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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/07/2025, n. 6874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6874 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale civile di Napoli
X^ sezione civile
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice unico dott. Antonio Attanasio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2097/2022 del ruolo generale degli affari conten- ziosi dell'anno 2022, passata in decisione con gg. 60 per scritti difensivi finali, avente ad oggetto opposizione ad ingiunzione di pagamento-cosap e vertente
TRA
(C.F. ), elettiva- Parte_1 C.F._1
mente domiciliata in Napoli, al Largo Sermoneta n. 24, presso lo studio degli avv.ti Walter Gaspari (c.f.: ) ed (c.f.: C.F._2 Parte_2
), i quali, giusta procura in calce all'atto di citazione, la C.F._3
rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente
-ATTRICE-
E in persona del Sindaco rapp.te p.t., per la carica Controparte_1
dom.to presso la Casa Comunale in Napoli alla Piazza Municipio - Palazzo San
Giacomo
-CONVENUTO CONTUMACE-
CONCLUSIONI – come da verbale di ultima udienza, in trattazione scritta.
Ragioni di Fatto e Diritto
Con citazione notificata a mezzo PEC il 21/1/22, (ti- Parte_3 tolare di esercizio commerciale sito in Napoli al C.so Vittorio Emanuele
n.111C/D) impugnava l'avviso/Cosap -per occupazione abusiva di suolo pub- blico- notificatole il 30/12/21 dal Comune partenopeo per complessivi euro
2.450, deducendo in sintesi, come oltre, l'illegittimità ed infondatezza dell'opposto provvedimento di cui, pertanto, chiedeva la caducazione, con vit- toria di spese e competenze, da attribuirsi.
L'ente locale, all'uopo evocato, rimaneva contumace.
Appare anzitutto necessario, e in parte opportuno, richiamare criteri e riferi- menti giurisprudenziali relativi, anche indirettamente, ai contestati profili di causa.
Deve preliminarmente osservarsi, in generale, che costituendo il COSAP un canone di tipo privatistico per la occupazione di uno spazio pubblico, applica- bile come tale a prescindere da valutazioni discrezionali della P.A. in quanto piuttosto esprimente il diritto a vedersi riconosciuto dal privato occupante un corrispettivo per la occupazione medesima, anche sine titulo, ne discende così il sicuro radicamento dell'adita giurisdizione ordinaria (cfr. ad es. Cons.Stato
4660/22 e SSUU 33688/18, ecc.).
In secondo luogo, è sì vero che il verbale d'accertamento fa fede fino a querela di falso quanto al suo contenuto in ordine, in particolare, a ciò che sia stato di- rettamente percepito o compiuto dal pubblico ufficiale operante ma è anche vero, tuttavia, che possa piuttosto esercitarsi, laddove si tratti di profili valuta- tivi, una ordinaria azione oppositoria formulata nelle forme correnti invece che a mezzo di detto rimedio ex art. 221 cpc (in generale, quanto al fatto che l'azione di falso non copra profili o margini di apprezzamento, cfr. ad es.
Cass. 11792/20 secondo cui “…la fede privilegiata non si estende agli ap- prezzamenti ed alle valutazioni…”).
Occorre poi ancora osservare che l'opposizione/COSAP non soggiace in sé a termini di decadenza quanto, piuttosto, al solo decorso del relativo termine di prescrizione decennale (cfr. per quanto di ragione Cass. 18632/23) che, nella specie, non risulta ovviamente maturato.
Ciò posto, sembra dunque ora utile riportare -progressivamente e testualmen- te- ciascuna dedotta censura di merito, via via accompagnata, in apposite pa- rentesi quadre, dalle rispettive ragioni della presente decisione (con enfasi ag- giunte):
“PREMESSO
1. che l'esponente è proprietaria di un locale commerciale sito in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n.111 C/D;
2. che nel maggio 2019, all'interno del predetto locale sono stati effettuati alcuni lavori di manuten- zione straordinaria, giusta CIL n.2835/2019 rilasciata dal di Napoli;
CP_1
3. che il Controparte_2
Tri-buti, con atto NA01002AGO000000352 - prot. n. PG 773171/1154 del
26/10/2021, ha in data 30.12.2021 notificato alla esponente Avviso di paga- mento per indennità di occupazione abusiva di suolo e contestuale CP_3 irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, per un totale comples- sivo di € 2.450,00, ivi inclusi interessi e spese di notifica, con importo ridotto ad € 1.247,00 in caso di pagamento nel termine di 60 giorni, per un'asserita occupazione abusiva di suolo pubblico, realizzata con impianti o manufatti di carattere non stabile, considerata giornaliera/temporanea, e che si assume es- sere stata accertata nei confronti della esponente con verbale elevato da Pub- blico Ufficiale, indicato in separato prospetto allegato all'atto di avviso, con
n. 17150478805 del 29/5/2021 della Polizia Municipale;
4. che l'anzidetta somma richiesta alla esponente con il predetto atto di avviso di pagamento è stata calcolata sulla presunzione, di cui all'art. 63, co.
2 - lett. g) del D.Lgs.
446/97 e del vigente regolamento comunale in materia COSAP, che la conte- stata occupazione abusiva giornaliera/temporanea deve intendersi effettuata a decorrere dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento re- datto dal Pubblico Ufficiale, fatta tuttavia salva la prova contraria;
5. che pertanto il ha addebitato l'importo di cui al summenzionato Controparte_1 atto di avviso di pagamento, comprensivo di canone, sanzione, interessi e spe- se, in base ad una indennità pari al canone previsto per tipologia di occupa- zione, maggiorata a norma dell'art. 35, co. 2 Regolamento comunale CP_3
e degli interessi, nella fattispecie calcolata in ragione di 31 giorni e per un'occupazione di mq. 2 di suolo pubblico, avvenuta con trabattello mobile;
6. che il suddetto avviso di pagamento è tuttavia illegittimo ed è comunque basa- to su presupposti di fatto erronei ed infondati, per cui la esponente propone opposizio-ne avverso tale atto ed a tal fine osserva ed eccepisce che:
a) l'occupazione abusiva di suolo pubblico, di cui all'opposto atto di avviso di pagamento, non è mai stata direttamente contestata alla esponente, né alla medesima è stato mai notificato il verbale n. 17150478805 del 29/5/2021 del- la Polizia Municipale, con il quale sarebbe stata accertata l'occupazione abu- siva di suolo, per cui se ne contesta la sua nullità ovvero la sua invalidità, mancandone il presupposto [invero, la dedotta circostanza per cui essa istante non avrebbe ricevuto né la diretta contestazione né la successiva notifica dello stesso atto presupposto non sposta niente se, come nella specie, lo stesso avvi- so di pagamento/Cosap riporti la parte essenziale del verbale esplicitamente richiamato : ad es., Cass. 15974/22, sempre per vicenda di occupazione abusi- va di suolo comunale sia pur riferita in quel caso alla Tosap, riferisce che “In tema di accertamento, l'obbligo dell'Amministrazione finanziaria di allegare al relativo avviso gli atti indicati nello stesso deve essere intesa in relazione alla finalità integrativa delle ragioni…dell'atto impositivo ai dell'art. 3, com- ma 3, della l. n. 241 del 1990, sicchè detto obbligo riguarda i soli atti che non siano stati già trascritti nella loro parte essenziale nell'avviso stesso…”. Nel- la specie, detto notificato avviso per occupazione abusiva di suolo pubblico contiene tali indicazioni essenziali -del verbale numericamente e cronologica- mente individuato- in ordine via via all'autorità procedente, al luogo dei fatti, alla relativa datazione(29-5-19), ai metri quadrati occupati (2), ai giorni veri e presunti di occupazione (31), alla tariffazione maggiorata, ecc., con l'effetto, in tal modo, che appaiono soddisfatti i premessi requisiti di legittimità e che, quindi, l'impugnato avviso-Cosap non risulti per questa parte affetto da invo- cate ragioni di nullità sostanziale] ;
b) il predetto atto di avviso è altresì affetto da nullità insanabile, in quanto reso in violazione del principio di buona amministrazione ex art. 97 Cost., in eccesso di potere della P.A. ed in difetto di istruttoria nonché di motivazione, con conseguente lesione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. [quanto premesso
-con il detto richiamo di legittimità alla generale questione della motivazione degli atti amministrativi, di cui all'art. 3 comma 3 cit.- evidenzia e serve a ri- badire che le ampie parti essenziali del verbale di accertamento riportate nell'avviso/Cosap consentono di escludere, nell'insieme, l'asserito difetto di motivazione od istruttorio];
c) il canone di occupazione di suolo, con relativi accessori, è stato in ogni ca- so calcolato in funzione di un periodo di occupazione presuntivamente deter- minato in 31 giorni, che tuttavia non trova fondamento e riscontro nella real- tà, dal momento che alla data in cui il assume sia stata constatata CP_1 l'occupazione di suolo, ossia il 29/5/2019, la esponente ha effettuato, dalla pubblica via, solo un breve intervento di sistemazione della serranda esterna del proprio locale, durato solo due ore, con l'utilizzo di un piccolo ponteggio mobile, denominato “trabattello”, come appunto riferito dallo stesso CP_4
[... nell'allegato all'avviso di pagamento impugnato [a riguardo, occorre ne- cessariamente indicare gli ammessi capitoli testimoniali e, poi, le relative di- chiarazioni dei soggetti escussi : “ a) vero che nel maggio 2019 all'interno del locale commerciale sito in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n.111C/D sono stati effettuati lavori di manutenzione straordinaria e che in occasione degli stessi si è provveduto ad eseguire anche un intervento di sistemazione della serranda esterna di detto locale, approfittando di un piccolo ponteggio mobi- le, detto “trabattello”, che a quel tempo si trovava all' interno dei locali per i lavori ivi in corso e che il figlio dell'attrice, il Sig. , ebbe chie- CP_5 dere in prestito al personale dell'impresa esecutrice;
b) vero che detto inter- vento di sistemazione della serranda esterna del locale commerciale in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n.111C/D è stato effettuato in data 29/5/2019, po- sizionando il c.d. “trabattello”, messo a disposizione dell'impresa esecutrice dei lavori sopra menzionati, sul marciapiede all'esterno del locale, in prossi- mità del suo ingresso; c) vero che l'intervento di sistemazione della serranda del suddetto locale ha avuto inizio nel pomeriggio del giorno 29/5/2019, in- torno alle ore 16,00, ed è stato completato nella stessa giornata, nel giro di circa due ore; d) vero che, una volta sistemata la predetta serranda, al termi- ne del lavoro, il c.d. “trabattello” è stato restituito al personale dell'impresa che lo aveva dato in prestito e che lo ha rimosso dal marciapiede, ricollocan- dolo nuovamente all'interno del locale”. La deposizione di , di- Testimone_1 chiaratosi prima “indifferente” e, poi, al termine della escussione, figlio della
“titolare”, cioè di , appare dunque di altalenante e non Parte_3 adeguata affidabilità testimoniale, tale perciò da non consentirne la efficiente utilizzazione in giudizio. Mentre l'altro escusso teste , egli sì Testimone_2 indifferente, dichiaratosi portiere dello stabile latistante il locale commerciale e perciò in tale veste diretto osservatore dei fatti di causa, ha in effetti confer- mato tutti e 4 i premessi capitoli di prova, dalla lettera “a” alla lettera “d”. In particolare, egli ribadisce così, tra l'altro, che le suindicate operazioni presso il locale attoreo sono iniziate e terminate nello stesso pomeriggio (del 29/5/19) - capitolo c- adoperandosi in situ, nei modi accennati, un piccolo ponteggio mo- bile preso per le vie brevi a prestito dall'impresa esecutrice di detti lavori ma- nutentivi interni. Ciò quindi confuta la presunzione relativa secondo cui la oc- cupazione per due mq. del marciapiede in questione sarebbe addirittura durata per un mese o più, nei 30 giorni precedenti il sopralluogo della polizia urbana.
Insomma, siffatta narrazione testimoniale, che non appare interessata e che si spiega anche per la contigua allocazione professionale del soggetto escusso, vanifica e supera, in definitiva, la prevista presunzione temporale, evidenzian- do di fatto la mera transitorietà, infragiornaliera, della inoffensiva e breve oc- cupazione di due soli metri quadrati di area pubblica, intervenuta nel contesto di lavori manutentivi interni al negozio già preannunciati, con CIL, al CP_1 odierno convenuto : vi è infatti PEC del 16/5/19 dell'ente partenopeo, 1^ mu- nicipalità, che dà appunto atto di aver preso in carico la formulata comunica- zione di inizio lavori, interni al negozio in rassegna e nel cui contesto è avve- nuta anche l'indicata attività manutentiva della serranda esterna con uso, nella circostanza, del ripetuto trabattello].
In definitiva, la raccolta prova testimoniale e la documentazione versata in atti, non confutate o smentite dal convenuto ente locale rimasto infatti contumace, dimostrano l'uso occupatorio, nel contesto di preannunciati lavori manutentivi, di modesta porzione di marciapiede, con l'utilizzo di piccolo ponte mobile -a sua volta di modeste dimensioni- entro una sola giornata lavorativa (v. anche detti confermati capitoli testimoniali).
Ciò che porta in conseguenza, in assorbimento altresì degli ulteriori motivi di censura attorea, ad accogliere la domanda introduttiva e, quindi, a dichiarale la chiesta illegittimità dell'impugnato avviso-Cosap.
Le spese di lite, infine, seguono come in dispositivo la soccombenza comunale e si liquidano in favore dei costituiti procuratori attorei dichiaratisi antistatari.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Notar-
il 21/1/22, così provvede : Parte_4
a)in accoglimento, dichiara la illegittimità dell'avviso di pagamento-Cosap n.
NA01002AGO000000352 - prot. n. PG 773171/1154 emesso il 26/10/2021 dal
Controparte_1 b)condanna il a pagare le spese di giudizio che liquida in Controparte_1 euro 1.300, di cui euro 300 per esborsi, oltre forfettarie-CP-IVA come per leg- ge, con attribuzione in favore dei procuratori attorei dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Napoli in data 7/7/25. Il giudice unico
AntonioAttanasio