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Sentenza 21 febbraio 2024
Sentenza 21 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 21/02/2024, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale della Spezia
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
- dott.ssa Diana Brusacà presidente
- dott.ssa Tiziana Lottini giudice relatrice
- dott. Gabriele Giovanni Gaggioli giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 88-1/2023 (88/2023 r.g. PU) promosso da:
- CP_1
nei confronti della società:
- (c.f. CP_2 P.IVA_1
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti della società ; CP_2 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentita la Giudice Relatrice in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza (effettuata dalla Cancelleria il 4 gennaio 2024, all'indirizzo PEC della società); ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
1 premesso che il creditore istante vanta un credito consacrato nella sentenza della
Corte d'Appello di Ancona n° 198/2023 e nella sentenza n.72/2022 del Tribunale di
Ascoli Piceno, dell'importo complessivo di € 22.688,03; rilevato che l' , con comunicazione depositata il 10 gennaio Organizzazione_1
2024, riferiva che la società ha debiti complessivi verso l'Erario per € 274.740,56; rilevato che dal bilancio depositato del 2021 risulta un totale dell'attivo pari ad €
566.706,00, un passivo di € 566.706,00, crediti per € 346.267 e debiti per €
284.433,00; rilevato che dalla dichiarazione dei redditi 2021 (per l'anno 2020) risultano componenti positivi annotati nelle scritture contabili pari ad € 515.751,00; rilevato che la società, pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita e non ha dimostrato di essere impresa minore ai sensi dell'art. 2 lett. d) CCII;
ritenuto che
versi effettivamente in stato di insolvenza non CP_2 essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai dati sopra descritti (desunti dal bilancio) e dall'esito dell'esecuzione mobiliare intrapresa dal ricorrente (cfr documento 3 allegato al ricorso); rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5,
CCI; ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e
358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società CP_2
(cf );
[...] P.IVA_1 nomina la dott.ssa Tiziana Lottini Giudice Delegata per la procedura nomina
pag. 2 di 5 Curatore il dott. , il quale, alla luce dell'organizzazione dello studio e Persona_1 sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L.
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis
c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 6 giugno 2024, ad ore 10.30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti alla Giudice Delegata (Tribunale della Spezia piano 3° stanza 316);
pag. 3 di 5 assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146
DPR 30.05.02 n. 115; dispone
pag. 4 di 5 che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso, alla Spezia, nella camera di consiglio del 16 febbraio 2024
La Giudice re. est.
Tiziana Lottini
La Presidente
Diana Brusacà
pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale della Spezia
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
- dott.ssa Diana Brusacà presidente
- dott.ssa Tiziana Lottini giudice relatrice
- dott. Gabriele Giovanni Gaggioli giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 88-1/2023 (88/2023 r.g. PU) promosso da:
- CP_1
nei confronti della società:
- (c.f. CP_2 P.IVA_1
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti della società ; CP_2 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentita la Giudice Relatrice in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza (effettuata dalla Cancelleria il 4 gennaio 2024, all'indirizzo PEC della società); ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
1 premesso che il creditore istante vanta un credito consacrato nella sentenza della
Corte d'Appello di Ancona n° 198/2023 e nella sentenza n.72/2022 del Tribunale di
Ascoli Piceno, dell'importo complessivo di € 22.688,03; rilevato che l' , con comunicazione depositata il 10 gennaio Organizzazione_1
2024, riferiva che la società ha debiti complessivi verso l'Erario per € 274.740,56; rilevato che dal bilancio depositato del 2021 risulta un totale dell'attivo pari ad €
566.706,00, un passivo di € 566.706,00, crediti per € 346.267 e debiti per €
284.433,00; rilevato che dalla dichiarazione dei redditi 2021 (per l'anno 2020) risultano componenti positivi annotati nelle scritture contabili pari ad € 515.751,00; rilevato che la società, pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita e non ha dimostrato di essere impresa minore ai sensi dell'art. 2 lett. d) CCII;
ritenuto che
versi effettivamente in stato di insolvenza non CP_2 essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai dati sopra descritti (desunti dal bilancio) e dall'esito dell'esecuzione mobiliare intrapresa dal ricorrente (cfr documento 3 allegato al ricorso); rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5,
CCI; ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e
358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società CP_2
(cf );
[...] P.IVA_1 nomina la dott.ssa Tiziana Lottini Giudice Delegata per la procedura nomina
pag. 2 di 5 Curatore il dott. , il quale, alla luce dell'organizzazione dello studio e Persona_1 sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L.
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis
c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 6 giugno 2024, ad ore 10.30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti alla Giudice Delegata (Tribunale della Spezia piano 3° stanza 316);
pag. 3 di 5 assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146
DPR 30.05.02 n. 115; dispone
pag. 4 di 5 che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso, alla Spezia, nella camera di consiglio del 16 febbraio 2024
La Giudice re. est.
Tiziana Lottini
La Presidente
Diana Brusacà
pag. 5 di 5