
D'altra parte anche il GA ha preso posizione sul punto, affermando che l'accesso al
[...]
[...] , di cui all'art. 4 della Legge n. 512/1999, Controparte_12
è oggetto di un vero e proprio diritto soggettivo, di cui i privati sono titolari, al ricorrere delle condizioni previste dalla legge, essendo la P.A. priva di ogni potestà discrezionale, sia con riguardo all'entità della somma che con riguardo ai presupposti per l'erogabilità, anche ove si dovesse ritenere che l'accertamento di tali presupposti abbia carattere non semplicemente ricognitivo, ma valutativo ( Cons. Stato, Sez. III, Sentenza, 07/04/2014, n.
1630AMMINISTRAZIONE PUBBLICA ›
Per le argomentazioni di cui sopra, legittima e fondata appare la chiamata in giudizio del
, onde consentire Controparte_18
l'esercizio del diritto di accesso al fondo per il risarcimento dei danni patiti, in considerazione di quanto previsto dall'art. 4, L. 512/1999, secondo cui “
1. Hanno diritto di accesso al entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, le CP_12 persone fisiche e gli enti costituiti parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale, a cui favore è stata emessa, successivamente alla data del 30 settembre 1982, sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, nonchè alla rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa, a carico di soggetti imputati, anche in concorso, dei seguenti reati: a) del delitto di cui all'articolo
416-bis del codice penale;
b) dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal medesimo articolo 416-bis; c) dei delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso.
2.Hanno altresì diritto di accesso al entro i limiti delle CP_12 disponibilità finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche e gli enti costituiti in un giudizio civile, nelle forme previste dal codice di procedura civile, per il risarcimento dei danni causati dalla consumazione dei reati di cui al comma 1, accertati in giudizio penale, nonchè i successori a titolo universale delle persone a cui favore è stata emessa la sentenza di condanna di cui al presente articolo”.
Ed infatti nel caso di specie, è indubbio che le modalità con cui sono stati commessi i delitti nei confronti dell'odierno attore si caratterizzano per le modalità mafiose così come al riguardo sancito dalle sentenze passate in giudicato versate in atti.
Ne deriva che in virtù dell'art. 5 della L. 512/1999, il Fondo di Rotazione sia appunto litisconsorte necessario del giudizio e obbligato solidalmente con i responsabili civili da reato, evocati correttamente presso i relativi tutori legali.
Venendo alla disamina nel merito delle deduzioni di parte attrice, è d'uopo osservare che l'accertamento contenuto nella sentenza penale di condanna dei convenuti – per la quale s'è accertato l'effettivo passaggio in giudicato in virtù del supplemento istruttorio disposto
- fa stato, a tutti gli effetti, anche nel presente giudizio civile in quanto volto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla persona offesa, la cui domanda trae il proprio titolo in quegli stessi fatti accorsi nel lontano 18 agosto 2008, oggi coperti da giudicato.
Invero l'art. 651 c.p.p. stabilisce espressamente che la sentenza penale irrevocabile di condanna, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile […] per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.
Al riguardo, da ultimo la Suprema Corte ha sostenuto che il giudicato penale di condanna, formatosi su una fattispecie di "reato di danno" in cui il danno-evento coincide con il danno-conseguenza, si estende anche all'accertamento dell'esistenza del danno che, pertanto, non può formare oggetto di ulteriore accertamento in sede civile. ( Cass. civ., Sez.
I, Ordinanza, 07/04/2025, n. 9082 (rv. 674266-01)
In tal modo la Corte ha operato un ulteriore passo in avanti, a fronte dell'orientamento secondo il quale, viceversa, in tema di rapporti tra giudizio civile risarcitorio e giudizio penale, l'efficacia probatoria della sentenza penale dibattimentale di condanna passata in giudicato non sarebbe circoscritta all'interno dei limiti oggettivi del giudicato penale di condanna, segnati dall'art. 651 c.p.p., attinenti alla sussistenza del fatto materiale, alla sua illiceità penale ed alla sua ascrivibilità all'imputato, potendo piuttosto il giudice civile utilizzare le prove assunte nel processo penale, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, ai fini dell'autonomo accertamento degli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito civile sui quali egli è chiamato ad indagare, con particolare riferimento al nesso causale, al danno risarcibile e all'elemento soggettivo civilistico. (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 10/05/2024, n. 12901 (rv. 670918-01)
Ad ogni buon conto, non v'è dubbio che in specie il compendio probatorio del presente giudizio sia costituito, in parte preponderante, dai fatti coperti dal giudicato penale.
Pertanto, questo Giudice non può discostarsi, in tale giudizio, dall'accertamento dei fatti ivi contenuto.
In definitiva, in relazione all'accertamento del danno-conseguenza, sotto il profilo dell'esistenza del nesso di causalità, oltre che dell'esistenza e della quantificazione del danno stesso, resta ferma la competenza del giudice civile di accertare se le conseguenze pregiudizievoli patite dalla persona offesa siano causalmente ascrivibili al danno-evento coperto dal giudicato penale.
Venendo al danno cagionato all'odierno attore, parte attrice deduce che indubbia è
l'esistenza di un danno non patrimoniale, danno biologico, morale ed esistenziale, nonché compromissione della sfera della dignità morale cagionato alle persone coinvolte
Per_ nell'attentato, come attestato dal Dott. e dalla Dott.ssa nella propria CP_14 relazione.
È d'uopo, pertanto, soffermare l'attenzione sulla nozione di danno non patrimoniale.
Ai sensi dell'art. 2059 c.c. il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge.
La norma pare improntata, prima facie, ad un regime di stretta tipicità, che la differenzia, già da un punto di vista letterale, dalla responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 c.c. caratterizzato, invece, da un contenuto atipico, ferma la ricorrenza di tutti quanti gli elementi costitutivi dell'illecito (qualunque fatto doloso o colposo, che cagioni ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno).
La tipicità che informa di sé l'art. 2059 c.c. risponde(va) ad una ratio ben precisa: c si voleva impedire un'eccessiva dilatazione del danno non patrimoniale risarcibile, sulla scorta di considerazioni di natura squisitamente equitativa, appiattite su un indiscriminato soggettivismo giudiziario. Si voleva, in altri termini, circoscrivere i casi di risarcimento del danno non patrimoniale soltanto a quelli previsti dalla legge, onde impedire trovassero ingresso, nel campo di applicazione della norma de quo, i danni bagattellari, cioè privi di una reale portata offensiva.
Vieppiù, in passato, si tendeva ad ancorare la risarcibilità del danno non patrimoniale soltanto ai pregiudizi sofferti, derivanti da reato, per i quali è indubbio che la valutazione compiuta dal legislatore, rispecchiante una specifica scelta di politica criminale, è certamente indice sintomatico della riprovevolezza della condotta e della ingiustizia del danno patito.
Era orientamento consolidato quello secondo cui « l'art. 2059 cod. civ., stabilendo che il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge, circoscriveva originariamente la risarcibilità all'ipotesi contemplata dall'art. 185 c.p. del danno non patrimoniale derivante da reato, e le conferiva un carattere sanzionatorio, reso manifesto … dalla stessa relazione al codice civile, secondo la quale “soltanto nel caso di reato è più intensa l'offesa all'ordine giuridico e maggiormente sentito il bisogno di una più energica repressione con carattere anche preventivo” (cfr. C. Cost. 233/2003).
La Corte costituzionale, quindi, ebbe a dare dell'art. 2059 c.c. un'interpretazione piuttosto restrittiva.
La resistenza della giurisprudenza di merito e di legittimità, almeno in un primo momento, all'estensione indiscriminata della categoria di danno non patrimoniale poteva considerarsi limpida espressione della coscienza giuridica.
Nel corso di un travagliato itinerario interpretativo essa ha da tempo individuato ulteriori ipotesi di danni sostanzialmente non patrimoniali, derivanti dalla lesione di interessi costituzionalmente garantiti, risarcibili a prescindere dalla configurabilità di un reato (in primis il cosiddetto danno biologico).
Il mutamento legislativo e giurisprudenziale ha fatto assumere all'art. 2059 cod. civ. una nuova veste.
Più precisamente, la linea di confine tra danno non patrimoniale (tipico) e danno patrimoniale (atipico) è andata via via assottigliandosi, fino a divenire vuota affermazione di principio, un simulacro frutto di una ormai vetusta lettura degli artt. 2043 e 2059 c.c.
Giova al tal riguardo rimarcare come possa dirsi ormai del tutto superata la tradizionale affermazione secondo la quale il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 cod. civ. si identificherebbe con il solo danno morale soggettivo.
In due pronunce del giudice di legittimità (Cass., 31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828), che viene prospettata, con ricchezza di argomentazioni – nel quadro di un sistema bipolare del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale – un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ., tesa a ricomprendere nell'astratta previsione della norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona: il danno morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento dello stato d'animo della vittima;
il danno biologico in senso stretto, come lesione dell'interesse costituzionalmente garantito all'integrità psichica e fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico (art. 32 Cost.); il danno (spesso definito in dottrina ed in giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.
Inoltre, il riferimento al «reato», ex art. 185 cod. pen., non postula più, come si riteneva in passato, la ricorrenza di una concreta fattispecie di reato, ma solo di una fattispecie corrispondente all'astratta previsione di una figura di criminosa, con la conseguenza che, ai fini civili, la responsabilità può essere accertata sulla base di una presunzione legale.
Un dato emerge in tutta la sua lampante chiarezza: la nozione di patrimonio va intesa in senso lato come comprensiva sia del danno economico sia del danno personale.
Certo, occorre distinguere, da un lato, il fatto costitutivo dell'illecito civile extracontrattuale e, dall'altro, le conseguenze dannose scaturenti dal fatto stesso. Il fatto si compone non soltanto del comportamento (l'illecito è, anzitutto, un atto) ma anche dell'evento e del nesso di causalità materiale. Ogni danno è, lato sensu, conseguenza di uno specifico comportamento illecito. In altri termini, l'evento dannoso o pericoloso è conseguenza del comportamento illecito.
Sulla scorta delle considerazioni svolte, l'evento naturalistico, percepibile in rerum natura
(danno – evento), è conseguenza della condotta illecita ed è legato a questa da un nesso di causalità materiale, che lega l'evento prodottosi in concreto al fatto;
l'esistenza di tale nesso di causalità materiale va provata.
Parimenti, i pregiudizi sofferti, scaturenti dalla commissione del fatto illecito, sono anch'essi conseguenza della condotta (doloso o colposa) e sono avvinti al fatto materiale da un ulteriore nesso di causalità, intesa, questa volta, in senso giuridico (causalità – giuridica).
Stando così le cose, la compromissione dell'integrità psico - fisica dell'individuo, inteso quale unione indissolubile tra corpo e mente, costituisce l'evento, inteso quale conseguenza scaturente dal comportamento non iure, avvinto a questo da un nesso di causalità materiale;
allo stesso modo, da tale menomazione psico – fisica può derivare un'ulteriore conseguenza (soltanto eventuale), un danno ingiusto anch'esso risarcibile avvinto all'illecito complessivamente inteso.
Nel caso di specie, le molteplici lesioni riportare da costituiscono, quanto Parte_1
all'accertamento della penale responsabilità degli imputati, danno-evento.
Più segnatamente, da quanto accertato in sede penale con sentenza passata in giudicato, in punto di fatto può dirsi acclarato:
che il 18 agosto 2008 veniva segnalata alla centrale operativa del Commissariato di Castel
RN l'esplosione di numerosi colpi di arma da fuoco;
che i bossoli erano stati indirizzati verso l'abitazione di un cittadino nigeriano, tale Per_2
all'anagrafe d'origine all'epoca dei fatti Presidente della Persona_3
Associazione nigeriani della Campania a Castel RN;
che a seguito della esplosione dei colpi d'arma da fuoco risultavano ferite diverse persone, tra cui la moglie dell' altre cinque che si trovavano all'interno dell'abitazione Per_3
e lo stesso parte attrice nel presente processo. Parte_1
che nel pomeriggio dell'8 agosto 2008, l' si trovasse proprio presso l'abitazione Pt_1 dell' Tutti gli ospiti, compresi l'BO, si trovavano sulla balconata esterna;
Per_3
che l'odierno attore si allontanava momentaneamente quando poi sopraggiungevano in loco quattro persone su due diverse moto, incominciando a sparare puntando non già ad un individuo specifico, piuttosto cercando di attingere quante più persone capitassero a tiro;
che uditi gli spari, per cercare di ripararsi, BO si dava alla fuga;
che prima di riuscire ad entrare nell'abitazione, veniva attinto da alcuni bossoli alla regione glutea;
che il predetto veniva quindi immediatamente trasportato presso la clinica “Pineta Grande”, sita in Castel RN, in via Domiziana al Km 30, dove il Prof. Dott. , Persona_4 responsabile della Chirurgia d'Urgenza e del Trauma, diagnosticava:” ferita d'arma da fuoco (FAF) fianco destro in regione glutea”. Veniva effettuata la sutura della ferita e drenaggio di ematoma.
L'attore veniva dimesso dall'ospedale il 31.08.08, con la seguente diagnosi: “ferita d'arma da fuoco (FAF) trapassante dalla parete posteriore addomino-pelvica con forame d'ingresso regione glutea destra e fuoriuscita in regione glutea sinistra. Ematoma parietale e frattura parcellare dell'ala iliaca destra”.
La ricostruzione che precede, contenuta nella sentenza n. 8/11 della Corte di Assise di
Santa Maria Capua Vetere – in base alla venivano riconosciuti responsabili di quanto accaduto il 18 agosto 2008, unitamente agli altri fatti occorsi il 18 settembre 2008, e condannati rispettivamente: , , e , alla pena dell'ergastolo con Per_1 CP_6 CP_9 CP_4 isolamento diurno per mesi diciotto;
LL, alla pena di anni ventitré di reclusione – veniva confermata dalla Corte d'Assise d'Appello di LI ( che con sentenza n. 41/13, emessa in data 21.05.2013, riformava la sentenza del giudice di prime cure unicamente in relazione alla sussistenza di un'aggravante ed alla pena di LL e confermata nel resto) e poi dalla
Corte di Cassazione, con sentenza emessa in data 30.01.2014.
Ne deriva che sia intangibile in questa sede l'accertamento dei fatti e della responsabilità dell'illecito, laddove – anche nell'interpretazione che intende rimettere al giudice civile la verifica dell'esistenza del nesso causale, del danno risarcibile e dell'elemento soggettivo civilistico – non par dubbio che tali statuizioni integrino prova piena di tal esistenza.
Invero, in questa sede, spetta accertare se dalla sofferenza di tale danno siano derivate conseguenze ulteriori, tali da incidere negativamente sulla vita del soggetto intesa nella sua componente dinamico-relazionale.
Secondo la Corte di Cassazione (cfr. sent. n.7513/2018) per danno biologico deve intendersi non la semplice lesione all'integrità psico-fisica in sé e per sé piuttosto la conseguenza del pregiudizio stesso sul modo di essere della persona […]. Il danno biologico misurato percentualmente si caratterizza per la menomazione all'integrità psicofisica della persona e si traduce in una limitazione, transeunte o permanente allo svolgimento delle attività della vita quotidiana.
Da un punto di vista processuale, le circostanze di fatto da cui trae origine la pretesa risarcitoria, che giustificano la personalizzazione del danno non patrimoniale, integrano un fatto costitutivo, talché, ai sensi dell'art. 2697 c.c. “chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Tali circostanze di fatto vanno provate con ogni mezzo (mediante l'allegazione di fatti notori, massime di esperienza, presunzioni semplici (cfr. Sez. Un. n.26972/2008).
Fatta questa premessa, il consulente tecnico nominato dal Tribunale, dott. Persona_6
, Medico del Carcere Militare S. Maria C.V., nella sua relazione peritale osservava
[...] che il sig. a seguito dei fatti del 18 agosto 2008, veniva trasportato Parte_1
d'urgenza presso il Pronto Soccorso della Clinica “Pineta Grande” di Castel RN, ove i sanitari ne disponevano l'immediato ricovero presso il Reparto di Chirurgia d'Urgenza
(cartella clinica n.02297 1 anno 2008; registro di Pronto Soccorso n.27011).
Egli rimaneva degente fino al 31/08/2018, data in cui veniva dimesso con la seguente diagnosi: “ferita d'arma da fuoco trapassante della parete posteriore addomi no - pelvica con fora me d 'ingresso in regione glutea destra e fuoriuscita in regione glutea sinistra.
Ematoma parietale e frattura parcellare dell'ala iliaca destra. I sanitari, durante la degenza, provvidero a suturare le ferite e al drenaggio della raccolta ematica. Siccome, da qualche tempo, lamentava dolore al gluteo sinistro, effettuava, dopo circa quattro anni, un esame radiografico del bacino, che evidenziava un corpo estraneo ritenuto nel gluteo sinistro. Si ricoverava presso l'Ospedale Civile di Aversa, in data 28/08/ 2012, ove gli veniva asportato chirurgicamente un corpo estraneo (proiettile ritenuto) in regione glutea sinistra. Veniva dimesso in pari data alle ore 15 e 15 (cartella clinica n.07750 Unità
Operativa di Chirurgia). Attualmente, invitato ad esporre la sintomatologia lamentata,
l'attore riferisce dolore al gluteo destro;
lamenta, altresì, dolore alla parte posteriore della coscia sinistr a che si irradia fino all'alluce […].
Secondo il CTU, l'BO si orienta nel tempo e nello spazio, è lucido e vigile. Dispone di un eloquio coerente e fluido. Non presenta agitazione psichica, ansia, depressione, dispone di una capacità di critica e di ragionamento, apparentemente indenni.
Non è dato riscontrare un continuum certificativo che attesti che il soggetto soffra di un disturbo post-traumatico da stress, supposto dalla parte attrice e non suffragato da dati clinici, strumentali, controlli specialistici o terapie farmacologiche specifiche. In tutti questi anni il periziato non si è mai, dico mai, sottoposto a controlli neuropsichiatrici, psicologici o strumentali, perché non ne aveva la necessità clinica. Agli atti si reperta soltanto una consulenza di parte della dott.ssa , psicologa, datata 26.03.2014. Per_7
In sintesi, non si evidenzia alcun danno sulla psiche;
i postumi permanenti riportati sono soltanto fisici e non psichici.
Il CTU perviene pertanto alle seguenti conclusioni: il sig. in conseguenza Parte_1 dell'aggressione armata subita il 18/08/2008, riportò le lesioni personali: “Ferita d'arma da fuoco in regione glutea destra e sinistra, con residuati esiti cicatriziali meglio descritti nell'esame obiettivo, frattura parcellare dell'ala iliaca destra”. È soddisfatto il nesso di causa tra le lesioni riportate dal periziato e l'evento lesivo riportato agli atti (colpi d'arma da fuoco). Le lesioni suddette hanno determinato ITT per giorni 30 (trenta), ITP per giorni
40 (quaranta) stimati con criterio clinico (essendo carente la documentazione sanitaria giustificativa del periodo di malattia. L'ITP è già comprensiva dei 10 (dieci) giorni di inabilita temporanea al 50% determinatasi in conseguenza dell'asportazione del proiettile dal fianco sinistro […]
Le lesioni riportate si sono tradotte in una transeunte sintomatologia algica locale della zona rachide lombo – sacrale dovuta alla presenza di un corpo estraneo nell'area lombo- sacrale sinistra;
successivamente alla rimozione dello stesso, in data 28/08/2012, unitamente alla componente estetica, le lesioni sono valutabili globalmente nella misura del 6% (sei per cento).
Il danno estetico è da collocarsi in classe I (M. Bargagna, M. F. Consigliere, L. Per_8
Palmieri, G. U. Ronchi – Guida orientativa per la valutazione del danno biologico – Giuffrè
Editore Milano), pertanto trattasi di un danno estetico lieve da valutarsi nella misura di circa il 3%). I postumi permanenti al rachide lombare e gli esiti della frattura parcellare dell'ala iliaca destra sono da valutarsi nella misura del 3 -4% (Tabelle D.M. Sanità del 3 luglio 2003).
Siccome non si fa luogo alla somma meramente aritmetica dei postumi permanenti, ma si usa quella a scalare, si giunge ad una valutazione globale di detti postumi nell'ordine del
6% (sei percento). Il CTU osserva comunque che nel periziato essi rilevano solo sotto il profilo del danno biologico e non incidono, invece, sulla sua capacità di lavoro.
Occorre evidenziare che, in sede di risposta alle osservazioni della psicologa Per_9
il CTU evidenzia che, ella, senza aver mai fatto un colloquio con il periziato, né
[...]
Per_ in sede di operazioni peritali né altrove, fa sua la consulenza tecnica della psicologa redatta a ben sei anni di distanza dall'evento traumatico e dopo altri quattro anni e mezzo esprime le sue osservazioni alla CTU. “Alla patologia psichica “disturbo post-traumatico da stress” non può essere in alcun modo riconosciuto il nesso di causa con l'evento occorso a Castel RN il 18 agosto 2008, perché non è rispettato uno dei suoi criteri fondamentali, il criterio di continuità fenomenica, che è rappresentato dalla successione ininterrotta tra i sintomi seguiti all'azione lesiva e quelli propri della malattia in esame (il danno).
È necessario, cioè, che si verifichi la continuità delle manifestazioni morbose che si sono succedute via via nel tempo, dal primo momento dell'azione lesiva sino agli esiti conclusivi.
Qui come altrove vale il principio che “natura non facit saltus”. Quando esiste tale successione […] si osserva una serie continua di manifestazioni cliniche tra loro concatenate, in quanto l'una è causa dell'altra, secondo il principio della consecuzione causale ( . CP_19
In pratica, ai fini della ricostruzione del nesso causale, il medico legale deve collegare in una successione ordinata gli effetti traumatici immediati, mediati e tardivi sino al conclamarsi del danno finale, ricordando il noto principio secondo cui “causa causae est causa causati”. Ed invece, rileva il CTU “ L'unico e primo controllo psicologico è quello
Per_ della relazione della dott.ssa , ma a ben 6 anni di distanza!!!, il 26/03/2014, la quale psicologa gli effettuava semplicemente una relazione di parte, senza prescrivere alcunché, né farmaci né terapie psicologiche. Successivamente, dopo altri 4 anni e mezzo (quindi siamo a distanza di circa 11 anni dall'evento traumatico (ferita d'arma da fuoco), la Per_ dott.ssa fa sua la relazione della psicologa , la integra e ritiene, Persona_9 senza neanche aver sottoposto a colloquio psicologico il leso di riconoscerlo affetto da un disturbo post-traumatico da stress […]. Lo stesso periziato nella sede delle Pt_1 operazioni peritali, fu da me invitato ad esporre la sintomatologia lamentata ed egli riferì:
“dolore al gluteo destro, dolore alla parte posteriore della coscia sinistra che si irradia fino all'alluce (vedasi CTU a pagina 5 e pagina 6)”. Non riferì, quindi, alcun disturbo e/o sintomatologia ricollegabile al supposto e fantasioso disturbo post-traumatico da stress, né vi è prova certificativa o di prescrizioni a supporto di tale pretesa patologia, ma neanche di consulti psicologici e/o neuropsichiatrici. Confermo, pertanto, nella sua totalità, quanto riportato nella CTU”.
Secondo Cass. 17 maggio 2022 n.15733, il danno morale è categoria autonoma rispetto al danno biologico, atteso che il sintagma “danno morale” allude evidentemente ad uno stato delle cose che, a differenza del danno biologico, resta insuscettibile di un accertamento clinico, medico -legale, in quanto pertiene al foro interno dell'individuo e si traduce in uno stato d'animo di sofferenza interiore autonomo ed indipendente dalle dinamiche relazionali, ma che può senz'altro influenzarle. La personalità dell'individuo si manifesta proprio nella dimensione dinamico-relazionale e, stando a quanto disposto dalla carta costituzionale, la repubblica deve tutelare i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.
Ebbene, il positivo riconoscimento e la concreta liquidazione, in forma monetaria, dei pregiudizi sofferti dalla persona a titolo di danno morale mantengono integralmente la propria autonomia rispetto ad ogni altra voce del danno cd. non patrimoniale, non essendone in alcun modo giustificabile l'incorporazione nel cd. danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, meritevole di compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per la compromissione degli aspetti puramente dinamico relazionali della vita individuale.
Da ultimo, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 13 aprile 2022, n.12060) ha precisato che la liquidazione del danno morale deve effettuarsi con riguardo al momento dell'evento dannoso e alle caratteristiche dello stesso, escludendo qualsivoglia altro concorso di fatti, avvenimenti successivi, ivi inclusa la morte del soggetto leso.
Si tratta pertanto di monetizzare la sofferenza interiore dell'individuo, conseguente alla verificazione di avvenimenti particolarmente traumatici.
Non v'è dubbio che, quello di cui alla presente causa, sia caratterizzato, per le sue modalità
e per l'appartenenza dei soggetti al clan dei Casalesi, da un alto grado di efferatezza, tale da ridurre i soggetti coinvolti, nei fatti del 18 agosto 2008, ad un perdurante stato di ansia.
Vieppiù, l'idea di dovere citare a giudizio alcuni degli esponenti del clan può Parte_3 certamente ritenersi motivo di turbamento, tanto più se si considera che l'associazione per delinquere di stampo mafioso è tale se coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, proprio al fine di commettere delitti.
In virtù di siffatte considerazioni, per la liquidazione delle somme dovute all'attore in relazione ai danni all'integrità psico-fisica, come accertati dalla CTU, appare congruo uniformarsi ai criteri delle tabelle del Tribunale di Milano, in base alle quali si procede alla liquidazione sia del danno biologico sia del danno morale.
In applicazione delle suddette tabelle, si perviene alla quantificazione della somma di euro
16.394,00 per danno biologico (con personalizzazione massima, ovvero 50% del danno biologico) e di euro 5.750,00 per la liquidazione dell'invalidità temporanea subita dall'attore, nonché di euro 427,00 per spese mediche sostenute e certificate, per un importo totale di euro 22.571,00.
La personalizzazione del danno nella misura massima innanzi detta, appare congrua in considerazione della traumaticità dell'evento lesivo, della natura dolosa del fatto e della sua efferatezza. Il pregiudizio sofferto dalla vittima è tale quando emergono specifiche circostanze di fatto, caratterizzate dalla irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale vissuta dal danneggiato.
Vieppiù, il danno biologico non è il solo danno non patrimoniale. Questo deve essere inteso nella sua accezione più ampia di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona umana, non connotati da rilevanza economica.
Stante la peculiarità della vicenda, il danno risarcibile non può che essere liquidato in via equitativa ex art. 1226 cod. civ., a cagione della difficoltà di pervenire ad una sua precisa quantificazione.
Pertanto, il danno morale si può liquidare equitativamente in euro 100.000,00, somma già riconosciuta a titolo di provvisionale in sede penale.
Ne discende che il risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente spettante all'attore è pari ad euro 122.571,00, cui vanno condannati in solido le parti convenute.
Per garantire un ristoro integrale del danno patrimoniale accertato e far conseguire alla parte attrice l'effettivo valore economico della somma debenda si ritiene opportuno applicare il criterio degli interessi legali calcolati su base annuale, così da evitare effetti anatocistici e rispettare la natura di debito di valore dell'obbligazione risarcitoria.
In effetti, il danno accertato non è costituito da una somma fissa di denaro ma rappresenta un debito di valore che, cioè, deve essere rivalutato nel tempo.
Per questo motivo, si dispone che gli interessi al tasso legale siano riconosciuti a decorrere dalla data del fatto illecito e siano calcolati sulla somma devalutata a quella stessa data, cioé riportata al valore del tempo in cui è avvenuto l'illecito, sulla base degli indici ISTAT.
A partire dalla data della denuncia dell'illecito e sino alla pubblicazione della presente decisione, gli interessi saranno calcolati anno per anno sulla somma rivalutata, con l'espressa esclusione del cumulo degli interessi sugli interessi già maturati (anatocismo).
Dal momento del deposito della sentenza in poi, essendo ormai determinato e attualizzato il quantum risarcitorio, l'obbligazione si converte da debito di valore a debito di valuta.
Conseguentemente, sulla somma come sopra liquidata dovranno essere corrisposti, sino all'effettivo soddisfo, gli interessi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in base al valore della lite, disponendo che il pagamento delle spese sia eseguito a favore dello Stato, stante l'ammissione dell'attore al gratuito patrocinio.
Ed invero, a norma dell'art.133 DPR n.115/2002 “ Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato”.
Così come a carico delle convenute vanno poste le spese per CTU liquidate in corso di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria C.V., in composizione monocratica, in persona del Giudice dr.
Enrico Quaranta ex art.281 sexies co. 3 c.p.c. pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da nei confronti di Avv. Antonella, (CF Parte_1 CP_1
, nella qualità di TUTORE del sig. , C.F. C.F._3 Persona_1
di vv. , (C.F. ), in qualità di C.F._4 CP_2 CP_3 C.F._5
TUTORE del sig. , (C.F. , di Avv. Controparte_4 C.F._6 CP_20
, (C.F. ) in qualità di TUTORE del sig. CP_5 C.F._7 Controparte_6
(C.F. ); di , (C.F. , in C.F._8 CP_10 C.F._11 qualità di TUTORE del sig. , (C.F. ); NONCHÉ CP_11 C.F._12 del Controparte_12
, disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione così provvede:
[...]
• dichiara l'estinzione del giudizio nei confronti di (C.F. CP_9
); C.F._10
• condanna i convenuti in solido a pagare, in favore dell'attore Parte_1 la somma di euro 122.571,00, oltre interessi come in motivazione;
• condanna i convenuti al pagamento delle spese di CTU già liquidate ed alla rifusione delle ulteriori spese di lite liquidate con separato contestuale provvedimento a norma dell'art. 82 del d.p.r. 115/2002 - con anticipazione a carico dell'Erario, disponendo che il relativo pagamento sia eseguito in favore dello Stato.
Così deciso in S. Maria C.V., il 23.7. 2025
Il Giudice Unico
(dr. Enrico Quaranta)