Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/05/2025, n. 2124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2124 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta il 17/12/2020 al n. 9521 R.G., avente ad oggetto: responsabilità professionale medica.
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Ignazio Sposito;
Parte_1
- ATTORE -
E
, IN PERSONA DEL Controparte_1
DIRETTORE GENERALE E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO- TEMPORE, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Franco Marruso e Emma Tortora;
- CONVENUTA -
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note telematiche ex art. 127-ter c.p.c. versate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 14/12/2020, , evocava in Parte_1 giudizio l' per sentirla dichiarare responsabile di tutti i danni da lui patiti, Controparte_2 ricollegabili a ritardi ed omissioni dei sanitari operanti nel Presidio Ospedaliero “Martiri di Villa Malta” di Sarno.
In particolare, l'attore esponeva che in data 28/06/2016, a seguito di un incidente stradale avvenuto sulla S.S. 168 nel tratto compreso tra Palma Campania e Ottaviano, sarebbe stato trasportato in ambulanza all'Ospedale “Martiri di Villa Malta” di Sarno, ove, presso il Pronto Soccorso i sanitari gli avrebbero riscontrato un trauma cranico con
1
che, in tale sede, sarebbe stato sottoposto a TAC cervicale che non avrebbe evidenziato lesioni traumatiche e che, per tali ragioni, sarebbe stato dimesso con prognosi di dieci giorni e con l'avvertenza di sottoporsi ad ulteriore valutazione clinica nel caso di comparsa di sintomi neurologici;
che, in data 13/08/2016, a causa della persistenza disturbi algo-funzionali del rachide cervicale, su prescrizione del suo medico curante, avrebbe praticato nuovo esame radiografico del rachide cervicale presso il centro diagnostico “SND” di Napoli;
che, in esito a tale esame, sarebbero stati accertati degli esiti di frattura diastasata del processo spinoso di C6 ed esiti di frattura con segni di consolidazione del processo spinoso di C7; che l'erronea diagnosi formulata dai sanitari della struttura ospedaliera di Sarno, avrebbe impedito, di fatto, il corretto e tempestivo trattamento delle fratture riportate dal sig. prolungando il periodo di malattia e Pt_1 soprattutto determinando più gravi postumi invalidanti, in relazione al difetto di consolidazione delle fratture, con persistenza di fenomeni di diastasi dei frammenti ossei.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento della presente domanda, condannare i convenuti, in solido tra loro e secondo le proprie responsabilità, a risarcire tutti i danni subiti dall'attore a causa ed a seguito dell'errata diagnosi medica di cui in narrativa nella misura risultante dall'istruttoria del giudizio nei limiti di € 24.000,00 e comunque ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal fatto all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Si costituiva in giudizio la convenuta di , respingendo ogni addebito e CP_2 CP_1 chiedendo, in rito, di dichiarare inammissibile la domanda e, nel merito, di rigettarla perché infondata in fatto e in diritto.
In particolare, la convenuta deduceva che non si sarebbe evidenziato nella condotta dei sanitari intervenuti alcun errore diagnostico da potersi ritenere causa dei postumi lamentati dall'attore; che era evidente che i postumi lamentati fossero da relazionarsi al sinistro stradale;
che anche nella denegata ipotesi in cui fosse stata riconosciuta una condotta omissiva dei sanitari del Pronto soccorso di Sarno, l'unico danno iatrogeno rivendicabile sarebbe potuto essere al più individuato nei giorni di invalidità temporanea, in ogni caso parziale, trascorsi tra l'accesso al Pronto Soccorso del P.O. di Sarno e la diagnosi definitiva.
Venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e depositate le relative memorie.
Con ordinanza del 13/06/2022, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 05/04/2022, il Giudice riteneva necessaria la nomina di un collegio peritale.
2 Depositato l'elaborato peritale in data 24/05/2023, con ordinanza del 17/01/2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini (60+20), ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Responsabilità medica. Inquadramento generale della disciplina e riconduzione al caso concreto.
Va osservato che oggetto della presente controversia è l'accertamento di eventuali responsabilità della per l'omessa diagnosi da parte Controparte_1 del personale sanitario in forza al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Sarno della frattura del processo spinoso di C6 e del processo spinoso di C7 che avrebbe riportato il sig.
in conseguenza di un sinistro stradale che lo vedeva coinvolto in data Parte_1
28/06/2016 e, in particolare, la verifica della sussistenza di un nesso causale o concausale fra l'evento indicato ed eventuali condotte attive o omissive colpose dei sanitari della struttura ospedaliera, connotate da profili di imprudenza e/o negligenza e/o imperizia.
In ordine alla sussistenza e alla qualificazione del rapporto intercorso tra le parti del giudizio, ed agli effetti discendenti sulla natura delle obbligazioni assunte, sul tipo di responsabilità e sulla ripartizione dei relativi oneri probatori, appare opportuno premettere quanto segue.
Come noto, in ossequio al consolidato orientamento della Suprema Corte, dal quale non sussiste motivo di discostarsi, la natura della responsabilità professionale della struttura sanitaria convenuta deve correttamente essere inquadrata nell'alveo applicativo della responsabilità contrattuale, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 cod. civ.
Infatti, l'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di “spedalità”, in base al quale la stessa è tenuta ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche) già prescritte dall'art. 2 della L. n. 132/1968, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, anche in vista di eventuali complicanze, nonché di quelle lato sensu alberghiere (cfr., ex multis, Cass. n. 8826/2007).
Ne consegue che la struttura risponde, ex art. 1218 c.c., non solo dell'inadempimento delle obbligazioni su di essa tout court incombenti, ma, ai sensi dell'art. 1228 c.c., anche dell'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta dal sanitario, quale ausiliario necessario dell'organizzazione aziendale, e ciò pur in assenza di un rapporto di
3 lavoro subordinato o parasubordinato con lo stesso (cfr. sul punto, in motivazione, Cass. n. 10616/12).
Ai sensi dell'art. 1228 cod. civ., infatti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvalga dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, dunque, anche a prescindere dalla sussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro del medico con la struttura sanitaria che comunque si avvalga di tale prestazione (cfr., in tal senso, Cass. n. 23198/15; Cass. n. 10616/12; Cass. n. 13953/07); come, peraltro, oggi espressamente previsto dal legislatore (cfr. art. 7, co. 1 e 2, L. n. 24/2017).
Ebbene, essendo la responsabilità della struttura sanitaria riconducibile al modello di quella contrattuale, deve, altresì, aggiungersi che, trattandosi di obbligazione professionale, la misura dello sforzo diligente necessario per il relativo corretto adempimento è quella rafforzata di cui all'art. 1176, co. 2, cod. civ.
Tale diligenza si estrinseca ordinariamente nell'adeguato sforzo tecnico finalizzato all'adempimento della prestazione dovuta, al soddisfacimento dell'interesse creditorio e ad evitare possibili eventi dannosi (cfr., in termini similari, Cass. n. 12995/06). Inoltre, la misura dello sforzo dovuto dal debitore deve essere calibrata (oltre che in relazione al tipo di attività) sul grado di specializzazione del professionista, nonché sul grado di efficienza della struttura in cui il primo opera (cfr. Cass. n. 17143/12).
Il normale esito della prestazione dipenderà, allora, da una pluralità di fattori, quali il tipo di intervento, le condizioni generali del paziente, l'attuale stato della tecnica e delle conoscenze scientifiche, l'organizzazione dei mezzi adeguati al raggiungimento degli obiettivi in condizioni di normalità, e risponderà, dunque, ad un giudizio relazionale di valore, in ragione delle circostanze del caso concreto.
In altri termini, la responsabilità della struttura per i danni che si verificano in ambito sanitario è una responsabilità che scaturisce dall'inadempimento e/o dall'inesatto adempimento di una delle varie prestazioni che è direttamente obbligata ad eseguire in base a tale contratto atipico.
Ai fini della diretta riferibilità ex artt. 1218-1228 c.c. delle conseguenze risarcitorie dell'illecito, non assumendo rilievo – come dianzi indicato – che il contraente/debitore, nell'adempimento delle sue obbligazioni, si avvalga – per l'esecuzione delle prestazioni strettamente sanitarie di particolari figure professionali abilitate – necessariamente di propri dipendenti o di collaboratori esterni, la struttura sanitaria per essere esonerata dalla responsabilità risarcitoria verso il paziente è tenuta a fornire la prova positiva che le conseguenze dannose di tale condotta non le siano imputabili a titolo di inadempimento delle obbligazioni oggetto del contratto di spedalità.
4 Occorre, infine, evidenziare che anche la Legge di Riforma della Responsabilità Sanitaria L. 24 del 8.3.2017 (non applicabile al caso che ci occupa) ribadisce che la struttura sanitaria risponde ai sensi degli artt. 1218 e 1228 cod. civ., mentre afferma che i sanitari, nel caso di specie non convenuti in giudizio, rispondono del loro operato in base all'art. 2043 cod. civ., a meno che non abbiano agito nell'adempimento di una obbligazione direttamente assunta con il paziente.
Si ritiene, pertanto, alla luce di quanto evidenziato, che, nel caso in esame (concernente un'ipotesi di responsabilità di strutture sanitarie per il pregiudizio derivante da una condotta colposa dei suoi sanitari) debbano applicarsi i criteri propri della responsabilità contrattuale (cfr. Cass. 19 febbraio 2013 n. 4030).
Così ricondotto il rapporto con la struttura sanitaria nell'ambito contrattuale, ne discendono ulteriori riflessi anche sotto il profilo probatorio.
Infatti, in presenza di una responsabilità contrattuale della struttura per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, secondo la giurisprudenza di legittimità da ultimo consolidatasi, il danneggiato è tenuto a fornire la prova del contratto e dell'evento dannoso, nonché, anche tramite presunzioni, del nesso di causalità, secondo il criterio del “più probabile che non”, con l'azione o omissione dei sanitari (in tali termini, cfr., Cass. n. 18392/2017; “in tema di responsabilità contrattuale del medico nei confronti del paziente per danni derivanti dall'esercizio di attività di carattere sanitario, il paziente ha il solo onere di dedurre qualificate inadempienze, in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato il suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno”, Cass. 15993/2011), restando, invece, a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che gli esiti contestati siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile, e dunque inevitabile con l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. n. 28991/2019; Cass. n. 28989/2019; Cass. n. 3704/2018; Cass. n. 29315/2017; Cass. n. 18392/2017; Cass. n. 11789/2016).
Precisamente, dal punto di vista del danneggiato, la prova del nesso causale si sostanzia nella dimostrazione che l'esecuzione del rapporto curativo si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di preteso danno, rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui si era richiesta la prestazione, o dal suo aggravamento, o dall'insorgenza di una nuova patologia che non era quella con cui il rapporto era iniziato (cfr., in tali termini, Cass. 20904/2013), ovvero dalla perdita di chance.
Una volta provato il nesso di causalità tra condotta del danneggiante e danno, da parte del danneggiato, spetta al danneggiante l'onere probatorio di dimostrare la causa
5 imprevedibile ed inevitabile che abbia reso impossibile la prestazione, cioè il caso fortuito (cfr., Cass. n. 18392/2017).
Tanto premesso in punto di fatto e di qualificazione giuridica, prima di procedere all'esame della intera documentazione medica acquisita, nonché delle risultanze della CTU, si rende opportuno precisare che, in ossequio alla giurisprudenza consolidata, la consulenza tecnica d'ufficio non esonera la parte dal fornire la prova di quanto assume, escludendosi, dunque, la nomina del consulente laddove la richiesta miri a supplire all'incompletezza delle attività assertive e probatorie, ovvero a compiere un'indagine meramente esplorativa (da ultimo, in tali termini, Cass. n. 30218/2017).
Ciononostante, la necessità - affermata fin da Cass., SS.UU. n. 577/2008 - dell'allegazione di un inadempimento qualificato, astrattamente idoneo a costituire causa del danno, non onera l'attore che agisca in ambito di responsabilità sanitaria della necessità di individuare specificamente la condotta omessa o l'errore commesso, essendo sufficiente che venga individuata la prestazione asseritamente mal adempiuta e che venga ipotizzato un nesso causale fra la stessa e il pregiudizio lamentato.
Nel caso di specie, il sig. lamenta l'omessa diagnosi da parte dei sanitari in forza Pt_1 al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Sarno delle fratture vertebrali subite;
omessa diagnosi dalla quale sarebbe disceso il prolungamento del periodo di malattia, più gravi postumi invalidanti, in relazione al difetto di consolidazione delle fratture, e la persistenza di fenomeni di diastasi dei frammenti ossei.
La convenuta, dal canto suo, ha escluso la riconducibilità eziologica dell'evento dannoso alla condotta omissiva dei sanitari, avendo essa ribadito che la condotta dei sanitari e della struttura, come organizzazione complessa, a ben vedere, fu esente da colpa.
Va evidenziato, però, che i consulenti hanno confermato, come si vedrà meglio in seguito, la prospettazione di parte attrice e ricondotto il danno lamentato dall'attore alla carenza assistenziale dei sanitari del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Sarno.
2. Accertamento responsabilità in capo all' . Controparte_1
I consulenti nominati, il dott. ed il dott. hanno Persona_1 Persona_2 rappresentato nella loro relazione peritale, le cui conclusioni appaiono pienamente condivisibili, in quanto immuni da errori e vizi logici e basate su un attento ed obiettivo esame della documentazione in atti, che appaia meritevole di censura il comportamento negligente ed imperito dei sanitari dell'Ospedale di Sarno i quali non ebbero a diagnosticare la frattura delle apofisi spinose di C6 e C7 dell'attore , così Pt_1 determinando un aggravio del quadro clinico generale del periziando.
Ripercorrendo l'iter della vicenda che ha interessato il sig. , i consulenti, facendo Pt_1 riferimento all'anamnesi raccolta e alla documentazione sanitaria in atti, puntualmente
6 espongono, nel loro elaborato peritale, che l'attore fu coinvolto in un incidente stradale, riportando delle lesioni personali;
che, trasportato presso l'Ospedale “Martiri di Villa Malta” di Sarno, fu esclusa la presenza di lesioni traumatiche ed accertato solo un trauma cranico con ferita lacero contusa del labbro inferiore;
che, solo successivamente, in data 13/08/2016, ovvero un mese mezzo dopo il prodursi del trauma, il periziando, sottopostosi ad un nuovo esame radiografico, veniva a conoscenza dell'esistenza di una frattura a carico del processo spinoso C6 e del processo spinoso C7; che successive indagini effettuate il 13/09/2016 e il 15/06/2017 confermavano la presenza di tali fratture (pp. 24-25).
I CC.TT.UU., commentando tali rilievi, premettono di non aver “potuto prendere visione diretta delle immagini radiografiche e delle scansioni tomodensitometriche della tac effettuate in data 28/06/2016, in quanto risultate smarrite nell'archivio dell'ospedale di Sarno” (p. 24). Nonostante ciò, i medesimi riferiscono come “è lecito ritenere che i segni delle fratture dei processi spinosi di C6 e C7 evidenziate da una successiva radiografia effettuata a distanza di un mese e mezzo (all.6), fossero rilevabili con un esame più attento anche sulle scansioni della TAC effettuata al Pronto Soccorso” (pp. 29-30). Inoltre, essi aggiungono che “la dinamica e l'entità del trauma, nonché la sintomatologia lamentata dal paziente, avrebbero dovuto indurre i sanitari a sospettare una lesione ben più grave di una semplice contusione rachidea in conseguenza del trauma patito” (p. 30).
Ora, in tema di responsabilità civile derivante da condotta omissiva del personale medico-sanitario, la Corte di cassazione ha statuito che “la verifica del nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto. Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del “più probabile che non”, conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (cd. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica o baconiana)” (Cass., sez. III, n. 23197 del 27/09/2018).
In base a tale orientamento, allora, seguendo il criterio del “più probabile che non” e rimanendo ancorati ad un principio di probabilità logica, è necessario verificare se, pensando come concretamente posta in essere la condotta doverosa omessa da parte dei sanitari, l'evento dannoso si sarebbe verificato ugualmente oppure no, ovvero si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva. In caso di risposta positiva (ovvero qualora l'evento si sarebbe ugualmente verificato), sarà da escludersi qualsivoglia profilo di responsabilità a carico dei sanitari;
in caso di risposta negativa (ovvero qualora l'evento non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe verificato 7 successivamente o con minore intensità lesiva), sarà invece da ritenersi accertata la responsabilità in capo al personale medico.
Ebbene, nel caso di specie, è necessario evidenziare come sia stato accertato dai CC.TT.UU. che, a seguito della omessa diagnosi delle fratture da parte del personale medico-sanitario operante presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Sarno, siano residuati all'odierno attore “postumi più gravi rispetto alla normale evoluzione di una frattura dei processi spinosi cervicali tempestivamente diagnosticata e idoneamente trattata” (p. 25) e come tale ritardata diagnosi non abbia “consentito l'attuazione delle necessarie misure terapeutiche, rappresentate soprattutto dall'applicazione di idoneo collare” (p. 30).
I CC.TT.UU. pervengono dunque alla conclusione che “Sebbene i sanitari del Pronto Soccorso si siano attenuti alle buone pratiche clinico-assistenziali effettuando opportunamente una TAC del rachide cervicale, verosimilmente non hanno applicato la dovuta diligenza e attenzione nell'esame delle scansioni tomografiche per l'individuazione delle fratture vertebrali” (p. 33). Dalla negligente condotta dei sanitari, evidenziano sempre i CC.TT.UU., “è derivato un aggravamento delle conseguenze della frattura dei processi spinosi di C6 e C7 tardivamente diagnosticata e trattata;
in particolare:
- è conseguito un periodo di maggior durata della invalidità temporanea al 50% di giorni trenta;
- sono residuati postumi invalidanti permanenti, rappresentati da limitazione della mobilità del capo associata a dolenzia, che, come danno differenziale iatrogeno, incidono con una percentuale del 3% sull'integrità psicofisica del ricorrente” (p. 33).
Una valutazione complessiva dei rilievi probatori emersi porta, dunque, a considerare responsabile della omessa diagnosi delle fratture riportate dal sig. il personale Pt_1 sanitario della struttura ospedaliera;
omessa diagnosi dalla quale è disceso l'aggravarsi del quadro complessivo dell'attore e, dunque, la determinazione di un effettivo e tangibile evento lesivo a suo danno. E, infatti, dalla negligente e imperita condotta dei sanitari sono derivati all'attore postumi invalidanti sia temporanei, che permanenti (questi ultimi di lieve entità).
3. Liquidazione del danno.
Esaurito il problema dell'an della responsabilità in capo alla convenuta, occorre passare alla liquidazione dei danni richiesti da parte attrice.
Quanto al danno non patrimoniale, deve precisarsi che, in ossequio ai principi fissati dalle S.U. della Cassazione con la sentenza n. 26972/2008, che la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ. induce a riportare il sistema della responsabilità sanitaria nell'ambito della bipolarità tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale;
che, se per un verso, il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, per altro verso devono evitarsi duplicazioni;
che il danno non patrimoniale è
8 figura non suscettibile di suddivisione in sottocategorie e che il riferimento al danno biologico o al danno morale non può che avere valore meramente descrittivo;
che, non è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria di danno esistenziale;
che ogni sofferenza, fisica o psichica conseguente alle lesioni non può essere che oggetto di considerazione unitaria;
che la liquidazione della seconda in termini percentuali rispetto alla prima è operazione non condivisibile;
che, piuttosto, ove per ristoro in presenza di lesioni fisiche si utilizzino i criteri tabellari, deve comunque procedersi ad adeguata personalizzazione del danno valutando nella loro consistenza le reali sofferenze;
che, se il pregiudizio biologico può facilmente accertarsi con strumenti medico-legali, il pregiudizio non biologico, attenendo ad un bene immateriale, ben può essere oggetto di valutazione equitativa.
Tenuto conto anche dalle disposizioni normative in materia di danno biologico (artt. 13 Dlgs. n. 38/2000 e 5 della legge n. 57/2001, di modifica dell'art. 3 del D.L. n. 857/1976, conv. con modifiche nella legge n. 39/1977, nonché, da ultimo, artt. 138 e 139 D.Lgs. n. 209/05), tale voce di danno può essere definita, come da costante giurisprudenza al riguardo (Cass. nn. 357/1993, 2008/1993, 10539/1994, 12083/1998), la temporanea o definitiva compromissione della complessiva integrità psicofisica dell'individuo, suscettibile di essere positivamente accertata sotto il profilo medico-legale, dalla quale sia derivato un peggioramento concreto dell'esistenza del soggetto leso, nelle attività quotidiane e negli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla capacità reddituale dello stesso;
inoltre, deve ritenersi che nel danno biologico sia riconducibile tutta quella serie di
“danni” che erano stati creati dalla giurisprudenza per consentire il risarcimento di determinate fattispecie, quali il danno alla vita di relazione, il danno estetico ed il danno alla capacità lavorativa generica (Cass. n. 3868/04, n. 4677/98, n. 2932/95, n. 1955/95).
Nel caso di specie, in ordine al danno non patrimoniale/biologico patito dal sig. , Pt_1
i CC.TT.UU. evidenziano, anzitutto, la sussistenza di una invalidità permanente al 3%. I consulenti, infatti, rappresentano che al sono “residuati postumi permanenti Pt_1 rappresentati da limitazione della mobilità del capo associata a dolenzia, che, facendo riferimento alle valutazioni tabellati in uso nella prassi medico legale (in particolare a quelle allegate al D.M. del 3.7.2003), configurano un danno biologico del 9%. Il danno iatrogeno differenziale, assumendo pari al 6% il danno che sarebbe comunque residuato anche in caso di tempestivo e idoneo trattamento, è, pertanto, quantizzabile nella misura del 3%” (p. 31).
A tale invalidità permanente si associa un periodo di maggior durata della inabilità temporanea parziale al 50% di ulteriori 30 giorni.
Per tradurre in termini monetari le risultanze medico-legali, ritiene questo giudice di far applicazione del criterio di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale secondo le
9 Tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del CAD - criteri di liquidazione del danno non patrimoniale, di cui al D.L. 13 settembre 2012, n. 138, art. 3, comma 3, convertito, con modificazioni, nella L. 8 novembre 2012, n. 189 (cd. legge Balduzzi e alla successiva L. 8 marzo 2017, n. 24 cd. Gelli-Bianco).
Procedendo alla concreta quantificazione dell'ammontare del danno risarcibile, tenuto conto delle suddette percentuali di invalidità permanente e dei giorni riferibili all'invalidità temporanea al 50%, dell'età dell'attore all'epoca dei fatti (50), la somma complessivamente risarcibile è pari ad euro 3.556,82.
A tali importi non può essere sommato, come autonoma voce risarcitoria, il danno morale consistente nel pretium doloris, ossia nella sofferenza connessa alla menomazione dell'integrità psicofisica, in quanto, in caso contrario, come rilevato dalle Sezioni Unite del 2008, si avrebbe un'indebita duplicazione risarcitoria, essendo la sofferenza (a prescindere dalla durata della stessa) già inclusa nella nozione onnicomprensiva di danno biologico.
È tuttavia possibile, ed anzi doveroso, da parte del giudice, procedere ad una personalizzazione del danno biologico al caso concreto, che consenta di adeguare il pregiudizio non patrimoniale complessivamente subito dal danneggiato alle peculiarità che connotano l'illecito oggetto di causa.
Tale operazione di “personalizzazione” (che, come affermato dalle Sezioni Unite nella citata pronuncia, non è mai preclusa dalla liquidazione sulla base del valore tabellare differenziato di punto) può comportare eventuali correttivi in aumento o in diminuzione rispetto all'importo indicato nelle predette tabelle, dovendo il giudice dimostrare, per quanto con motivazione sintetica, di aver tenuto adeguato conto delle particolarità del caso concreto (essendo questo l'oggetto specifico della sua valutazione e del suo giudizio) e di non aver rimesso la liquidazione del danno ad un puro automatismo.
Tenendo conto degli esiti delle cure e delle conseguenze in termini di sofferenza sia fisica che psichica, si ritiene di far luogo ad una personalizzazione del danno nella misura del 20%, per un totale di € 711,36.
Ne deriva che, in base alle menzionate tabelle, il danno biologico permanente, in relazione all'età dell'attore all'epoca dei fatti, va quantificato in € 4.268,18.
Quanto al danno per ritardato pagamento, trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulla somma anzidetta, devalutata alla data della prima messa in mora (26.01.2018) (invero, trattandosi di responsabilità contrattuale, per la quale non opera il principio della “mora ex re” di cui all'art. 1219 c.c., gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale o da una messa in mora antecedente: cfr. Cass. n. 6545/16) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al
10 consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (S.U. n. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal 26.01.2018 fino al deposito della presente sentenza.
Da tale ultima data, che segna la conversione del debito di valore in debito di valuta, sono dovuti i soli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata all'attualità fino al soddisfo.
Pertanto, la convenuta va condannata al pagamento in favore dell'attore della somma su liquidata a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi come indicato.
4. Spese di lite.
In ragione dell'accoglimento della domanda proposta dagli attori nei confronti della convenuta quest'ultima va condannata al pagamento in favore dei primi delle spese di lite, che vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto della natura della controversia, del decisum e dell'attività effettivamente espletata, secondo valori e i criteri di cui al D.M. n. 147/2022. Le spese di c.t.u. vanno anch'esse poste a totale carico di parte convenuta, soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Antonio Ansalone, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nell'ambito del giudizio n. 9521/20 R.G., ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda di e, per l'effetto, condanna la Parte_1 [...]
al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di Controparte_1
€ 4.268,18 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali per come indicato in parte motiva;
2) condanna la convenuta al pagamento delle spese Controparte_1 processuali, che si liquidano in € 240,00 per esborsi, ed € 2.552,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, e delle spese di c.t.u.;
Così deciso in Salerno, il 14/05/2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
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