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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 01/04/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini giudice relatore
Alessandra Ardito giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in data 14.02.2025 al n. 787/2025 R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. SIMONA LEONELLI, per l'adozione di
, nata il [...], nel Persona_1
villaggio di Potapovka, nella provincia di Buda-koshelyovo, nella regione di
Gomel, Repubblica di Belarus, ivi residente nella Via Sovkhoznaya n. 83, int. 4, cittadina bielorussa;
con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO Sede.
OGGETTO: adozione di maggiorenne.
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza celebrata in data 27.03.2025 e di seguito riportate.
Per la ricorrente:
“farsi luogo all'adozione di da parte del Persona_1
ricorrente, anteponendo il cognome al proprio”. Parte_1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
A mezzo del ricorso depositato in data 13.02.2025 la ricorrente ha allegato di essere di stato civile libero e senza discendenti, di avere svolto attività di volontariato dal 2012 con l'associazione Forum per i Diritti dei Bambini di
Chernobyl, sita in Terni, Via Alterocca n. 12, ospitando l'adottanda presso la propria famiglia, in occasione di soggiorni terapeutici, che, nel dettaglio, ha ospitato regolarmente l'adottanda per circa due mesi durante l'estate e un mese in inverno fino all'anno 2023, che ha creato con l'adottanda un rapporto di confidenza reciproca e di profondo affetto, che l'adottanda riconosce in lei la figura materna che le è mancata fin dalla tenera età, di intrattenere relazioni con l'adottanda costanti e quotidiane, che l'adottanda è stata sempre ben accolta anche dai suoi parenti, di essersi sempre interessata dell'educazione e della salute dell'adottanda, che l'adottanda non è coniugata, ha espresso il consenso all'adozione e, all'uopo, ha eletto domicilio presso l'associazione Forum per i diritti dei bambini di Chernobyl, con sede in Terni, Via Alterocca n. 12, che in data 01.11.2022 il Tribunale della provincia di Buda-Koshelyovo, regione di
Gomel, ha definitivamente stabilito l'allontanamento dell'adottanda e delle di lei sorelle dalla madre , che, di fatto, già dal Parte_2
28.05.2013 era stato disposto un affido etero- familiare delle minori, che, per tutto il periodo in cui le figlie erano state affidate a terzi, la madre non ha avuto contatti con le stesse, che il nominativo del padre dell'adottanda è stato fornito al momento della nascita dalla madre non coniugata, che, quindi, la paternità dell'adottanda è stata attribuita sulla base della sola dichiarazione materna a tale
“ ” di cui non si conoscono le esatte generalità, né è Persona_2
dato sapere se detta persona esista effettivamente e sia vivente “essendo pratica comune in Bielorussia, attribuire, da parte di donne non coniugate, la paternità a soggetti a volte neanche reali. Pertanto, lo Stato Bielorusso ha previsto nel proprio ordinamento che nessun diritto possa nascere in capo al padre, ma solo nei confronti della madre dichiarante e ciò ai sensi dell'art. 55 del codice delle Leggi sul Matrimonio e sulla Famiglia della repubblica di Belarus (All. n. 6). Tale norma, prevede che non sorge alcun diritto tra padre e bambino e che i diritti e i doveri sorgono soltanto nei riguardi della madre. Ciò ha rilievo in relazione a quanto disposto dall'art. 38 comma 2 L. n. 218/1995, la quale recita : “E' in ogni caso salva l'applicazione della legge nazionale dell'adottando maggiorenne per la disciplina dei consensi che essa eventualmente richieda”, che la madre dell'adottanda ha comunque prestato il proprio assenzo all'adozione (All. n. 7) e di non avere discendenti e ha chiesto farsi luogo all'adozione da parte propria dell'adottanda.
All'udienza celebrata in data 27.03.2025 l ha dichiarato di non avere Parte_3
mai conosciuto il padre e che la madre non le ha mai raccontato nulla dello stesso, ha ribadito il proprio assenso all'adozione da parte della ricorrente e ha chiesto anteporre il cognome dell'adottante al proprio.
La ricorrente ha dichiarato di essere a ciò favorevole.
***
Alla luce delle risultanze di causa la domanda sub iudice è fondata e meritevole di accoglimento.
L'adozione conviene certamente all'adottanda in quanto le consente di essere riconosciuta a pieno titolo parte integrante della famiglia della ricorrente e, quindi, di formalizzare il legame affettivo che l'accompagna da tempo che è quanto intende conseguire anche l'adottante.
Sono rispettati i requisiti formali richiesti dall'art. 291 c.c.
La ricorrente è di stato civile libero e senza discendenti.
La madre dell'adottanda e quest'ultima hanno espresso il loro consenso (v. doc. 7 debitamente munito di apostille).
Nulla è dato sapere del padre dell'adottanda (il cui nominativo è stato dichiarato dalla “sola” madre dell'adottanda all'atto della sua nascita: v. doc. 1 e 5 debitamente muniti di apostille).
Anche tenuto conto del disposto di cui all'art. 297, comma 2, c.c. (oltre che delle norme codicistiche in atti versate dalla ricorrente), l'adozione può (e deve) essere pronunciata perché conforme all'interesse dell'adottanda (v. anche il doc. 4 debitamente munito di apostille).
L'adottanda ha chiesto anteporre il cognome al proprio Parte_1 Le spese del procedimento sono irripetibili in ragione della natura della controversia.
P. Q. M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
DISPONE farsi luogo all'adozione di , nata il Persona_1
11/02/2005, nel villaggio di Potapovka, nella provincia di Buda-koshelyovo, nella regione di Gomel, Repubblica di Belarus, da parte di Parte_1
(C.F. ); C.F._1
DISPONE CHE anteponga il cognome Persona_1
al proprio;
Parte_1
DISPONE CHE l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita dell'adottata proceda all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
DICHIARA non ripetibili le spese di lite.
MANDA la competente Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello Stato Civile per quanto di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di
Busto Arsizio il 01/04/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini giudice relatore
Alessandra Ardito giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in data 14.02.2025 al n. 787/2025 R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. SIMONA LEONELLI, per l'adozione di
, nata il [...], nel Persona_1
villaggio di Potapovka, nella provincia di Buda-koshelyovo, nella regione di
Gomel, Repubblica di Belarus, ivi residente nella Via Sovkhoznaya n. 83, int. 4, cittadina bielorussa;
con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO Sede.
OGGETTO: adozione di maggiorenne.
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza celebrata in data 27.03.2025 e di seguito riportate.
Per la ricorrente:
“farsi luogo all'adozione di da parte del Persona_1
ricorrente, anteponendo il cognome al proprio”. Parte_1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
A mezzo del ricorso depositato in data 13.02.2025 la ricorrente ha allegato di essere di stato civile libero e senza discendenti, di avere svolto attività di volontariato dal 2012 con l'associazione Forum per i Diritti dei Bambini di
Chernobyl, sita in Terni, Via Alterocca n. 12, ospitando l'adottanda presso la propria famiglia, in occasione di soggiorni terapeutici, che, nel dettaglio, ha ospitato regolarmente l'adottanda per circa due mesi durante l'estate e un mese in inverno fino all'anno 2023, che ha creato con l'adottanda un rapporto di confidenza reciproca e di profondo affetto, che l'adottanda riconosce in lei la figura materna che le è mancata fin dalla tenera età, di intrattenere relazioni con l'adottanda costanti e quotidiane, che l'adottanda è stata sempre ben accolta anche dai suoi parenti, di essersi sempre interessata dell'educazione e della salute dell'adottanda, che l'adottanda non è coniugata, ha espresso il consenso all'adozione e, all'uopo, ha eletto domicilio presso l'associazione Forum per i diritti dei bambini di Chernobyl, con sede in Terni, Via Alterocca n. 12, che in data 01.11.2022 il Tribunale della provincia di Buda-Koshelyovo, regione di
Gomel, ha definitivamente stabilito l'allontanamento dell'adottanda e delle di lei sorelle dalla madre , che, di fatto, già dal Parte_2
28.05.2013 era stato disposto un affido etero- familiare delle minori, che, per tutto il periodo in cui le figlie erano state affidate a terzi, la madre non ha avuto contatti con le stesse, che il nominativo del padre dell'adottanda è stato fornito al momento della nascita dalla madre non coniugata, che, quindi, la paternità dell'adottanda è stata attribuita sulla base della sola dichiarazione materna a tale
“ ” di cui non si conoscono le esatte generalità, né è Persona_2
dato sapere se detta persona esista effettivamente e sia vivente “essendo pratica comune in Bielorussia, attribuire, da parte di donne non coniugate, la paternità a soggetti a volte neanche reali. Pertanto, lo Stato Bielorusso ha previsto nel proprio ordinamento che nessun diritto possa nascere in capo al padre, ma solo nei confronti della madre dichiarante e ciò ai sensi dell'art. 55 del codice delle Leggi sul Matrimonio e sulla Famiglia della repubblica di Belarus (All. n. 6). Tale norma, prevede che non sorge alcun diritto tra padre e bambino e che i diritti e i doveri sorgono soltanto nei riguardi della madre. Ciò ha rilievo in relazione a quanto disposto dall'art. 38 comma 2 L. n. 218/1995, la quale recita : “E' in ogni caso salva l'applicazione della legge nazionale dell'adottando maggiorenne per la disciplina dei consensi che essa eventualmente richieda”, che la madre dell'adottanda ha comunque prestato il proprio assenzo all'adozione (All. n. 7) e di non avere discendenti e ha chiesto farsi luogo all'adozione da parte propria dell'adottanda.
All'udienza celebrata in data 27.03.2025 l ha dichiarato di non avere Parte_3
mai conosciuto il padre e che la madre non le ha mai raccontato nulla dello stesso, ha ribadito il proprio assenso all'adozione da parte della ricorrente e ha chiesto anteporre il cognome dell'adottante al proprio.
La ricorrente ha dichiarato di essere a ciò favorevole.
***
Alla luce delle risultanze di causa la domanda sub iudice è fondata e meritevole di accoglimento.
L'adozione conviene certamente all'adottanda in quanto le consente di essere riconosciuta a pieno titolo parte integrante della famiglia della ricorrente e, quindi, di formalizzare il legame affettivo che l'accompagna da tempo che è quanto intende conseguire anche l'adottante.
Sono rispettati i requisiti formali richiesti dall'art. 291 c.c.
La ricorrente è di stato civile libero e senza discendenti.
La madre dell'adottanda e quest'ultima hanno espresso il loro consenso (v. doc. 7 debitamente munito di apostille).
Nulla è dato sapere del padre dell'adottanda (il cui nominativo è stato dichiarato dalla “sola” madre dell'adottanda all'atto della sua nascita: v. doc. 1 e 5 debitamente muniti di apostille).
Anche tenuto conto del disposto di cui all'art. 297, comma 2, c.c. (oltre che delle norme codicistiche in atti versate dalla ricorrente), l'adozione può (e deve) essere pronunciata perché conforme all'interesse dell'adottanda (v. anche il doc. 4 debitamente munito di apostille).
L'adottanda ha chiesto anteporre il cognome al proprio Parte_1 Le spese del procedimento sono irripetibili in ragione della natura della controversia.
P. Q. M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
DISPONE farsi luogo all'adozione di , nata il Persona_1
11/02/2005, nel villaggio di Potapovka, nella provincia di Buda-koshelyovo, nella regione di Gomel, Repubblica di Belarus, da parte di Parte_1
(C.F. ); C.F._1
DISPONE CHE anteponga il cognome Persona_1
al proprio;
Parte_1
DISPONE CHE l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita dell'adottata proceda all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
DICHIARA non ripetibili le spese di lite.
MANDA la competente Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello Stato Civile per quanto di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di
Busto Arsizio il 01/04/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa