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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/09/2025, n. 1559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1559 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 29749/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29749/2024 V.G. promossa da:
e , entrambi elettivamente domiciliati presso lo Parte_1 Parte_2 studio dell'avv. DI CIOMMO LAURA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in REALMONTE il 07/08/1995.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di REALMONTE (atto n. 429 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995).
Dal matrimonio sono nati i figli: , nato a [...] in data [...], e nata a [...] Per_1 Per_2 in data 03.06.1999, entrambi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato in data 5.05.2011.
Con ricorso depositato il 19/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
pag. 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole rispondono al prevalente interesse della stessa;
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2 Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di REALMONTE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che ciascuna delle parti rimarrà esclusiva proprietaria dei beni immobili acquistati successivamente alla separazione e, nello specifico, la sig.ra rimarrà esclusiva proprietaria del Pt_1 bene immobile acquistato dalla stessa in Grugliasco, via Vaglienti 23, mentre il sig. resterà Pt_2 esclusivo proprietario dell'immobile sito in Alpignano via Cavour n. 13, con la conseguenza che le parti nulla avranno a che pretendere reciprocamente, sui suddetti beni immobili, per qualunque titolo, causa o ragione;
DISPONE che i figli e pur se maggiorenni, non sono ancora economicamente Per_1 Per_2 indipendenti e considerato che gli stessi convivono ancora con la madre, disporre a carico del sig.
in favore della sig.ra il pagamento mensile della somma di euro 350,00 a titolo di Pt_2 Pt_1 mantenimento per i figli (euro 175,00 ciascun figlio), da pagarsi sino alla raggiunta e stabile indipendenza economica degli stessi, con bonifico bancario, entro il giorno cinque di ciascun mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% ciascuno, delle spese extra mantenimento (concordate o necessitate e documentate) come da Protocollo d'intesa in vigore presso il Tribunale adito;
DISPONE che il sig. paghi direttamente ai figli la somma mensile di euro 50,00 ciascuno, con Pt_2 bonifico bancario, entro il giorno cinque di ciascun mese e sino alla raggiunta e stabile indipendenza economica degli stessi;
DÀ ATTO che le parti si impegnano sin d'ora a tutelare , in ragione della sua ridotta capacità Per_1 lavorativa causata dal disturbo di ansia sociale e disturbo da attacchi di panico in funzioni intellettive borderline, provvedendo al 50% ciascuno a qualunque necessità economica, morale, affettiva dovrà rendersi necessaria allo stesso;
pag. 2 di 3 DÀ ATTO che essendo le parti economicamente autosufficienti, nulla è dovuto tra i medesimi a titolo di assegno divorzile;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 25/09/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29749/2024 V.G. promossa da:
e , entrambi elettivamente domiciliati presso lo Parte_1 Parte_2 studio dell'avv. DI CIOMMO LAURA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in REALMONTE il 07/08/1995.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di REALMONTE (atto n. 429 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995).
Dal matrimonio sono nati i figli: , nato a [...] in data [...], e nata a [...] Per_1 Per_2 in data 03.06.1999, entrambi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato in data 5.05.2011.
Con ricorso depositato il 19/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
pag. 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole rispondono al prevalente interesse della stessa;
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2 Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di REALMONTE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che ciascuna delle parti rimarrà esclusiva proprietaria dei beni immobili acquistati successivamente alla separazione e, nello specifico, la sig.ra rimarrà esclusiva proprietaria del Pt_1 bene immobile acquistato dalla stessa in Grugliasco, via Vaglienti 23, mentre il sig. resterà Pt_2 esclusivo proprietario dell'immobile sito in Alpignano via Cavour n. 13, con la conseguenza che le parti nulla avranno a che pretendere reciprocamente, sui suddetti beni immobili, per qualunque titolo, causa o ragione;
DISPONE che i figli e pur se maggiorenni, non sono ancora economicamente Per_1 Per_2 indipendenti e considerato che gli stessi convivono ancora con la madre, disporre a carico del sig.
in favore della sig.ra il pagamento mensile della somma di euro 350,00 a titolo di Pt_2 Pt_1 mantenimento per i figli (euro 175,00 ciascun figlio), da pagarsi sino alla raggiunta e stabile indipendenza economica degli stessi, con bonifico bancario, entro il giorno cinque di ciascun mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% ciascuno, delle spese extra mantenimento (concordate o necessitate e documentate) come da Protocollo d'intesa in vigore presso il Tribunale adito;
DISPONE che il sig. paghi direttamente ai figli la somma mensile di euro 50,00 ciascuno, con Pt_2 bonifico bancario, entro il giorno cinque di ciascun mese e sino alla raggiunta e stabile indipendenza economica degli stessi;
DÀ ATTO che le parti si impegnano sin d'ora a tutelare , in ragione della sua ridotta capacità Per_1 lavorativa causata dal disturbo di ansia sociale e disturbo da attacchi di panico in funzioni intellettive borderline, provvedendo al 50% ciascuno a qualunque necessità economica, morale, affettiva dovrà rendersi necessaria allo stesso;
pag. 2 di 3 DÀ ATTO che essendo le parti economicamente autosufficienti, nulla è dovuto tra i medesimi a titolo di assegno divorzile;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 25/09/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pag. 3 di 3