Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 21/03/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 8 gennaio 2025, iscritta al n. 24 del ruolo volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, C.F._1
E
nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Viterbo al Largo San Bernardino da Siena n. 34 presso lo studio dell'avv. Marika Pizzinelli, che li rappresenta e difende per procura allegata al ricorso con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 4 marzo 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “visto, nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi ed hanno proposto Parte_1 Parte_2
congiuntamente ricorso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 11 giugno 2006 hanno contratto matrimonio concordatario
(trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Viterbo, parte II, serie A, n.
44), che dalla loro unione è nata la figlia a Viterbo 21 dicembre Persona_1
2007, che la prosecuzione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, che la sig.ra intende rinunciare a ogni forma di Pt_2
mantenimento da parte del marito, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i rapporti economici:
“1) I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e provvederanno autonomamente al loro sostentamento;
2) La casa coniugale sita in Viterbo, Strada Paliano n.9, di esclusiva proprietà della
Sig.r resterà nella disponibilità di quest'ultima con i mobili e le suppellettili Pt_2
che la arredano, che sono già stati fatti oggetto di divisione tra i coniugi;
3) Disporre l'affido condiviso della figlia minore, , la quale manterrà la Per_1
residenza materna ma che, in ragione dell'età (17 anni), si relazionerà con il padre in maniera autonoma, concordando con lui sia le frequentazioni giornaliere che quelle relative alle festività; il padre avrà comunque la facoltà di vedere e tenere la figlia con sé tutte le volte che vorrà, di poter pernottare con lei per almeno una notte a settimana e di trascorrere con lei un fine settimana intero dal venerdì sera alla domenica sera, a fine settimana alterni, previo accordo con e Per_1
compatibilmente con i suoi impegni scolastici e sportivi. Quest'ultima trascorrerà inoltre con ogni genitore almeno 15 giorni consecutivi durante il periodo estivo, nonché le vacanze natalizie e Pasquali, ad anni alterni, secondo modalità e tempi che verranno di volta in volta concordate dai coniugi, unitamente alla figlia.
4) A titolo di contributo per il mantenimento di quest'ultima, il marito corrisponderà alla moglie la somma mensile di Euro 300,00 - che dovrà essere pag. 2 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
versata anticipatamente entro i primi cinque giorni del mese cui si riferisce, e rivalutata annualmente secondo gli indici Istat - oltre alla refusione del 50% delle spese straordinarie che si renderà necessario sostenere pe e che dovranno Per_1
comunque essere previamente concordate dai coniugi;
5) In esecuzione del presente accordo di separazione, quale elemento funzionale e condizione imprescindibile ed indispensabile per addivenire alla risoluzione della crisi coniugale, il Sig provvederà altresì: Pt_1
- in via esclusiva, a l pagamento mensile della retta della scuola privata J.J. Rosseau dove la figlia frequenta il 2° anno del Liceo Scientifico, indirizzo scienze applicate, pari ad Euro 250,00 nonché a quello relativo ai corsi di Equitazione frequentati da presso il centro ippico Viterbese, pari ad Euro 300,00 (comprensive della Per_1
quota di mantenimento del cavallo);
- a trasferire alla moglie, a titolo gratuito e con rinuncia alla refusione delle rate sino ad oggi versate, la proprietà del veicolo a lui intestato mod. Fiat 500L, Tg.
FW345LW, già in uso alla consorte;
quest'ultima, entro il mese di marzo 2025, provvederà a sue esclusive spese, al relativo passaggio di proprietà del bene nonché alla pedissequa variazione dell'intestazione del contratto assicurativo e del finanziamento, accollandosi interamente l'onere del pagamento delle successive rate sino alla sua completa estinzione;
6) Il conto corrente cointestato ai coniugi verrà chiuso entro il mese di febbraio
2025 e il saldo a tale data, sarà trattenuto dal Sig. con rinuncia della Pt_1
moglie a qualsiasi pretesa su di esso;
quest'ultima riterrà, invece, per sé sola l'intera somma contenuta nel libretto di risparmio postale n.000046793937, intestato a suo nome con rinuncia del marito a qualsivoglia pretesa su di esso.
7) Le parti prestano sin da ora il proprio consenso al reciproco rilascio di un passaporto valido per l'espatrio per alla minore e di qualsiasi altro documento di identità che dovesse rendersi necessario per la medesima”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
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Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Viterbo per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett.
d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi ed Parte_1 Parte_2
alle condizioni indicate in motivazione;
[...]
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 20 marzo 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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