TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 11/12/2025, n. 1901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1901 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 407/2018
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 20.11.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 407/2018 R.G. Lavoro, vertente TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. FRANCESCA MACRI', elettivamente domiciliato come in atti Ricorrente CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, P.IVA_1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti MARCELLO CARNOVALE, UMBERTO FERRATO, CARMELA FILICE e ROBERTO ANNOVAZZI, elettivamente domiciliato come in atti Resistente OGGETTO: Pensione di vecchiaia anticipata CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.02.2018 il ricorrente ha dedotto: di aver presentato, in data 20.10.2016, domanda di pensione di vecchiaia anticipata per invalidità non CP_ inferiore all'80%; che l' ha riconosciuto la prestazione con decorrenza solo dal 01.11.2016; di aver presentato ricorso amministrativo evidenziando che tale inesatta individuazione del termine iniziale di decorrenza del beneficio era dovuta a un errore commesso dal al quale si era rivolto per la compilazione della domanda in CP_2 quanto in essa, nella riga corrispondente alla “decorrenza finestra”, era indicata la data dell'1.11.2014 e, alla pagina successiva, risultava contrassegnata per errore la casella con la quale si chiedeva che la pensione fosse liquidata con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa;
che il ricorso veniva respinto;
di essere in possesso sia del requisito anagrafico che sanitario.
1 Ha quindi chiesto: di accertare e dichiarare il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidità non inferiore all'80% (n. 10162006 CAT VO) con decorrenza dal perfezionamento del requisito sanitario, 01.11.2014, con spostamento per legge di 12 mesi all'1.11.2015 e di condannare, quindi, l' al pagamento in suo favore CP_1 dei ratei di pensione non erogati fino all'1.11.2016, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese da distrarsi. Costituitosi in giudizio, l' ha dedotto la correttezza del proprio operato, avendo CP_1 il presentato in data 20/10/2016 domanda di pensione di vecchiaia (in quanto Pt_1 riconosciuto invalido in misura superiore all'80% dal CML con decorrenza 23/10/2014) e avendo chiesto la liquidazione della prestazione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda a condizione che fossero già stati raggiunti tutti i requisiti. Ha, altresì, eccepito l'improponibilità del ricorso in assenza di domanda amministrativa che chiedesse il beneficio de quo dalla diversa decorrenza, nonché l'improcedibilità del ricorso per omessa presentazione di ricorso amministrativo. La causa, già matura per la decisione innanzi ad altro magistrato, è stata riassegnata a questo giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 434i decreto n. 46 del 9.9.2025. Parte ricorrente ha concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza del 20.11.2025, parte resistente non ha provveduto al deposito telematico di note scritte. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, quindi, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante decide la causa con sentenza. Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono. Ciò che il ricorrente chiede in tale giudizio è l'accertamento della diversa decorrenza della pensione di vecchiaia anticipata a lui riconosciuta rispetto a quella computata dall' . CP_1
A tal proposito, appaiono prive di pregio le censure mosse con riferimento alla domanda amministrativa di pensione da lui presentata e materialmente compilata dal Patronato al quale si era rivolto. Dalla disamina del documento prodotto in giudizio, infatti, si evince che attraverso esso l'istante ha domandato espressamente la liquidazione del trattamento con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda (selezionando la relativa casella, come si evince dalla pagina 4 della domanda amministrativa – cfr. in atti allegato n. 1) essendo irrilevante la mera indicazione, non collegata a nessuna richiesta, dell'1.11.2014, nella riga di c.d. decorrenza finestra. Del resto, la domanda del ricorrente, con cui risulta chiesta la liquidazione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda risulta conforme alla disposizione dell'art. art. 18 comma 1, d.P.R. n. 488 del 1968 che fissa, appunto, la decorrenza «dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, sempreché a tale data risultino perfezionati i relativi requisiti» Pertanto, quand'anche il requisito anagrafico (cioè, il compimento del 60° anno d'età con 3 mesi ulteriori di aspettativa di vita per gli uomini) e quello sanitario (ossia una
2 condizione di invalidità non inferiore all'80%) richiesti per l'accesso al trattamento siano maturati, come nel caso di specie, in un tempo antecedente alla domanda amministrativa (età compiuta già l'11.11.2012 e invalidità pari al 100% accertata con verbale del 23.10.2014 – cfr. allegato n. 5), la prestazione non potrebbe comunque essere erogata prima del momento chiesto proprio dal ricorrente. Il fatto che la domanda amministrativa costituisca parametro imprescindibile di decorrenza della prestazione in discorso appare, del resto, conforme ai principi generali, in quanto qualunque prestazione previdenziale o assistenziale di durata decorre non prima della domanda amministrativa. Per il vero, ciò non sembra che comprima alcuna garanzia costituzionale, sostanziandosi solamente in un onere sussistente in capo al soggetto interessato. Tale ricostruzione è supportata anche dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, sia pure in fattispecie diverse, ha stabilito che «la prestazione non può essere riconosciuta dal momento del raggiungimento del requisito anagrafico se, a quella data, l'interessato non aveva presentato la domanda amministrativa che, in applicazione dell'art. 18 dello stesso d.P.R., anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 6 della l. n. 155 del 1981, costituisce un presupposto imprescindibile per l'erogazione della pensione» (cfr. Cass. n. 27555/2016), e ha dichiarato «inammissibile la pretesa di ottenere la provvidenza a decorrere da data anteriore alla domanda amministrativa» (cfr. Cass. n. 19656/2017). Conclusivamente, dal momento che nella fattispecie è lo stesso ricorrente ad aver chiesto di ancorare la prestazione a una precisa decorrenza nessun errore può ravvisarsi nella domanda compilata dal Patronato in nome e per conto dello stesso, soprattutto laddove si tenga conto che nella domanda sono tenute distinte la data di eventuale decorrenza della c.d. finestra per il godimento del beneficio e la data di decorrenza della liquidazione del beneficio come richiesta. In definitiva, il ricorso va respinto. Compensate le spese, attesa la presenza in atti della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, nella persona del Giudice unico del Lavoro dott.ssa Maria Assunta Pacelli, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede a) RIGETTA il ricorso;
b) COMPENSA le spese di lite. c) MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Castrovillari, 11.12.2025. IL GIUDICE Dott.ssa Maria Assunta Pacelli
Provvedimento redatto con la collaborazione della addetta all'ufficio per il processo dott.ssa Marianna Dicosta.
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 20.11.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 407/2018 R.G. Lavoro, vertente TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. FRANCESCA MACRI', elettivamente domiciliato come in atti Ricorrente CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, P.IVA_1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti MARCELLO CARNOVALE, UMBERTO FERRATO, CARMELA FILICE e ROBERTO ANNOVAZZI, elettivamente domiciliato come in atti Resistente OGGETTO: Pensione di vecchiaia anticipata CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.02.2018 il ricorrente ha dedotto: di aver presentato, in data 20.10.2016, domanda di pensione di vecchiaia anticipata per invalidità non CP_ inferiore all'80%; che l' ha riconosciuto la prestazione con decorrenza solo dal 01.11.2016; di aver presentato ricorso amministrativo evidenziando che tale inesatta individuazione del termine iniziale di decorrenza del beneficio era dovuta a un errore commesso dal al quale si era rivolto per la compilazione della domanda in CP_2 quanto in essa, nella riga corrispondente alla “decorrenza finestra”, era indicata la data dell'1.11.2014 e, alla pagina successiva, risultava contrassegnata per errore la casella con la quale si chiedeva che la pensione fosse liquidata con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa;
che il ricorso veniva respinto;
di essere in possesso sia del requisito anagrafico che sanitario.
1 Ha quindi chiesto: di accertare e dichiarare il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidità non inferiore all'80% (n. 10162006 CAT VO) con decorrenza dal perfezionamento del requisito sanitario, 01.11.2014, con spostamento per legge di 12 mesi all'1.11.2015 e di condannare, quindi, l' al pagamento in suo favore CP_1 dei ratei di pensione non erogati fino all'1.11.2016, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese da distrarsi. Costituitosi in giudizio, l' ha dedotto la correttezza del proprio operato, avendo CP_1 il presentato in data 20/10/2016 domanda di pensione di vecchiaia (in quanto Pt_1 riconosciuto invalido in misura superiore all'80% dal CML con decorrenza 23/10/2014) e avendo chiesto la liquidazione della prestazione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda a condizione che fossero già stati raggiunti tutti i requisiti. Ha, altresì, eccepito l'improponibilità del ricorso in assenza di domanda amministrativa che chiedesse il beneficio de quo dalla diversa decorrenza, nonché l'improcedibilità del ricorso per omessa presentazione di ricorso amministrativo. La causa, già matura per la decisione innanzi ad altro magistrato, è stata riassegnata a questo giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 434i decreto n. 46 del 9.9.2025. Parte ricorrente ha concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza del 20.11.2025, parte resistente non ha provveduto al deposito telematico di note scritte. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, quindi, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante decide la causa con sentenza. Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono. Ciò che il ricorrente chiede in tale giudizio è l'accertamento della diversa decorrenza della pensione di vecchiaia anticipata a lui riconosciuta rispetto a quella computata dall' . CP_1
A tal proposito, appaiono prive di pregio le censure mosse con riferimento alla domanda amministrativa di pensione da lui presentata e materialmente compilata dal Patronato al quale si era rivolto. Dalla disamina del documento prodotto in giudizio, infatti, si evince che attraverso esso l'istante ha domandato espressamente la liquidazione del trattamento con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda (selezionando la relativa casella, come si evince dalla pagina 4 della domanda amministrativa – cfr. in atti allegato n. 1) essendo irrilevante la mera indicazione, non collegata a nessuna richiesta, dell'1.11.2014, nella riga di c.d. decorrenza finestra. Del resto, la domanda del ricorrente, con cui risulta chiesta la liquidazione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda risulta conforme alla disposizione dell'art. art. 18 comma 1, d.P.R. n. 488 del 1968 che fissa, appunto, la decorrenza «dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, sempreché a tale data risultino perfezionati i relativi requisiti» Pertanto, quand'anche il requisito anagrafico (cioè, il compimento del 60° anno d'età con 3 mesi ulteriori di aspettativa di vita per gli uomini) e quello sanitario (ossia una
2 condizione di invalidità non inferiore all'80%) richiesti per l'accesso al trattamento siano maturati, come nel caso di specie, in un tempo antecedente alla domanda amministrativa (età compiuta già l'11.11.2012 e invalidità pari al 100% accertata con verbale del 23.10.2014 – cfr. allegato n. 5), la prestazione non potrebbe comunque essere erogata prima del momento chiesto proprio dal ricorrente. Il fatto che la domanda amministrativa costituisca parametro imprescindibile di decorrenza della prestazione in discorso appare, del resto, conforme ai principi generali, in quanto qualunque prestazione previdenziale o assistenziale di durata decorre non prima della domanda amministrativa. Per il vero, ciò non sembra che comprima alcuna garanzia costituzionale, sostanziandosi solamente in un onere sussistente in capo al soggetto interessato. Tale ricostruzione è supportata anche dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, sia pure in fattispecie diverse, ha stabilito che «la prestazione non può essere riconosciuta dal momento del raggiungimento del requisito anagrafico se, a quella data, l'interessato non aveva presentato la domanda amministrativa che, in applicazione dell'art. 18 dello stesso d.P.R., anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 6 della l. n. 155 del 1981, costituisce un presupposto imprescindibile per l'erogazione della pensione» (cfr. Cass. n. 27555/2016), e ha dichiarato «inammissibile la pretesa di ottenere la provvidenza a decorrere da data anteriore alla domanda amministrativa» (cfr. Cass. n. 19656/2017). Conclusivamente, dal momento che nella fattispecie è lo stesso ricorrente ad aver chiesto di ancorare la prestazione a una precisa decorrenza nessun errore può ravvisarsi nella domanda compilata dal Patronato in nome e per conto dello stesso, soprattutto laddove si tenga conto che nella domanda sono tenute distinte la data di eventuale decorrenza della c.d. finestra per il godimento del beneficio e la data di decorrenza della liquidazione del beneficio come richiesta. In definitiva, il ricorso va respinto. Compensate le spese, attesa la presenza in atti della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, nella persona del Giudice unico del Lavoro dott.ssa Maria Assunta Pacelli, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede a) RIGETTA il ricorso;
b) COMPENSA le spese di lite. c) MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Castrovillari, 11.12.2025. IL GIUDICE Dott.ssa Maria Assunta Pacelli
Provvedimento redatto con la collaborazione della addetta all'ufficio per il processo dott.ssa Marianna Dicosta.
3