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Sentenza 13 settembre 2025
Sentenza 13 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 13/09/2025, n. 948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 948 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Sonia Spallitta, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di
Agrigento, ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. 559 DEL RUOLO GENERALE DEGLI
AFFARI CONTENZIOSI CIVILI DELL'ANNO 2020
TRA
, nata a [...] il [...] CF , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli avvocati Carlotta Calafato e Ignazio Marchese e elettivamente domiciliata in Agrigento, via dante n 5 presso lo Studio legale della prima, giusta mandato in atti
(OPPONENTI)
CONTRO
(C.F./P.IVA ), con sede in 73100 LECCE, VIA LODI n. CP_1 P.IVA_1
38, in persona del suo legale rappresentante OS IM (C.F.:
, non in proprio ma in nome e per conto di già C.F._2 CP_2
(codice fiscale, partita I.V.A. e numero d'iscrizione nel Registro Controparte_3 delle Imprese di Milano - Monza Brianza – Lodi ), con sede in MILANO, P.IVA_2
VIA SAN PROSPERO n. 4, in virtù della procura del 31/03/2020 al rogito dell'Avv.
Eugenia Caricato, Notaio in Milano (Rep. n. 5263 – Raccolta n. 3548), rappresentata e difesa, giusta procura speciale, dall'Avv. GUALTIERI Clara del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in 20124 MILANO (MI), PIAZZA IV
NOVEMBRE n. 4.
(OPPOSTA)
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
CONCLUSONI: COME DA ATTI E VERBALI DI CAUSA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 18/02/2020, l'attrice ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1243/2019 del 18.12.2109 (RGN
3612/2019) con cui il Tribunale di Agrigento ha ingiunto alla stessa di pagare, alla parte ricorrente ovvero la società , per le causali di cui al ricorso, entro Controparte_4 quaranta giorni dalla notifica del decreto, la somma di euro 10.228,76, gli ulteriori interessi moratori come richiesti e le spese della procedura di ingiunzione, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., convenendo in giudizio, avanti il Tribunale di Agrigento,
, per articolare le seguenti domande: Controparte_4
“In via preliminare assegnare termine alle parti, ove necessario, per esperire il tentativo di mediazione ex D.lgs n. 28/2010. Ancora preliminarmente dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'opposta in ordine al rapporto giuridico per cui è causa e comunque difetto di rappresentanza della stessa e del sottoscrittore del mandato ad litem. Ancora in via preliminare e gradatamente dichiarare nullo il D.I impugnato perché emesso in difformità della domanda posta dall'istante ed in favore di soggetto diverso dal medesimo. In ogni caso revocare il Decreto opposto perché reso in assenza dei presupposti di legge (prova scritta). Nel merito dire nulle o comunque illegittime le clausole apposte sia con riferimento al conto corrente n. 41670.50, sia con riferimento ai rapporti in esso regolati, relative alla misura degli interessi convenzionali, alle capitalizzazioni trimestrali ed annuali per violazione dell'art. 1283
c.c.. In via riconvenzionale condannare l'opposta al risarcimento dei danni per violazione dell'art. 1375 c.c. in misura pari all'importo ingiunto. In via istruttoria fare obbligo all'opposta di produrre gli estratti conto dal sorgere del rapporto alla data del saldo, al fine di accertare in concreto, il complessivo tasso d'interesse applicato e verificarne la liceità e ciò anche a mezzo di consulenza contabile utile anche al ricalcolo al tasso legale degli eventuali interessi dovuti. Con riserva di ogni ulteriore mezzo di prova”.
L'opponente eccepisce preliminarmente il difetto di legittimazione attiva dell'istante, non essendo il credito di riconducibile ad . Ed ancora la Controparte_5 CP_4 mancanza dei requisiti di cui all'art. 633 e 634 cpc per l'emanazione del decreto ingiuntivo, deducendo la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta del credito azionato e difetto dei requisiti prescritti in merito dall'art. 50 T.U.B.
Pag. 2 di 8 Inoltre contesta la debenza del presunto credito anche nel merito. Infine eccepisce l'applicazione di interessi ultralegali e usurari, circostanza per la quale chiede la nomina di un CTU.
Nel processo si è costituita in giudizio la società che con atto del 31/03/2020 CP_2 al rogito dell'Avv. Eugenia Caricato, Notaio in Milano, ha nominato CP_1 quale procuratrice speciale per la gestione giudiziale e stragiudiziale dei crediti oggetto di cessione, con il correlativo potere di stare in giudizio ex art. 77 c.p.c.. depositando comparsa, contendo tutte le difese avversarie e chiedendo il rigetto di ogni avversa domanda, eccezione e deduzione, in quanto palesemente infondata, al fine di ottenere
“in via pregiudiziale/preliminare:
- stante l'attuale titolarità in capo a del credito vantato nei confronti di CP_2 bonsignore aida (c.f.: e di cui al decreto ingiuntivo n. 1243/2019 C.F._3
(r.g. 3612/2019) del tribunale di agrigento, disporre in virtù dell'art. 111 c.p.c.
l'estromissione dal presente giudizio con riguardo alla domanda di condanna al pagamento svolta con il ricorso di cui al decreto qui opposto dei soggetti che hanno dato avvio al procedimento monitorio (rappresentanti e rappresentata) e nel contempo dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'odierna comparente in ordine alla domanda riconvenzionale di parte attrice opponente;
- dichiarare inammissibile l'opposizione avversaria per tutti i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto dichiarare il decreto ingiuntivo opposto definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c.; in via preliminare, in subordine:
- concedere al decreto ingiuntivo opposto la provvisoria esecuzione per l'intero ammontare, non essendo l'opposizione proposta da controparte di pronta soluzione né fondata su idonea prova scritta;
- assegnare termine, ove necessario, per esperire il tentativo di mediazione ex d.lgs n.
28/2010; nel merito: in via principale: per tutti i motivi esposti in narrativa e con qualsiasi statuizione, rigettare tutte le eccezioni e domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto
Pag. 3 di 8 ed in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n.
1243/2019 (r.g. 3612/2019) del tribunale di Agrigento, con ogni conseguenza di legge;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare bonsignore aida (c.f.: al pagamento C.F._1
a lex s.r.l., rappresentata nel presente giudizio da della somma di euro CP_1
10.228,76=, oltre agli interessi al tasso convenzionale con decorrenza dal28/12/2018, ovvero a pagare a lex s.r.l., rappresentata nel presente giudizio da quella CP_1 maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa;
con riserva istruttoria.”
All'esito della prima udienza di comparizione svoltasi in data 06.07.2020, esperito ritualmente il tentativo di mediazione, sono stati concessi i termini ex art. 183, 6° comma, c.p.c., e dunque depositate le memorie istruttorie, veniva nominato con ordinanza riservata del in data dell'11.11.2022 quale consulente tecnico d'ufficio il dott.
In data 23.03.2024 veniva depositata la consulenza tecnica d'ufficio. Persona_1
Precisate pertanto le conclusioni all'udienza del 28.10.2024, la causa è stata rinviata per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 07.07.2025 da svolgersi in modalità cartolare, con assegnazione alle parti di termine per il deposito di note conclusive e di note a trattazione scritta in sostituzione della udienza. Infine la causa è stata decisa.
L'azione promossa dall'opponente risulta fondata e va accolta alla luce e nei limiti delle seguenti motivazioni.
Occorre preliminarmente premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il Giudice dell'opposizione deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume le vesti dell'attore da un punto di vista sostanziale tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio (cfr. ex plurimis Cassazione, sezione terza civile, Sentenza 12 marzo 2019, n.
7020). Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si distribuisce in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio e che ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente, da parte sua, dovrà fornire la prova
Pag. 4 di 8 degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito e se solleva delle eccezioni, volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto, dovrà fornirne la prova.
Fatta la premessa che precede, va respinta, poiché infondata, l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per carenza probatoria del credito sul presupposto che il provvedimento di ingiunzione sarebbe stato emesso in violazione dell'art. 50 T.U.B..
Secondo la Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 31577 del 3/12/2019 anche il cessionario anche non bancario può utilizzare l'art. 50 TUB al fine dell'ottenimento del decreto ingiuntivo verso il debitore ceduto.
Motivo per il quale la predetta eccezione sul processo monitorio merita di essere respinta.
Fondata appare, invece, la doglianza relativa al difetto di legittimazione attiva sollevata dall'opponente in primo luogo in capo alla società titolare della richiesta di CP_4 decreto ingiuntivo e poi in capo alla patrocinatata dalla società CP_2 CP_1 opposta, non avendo quest'ultima secondo la tesi attorea, provato la titolarità del credito.
In ordine alla predetta eccezione la difesa della società convenuta ha dedotto che
[...]
già è l'attuale titolare del credito vantato nei confronti di CP_2 Controparte_3
e di cui al decreto ingiuntivo n. 1243/2019 (R.G. 3612/2019) del Parte_1
Tribunale di Agrigento emesso in favore di Parte_2
a richiesta di che ha agito, non in proprio ma
[...] Controparte_4 esclusivamente in nome e per conto di che ha agito a sua volta, in forza CP_6 di procura speciale non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto di
[...]
Parte_2
Difatti on contratto di cui all'avviso Parte_2 di cessione pubblicato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n.
130 del 30 aprile 1999 e dell'art. 58 T.U.B., nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana Parte Seconda n. 7 del 16/01/2020 ha ceduto il credito de quo ad CP_7
che ha successivamente ceduto tale credito a (già
[...] CP_2 CP_3
, con effetti giuridici dal 04/02/2020, in forza di contratto di cessione del credito e
[...] di cui all'avviso di cessione pubblicato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4
Pag. 5 di 8 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dell'art. 58 T.U.B., nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana Parte II del 22/02/2020 n. 23.
Rappresenta la difesa della resistente che la predetta per effetto della CP_2 cessione di cui sopra, è subentrata in tutti i diritti, anche processuali, azioni e situazioni giuridiche già vantati dalle cedenti nei confronti di con riguardo Parte_1 al credito di cui al decreto ingiuntivo qui opposto e che ai sensi dell'art. 58 T.U.B., la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ha prodotto e produce nei confronti dei debitori ceduti gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c..
La tesi difensiva di parte opposta non utile a confutare l'eccezione preliminare sollevata da parte opponente in quanto, secondo recente giurisprudenza di legittimità elaborata in tema di cessione di crediti in blocco ex art 58 DLGS 385.1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente la produzione dell'avviso ex art 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, essendo l'unico effetto di tale pubblicazione quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto ma non costituendo dimostrazione della cessione di quel determinato credito per cui si procede in giudizio.
Sul punto, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7866/2024, ha statuito che:
“La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art.
1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione.“
La ratio sottesa a tale principio risiede nell'esigenza di tutelare il debitore ceduto, consentendogli di verificare l'effettivo trasferimento del proprio debito e, conseguentemente, di contestare la legittimazione processuale del cessionario qualora quest'ultimo non riesca a comprovare in modo puntuale l'avvenuta cessione.
Prova che nel caso che occupa manca del tutto, non essendovi traccia tra i documenti allegati della inclusione della posizione della opponente nei vari contratti di cessione.
Pag. 6 di 8 Analizzando ad esempio il contratto di cessione dei crediti dalla Banca MP alla società
(doc 3), si evince che i crediti ceduti risulterebbero contenuti in un allegato CP_7
(all. n 1 elenco dei crediti) che richiama a propria volta un documento pdf oggetto di pec dalla cessionaria alle cedenti. Messaggio pec non versato in atti. Né può essere considerato utile a supplire alla carenza di allegazione probatoria, il documento n. 5, che dovrebbe rappresentare la comunicazione ex art 7 L 130/99, documento costituito da un elenco di numeri in sequenza redatto su carta semplice priva di sottoscrizioni, date e di indicazioni di autenticità. Lo stesso può dirsi per la successiva cessione da CP_7
[... a CP_2
Pertanto, conclusivamente, deve ritenersi che non sia stata fornita idonea prova dell'inclusione del credito oggetto di causa nelle operazioni di cessione e di conseguenza della legittimazione sostanziale della società resistente. Conseguentemente va dichiarata la carenza di legittimazione attiva in capo alla opposta e accolta l'opposizione con la revoca del decreto ingiuntivo impugnato.
L'accoglimento della eccezione preliminare, assorbe tutte le altre questioni di merito.
Considerando il mutamento della giurisprudenza della Cassazione che ha condotto alla decisone de quo, sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali. Le spese di CTU rimangono invece a carico della società opposta che le ha anticipate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, per le motivazioni di cui nelle premesse, reietta ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, revoca il decreto ingiuntivo n.
1243/2019 del 18.12.2109 (RGN 3612/2019).
Compensa le spese legali e pone definitivamente a carico della società opposta le spese di CTU.
Agrigento, 07.07.2025- 06.09.2025
Il G.O.P. Dott.ssa Sonia Spallitta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal GOP dott.ssa Sonia Spallitta, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/02/2010, n. 24 e del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21/02/2011 n. 44.
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